Corte costituzionale

Sentenza n. 127/1996

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/04/1996 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana il 16 maggio 1995 (Disposizioni

concernenti il personale regionale e degli enti locali. Processi di

mobilità degli operatori della formazione professionale. Garanzie

occupazionali per il personale dei consorzi bonifica e dell'ESA.

Alloggi delle forze dell'ordine. Rinvio elezioni consigli

circoscrizionali. Disciplina transitoria della caccia. Provvedimenti

in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago), promosso con ricorso

del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il

24 maggio 1995, depositato in cancelleria il 1 giugno 1995 ed

iscritto al n. 37 del registro ricorsi 1995.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1996 il giudice relatore

Massimo Vari;

Udito l'Avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il ricorrente e gli

Avvocati Giovanni Pitruzzella, Francesco Castaldi, Laura Ingargiola,

Giovanni Lo Bue e Francesco Torre per la Regione.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ricorso notificato il 24 maggio 1995, il Commissario

dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato questioni di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 11, 51, 53,

81, quarto comma, 97, 101, 103 della Costituzione e agli artt. 12,

14, 17, lettera f), dello Statuto speciale, dell'intero testo e di

vari articoli della legge approvata dall'Assemblea regionale

siciliana il 16 maggio 1995 (Disposizioni concernenti il personale

regionale e degli enti locali. Processi di mobilità degli operatori

della formazione professionale. Garanzie occupazionali per il

personale dei consorzi bonifica e dell'ESA. Alloggi delle forze

dell'ordine. Rinvio elezioni consigli circoscrizionali. Disciplina

transitoria della caccia. Provvedimenti in favore delle ditte STAT e

Camarda e Drago). La legge impugnata riproduce le disposizioni

oggetto di precedenti ricorsi del medesimo Commissario dello Stato,

disposizioni abrogate espressamente con il disegno di legge n. 1017,

approvato nella stessa seduta del 16 maggio, al fine, secondo quanto

risulta dai lavori preparatori, di rendere possibile la promulgazione

della legge limitatamente alle norme non oggetto di gravame e, al

contempo, di non precludere il giudizio della Corte sulle norme

impugnate. Sostiene il ricorrente che la anomala procedura seguita

non trova giustificazione, in quanto il Presidente della Regione

avrebbe potuto procedere, come molte volte in passato, alla

promulgazione per intero della legge, senza impedire alla Corte di

decidere sulle impugnative. Tale procedura contrasta, oltre che con

gli artt. 3 e 97 della Costituzione, con l'art. 12 dello Statuto

speciale, in quanto è mancata totalmente una valutazione nel merito,

da parte della commissione competente, poiché ci si è limitati a

riproporre le norme già impugnate, "peraltro attinenti a materie di

competenza di commissioni diverse dalla I Affari Istituzionali, ai

sensi dell'art. 62 del regolamento interno dell'ARS". Si chiede,

quindi, alla Corte, una pronuncia che faccia chiarezza sull'annosa

problematica della promulgazione parziale delle leggi regionali

siciliane.

1.2. - L'art. 1 della legge regionale impugnata riproduce le

disposizioni contenute negli artt. 12, 13, 14, 15, 20 e 21 del

disegno di legge n. 815 del 1995, avverso il quale è stato promosso

il ricorso n. 32 del 1995. Nell'assumere violazione degli artt. 3 e

97 della Costituzione, si osserva che i commi 2 e 3 del suddetto

articolo sostanzialmente consentirebbero l'inquadramento, anche in

sovrannumero, nella qualifica superiore del personale ammesso con

riserva ai concorsi banditi ai sensi dell'art. 1 della legge

regionale n. 21 del 1986 ed escluso in quanto privo del possesso dei

requisiti prescritti (inquadramento nei ruoli regionali alla data

dell'11 maggio 1986) e per di più rimasto soccombente con decisioni

già passate in giudicato. Il Commissario dello Stato, rilevato che

l'intento è quello di una sanatoria che elimini la disparità di

trattamento venutasi a creare tra soggetti che, pur versando nelle

medesime condizioni, hanno subito diversa sorte, osserva che la

disposizione estende la promozione conseguita illegittimamente da

taluni, ma ormai divenuta irreversibile per il passaggio in giudicato

della sentenza di accoglimento dei ricorsi, agli altri soggetti per i

quali l'esclusione, essendo stata correttamente motivata, è rimasta

indenne nel primo e nel secondo grado di giudizio. Si sostiene che

"la circostanza che in precedenza e per taluni casi la legge sia

stata erroneamente interpretata ed applicata non può dare di certo

luogo alla disparità di trattamento invocata, non potendosi

ammettere che l'Amministrazione, per il solo fatto che in passato sia

incorsa in errore, debba perpetuare, per un malinteso principio di

eguaglianza, tale illegittimo comportamento per tutte le fattispecie

analoghe che siano occorse, o che possano successivamente

verificarsi". Al contrario, qualora la disposizione in questione

trovasse applicazione, si verrebbe a determinare una illegittima ed

immotivata disparità di trattamento tra i soggetti beneficiati dalla

stessa e tutti quei dipendenti che non hanno presentato domanda di

partecipazione ai concorsi, ritenendo di non essere in possesso dei

prescritti requisiti, nonché nei confronti del personale regionale

che ha partecipato, superandolo, al concorso perché in possesso di

tutti i requisiti prescritti dall'art. 1 della legge regionale n. 21

del 1986. Viene denunciato anche il primo comma dell'articolo in

esame, a causa dell'ingiustificata disparità cui dà luogo per il

fatto di escludere dalla partecipazione ai concorsi previsti dalla

norma transitoria di cui alla legge regionale n. 21 del 1986 quei

dipendenti che si trovano nelle stesse condizioni di coloro ai quali

sia stato riconosciuto dagli organi giurisdizionali, in base al

vecchio testo della norma, il servizio di ruolo prestato anche presso

altre amministrazioni. Del pari in contrasto con gli artt. 3 e 97

della Costituzione risulterebbe il quarto comma, destinato a

concedere, anche se ai soli fini giuridici, un ingiustificato

vantaggio a quei dipendenti che hanno partecipato al concorso

previsto dalla lettera b) dell'art. 1 della legge n. 21 del 1986 e

che quindi, presumibilmente, alla data di entrata in vigore della

legge 29 ottobre 1985, n. 41, non erano in possesso del diploma di

laurea, conseguito successivamente. Tale vantaggio consisterebbe

nell'equiparare la loro situazione a quella di coloro che hanno

conseguito il passaggio alla qualifica di dirigente ai sensi della

lettera a) del medesimo art. 1, in quanto già in possesso di laurea

conseguita al momento dell'entrata in vigore della citata legge n. 41

del 1985. L'ipotesi che tale equiparazione avrebbe un significato ed

una portata soltanto formale (essendo stati inquadrati nella

qualifica di dirigente con la stessa decorrenza i dipendenti

selezionati con i due distinti metodi, di cui alle lettere a) e b),

dell'art. 1 della legge n. 21 del 1986) e che pertanto la norma non

determinerebbe alcuna ingiustificata disparità di trattamento, è

contraddetta dal disposto dell'art. 12 della legge regionale n. 41

del 1985 sopra richiamata, che prevede che "alla qualifica di

dirigente superiore si accede mediante concorso al quale sono ammessi

i dirigenti muniti di diploma di laurea richiesto per l'accesso alla

relativa qualifica". Rilevato che altri vantaggi ingiustificati

potrebbero derivare da future norme che disciplinino l'accesso alla

qualifica superiore, dando la precedenza ed una particolare

valutazione ai soggetti inquadrati nella qualifica di dirigente ai

sensi della lettera a) dell'art. 1 della legge n. 21 del 1986, si

sostiene che non è chiaro il motivo per cui tale equiparazione viene

prevista dal legislatore dopo circa nove anni, in presenza di

situazioni giuridiche già consolidate e che, senza alcuna plausibile

giustificazione di interesse pubblico, verrebbero sconvolte. Si

soggiunge che non appare ammissibile, anzi si appalesa arbitrario, il

trattamento riservato soltanto a coloro che hanno conseguito il

titolo di studio superiore nel periodo considerato dalla norma, e non

anche a coloro i quali, pur avendo sostenuto gli esami di cui alla

lettera b) dell'art. 1 della legge regionale n. 21 del 1986, si sono

laureati in epoca successiva. Analoghe censure, per violazione degli

artt. 3 e 97 della Costituzione, vengono rivolte al comma quinto, nel

quale si prevede, anche qui dopo ben quasi nove anni dall'entrata in

vigore della legge regionale n. 21 del 1986, l'ampliamento della

sfera dei destinatari di un più favorevole trattamento

pensionistico, in un momento in cui, a livello nazionale, si chiedono

sacrifici in sede di revisione del trattamento previdenziale. La

norma contrasterebbe, altresì, con il "principio generale del

pubblico impiego", oltreché con quello dell'affidamento, in quanto

dalla data di pubblicazione del bando i cittadini possono

determinarsi in ordine alla partecipazione al concorso. Il comma

sesto violerebbe, poi, gli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione:

formulata in termini estremamente generici e priva di giustificazione

plausibile in ordine ai reali motivi che hanno indotto il legislatore

regionale a porla in essere, la norma si appalesa come una sorta di

sanatoria di atti illegittimi e di comportamenti di sospetta

illiceità. Pur nella consapevolezza che, secondo costante

giurisprudenza della Corte costituzionale, non sussiste una

preclusione di principio per le leggi di sanatoria, il Commissario

dello Stato rammenta, per le stesse, il duplice limite del rispetto

del principio della parità di trattamento e della non indebita

interferenza nei confronti dell'esercizio della funzione

giurisdizionale (sentenze nn. 346 del 1991 e 94 del 1995).

Peraltro, la norma in esame tenderebbe a fornire copertura

legislativa a provvedimenti illegittimi e sarebbe diretta ad

esonerare da responsabilità patrimoniali gli amministratori che tali

provvedimenti abbiano posto in essere nei riguardi di personale

precario che, malgrado l'annullamento dei provvedimenti di

assunzione, è stato trattenuto in servizio e regolarmente

retribuito. Non risultando chiara la sorte dei provvedimenti

annullati, e cioè se siano stati eventualmente impugnati in sede

giurisdizionale e con quale esito, né se siano stati eventualmente

reiterati, appare suffragata la supposizione che, con la norma in

questione, si tenda a sovvertire l'ordine delle competenze stabilito

dall'ordinamento giuridico. Secondo il ricorso, anche gli ultimi due

commi dell'art. 1 si appalesano in contrasto con gli artt. 3 e 97

della Costituzione: essi estendono la disciplina di cui all'art. 48

della legge 3 novembre 1993, n. 30 al personale di cui all'art. 10

della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, con il solo intento di

arrecare benefici alle tre unità di personale che, provenienti

dall'Istituto siciliano mutilati ed invalidi di guerra, si

troverebbero ad essere inquadrate nel ruolo speciale transitorio di

cui all'art. 8 della legge regionale n. 53 del 1985, venendo così a

concretizzarsi una assunzione nominativa ope legis, con elusione

delle ordinarie procedure di reclutamento del personale pubblico. In

ulteriore ed evidente contrasto con l'art. 97 della Costituzione,

sotto il profilo del buon andamento, le norme in questione non

lascerebbero evincere motivazioni né ragionevoli finalità che

giustifichino l'inserimento di nuovo personale nelle strutture

regionali. Né tantomeno è fatto alcun riferimento alle modalità ed

ai criteri della susseguente collocazione nei rispettivi ruoli.

1.3. - L'art. 2 della legge impugnata, che riproduce l'art. 9 del

disegno di legge n. 786 del 1995, già oggetto del ricorso n. 31 del

1995, viene censurato per contrasto con gli artt. 3, 81, quarto

comma, e 97 della Costituzione, nonché con l'art. 17, lettera f),

dello Statuto speciale.

La norma denunciata, autorizzando l'Assessore regionale per il

lavoro, la previdenza, la formazione professionale e l'emigrazione ad

attuare i processi di mobilità previsti dal contratto collettivo

nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale,

ed in particolare dall'art. 27 di quest'ultimo, non sfuggirebbe,

secondo il ricorrente, alle censure già prospettate in passato

avverso disposizioni analoghe, apparendo altresì incongrua rispetto

al fine che si intende raggiungere.

Rilevato che la disposizione censurata, con una formulazione

generica e volutamente ambigua, concreta l'ennesimo ulteriore

tentativo di garantire ad ogni costo il mantenimento delle

retribuzioni al personale interessato, si osserva che il contratto

collettivo il cui art. 27 si intende attuare disciplina i rapporti di

lavoro fra lavoratori ed enti gestori dei corsi; rapporti ai quali è

estranea l'amministrazione regionale, che è solo ente finanziatore.

Secondo il ricorso, è ininfluente, sotto questo profilo, il richiamo

operato dall'art. 2 della legge regionale n. 25 del 1993 alla

contrattazione collettiva ed allo "scaturente" diritto dei lavoratori

al mantenimento dell'attività lavorativa e del trattamento

economico, trattandosi di precetto che non si rivolge

all'amministrazione regionale, ma ai soggetti privati datori di

lavoro. La norma impugnata introduce, tra l'altro, arbitrarie

disparità di trattamento in favore dei soggetti destinatari

(limitando l'intervento soltanto ai dipendenti rimasti totalmente

privi di incarico e non estendendolo anche a quelli di cui sia stato

ridotto l'orario di servizio), e confligge con la disciplina

regionale che regola l'accesso alla pubblica amministrazione.

Rilevato, altresì, che non viene compiuto alcun riferimento alle

cause che hanno determinato la contrazione dell'attività formativa,

potendosi, pertanto, farvi rientrare anche fattispecie inerenti a

difficoltà operative dei singoli enti, si osserva che soltanto

qualora manchino del tutto le condizioni per il reinserimento dei

lavoratori negli enti di formazione è previsto e giustificato

l'intervento dell'Assessore "con il quale si individuano di intesa

con le organizzazioni sindacali, e le eventuali disponibilità

esistenti e, previa sottoscrizione di apposite convenzioni,

l'utilizzazione nella pubblica amministrazione del personale in

mobilità". La disposizione denunciata, lungi dal coordinare e

conciliare le previsioni contrattuali con i principi in materia di

assunzione nella pubblica amministrazione, introduce una norma

assolutamente generica, di impossibile o quantomeno difficilissima

applicazione, per la mancata individuazione degli strumenti che

l'Assessore deve mettere in opera. Rilevata, poi, la totale mancanza

di idonea copertura finanziaria per le spese derivanti

dall'attuazione della mobilità esterna del personale nell'ipotesi

"che qui si intende categoricamente escludere", di utilizzazione

diretta del personale da parte della Regione, si osserva che il

coinvolgimento dell'Assessore regionale nell'attuazione della

mobilità implicherebbe un'automatica attivazione dei particolari

meccanismi di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti,

riconducibili sostanzialmente alla gestione o promozione di corsi di

riqualificazione o di conversione professionale o, in extrema ratio,

la stipula di convenzioni fra l'amministrazione, gli enti e le

organizzazioni sindacali per l'utilizzazione dei lavoratori rimasti

totalmente privi di incarico; meccanismi che comporterebbero, fuor di

dubbio, l'assunzione di oneri finanziari a carico

dell'amministrazione regionale. Il ricorso ritiene che unico intento

del legislatore sia quello di tentare di assicurare ai soggetti già

destinatari delle precedenti disposizioni, il mantenimento della

retribuzione goduta, configurando indirettamente e surrettiziamente

un anomalo intervento di assistenza sociale in favore di ristrette

categorie di lavoratori privi di occupazione che, pur non andando

esente dai prescritti controlli in sede amministrativa e contabile,

è censurabile sotto il profilo del mancato rispetto del principio di

eguaglianza nei confronti di tutti i dipendenti di enti o strutture o

aziende private convenzionate con l'amministrazione regionale per

l'espletamento di servizi di interesse pubblico. Tale intervento

contrasterebbe altresì con l'art. 97 della Costituzione, in quanto

sarebbe immesso in servizio personale selezionato al di fuori delle

ordinarie procedure concorsuali, in base a criteri che terrebbero

conto della anzianità di servizio maturata nel settore e del carico

di famiglia: la tutela del mantenimento dell'occupazione di una

categoria specifica di lavoratori dipendenti da enti privati verrebbe

ritenuta preminente rispetto al perseguimento dell'interesse pubblico

all'efficienza dell'amministrazione.

1.4. - Le disposizioni contenute nell'art. 3 - che riproducono

pedissequamente le previsioni dell'art. 30, commi 2, 3, 7, e

dell'art. 33 di un precedente disegno di legge, approvato

dall'Assemblea regionale il 7 aprile 1995, avverso le quali è stato

proposto il ricorso n. 28 del 1995 - vengono denunciate per

violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. Ad avviso del

Commissario dello Stato, se, da un canto, si è ritenuto ragionevole

e confacente alle attribuzioni demandate dalla nuova normativa ai

consorzi di bonifica - preposti essenzialmente alla erogazione di

servizi per la gestione e la manutenzione delle opere realizzate in

ausilio delle attività economiche dei consorziati - la

trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle

preesistenti situazioni di precariato in cui versavano gli operai ed

i braccianti agricoli, così come disposto dal primo comma dell'art.

30 del sopra richiamato disegno di legge, non altrettanto plausibile

si appalesa la estensione che il primo comma dell'articolo censurato

fa del medesimo trattamento ai soggetti che nel triennio 1992/1994

abbiano svolto incarico di prestazione d'opera per un periodo

complessivo non inferiore a sei mesi nel suddetto triennio. Premesso

che i destinatari delle due previsioni versano in situazioni

profondamente diverse quanto al servizio svolto, sia dal punto di

vista quantitativo, sia qualitativo, si osserva che la deroga alla

regolare procedura di reclutamento del personale presso la struttura

pubblica può trovare adeguata motivazione nell'esigenza di sanare

pregresse consolidate situazioni di precariato di lavoratori, le cui

prestazioni vengono ritenute necessarie anche per la prosecuzione

delle attività cui detto perso-nale era in precedenza preposto.

Detta deroga, invece, non può supportare l'assunzione a tempo

indeterminato di una categoria di soggetti non legati da rapporti di

lavoro subordinato e preposti preminentemente ad attività degli enti

disciolti. La stessa natura del contratto di prestazione d'opera è,

del resto, inconciliabile con la quantificazione e la rilevazione

dell'orario di servizio espletato, necessarie ai fini

dell'individuazione dei soggetti beneficiari della norma.

Si assume, pertanto, disparità di trattamento, perché, mentre per

i braccianti agricoli e gli operai è stato richiesto un lasso di

tempo considerevole ai fini dell'ammissione al nuovo rapporto di

lavoro, per gli altri si ritiene sufficiente un periodo notevolmente

inferiore e di difficile rilevazione. Ulteriore disparità di

trattamento si realizzerebbe nei confronti dei soggetti di cui al

quarto comma dell'art. 30 del menzionato disegno di legge approvato

dall'Assemblea regionale il 7 aprile 1995, i quali, avendo prestato

servizio per un periodo inferiore a 250 giornate lavorative nel

triennio in considerazione (quindi più dei sei mesi richiesti per i

destinatari della disposizione oggetto di gravame), si vedono

riconosciute soltanto limitate garanzie occupazionali. Il secondo

comma dell'art. 3 qui impugnato, assicurando congrue garanzie

occupazionali, a semplice richiesta, ai prestatori d'opera non

rientranti nei benefici di cui al primo comma, senza indicazione

alcuna di un limite minimo di servizio prestato, che può essere,

quindi, ipoteticamente, anche di un solo giorno, appare disposizione

contraddittoria e illogica, data la natura giuridica della locatio

operis.

In conclusione, i commi 1 e 2, nei fatti, autorizzano assunzioni

dirette e nominative, precluse agli enti pubblici, la cui

illegittimità risulta ancor più evidente se si considera che i

beneficiari non saranno sottoposti ad alcuna prova selettiva,

eccezione fatta per il vaglio dei titoli di studio e dei carichi di

famiglia, in relazione al richiamo operato alla procedura di cui

all'art. 19, quarto comma, della legge regionale n. 25 del 1993. Le

medesime considerazioni valgono, ad avviso del Commissario dello

Stato, a sostenere la censura di incostituzionalità del terzo comma,

che disciplina l'assunzione "a domanda" presso i consorzi di

personale dell'ASCEBEM. Si è, infatti, tralasciato di considerare

del tutto il principio di buon andamento della pubblica

amministrazione: capovolgendo il principio di cui all'art. 97 della

Costituzione, si è ritenuto preminente l'interesse dei singoli

destinatari delle norme oggetto di censura al mantenimento

dell'attuale rapporto di lavoro precario e temporaneo, rispetto alle

esigenze di funzionamento e di organizzazione degli uffici pubblici.

Le esigenze di carattere organizzativo dei nuovi enti (ridotti,

peraltro, da 23 a 11) avrebbero dovuto, infatti, comportare un più

razionale utilizzo del personale di ruolo proveniente dai disciolti

consorzi ed un conseguente minore ricorso a nuove assunzioni, da

considerare ammissibili soltanto dopo l'avvenuta approvazione delle

nuove piante organiche predisposte in relazione alla rilevazione dei

carichi di lavoro e tenuto conto anche del personale già dipendente.

Non esenti dalle stesse considerazioni sono, inoltre, le previsioni

dei successivi commi 4, 5 e 6, "rivolte a mantenere i livelli

occupazionali dei quasi 800 braccianti agricoli utilizzati per

esigenze relative all'esecuzione di lavori condotti in

amministrazione diretta dall'Ente di sviluppo agricolo".

L'estensione ai predetti soggetti del trattamento riservato agli

operai stagionali dei consorzi non sarebbe giustificabile, "atteso

che la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro

stagionale di quasi 500 unità non è correlata al verificarsi di

sopravvenute esigenze di servizio dell'Ente presso il quale essi

prestano la loro opera" (del resto oltre il 35% dei destinatari,

prestando servizio presso il Centro di meccanizzazione agricola di

una sola Provincia, risulta palesemente sovradimensionato rispetto

alle prevedibili esigenze dei luoghi e in relazione al previsto

limite chilometrico di utilizzazione). Riguardo alla quantificazione

della spesa, si osserva che, a fronte della previsione di soli 8

miliardi di lire per la trasformazione a tempo indeterminato dei

rapporti di lavoro in parola ed il mantenimento a regime delle

garanzie occupazionali, risulta che la spesa sostenuta

dall'amministrazione ammonta, rispettivamente, per gli anni 1993 e

1994, a lire 12.726.000.000 e a lire 14.645.000.000. I maggiori oneri

dovrebbero essere fronteggiati con gli ordinari trasferimenti in

favore dell'ESA, con possibili conseguenti negative refluenze anche

sull'ordinaria gestione dell'Ente.

1.5. - Il Commissario dello Stato impugna altresì l'art. 4 della

legge regionale, che riproduce le previsioni dell'art. 6 del

precedente disegno di legge n. 894 del 1995, impugnato con il ricorso

n. 30 del 1995.

Nel denunciare il suddetto articolo per violazione dei principi di

cui agli artt. 97 e 53 della Costituzione, si rileva che il

legislatore siciliano, a pochi mesi dalla entrata in vigore della

legge regionale n. 43 del 1994, regolatrice della materia in

questione, nel cui ambito sono ricompresi anche gli immobili occupati

dagli appartenenti alle forze dell'ordine, ai sensi della precedente

legge regionale n. 54 del 1985, ritorna sull'argomento, introducendo

una norma volta a modificare irragionevolmente i criteri di

determinazione del prezzo di vendita degli stessi. La precedente

disposizione, contenuta nell'art. 6 della legge regionale n. 43 del

1994, escludeva espressamente che gli immobili in questione potessero

essere ceduti al prezzo determinato ai sensi del precedente art. 2,

cioè valutati ope legis come appartenenti alla categoria catastale

A/4 (abitazioni popolari), rinviando implicitamente per la

quantificazione del prezzo di vendita al criterio del valore venale

del bene, anche in ragione del fatto che, per gli immobili in

questione, acquistati da privati secondo la legge regionale n. 54 del

1985, non erano state osservate le limitazioni proprie dell'edilizia

residenziale pubblica, risultando essi di superficie utile superiore

a quella definita dall'art. 16 della legge n. 457 del 1978. In

questo contesto la nuova disciplina violerebbe il principio di

imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, in

quanto "lungi dal perseguire una finalità pubblica, causerebbe un

immediato depauperamento del patrimonio pubblico", dal momento che il

prezzo di vendita degli immobili in questione, classificati in

massima parte in categoria catastale A/2 (case di civile abitazione)

ed, inoltre, di recente costruzione, risulterebbe notevolmente

inferiore a quello di acquisto ed al valore effettivo di mercato.

Né gli introiti derivanti dalla vendita potrebbero "sufficientemente

essere destinati per l'acquisto o la realizzazione d'altrettanti

immobili da utilizzare per il fine originariamente perseguito", e

tuttora avvertito, di soddisfare le esigenze abitative della

categoria degli appartenenti alle forze dell'ordine, impegnate in

Sicilia per contrastare il fenomeno della criminalità organizzata.

Né, infine, l'iniziativa legislativa in questione potrebbe ritenersi

finalizzata "a colmare situazioni di deficit finanziario degli enti

gestori, che in astratto potrebbe giustificare la cessione a prezzi

ridotti se immediatamente produttiva di entrate". Sotto altro

profilo la suddetta iniziativa legislativa violerebbe l'art. 53 della

Costituzione, in quanto "darebbe origine indirettamente ad una

elusione fiscale in favore degli acquirenti, perché le imposte

derivanti dagli atti di compravendita sarebbero inevitabilmente

riferite ad una rendita catastale notevolmente inferiore rispetto a

quelle effettive determinate dalla Direzione del Catasto".

1.6. - L'art. 5 della legge regionale ripropone una disposizione

già impugnata con il ricorso n. 29 del 1995, riguardo alle elezioni

dei consigli circoscrizionali, in base alla quale le elezioni

relative alla prima tornata elettorale, secondo l'art. 169 della

legge regionale n. 16 del 1963, e successive modificazioni, sono

rinviate alla seconda tornata prevista dalla medesima disposizione:

tale norma sarebbe, ad avviso del ricorrente, "affetta da illogicità

manifesta", in palese violazione degli artt. 3, 51 e 97 della

Costituzione. Senza motivi plausibili, infatti, il legislatore

regionale avrebbe voluto interrompere le procedure già in atto (fin

dalla indizione, con decreto dell'Assessore per gli enti locali del

10 marzo 1995) per il rinnovo dei consigli circoscrizionali di

Bagheria e Siracusa, elezioni che, tra l'altro, hanno avuto luogo il

15 maggio 1995, rinviando le elezioni stesse al secondo turno

autunnale, con "indubbio pregiudizio" del diritto dei cittadini di

esprimere il proprio voto in tempi predeterminati e di "accedere,

alle scadenze naturali, alle cariche pubbliche per le quali intendano

candidarsi".

1.7. - Viene impugnato, altresì, l'art. 6 della legge che,

riproducendo una disposizione già oggetto anch'essa del ricorso n.

29 del 1995, introduce una disciplina transitoria dell'attività

venatoria, valida sino al 31 gennaio del 1996. Tale disciplina

sarebbe lesiva dei principi contenuti nella legge n. 157 del 1992,

che si configurano quali norme fondamentali di riforma

economico-sociale, nonché dell'art. 14 dello Statuto speciale e

dell'art. 11 della Costituzione. Infatti, con tale norma, il

legislatore regionale richiamerebbe in vita la legge regionale n. 37

del 1981, "anche nelle parti divenute illegittime a seguito

dell'entrata in vigore della legge n. 157 del 1992", in particolare

per quanto attiene alle specie cacciabili, che, nell'art. 19 della

legge regionale n. 37 del 1981 appaiono più ampie di quelle

individuate dall'art. 18 della legge n. 157 del 1992: l'elencazione

delle specie cacciabili costituisce "l'oggetto minimo inderogabile

della protezione che lo Stato, anche in adempimento degli obblighi

assunti in sede internazionale e comunitaria, ha ritenuto di dover

offrire al proprio patrimonio faunistico"; né questa censura può

essere superata in base ai commi 1 e 2 dell'articolo in questione,

che si limitano a rinviare all'art. 18 della citata legge statale

soltanto relativamente ai periodi di caccia. Inoltre, il secondo

comma dell'art. 6 vanifica un aspetto qualificante della normativa

statale di riforma, consistente nella pianificazione degli ambiti

territoriali nei quali può svolgersi la caccia, in quanto, nella

norma regionale, si sostituisce l'autorità centrale (l'Assessore

regionale) a quelle locali (le Province, secondo la legge statale).

Infine, la disciplina transitoria introdotta influisce indirettamente

sul sistema sanzionatorio penale, in quanto, prevedendo, fino al 31

gennaio 1996, l'attività venatoria nei confronti di specie protette

dalle norme statali, renderebbe esenti dalle sanzioni di cui all'art.

30 della legge n. 157 del 1992 i cacciatori siciliani.

1.8. - Circa l'art. 7 della legge impugnata, vengono riproposte le

censure già alla base del ricorso n. 33 del 1995, in riferimento al

mancato rispetto dei principi di cui agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, in quanto la norma, disponendo la erogazione di

contributi in favore di due sole aziende di trasporto, costituisce

una deroga alla disciplina nazionale e regionale con cui si

dispongono misure in favore degli imprenditori che hanno subito danni

patrimoniali a causa del rifiuto opposto a richieste estorsive, con

conseguente disparità di trattamento tra le vittime dell'estorsione.

Inoltre, la disposizione, non subordinando l'erogazione a congrue

modalità e procedure che assicurino il rispetto della finalità

perseguita, colliderebbe con il principio del buon andamento della

pubblica amministrazione. Né varrebbe a giustificare l'intervento

legislativo in questione il riferimento ad eventuali finalità

socio-assistenziali in favore dei dipendenti delle aziende

danneggiate, in quanto detto intervento non può trovare fondamento

nella competenza, meramente concorrente, che spetta alla Regione in

materia di assistenza sociale.

2.1. - Nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale si è

costituita la Regione siciliana, sostenendo la infondatezza del

ricorso, anzitutto quanto alle censure rivolte avverso la legge nel

suo complesso. Assume la Regione resistente che la abrogazione delle

disposizioni censurate, prima della decisione della Corte, è lo

stru-mento a disposizione dell'organo legislativo per valutare la

opportunità di espungere certe norme dal contenuto della legge, di

cui l'Assemblea regionale si è servita nel caso in esame, mentre la

promulgazione parziale costituisce espressione di una scelta

discrezionale del Presidente della Regione. Al tempo stesso, si è

ritenuto, con una valutazione di tipo politico, insindacabile dal

giudice costituzionale, di riprodurre, in un nuovo disegno di legge,

il contenuto delle disposizioni impugnate, anche per consentire il

sindacato di costituzionalità. Né da ciò potrebbe derivare una

violazione del regolamento dell'Assemblea regionale, violazione che,

tra l'altro, non potrebbe dar luogo ad una pronuncia della Corte.

Quanto alla violazione dell'art. 12 dello Statuto speciale, si

afferma che l'esame in Commissione è stato effettuato, mentre non

rileva il fatto che questo sia stato più o meno approfondito, ovvero

si sia incentrato sulla opportunità di riprodurre le norme già

abrogate.

2.2. - Quanto all'art. 1, commi 2 e 3, si osserva che "il

legislatore regionale è intervenuto per porre rimedio ai problemi

applicativi derivati dalla formulazione dell'art. 1 della legge n. 21

del 1986", che ha determinato un "folto contenzioso", sicché le

norme in questione, volte a rimediare a disparità di trattamento, si

giustificano proprio alla luce degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

In particolare, dopo che costanti pronunzie del giudice

amministrativo avevano stabilito che, ai fini dei concorsi previsti

dall'art. 1 della legge regionale n. 21 del 1986, si doveva valutare

anche l'anzianità maturata preruolo, l'Amministrazione tornava a

pronunziare provvedimenti di esclusione soltanto nei confronti di una

parte dei dipendenti, con la motivazione che gli stessi non avrebbero

potuto partecipare ai concorsi, perché non inquadrati nei ruoli

regionali alla data di entrata in vigore della legge. Ricordato che

il problema è venuto a riguardare essenzialmente personale che, in

base alla legge regionale n. 8 del 1981, fu inserito in graduatorie

contemplate in un provvedimento registrato alla Corte dei conti il 2

maggio 1986, e pubblicato il 31 maggio successivo, si rileva che la

disposizione dell'art. 1, secondo comma, tende a ricondurre a

coerenza il sistema, rispetto alla disciplina successiva-mente

introdotta in materia dalla legge regionale n. 8 del 1993. Riguardo

al primo comma, "lungi dal determinare situazioni di disparità",

esso si giustifica per l'esclusivo rilievo attribuito all'anzianità

maturata nel ruolo, in base al particolare meccanismo di selezione

previsto dall'art. 1 della legge regionale n. 21 del 1986. Si osserva

che ad escludere la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione

basterebbe il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa

Corte, secondo cui si giustifica un trattamento differenziato per la

stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo. Ad un

intento riparatorio si ispirerebbe anche la disposizione di cui al

quarto comma, poiché "la retrodatazione della rilevanza del possesso

del titolo del diploma di laurea era apparsa illogica nonché lesiva

della posizione di quei dipendenti regionali che, per l'appunto,

avevano conseguito il suddetto diploma prima che fosse entrata in

vigore la legge n. 21 del 1986". Quanto al comma 5, i rilievi

proposti risultano generici ed esprimono un ipotetico contrasto con

gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Di qui l'inammissibilità della

questione, per l'ipoteticità e l'indeterminatezza delle censure. In

ogni caso, poi, se il parametro è costituito dagli artt. 3 e 97

della Costituzione, non si vede rispetto a quali soggetti e per quali

motivi sia sorta una disparità di trattamento. Circa i commi 6 e 7,

la memoria sostiene che deve ammettersi, come affermato da questa

Corte, "la costituzionalità delle norme di sanatoria se dirette a

tutelare un qualche pubblico interesse".

2.3. - In ordine alla censura avverso l'art. 2, concernente il

personale della formazione professionale, la difesa della Regione

sostiene che la norma impugnata si differenzia da quella dichiarata

incostituzionale con la sentenza n. 437 del 1994, in quanto quella

attuale, al contrario della precedente, persegue l'obiettivo di

utilizzare effettivamente il personale in mobilità, facendo con ciò

venir meno l'aspetto assistenzialistico. Rilevato, inoltre, che la

Regione sarebbe vincolata, ai sensi dell'art. 13 della legge

regionale 6 marzo 1976, n. 24, ad adeguare i suoi interventi al

contenuto del contratto collettivo, si evidenzia che quest'ultimo non

si limita a disciplinare la posizione del personale nei confronti dei

rispettivi enti, ma prevede adempimenti ed oneri che gravano

direttamente sulle Regioni, dei quali l'art. 27 costituisce un

esempio. Proprio la totale attuazione di tale articolo incontra un

limite nella incompleta disciplina dettata dalla legge regionale n.

24 del 1976, sicché non può contestarsi il diritto dell'Assemblea

regionale ad intervenire legislativamente, onde consentire la piena

attuazione degli obblighi contrattuali già assunti, secondo quanto

sostenuto, tra l'altro, dal Consiglio di Giustizia amministrativa.

Osservato che è priva di fondamento la censura di disparità di

trattamento, in quanto una apposita disposizione per i dipendenti ai

quali sia stato ridotto l'orario di lavoro era contenuta già

nell'art. 2, secondo comma, della legge regionale n. 25 del 1993, si

rileva che nell'attuazione dell'art. 27 del contratto collettivo

l'Assessore non potrà non tener conto della previsione relativa alla

connessione con il processo di ristrutturazione e riqualificazione e

che le eventuali discrasie potranno assumere rilievo nell'ambito del

controllo di legittimità sugli atti posti in essere in applicazione

della norma. Si sostiene, inoltre, l'infondatezza delle censure

relative alla violazione dell'art. 97 della Costituzione e dell'art.

17 dello Statuto speciale, in quanto, da un lato, la previsione

dell'anzianità di servizio e del carico di famiglia, in aggiunta

agli altri requisiti previsti dall'art. 27 del contratto collettivo,

non contrasta con la normativa regionale vigente in materia (art. 2

della legge regionale n. 25 del 1993); dall'altro, la norma impugnata

rientra nella competenza legislativa della Regione, trattandosi di

materia concernente la legislazione sociale ed in particolare i

rapporti di lavoro (art. 17, lettera f, dello Statuto speciale). Si

assume, inoltre, l'esistenza nella legislazione nazionale di

riferimento di una norma, ovvero l'art. 9, quarto comma, della legge

n. 845 del 1978 che, al fine di garantire la mobilità del personale,

e quindi i livelli occupazionali, impone alla Regione di legiferare

al riguardo, anche per evitare agli operatori della formazione

professionale in mobilità una disparità di trattamento nei

confronti di personale in analoga situazione su tutto il territorio

nazionale. Circa la lamentata violazione dell'art. 81, quarto comma,

della Costituzione, secondo la Regione sarebbe da considerare

implicito il riferimento al cap. 34109 del bilancio della Regione,

concernente la formazione professionale.

2.4. - Quanto all'art. 3, si osserva, in linea generale, che le

censure mosse dal ricorrente, del tutto destituite di fondamento,

scaturiscono "da una insufficiente ed incompleta conoscenza della

situazione di fatto" relativa ai consorzi di bonifica in Sicilia,

destinatari da lungo tempo di divieti, con poche eccezioni, di

assumere nuovo personale e costretti, per compiti indispensabili, al

reclutamento di personale mediante rapporti di lavoro a tempo

determinato, incarichi di prestazione d'opera, assunzioni stagionali.

Rilevato che analoghe considerazioni valgono per l'Ente di sviluppo

agricolo, si osserva che le norme impugnate costituiscono il

risultato di una esatta valutazione delle effettive esigenze di

funzionamento e di organizzazione, sulla quale risulta ininfluente il

fenomeno della riduzione del numero dei consorzi. Rilevato che la

stessa esigenza di sanare pregresse situazioni di precariato di

lavoratori, le cui prestazioni sono necessarie per la prosecuzione

delle attività dei consorzi, riconosciuta dal Commissario dello

Stato a proposito del primo comma dell'art. 30 del disegno di legge

approvato il 7 aprile 1995, ricorre anche per la disposizione di cui

al primo comma dell'art. 3 della delibera legislativa impugnata, si

contesta l'inconciliabilità del contratto di prestazione d'opera con

la quantificazione e rilevazione dell'orario di servizio espletato,

necessarie secondo il ricorrente ai fini della "individuazione dei

soggetti destinatari della norma" e si nega altresì che sussista

disparità di trattamento tra i soggetti di cui al primo comma

dell'art. 3 della delibera legislativa impugnata e quelli di cui ai

commi 1 e 4 dell'art. 30 del disegno di legge approvato il 7 aprile

1995. Né il terzo comma dell'articolo censurato si presta al

rilievo commissariale sulla mancata indicazione di alcun limite

minimo di servizio, trattandosi di impiego precario. Rilevato che si

tratta di scelte discrezionali del legislatore regionale, sindacabili

solo per macroscopici vizi di arbitrarietà e di illogicità, si

afferma che non sussistono neppure le pretese violazioni degli artt.

51 e 97 della Costituzione, costituenti unica censura in mancanza di

argomenti sulla prima delle due, anche perché l'obiettivo della

salvaguardia dell'occupazione, indubbiamente prefissosi dal

legislatore regionale con la delibera legislativa impugnata, non è

certo indice di irragionevolezza (sentenza n. 63 del 1995). Tale

considerazione vale anche per il personale contemplato dal terzo

comma dell'art. 3 della delibera legislativa impugnata, peraltro

ammontante a due sole unità.

Gli appunti poi mossi dal ricorrente al quarto comma dell'art. 3,

sarebbero il frutto di una superficiale valutazione delle esigenze

che hanno indotto il legislatore regionale ad estendere, ai

prestatori d'opera utilizzati dall'ESA, i benefici previsti per gli

operai stagionali dei consorzi. Invero, l'utilizzo di detto

personale per interventi di protezione civile ha carattere marginale,

mentre, per il limite chilometrico previsto dal comma quinto per

l'impiego del personale in discorso, una lettura non frammentaria

della norma evidenzia che il predetto raggio di azione non si dirama

necessariamente da un punto fisso, dal momento che il personale

stesso può essere utilizzato anche in località distanti quaranta

chilometri "dal luogo della precedente adibizione". La censura

relativa alla lamentata "sottostima" degli oneri finanziari, sarebbe,

invece, inammissibile, dato che non viene dedotta violazione

dell'art. 81 della Costituzione; ovvero infondata se intesa come

diretta a prospettare ulteriore violazione dell'art. 97 della

Costituzione. E anche perché la previsione di spesa attiene ai soli

oneri aggiuntivi connessi al nuovo tipo di rapporto.

2.5. - La Regione chiede che anche le questioni sollevate nei

confronti dell'art. 4 della legge circa i criteri di determinazione

del prezzo di cessione degli immobili occupati dalle forze

dell'ordine, siano dichiarate non fondate, assumendo, sulla base

della giurisprudenza costituzionale, che il principio del buon

andamento "non può implicare un sindacato sulla ponderazione degli

interessi compiuta dal legislatore né può estendersi a valutazioni

in ordine ai possibili altri modi con cui provvedere alle situazioni

considerate dalla norma", non senza evidenziare che l'obiettivo

perseguito dalla norma censurata è quello di fornire un "tangibile

riconoscimento del ruolo svolto in Sicilia dai suoi destinatari,

impegnati in prima linea nella lotta contro la mafia". Rilevata

l'esigenza di una interpretazione sistematica della disposizione nel

contesto della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54, e successive

modificazioni, si osserva che la possibilità di determinazione del

prezzo di vendita degli alloggi sulla base della categoria catastale

A/4 (abitazioni popolari) non appare irragionevole, attesa la

previsione dell'art. 2, primo comma, della legge regionale n. 54 del

1985, di dare priorità all'acquisto di alloggi aventi le

caratteristiche tipologiche previste dalla legge 5 agosto 1978, n.

457, anche se, in pratica si è fatto largo ricorso all'acquisizione

di case con superficie utile superiore (ma con il limite massimo di

120 mq.). Il motivo di doglianza relativo all'elusione fiscale è

privo di consistenza giacché il valore ope legis di cui all'art. 2

della legge regionale n. 43 del 1994, è valido solo ai fini della

determinazione del prezzo di cessione in proprietà dell'immobile

assegnato.

2.6. - Quanto alle censure rivolte avverso l'art. 5, la difesa

della Regione afferma che, nonostante la norma impugnata, i

procedimenti elettorali sono proseguiti senza alcun rinvio, per cui

si ritiene possa dichiararsi cessata la materia del contendere.

2.7. - In ordine all'art. 6 della legge regionale, la resistente,

ricordato che, nell'ambito della disciplina posta dalla legge n. 157

del 1992, un diverso trattamento è riservato alle Regioni a statuto

speciale rispetto a quelle ordinarie, nega che, con la norma

transitoria in esame, si sia inteso riportare in vita la legge

regionale n. 37 del 1981, posto che essa non ha mai cessato di avere

vigore nella Regione. D'altra parte, il termine per l'adeguamento

della legislazione regionale, che aveva originariamente scadenza di

un anno, è stato successivamente prorogato e, al momento della

approvazione della legge aveva scadenza quadriennale, in base al

decreto-legge n. 140 del 1995 (fino al febbraio 1996). Pertanto, la

disciplina regionale transitoria, che provvede per un periodo di

tempo non eccedente il 31 gennaio 1996, non può considerarsi in

contrasto con i principi della legge statale. Quanto alla violazione

dell'art. 11 della Costituzione, si rileva che il ricorso non assume

la violazione di alcuna norma comunitaria puntualmente determinata,

per cui dovrebbe ritenersi inammissibile, o comunque infondato.

2.8. - Infine, quanto alle censure relative all'art. 7 della legge,

la difesa della Regione, dopo aver chiesto che la questione sia

dichiarata manifestamente infondata, ha successivamente depositato il

testo della legge regionale approvata il 4 agosto 1995 dall'Assemblea

regionale siciliana (Provvedimenti straordinari in favore delle ditte

di trasporto STAT, Camarda e Drago ed Emanuele Antonino, vittime di

attentati incendiari di natura mafiosa. Provvidenze per i danni

causati da atti criminosi), il cui art. 5 abroga l'art. 7 della legge

impugnata.

3. - In prossimità dell'udienza la difesa della Regione ha

presentato una memoria per ribadire le ragioni a sostegno della

legittimità costituzionale delle disposizioni dell'art. 1, commi 6,

7 e 8. Quanto al comma 6, si evidenzia, in linea generale, come la

norma "nasce con il preciso scopo di fornire un'interpretazione

autentica dell'art. 3, primo comma, della legge regionale n. 22 del

1991", qualificandosi pertanto come norma interpretativa e non di

sanatoria. Attese le finalità della disposizione, sarebbero

infondate le censure concernenti l'asserita violazione degli artt. 3

e 97 della Costituzione, e, al tempo stesso, sarebbe "inconferente",

e pertanto inammissibile, la questione relativa al contrasto con gli

artt. 101 e 103 della Costituzione, non essendo queste norme

costituzionali "precisamente dirette alla salvaguardia della funzione

giurisdizionale nel senso invocato nel ricorso". Riguardo alle

disposizioni di cui ai commi 7 e 8, la memoria illustra, nei

dettagli, le vicende anche normative che giustificano l'estensione

della norma di cui all'art. 48 della legge regionale n. 30 del 1993

al personale comandato dall'Istituto siciliano mutilati e invalidi di

guerra, presso l'Assessorato regionale agli enti locali, ai sensi

dell'art. 10 della legge regionale n. 33 del 1991. Poiché anche i

comandi disposti ai sensi della disposizione testé menzionata sono

preordinati al perseguimento di finalità istituzionali, al pari di

quelli dei dipendenti considerati dal menzionato art. 48 della legge

regionale n. 30 del 1993, l'inquadramento dei dipendenti

dell'Istituto siciliano mutilati e invalidi di guerra nel ruolo

speciale transitorio di cui all'art. 8 della legge regionale n. 53

del 1985 appare volto a recuperare coerenza al sistema, "collocando

il personale in questione nella posizione che gli competeva,

realizzandosi altrimenti una disparità di trattamento con l'altro

personale comandato, contemplato dall'art. 48 della legge regionale

n. 30 del 1993". Considerato in diritto

1. - Con il ricorso in epigrafe, il Commissario dello Stato per la

Regione Siciliana ha impugnato, in riferimento agli artt. 3, 11, 51,

53, 81, quarto comma, 97, 101 e 103 della Costituzione nonché agli

artt. 12, 14 e 17, lettera f), dello Statuto speciale, l'intero testo

e vari articoli della legge approvata dall'Assemblea regionale il 16

maggio 1995 (Disposizioni concernenti il personale regionale e degli

enti locali. Processi di mobilità degli operatori della formazione

professionale. Garanzie occupazionali per il personale dei consorzi

bonifica e dell'ESA. Alloggi delle forze dell'ordine. Rinvio

elezioni consigli circoscrizionali. Disciplina transitoria della

caccia. Provvedimenti in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago).

La legge censurata è riproduttiva di norme già impugnate innanzi a

questa Corte da parte del Commissario dello Stato (r. ric. nn. 28,

29, 30, 31, 32 e 33 del 1995) ed è stata approvata nella medesima

seduta in cui è stata assunta un'altra delibera legislativa, la n.

1017, con la quale sono state abrogate le disposizioni avverso le

quali erano state proposte le cennate impugnative. A seguito

dell'abrogazione posta in essere con tale delibera (divenuta legge

regionale 25 maggio 1995, n. 48), la Corte ha dichiarato cessata la

materia del contendere sui precedenti ricorsi (sentenze nn. 392, 393,

394, 395, 396 e 407 del 1995).

2. - Il Commissario dello Stato, nel definire "anomala" ed

"artificiosa" la procedura seguita, premette che, secondo quanto

emerge dagli atti dell'Assemblea regionale, la sua ragion d'essere va

rinvenuta nell'intento, da una parte, di pervenire all'immediata

promulgazione, con conseguente entrata in vigore, delle leggi

limitatamente alle norme non oggetto di gravame; dall'altra, in

quello di non vanificare, quanto alle norme censurate, il precedente

deliberato assembleare e di non precludere il giudizio della Corte

costituzionale sulle impugnative proposte dal Commissario stesso.

Non condividendo dette ragioni, il ricorrente ritiene che l'intero

provvedimento legislativo, nella sua "illogicità manifesta", si

ponga in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione nonché

con l'art. 12 dello Statuto speciale: infatti il Presidente della

Regione, avvalendosi del disposto dell'art. 29, secondo comma, dello

Statuto medesimo, allo scadere del trentesimo giorno (id est 15

maggio 1995) dalla proposizione dei ricorsi, avrebbe potuto

legittimamente promulgare per intero la legge, senza precludere alla

Corte costituzionale la decisione sulle impugnative che erano già

state proposte.

Ci si duole, al tempo stesso, delle modalità secondo le quali si

sarebbe svolto l'esame del merito del provvedimento, avvenuto con la

mera riproposizione del contenuto delle delibere legislative oggetto

dei precedenti ricorsi, in materie assegnate, dal regolamento

dell'Assemblea, a commissioni diverse da quella che lo ha esaminato;

oltretutto senza tener conto, eventualmente anche per confutarli, dei

rilievi d'ordine costituzionale che, con i ricorsi, erano stati mossi

avverso i testi originari. La Regione, dal canto suo, nel ricordare

che la Corte costituzionale ha riconosciuto che il Presidente della

Regione può scegliere se promulgare integralmente la legge regionale

ovvero se procedere alla promulgazione omettendo le disposizioni

impugnate, osserva che, mentre la promulgazione parziale costituisce

espressione di una scelta discrezionale del Presidente della Regione,

attraverso l'abrogazione in corso di giudizio e la conseguenziale

promulgazione delle parti non impugnate è lo stesso organo

legislativo che valuta l'opportunità di espungere certe norme dal

contesto della legge.

Le questioni non sono fondate.

Quanto alla prima, va premesso che non sfuggono alla Corte gli

inconvenienti della procedura posta in essere, dalla quale sono

derivati indubbiamente una duplicazione e un dispendio di attività,

tanto per l'Assemblea regionale, che per il Commissario dello Stato,

come pure per la Corte medesima. Incidentalmente è dato rilevare

che, ad ulteriore dimostrazione della singolarità dell'iter seguito,

sta anche il fatto che, per le leggi oggetto dei precedenti ricorsi,

come risulta dalla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,

l'abrogazione posta in essere con la delibera del 16 maggio 1995, ha

preceduto la conclusione del procedimento legislativo che si è

compiuto successivamente, essendo state, talune delle leggi,

promulgate e pubblicate in data 18 maggio, con esclusione delle

disposizioni già oggetto di ricorso e altre, integralmente, in data

25 maggio 1995. Ciò nonostante, le doglianze avanzate dal ricorso,

se possono offrire occasione di valutazioni critiche in ordine

all'opportunità delle scelte procedimentali operate dalla Regione,

non evidenziano, nei riguardi del testo legislativo impugnato con

l'odierno ricorso, specifiche censure che attingano il livello di

veri e propri vizi di costituzionalità. Sorte non migliore merita

la censura relativa alle modalità dei lavori assembleari, così come

svoltisi in commissione. L'art. 12 dello Statuto prevede che i

progetti di legge siano elaborati dalle commissioni dell'Assemblea

regionale, ma, una volta che la norma sul deferimento in commissione,

come mostrano i lavori preparatori, sia stata osservata, non spetta

alla Corte valutare il grado di approfondimento del dibattito ovvero

gli argomenti e gli aspetti sui quali l'attenzione della commissione

stessa si è maggiormente soffermata. Per il resto, e quanto al

problema della competenza di quest'ultima, trattasi di questione che

attiene all'osservanza delle norme regolamentari relative alla

distribuzione interna dei singoli affari, che non può trovare qui

ingresso, non essendo ammissibile in questa sede la deduzione di vizi

attinenti al mancato rispetto delle norme regolamentari sui lavori

dell'Assemblea.

3.1. - Forma, poi, oggetto di censura l'art. 1, primo comma, della

legge, il quale dispone che - ai fini della formulazione delle

graduatorie dei concorsi previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 1

della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, non ancora banditi alla

data di entrata in vigore della legge qui impugnata - l'anzianità

effetti-vamente posseduta nella qualifica di provenienza è quella

relativa al servizio effettivamente prestato nel ruolo e nella

qualifica attualmente posseduti, con esclusione dei periodi di

servizio riscattati e/o riconosciuti presso altre amministrazioni.

Trattasi dei concorsi riservati di accesso alla qualifica superiore,

previsti, in sede di prima applicazione, dalla legge regionale 9

maggio 1986, n. 21, per i quali i concorrenti delle precedenti

tornate, come risulta dal ricorso, si erano giovati, sulla scorta di

conformi pronunzie giurisprudenziali, anche dell'anzianità maturata

presso altre amministrazioni. Assume il ricorrente che la

disposizione censurata, nel dare una definizione restrittiva

dell'anzianità valutabile per i predetti concorsi, comporterebbe, in

contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, una ingiustificata

disparità di trattamento fra gli interessati, escludendo dalla

partecipazione ai concorsi stessi dipendenti che versano nelle

medesime condizioni di coloro che vi hanno partecipato a suo tempo.

La questione è fondata.

È vero, infatti, come afferma la Regione resistente, che la

giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che, ai fini del

trattamento differenziato riservato, in momenti diversi, alla stessa

categoria di soggetti, un valido criterio discretivo può essere

rinvenuto proprio nello stesso fluire del tempo. Ma tale principio

non può essere invocato quando, come nel caso in esame, si tratti di

dipendenti che partecipano, sia pure in tempi diversi, a concorsi

previsti dalle stesse disposizioni, nella specie quelle della legge

regionale n. 21 del 1986, giacché il diverso criterio valutativo

applicato ad alcuni soltanto finirebbe per risolversi in una non

ragionevole alterazione delle condizioni richieste per la

partecipazione ai concorsi stessi.

3.2. - Il Commissario dello Stato impugna, altresì, i commi 2 e 3

del medesimo art. 1. La prima disposizione prevede che il personale

in servizio già ammesso con riserva alla partecipazione ai concorsi

banditi dalla Presidenza della Regione, ai sensi dell'art. 1 della

legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, è collocato, anche in

sovrannumero, nelle qualifiche per le quali ha superato le relative

prove, con la medesima decorrenza giuridica del personale che già

era stato inquadrato a seguito dei concorsi medesimi; la seconda

disposizione concerne la copertura della relativa spesa. Secondo il

ricorrente, le disposizioni censurate contrasterebbero con gli artt.

3 e 97 della Costituzione, comportando l'inquadramento in qualifiche

superiori di personale che era stato escluso dai concorsi perché

privo di un requisito prescritto dalla legge regolatrice (legge

regionale n. 21 del 1986), e cioè quello dell'inquadramento nei

ruoli regionali alla data dell'11 maggio 1986. La Regione

resistente, senza contestare nella sostanza il rilievo avanzato dal

Commissario dello Stato, oppone, tuttavia, che l'intento delle

disposizioni censurate sarebbe quello di rimediare alla disparità di

trattamento derivante dall'applicazione data alle norme cui le

disposizioni impugnate fanno rinvio, non avendo tenuto

l'amministrazione regionale un comportamento uniforme nei confronti

di tutti i dipendenti.

La questione è fondata.

Come emerge dalla lettura degli atti prodotti dalle due parti del

giudizio, essa si colloca nell'ambito di una vicenda, amministrativa

e giurisdizionale, dagli aspetti piuttosto complessi, dalla quale - a

quel che risulta - hanno tratto benefici non dovuti soggetti che si

trovavano nelle medesime condizioni di quelli che la Regione ha

inteso agevolare con le odierne disposizioni. Ma questo nulla toglie

all'illegittimità delle disposizioni denunciate, giacché,

contrariamente a quanto opinato dalla resistente, l'esigenza di pari

trattamento non può avere come termine di riferimento l'erronea

applicazione cui, in passato, possono aver dato luogo le disposizioni

in materia, con ingiustificato vantaggio da parte di taluno.

3.3. - È impugnato, altresì, il quarto comma dell'art. 1. Tale

disposizione prevede che "il personale che ha conseguito il passaggio

alla qualifica di dirigente previo superamento di esami, ai sensi

dell'art. 1, lettera b), della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21,

e che, essendo in possesso, alla data di entrata in vigore della

predetta legge, del diploma di laurea prescritto dall'art. 1, lettera

a), della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, avrebbe avuto titolo

a conseguire il passaggio alla qualifica di dirigente previo

superamento dell'esame colloquio, viene equiparato, ai soli fini

giuridici, al personale che ha conseguito il passaggio in

applicazione dell'art. 1, lettera a), della legge regionale

suddetta, per quanto concerne il possesso del diploma di laurea,

quale condizione necessaria per l'accesso alla carriera direttiva".

Ai fini della più chiara comprensione della questione che si pone in

ordine a detta disposizione, invero di non agevole lettura, occorre

rifarsi alla norma richiamata dalla disposizione censurata, e cioè

all'art. 1 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21. Questo, nel

modificare a sua volta l'art. 59 della precedente legge 29 ottobre

1985, n. 41, ha aggiunto ad esso alcuni commi, il primo dei quali

consente, in sede di prima applicazione della legge, al personale dei

ruoli amministrativo e tecnico con qualifica non superiore ad

assistente, il conseguimento della qualifica superiore, secondo un

duplice alternativo procedimento:

a) il superamento di un esame colloquio, per il personale che,

oltre ad avere una anzianità effettiva nella qualifica di

provenienza di almeno due anni, sia in possesso del titolo di studio

e degli eventuali titoli abilitativi richiesti per l'accesso alla

qualifica superiore con riferimento, secondo l'espresso dettato

legislativo, "alla data di entrata in vigore della presente legge";

locuzione quest'ultima da riferire, come è evidente, alla legge 29

ottobre 1985, n. 41, che è per l'appunto quella alla quale la legge

9 maggio 1986, n. 21, aggiunge alcuni commi;

b) il superamento di un esame a norma degli artt. 60, terzo

comma, e 62, terzo comma, della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7

(e successive modifiche), per il personale che, oltre ad avere una

anzianità effettiva di servizio di almeno cinque anni, sia in

possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica ricoperta.

Secondo il ricorrente, la disposizione denunciata sarebbe in

contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto

destinata a concedere, anche se ai soli fini giuridici, un

ingiustificato vantaggio a quei dipendenti che hanno partecipato ai

concorsi previsti dalla lettera b) dell'art. 1 della legge n. 21 del

1986 e che, quindi, presumibilmente, alla data di entrata in vigore

della legge 29 ottobre 1985, n. 41, non erano in possesso del diploma

di laurea, conseguito successivamente.

La questione non è fondata.

Non v'è dubbio che, nell'originaria disciplina della materia, il

legislatore regionale intendesse conferire specifico rilievo alla

laurea solo ove conseguita alla data di entrata in vigore della legge

29 ottobre 1985, n. 41, facendone uno dei requisiti richiesti per

poter partecipare all'esame colloquio sub a). Tanto premesso, si

osserva che i canoni invocati dal ricorrente impongono al

legislatore, anche regionale, di esercitare la discrezionalità di

cui gode in materia di inquadramento dei pubblici dipendenti, nel

rispetto del principio di ragionevolezza, alla stregua di criteri

selettivi che creino corrispondenza fra qualifiche e livelli di

professionalità, avuto riguardo ai titoli di studio e all'anzianità

nelle precedenti qualifiche. A tali canoni non sembra contraddire la

disposizione censurata, ove valutata in sé, alla luce delle

generiche doglianze avanzate dal Commissario dello Stato, per il solo

fatto di limitarsi ad equiparare a coloro che erano in possesso del

diploma di laurea al momento dell'entrata in vigore della legge n. 41

del 1985, gli altri dipendenti inquadrati a seguito dell'esame sub

b), che si siano trovati in possesso di tale diploma in epoca

successiva e comunque al momento dell'entrata in vigore della legge

n. 21 del 1986.

3.4. - Ulteriore questione che viene sollevata concerne il comma 5

del medesimo art. 1 che - a modifica del terzo comma dell'art. 10

della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 - riconduce il personale

"assunto in esito ai concorsi pubblici i cui decreti di indizione

siano stati adottati alla data di entrata in vigore" della medesima

legge n. 21 del 1986, nel regime previdenziale che la legge regionale

23 febbraio 1962, n. 2 (e successive modifiche ed integrazioni),

aveva previsto per i dipendenti della Regione; regime venuto meno

proprio per effetto dell'art. 10 della legge regionale n. 21 del

1986, che, nella sua prima formulazione, aveva esteso, infatti, agli

impiegati regionali la disciplina generale degli statali, escludendo,

tuttavia, dalla riforma, oltre "al personale in servizio o già in

quiescenza" (secondo comma), anche coloro che erano in procinto di

essere assunti "in esecuzione di concorsi già banditi" (terzo

comma). La norma denunciata, a modifica di quest'ultima

disposizione, pone come termine di riferimento non più i bandi,

bensì i decreti di indizione dei concorsi, "ancorché pubblicati in

data successiva", ampliando così l'ambito della disciplina

transitoria. Assume il ricorrente che l'estensione, in tal modo

operata, di un "particolare e più favorevole trattamento", a

vantaggio di un ristretto numero di soggetti, si porrebbe in

contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, violando,

altresì, il "principio generale del pubblico impiego" oltre che

quello dell'"affidamento", in quanto alla data di pubblicazione del

bando i cittadini potevano avere effettiva conoscenza delle

condizioni del rapporto di impiego e quindi determinarsi di

conseguenza in ordine alla partecipazione al concorso stesso.

La questione non è fondata.

Infatti, a fronte di una disposizione che è espressione della

discrezionalità che indubbiamente spetta al legislatore regionale

nel dettare norme volte a determinare, in via transitoria, le

categorie di soggetti che restano sottoposti al vecchio regime, il

Commissario dello Stato prospetta la violazione, tra l'altro, di un

non meglio specificato "principio generale del pubblico impiego"

ovvero dell'"affidamento"; e cioè censure delle quali è difficile

cogliere il livello costituzionale, come pure la correlazione con gli

invocati parametri costituzionali.

3.5. - Non fondata è anche la questione sollevata dal ricorrente

in ordine al comma 6 del medesimo art. 1, secondo il quale, "ai fini

della determinazione e del riscontro del possesso del requisito

temporale di cui all'art. 3, primo comma, della legge regionale 15

maggio 1991, n. 22, debbono intendersi quali provvedimenti formali di

cui alla stessa norma tutti quei provvedimenti, ordini e disposizioni

che abbiano portato alla corresponsione delle retribuzioni al

personale della refezione scolastica o che ne abbiano consentito

l'immissione in servizio o che abbiano regolamentato l'espletamento

delle attività lavorative nell'ambito del servizio, come istituito

od erogato dall'ente Comune". Secondo il Commissario dello Stato "è

ragionevole presumere" che la disposizione intenda realizzare - in

violazione degli artt. 101 e 103, oltre che degli artt. 3 e 97 della

Costituzione - una ampia sanatoria di provvedimenti illegittimi,

esonerando da responsabilità patrimoniali gli amministratori che

tali provvedimenti abbiano posto in essere. In realtà, la

disposizione, vista in sé, ha una finalità ben più circoscritta di

quella ipotizzata dal ricorrente, essendo palesemente rivolta

all'attuazione del disposto dell'art. 3, primo comma, della legge

regionale 15 maggio 1991, n. 22, il quale - in vista della formazione

delle liste di collocamento per la copertura presso gli enti locali

dei posti per i servizi di cui all'art. 1 della stessa legge - prende

in considerazione coloro che abbiano già prestato servizio presso

l'ente, con rapporto di lavoro subordinato o con contratto d'opera

individuale instaurato sulla base di "provvedimento formale". Lo

stesso contesto letterale della disposizione censurata, dimostra come

essa intenda semplicemente chiarire, in via interpretativa, quali

sono i provvedimenti formali che danno titolo, in relazione alle

prestazioni lavorative già rese, ad iscriversi nelle liste di

collocamento, per lo svolgimento delle specifiche prestazioni di cui

all'art. 1 della legge regionale n. 22 del 1991.

3.6. - Fondata è, invece, la questione concernente le disposizioni

di cui ai commi 7 e 8 dello stesso art. 1. La prima estende al

personale di cui all'art. 10 della legge regionale 23 maggio 1991, n.

33, la disciplina di cui all'art. 48 della legge regionale 3 novembre

1993, n. 30; la seconda provvede alla copertura della relativa spesa.

Secondo il ricorrente, le disposizioni si porrebbero in contrasto con

gli artt. 3 e 97 della Costituzione, prevedendo - per i tre

dipendenti dell'Istituto siciliano mutilati ed invalidi di guerra, di

cui è autorizzato il comando presso l'Assessorato alla sanità, a

mente del ricordato art. 10 - una assunzione nominativa ope legis con

elusione delle ordinarie procedure di reclutamento ed oltretutto

senza che se ne evincano motivazioni di interesse per la Regione.

Oppone la resistente che la soluzione legislativa criticata dal

Commissario dello Stato è volta a recuperare coerenza al sistema,

realizzandosi altrimenti una disparità di trattamento con l'altro

personale comandato di cui all'art. 48 della legge regionale n. 30

del 1993. Giova rilevare che le disposizioni impugnate, per

conseguire il risultato su cui si appuntano le critiche del

Commissario dello Stato, richiamano una precedente norma - e cioè

l'art. 48 della legge regionale n. 30 del 1993 - che aveva inteso

dare definitivo assetto alla posizione di personale delle Unità

sanitarie locali e del Servizio sanitario nazionale che prestava la

propria attività in posizione di comando presso l'Assessorato

regionale della sanità, in virtù di varie disposizioni legislative

(art. 1, capoverso 5, della legge regionale 5 dicembre 1991, n. 46;

art. 17 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 52, modificato

dall'art. 15 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 20; art. 4

della legge regionale 5 gennaio 1991, n. 3), collocando detto

personale in un ruolo speciale transitorio; ruolo che, invero, era

stato originariamente previsto dall'art. 8 della legge regionale 27

dicembre 1985, n. 53, per esigenze precipuamente connesse

all'inquadramento dei dipendenti degli enti le cui funzioni erano

passate alla Regione. Le ragioni che in passato possono avere

indotto il legislatore regionale ad un primo ampliamento del ruolo

speciale a soggetti che, quali i dipendenti delle Unità sanitarie

locali, erano già iscritti in ruoli regionali, non appaiono di per

sé estensibili alle tre unità di personale dell'Istituto siciliano

mutilati e invalidi di guerra di cui all'art. 10 della legge

regionale n. 33 del 1991, in favore delle quali si viene a concretare

- come osserva giustamente il ricorso - una assunzione nominativa ope

legis, al di fuori delle ordinarie procedure di reclutamento del

personale, che costituiscono, per consolidata giurisprudenza,

strumento attuativo dei canoni di imparzialità e buon andamento

fissati nell'art. 97 della Costituzione.

4. - Viene denunciato anche l'art. 2, che autorizza l'Assessore

regionale per il lavoro, la previdenza, la formazione professionale e

l'emigrazione ad attuare - per il personale della formazione

professionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che sia

rimasto totalmente privo di incarico - i processi di mobilità

previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Il

ricorrente, con una censura invero di complessa e non del tutto

puntuale articolazione, muove dal presupposto che la disposizione

costituisca, con la sua formulazione generica e volutamente ambigua,

un ennesimo tentativo del legislatore siciliano di garantire ad ogni

costo il mantenimento della retribuzione al personale precedentemente

impegnato nello svolgimento di corsi di formazione professionale

gestiti da enti privati, reputando perciò violati gli artt. 3, 81,

quarto comma, e 97 della Costituzione, nonché l'art. 17, lettera f),

dello Statuto speciale. E questo perché:

a) verrebbe posto in essere un anomalo intervento di assistenza

sociale in favore di una ristretta categoria di lavoratori, e cioè

soltanto del personale della formazione professionale che sia rimasto

totalmente privo di incarico, escludendo sia quei lavoratori del

settore medesimo ai quali sia stato ridotto l'orario di servizio, sia

i dipendenti di enti operanti in settori diversi da quello della

formazione professionale;

b) vi sarebbe incongruità della disposizione censurata rispetto

al fine che il legislatore si è prefisso di raggiungere, con

pregiudizio dell'interesse pubblico all'efficienza e alla

funzionalità della pubblica amministrazione: tramite un intervento

assistenziale si immetterebbe in servizio personale selezionato al di

fuori delle ordinarie procedure concorsuali, in base a criteri volti

a tener conto dell'anzianità di servizio maturata nel settore della

formazione professionale e del carico di famiglia, ma non dei

requisiti e delle capacità professionali possedute;

c) verrebbe prevista una nuova spesa non quantificata né

accompagnata da copertura finanziaria.

La questione non è fondata, secondo quanto di seguito si dirà.

La norma impugnata rientra in una sequenza di interventi normativi

concernenti il personale degli enti della formazione professionale,

dei quali la Corte ha già avuto occasione di occuparsi (sentenze nn.

407 del 1995 e 437 del 1994), dichiarando la illegittimità

costituzionale di precedenti disposizioni in argomento, volte a

realizzare non consentite finalità assistenziali ed occupazionali.

Nel richiamare tali pronunce, il ricorrente assume che anche la

presente disposizione, al pari delle precedenti, costituisce un

tentativo di realizzare un indiscriminato inserimento di personale

presso enti pubblici, per finalità meramente assistenziali. La

difesa della Regione, nel negare la violazione dei principi

costituzionali invocati nel ricorso, obietta che la disposizione

impugnata, differenziandosi dalle precedenti già dichiarate

incostituzionali, è indirizzata a consentire la piena attuazione

degli obblighi discendenti, per la Regione, dal contratto collettivo

nazionale della categoria. La Corte ritiene che la soluzione della

questione posta dal Commissario dello Stato richieda un preliminare

cenno sul quadro normativo nell'ambito del quale essa si colloca,

avendo riguardo soprattutto a quanto si evince in tema di occupazione

e mobilità del personale addetto alla formazione professionale. La

legge regionale n. 24 del 1976 (Addestramento professionale dei

lavoratori) - nell'affidare (art. 4) all'Assessore regionale il

compito di attuare i corsi e le altre iniziative formative,

avvalendosi degli enti locali e di altri enti che hanno per fine la

formazione professionale - rimette (art. 13) agli enti addetti alla

formazione la disciplina del trattamento del personale, nel rispetto

delle norme stabilite dai contratti di categoria, istituendo, nel

contempo, un albo (art. 14) al quale va iscritto il personale

medesimo. Ad integrazione di tale disciplina generale, la successiva

legge regionale n. 25 del 1993 stabilisce (art. 2, primo comma) il

principio che al personale iscritto nel citato albo, con rapporto di

lavoro a tempo indeterminato, è garantita la continuità lavorativa

e il trattamento economico stabilito dal contratto collettivo

nazionale di categoria. La disposizione censurata, aggiungendo un

ulteriore comma a detto articolo, autorizza, con riguardo ai

lavoratori testé menzionati, l'Assessore regionale ad attuare i

processi di mobilità previsti dal contratto collettivo.

Quest'ultimo, come ricorda anche la difesa della Regione, contempla

procedure di mobilità del personale che, anche a fini di

salvaguardia dell'occupazione, ne prevedono, tra l'altro, l'impiego

presso strutture pubbliche, attraverso apposite convenzioni, alle

quali è interessata anche la Regione. Ma il semplice richiamo che

la disposizione impugnata effettua ai processi di mobilità previsti

dal contratto collettivo non sembra idoneo a conferire, al di là del

richiamo stesso, autonoma portata precettiva alla disposizione

medesima, tale da comportare gli effetti che il Commissario dello

Stato paventa, nel senso, in particolare, della garanzia ad ogni

costo della retribuzione, ovvero dell'immissione, "con un anomalo

rapporto di servizio", di personale presso enti pubblici, in vista

del mantenimento dell'occupazione di una specifica categoria di

lavoratori dipendenti da enti privati, piuttosto che dell'interesse

pubblico all'efficienza e funzionalità della pubblica

amministrazione. A ben vedere, la disposizione censurata, nella sua

genericità, non investe l'Assessore regionale di competenze e di

responsabilità, in tema di mobilità, maggiori di quelle che possano

essere desunte, di per sé, dal citato contratto collettivo di

lavoro, nel quadro delle sopra richiamate norme legislative

regionali. Così intesa, la stessa più che risultare, secondo quanto

sostenuto dalla difesa della Regione, funzionale all'attuazione

dell'art. 27 del contratto collettivo di lavoro, appare addirittura

tautologica e perciò superflua, in quanto volta a ribadire ciò che

già è dato evincere aliunde. È certo che essa, proprio per la sua

indeterminatezza, non è in grado di aggiungere alcunché alle

previsioni del contratto collettivo, genericamente richiamato, né

tantomeno di conferire al medesimo l'idoneità a porsi quale fonte di

disciplina di rapporti e situazioni al di là dei limiti che allo

stesso afferiscono in via di principio, superando, tra l'altro, i

vincoli già messi in evidenza nelle precedenti sentenze di questa

Corte. Pertanto, una volta negata la esattezza della premessa dalla

quale muove il Commissario dello Stato, va escluso che la

disposizione si ponga in contrasto con i parametri costituzionali

invocati nel ricorso.

5.1. - Sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 51 e 97

della Costituzione, viene denunciato, inoltre, l'art. 3, il quale

contiene varie disposizioni, la cui comune caratteristica si rinviene

nell'intento di estendere ad altri soggetti le garanzie già previste

dagli artt. 30 e 33 della legge approvata dall'Assemblea regionale il

7 aprile 1995 (Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali

per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari

straordinari), promulgata come legge regionale 25 maggio 1995, n.

45. Le disposizioni vengono censurate, sotto vari profili, dal

Commissario dello Stato, in quanto preminentemente rivolte a

raggiungere finalità occupazionali, piuttosto che a soddisfare le

esigenze dei singoli enti. E di ciò darebbero conferma le stesse

modalità di assunzione, al di fuori di ogni procedimento selettivo

volto a verificare l'idoneità degli interessati. Dal canto suo la

Regione oppone che le norme considerate, lungi dal sovvertire i

canoni dell'art. 97 della Costituzione, "costituiscono il risultato

di una prioritaria esatta e capillare valutazione delle effettive

esigenze di funzionamento e di organizzazione degli enti

interessati".

5.2. - Data la loro evidente connessione, le censure avverso i

commi 1 e 2 vanno esaminate congiuntamente. La prima norma prevede

che "le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 30 della legge

approvata dall'Assemblea regionale il 7 aprile 1995 (...) si

applicano, in osservanza delle procedure previste dall'art. 19,

quarto comma, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, anche ai

soggetti che nel triennio 1992/1994 abbiano svolto incarico di

prestazione d'opera per le esigenze istituzionali dei consorzi, per

un periodo complessivo non inferiore a sei mesi nel suddetto

triennio".

La seconda norma prevede, invece, che ai prestatori d'opera non

rientranti nei benefici di cui al primo comma vengano assicurate, a

richiesta, 151 giornate lavorative con le procedure di cui al comma 6

del già citato art. 30. Lamenta il ricorrente che la prima delle

testé riferite disposizioni si risolve nell'estendere a coloro che

hanno svolto incarichi di prestazione d'opera un trattamento - e

cioè l'assunzione a tempo indeterminato - che il menzionato art. 30,

primo comma, della legge regionale n. 45 del 1995 aveva, invece,

inteso riservare agli operai, braccianti agricoli ed altri soggetti

che, assunti a norma delle vigenti disposizioni in materia di

collocamento, avevano prestato, nel triennio 1992/1994, la loro

attività alle dipendenze dei consorzi stessi, "per un numero non

inferiore a 400 giornate lavorative ai fini previdenziali o almeno

250 in due anni del predetto triennio". E questo senza tener conto

delle finalità ispiratrici della originaria disposizione, tali da

giustificare la deroga alle regole che disciplinano le assunzioni nei

pubblici impieghi. Illogica e contraddittoria sarebbe anche la

previsione del secondo comma, consistente nel contemplare una

garanzia occupazionale pari ad un determinato numero di giornate

lavorative, a semplice richiesta da parte dei prestatori d'opera non

rientranti nei benefici di cui al primo comma, e senza indicazione

alcuna di un limite minimo di servizio prestato.

Le questioni sono fondate.

Come osserva il ricorrente, le disposizioni censurate non valutano

la situazione del tutto diversa in cui si trovano i soggetti da esse

considerati rispetto ai destinatari delle disposizioni di cui viene

operata l'estensione, ignorando completamente la peculiare ratio

delle stesse e cioè quella di sanare la pregressa situazione di

precariato in cui versavano operai e braccianti agricoli. A parte la

diversa qualificazione del rapporto, riconducibile al lavoro

subordinato, nell'un caso, e alla prestazione d'opera autonoma,

nell'altro, è la natura stessa del contratto di prestazione d'opera

a non consentire il riscontro, in termini di rilevazione e

quantificazione del servizio prestato, delle condizioni previste

dall'art. 30 della legge regionale n. 45 del 1995, per l'assunzione.

Si può, pertanto, convenire che i commi 1 e 2 mirano essenzialmente

a realizzare garanzie occupazionali, equiparando situazioni tra loro

non omogenee e, oltretutto, con modalità che non contemplano per i

beneficiari alcuna prova selettiva, eccezione fatta per il vaglio dei

titoli di studio e dei carichi di famiglia, come è dato desumere dal

richiamo operato alla procedura di cui all'art. 19, quarto comma,

della legge regionale n. 25 del 1993.

5.3. - Il ricorso censura, poi, il terzo comma del predetto art.

3, il quale prevede che il personale dell'ASCEBEM (Associazione

siciliana dei consorzi ed enti di bonifica e di miglioramento

fondiario) in servizio alla data del 31 dicembre 1994, sia assunto, a

domanda da presentare entro 120 giorni, presso il consorzio il cui

comprensorio maggiormente insiste nella Provincia di Palermo.

Secondo il ricorrente, la disposizione, nel prestarsi alle stesse

valutazioni critiche rivolte alle norme esaminate nel precedente

paragrafo, disattenderebbe il principio del buon andamento,

privilegiando l'interesse dei singoli destinatari delle norme

censurate al mantenimento dell'attuale rapporto di lavoro precario e

temporaneo, rispetto alle esigenze di funzionamento e di

organizzazione degli uffici pubblici.

Anche detta questione è fondata.

Le considerazioni negative espresse dal Commissario trovano,

invero, conferma nelle stesse modalità dell'assunzione, che la

disposizione prevede avvenga a domanda, senza indicazione di un

termine minimo di servizio prestato, né del tipo di rapporto

esistente, e senza subordinazione ad alcuna forma di verifica della

professionalità e capacità degli interessati. V'è, perciò,

fondato motivo di ritenere che il legislatore regionale abbia inteso

darsi carico piuttosto dell'esigenza di salvaguardare i posti di

lavoro, che della valutazione dell'interesse degli enti a carico dei

quali le assunzioni sono destinate ad operare. Valutazione ancor più

necessaria, come osserva il ricorso, a fronte della menzionata legge

regionale n. 45 del 1995 che, nel riorganizzare la struttura degli

enti consortili, ha provveduto ad una loro drastica riduzione.

5.4. - Sempre alla luce dei parametri indicati sub 5.1, il

Commissario denuncia altresì le disposizioni dei successivi commi 4,

5 e 6, dell'art. 3.

Secondo la prima di dette norme, l'Ente di sviluppo agricolo

applica le disposizioni di cui ai commi 1, 4, lettera b), e 5

dell'art. 30 della legge approvata dall'Assemblea regionale il 7

aprile 1995, con decorrenza 1 gennaio 1996 e, in quanto compatibili,

nei confronti dei prestatori d'opera dallo stesso utilizzati. La

seconda disposizione censurata prevede che detto personale "è

utilizzato in località distanti fino a 40 km dal luogo di residenza

o dal luogo della precedente adibizione e, su richiesta delle

prefetture, degli enti locali e degli enti parco, anche per lo

svolgimento di interventi di protezione civile, antincendio e nel

campo della conservazione del suolo e della tutela ambientale,

nonché per lavori di diserbamento e manutenzione della viabilità

rurale, trazzerale ed interpoderale".

La terza disposizione prevede la copertura della spesa. Il

ricorrente, nel richiamare le considerazioni già svolte, ritiene che

non appaia giustificabile l'estensione ai predetti soggetti del

trattamento riservato agli operai stagionali dei consorzi, che

comporterebbe una ingiustificata trasformazione a tempo indeterminato

di rapporti di lavoro stagionale, non correlata al verificarsi di

sopravvenute esigenze di servizio dell'ente presso il quale gli

interessati prestano la loro opera.

Le questioni sono fondate.

Le disposizioni denunciate si risolvono nell'applicare a coloro che

hanno prestato la loro opera in favore dell'Ente di sviluppo le

garanzie che l'art. 30 della legge approvata il 30 aprile 1995

riserva (ai commi 1, 4, lettera b), e 5) a coloro che abbiano

prestato la loro attività in favore dei consorzi. Tali disposizioni,

come già detto, prevedono l'assunzione con rapporto di lavoro a

tempo indeterminato per gli operai, i braccianti agricoli ed altri

soggetti che nel triennio 1992/1994 abbiano prestato alle dipendenze

dei consorzi la loro opera per un numero non inferiore a 400 giornate

lavorative ai fini previdenziali o almeno 250 in due anni del

predetto triennio (primo comma); nonché la garanzia di 151 giornate

per il triennio 1996/1998, per coloro che, nel medesimo periodo di

cui sopra, abbiano svolto almeno 101 giornate lavorative ai fini

previdenziali (quarto comma, lettera b); con applicazione in questo

caso (comma 5) dei benefici di cui all'art. 30 della legge regionale

5 giugno 1989, n. 11, che contempla garanzie occupazionali, con

possibilità di assunzione a tempo indeterminato, nell'ambito dei

contingenti fissati dalla legge.

Peraltro la mancanza nelle disposizioni censurate di ogni

riferimento alle esigenze degli Enti di sviluppo, confermata dalle

stesse modalità di utilizzazione del personale in questione, secondo

criteri che appaiono rivolti più alla garanzia del posto di lavoro

che non alla considerazione delle effettive necessità operative

delle strutture chiamate ad utilizzarlo, alle quali viene dunque

preclusa la possibilità di valutare caso per caso l'effettivo

fabbisogno, appare in evidente contrasto con il principio di buon

andamento di cui all'art. 97 della Costituzione.

L'accoglimento delle questioni nei termini di cui sopra assorbe

ogni altro profilo.

6. - Con il ricorso in epigrafe viene impugnato, altresì, l'art.

4, il quale prevede, al primo comma, che gli alloggi - realizzati in

base alla legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54, per essere

destinati agli appartenenti alle forze dell'ordine - possono essere

alienati nella misura del 100 per cento. A sua volta, il secondo

comma - sostituendo l'art. 6 della precedente legge regionale 3

novembre 1994, n. 43 - estende agli alloggi predetti le disposizioni

dell'art. 2 della legge regionale n. 43 del 1994, e cioè quelle che

prevedono criteri di favore nella determinazione del prezzo.

Il Commissario dello Stato denuncia il suddetto articolo:

a) per violazione dell'art. 97 della Costituzione, lamentando che

il legislatore regionale, a pochi mesi dalla entrata in vigore della

legge regionale n. 43 del 1994, che aveva espressamente escluso gli

immobili di cui trattasi dalle disposizioni di favore relative al

prezzo, sia ritornato sull'argomento, introducendo la regola opposta;

b) per contrasto con l'art. 53 della Costituzione, in quanto la

disposizione denunciata darebbe "origine indirettamente a una

elusione fiscale in favore degli acquirenti, perché le imposte

derivanti dagli atti di compravendita sarebbero inevitabilmente

riferite ad una rendita catastale notevolmente inferiore rispetto a

quelle effettive determinate dalla Direzione del Catasto".

La questione, ancorché genericamente riferita all'art. 4, riguarda

in realtà il solo secondo comma. In questi limiti essa è fondata.

Il legislatore regionale, con l'art. 6 della legge n. 43 del 1994,

aveva, infatti, escluso che gli immobili qui considerati potessero

essere ceduti al prezzo determinato ai sensi dell'art. 2 della legge

medesima, che ne prevede la valutazione come appartenenti alla

categoria catastale A/4 (abitazioni popolari). Osserva il

Commissario dello Stato che tale esclusione era indubbiamente

ragionevole in quanto teneva conto del fatto che, per gli immobili in

questione, acquistati da privati in base alla legge regionale n. 54

del 1985, non risultavano ricorrere le limitazioni proprie

dell'edilizia residenziale pubblica: in particolare quelle di cui

all'art. 16, terzo comma, della legge n. 457 del 1978, che, a pena di

decadenza da ogni beneficio normativo, fissa la superficie massima

delle abitazioni. Oppone la Regione resistente che la possibilità

di determinazione del prezzo di vendita degli alloggi in parola sulla

base della categoria catastale A/4 - stabilita dall'art. 2 della

legge regionale n. 43 del 1994 per l'alienazione degli immobili di

edilizia residenziale pubblica in genere - non appare irragionevole

in astratto, attesa la previsione dell'art. 2, primo comma, della

più volte citata legge regionale n. 54 del 1985, di dare priorità,

ai fini di cui trattasi, "all'acquisto di alloggi aventi le

caratteristiche tipologiche previste dalla legge 5 agosto 1978, n.

457", anche se, in pratica si è fatto largo ricorso all'acquisizione

di abitazioni con superficie utile superiore. In questo contesto, la

disposizione censurata è da ritenere illegittima, nella parte in cui

estende agli alloggi occupati dagli appartenenti alle forze

dell'ordine, ai sensi della legge regionale n. 54 del 1985, non

aventi le caratteristiche tipologiche previste dalla legge 5 agosto

1978, n. 457, i criteri di determinazione del prezzo statuiti

dall'art. 2 della legge regionale n. 43 del 1994. Infatti, la

modifica dei criteri a suo tempo fissati dall'art. 6 della medesima

legge regionale n. 43 del 1994 non trova altra giustificazione se non

quella di concedere agli interessati benefici che, in contrasto con

il principio del buon andamento, si traducono in un immotivato

depauperamento del patrimonio pubblico.

Resta assorbito ogni altro motivo di ricorso.

7. - Viene, poi, impugnato per violazione degli artt. 3, 51 e 97

della Costituzione, l'art. 5, in base al quale le elezioni

amministrative "indette dai consigli circoscrizionali dei comuni

della Sicilia, relative alla prima tornata secondo l'art. 169

dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con

legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed

integrazioni, sono rinviate alla seconda tornata prevista dalla

medesima disposizione". Il Commissario, mentre da una parte assume

che la disposizione persegue il fine di interrompere le procedure

già in atto per il rinnovo dei consigli circoscrizionali di Bagheria

e Siracusa, indette con decreto dell'Assessore per gli enti locali

del 10 marzo 1995, dall'altro dà atto, nello stesso ricorso, che i

procedimenti elettorali in questione sono proseguiti senza alcun

rinvio, richiamando una circostanza confermata dalla stessa difesa

della Regione. Poiché la disposizione denunciata già al momento

della proposizione del ricorso non aveva cagionato l'effetto

impeditivo posto a fondamento della questione sollevata, né era più

in grado di cagionarlo, la questione stessa va dichiarata

inammissibile.

8. - Forma, altresì, oggetto di censura la disposizione dell'art.

6, che introduce una disciplina transitoria dell'attività venatoria,

sino al 31 gennaio 1996; disciplina, secondo il ricorrente, da

ritenere lesiva dei principi contenuti nella legge n. 157 del 1992

(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il

prelievo venatorio), che si configurerebbero quali norme fondamentali

di riforma economico-sociale, e quindi contrastante con l'art. 14

dello Statuto speciale, nonché con l'art. 11 della Costituzione.

La questione non è fondata, dal momento che i termini per

l'adeguamento della legislazione regionale - che secondo l'art. 36

della predetta legge n. 157 del 1992 erano stati previsti entro e non

oltre un anno dalla sua entrata in vigore - sono stati

successivamente differiti ed attualmente ne è prevista - per effetto

dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 81 - la

scadenza al 31 luglio 1996.

9. - Va, infine, esaminata la questione di costituzionalità

dell'art. 7, avente ad oggetto un contributo straordinario alla

ditta STAT e alla ditta Camarda e Drago, sollevata dal Commissario

dello Stato in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

La successiva legge regionale approvata il 4 agosto 1995

(Provvedimenti straordinari in favore delle ditte di trasporto STAT,

Camarda e Drago ed Emanuele Antonino, vittime di attentati incendiari

di natura mafiosa. Provvidenze per i danni causati da atti

criminosi) ha provveduto a ridisciplinare la materia, dichiarando,

nel contempo, "abrogato" il predetto art. 7. Risulta palese da tale

legge regionale, sulla quale il Commissario dello Stato ha parimenti

proposto ricorso innanzi a questa Corte (r. ric. n. 46 del 1995), la

volontà dell'Assemblea regionale siciliana di porre nel nulla la

disposizione qui denunciata. Tale volontà è sufficiente, secondo

la giurisprudenza di questa Corte, a far dichiarare cessata la

materia del contendere (v. sentenza n. 309 del 1994).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2,

3, 7 e 8; nonché dell'art. 3 della legge approvata dall'Assemblea

regionale siciliana il 16 maggio 1995 (Disposizioni concernenti il

personale regionale e degli enti locali. Processi di mobilità degli

operatori della formazione professionale. Garanzie occupazionali per

il personale dei consorzi bonifica e dell'ESA. Alloggi delle forze

dell'ordine. Rinvio elezioni consigli circoscrizionali. Disciplina

transitoria della caccia. Provvedimenti in favore delle ditte STAT e

Camarda e Drago);

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo

comma, della medesima legge regionale, nella parte in cui estende i

criteri di determinazione del prezzo di cui all'art. 2 della legge

regionale n. 43 del 1994, anche agli alloggi occupati dagli

appartenenti alle forze dell'ordine, ai sensi della legge regionale

n. 54 del 1985, non aventi le caratteristiche tipologiche previste

dalla legge n. 457 del 1978;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

sollevata dal Commissario dello Stato con il ricorso in epigrafe

avverso l'art. 5 della predetta legge regionale, in riferimento agli

artt. 3, 51 e 97 della Costituzione;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

sollevate dal Commissario dello Stato con il ricorso in epigrafe, nei

confronti:

dell'intera legge regionale approvata dalla Assemblea regionale

siciliana il 16 maggio 1995, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, nonché all'art. 12 dello Statuto speciale;

dell'art. 1, commi 4 e 5 in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione;

dell'art. 1, comma 6, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 103

della Costituzione;

dell'art. 6, in riferimento all'art. 14 dello Statuto speciale e

all'art. 11 della Costituzione;

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale sollevata dal Commissario dello Stato

con il ricorso in epigrafe, avverso l'art. 2 della medesima legge

regionale, in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, 97 della

Costituzione e 17, lettera f), dello Statuto speciale;

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine allo stesso

ricorso promosso dal Commissario dello Stato, per quanto concerne la

questione relativa all'art. 7 della medesima legge regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 aprile 1996

Il presidente: FERRI

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1996:127 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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