Corte costituzionale

Sentenza n. 126/1981

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/07/1981 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 4

della legge 25 marzo 1971, n. 213 (Soppressione dei compensi fissi per

i ricoveri ospedalieri), e 50 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748

(Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello

Stato, anche ad ordinamento autonomo), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 marzo 1976 dal TAR per il Lazio nel

procedimento civile vertente tra Andreani Francesco ed altri e

l'Università degli Studi di Roma ed altro, iscritta al n. 581 del

registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 274 del 13 ottobre 1976;

2) ordinanza emessa il 14 luglio 1977 dal TAR dell'Umbria nel

procedimento civile vertente tra Larizza Paolo ed il Ministro della

pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 511 del registro ordinanze

1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del

18 gennaio 1978;

3) ordinanza emessa il 22 marzo 1979 dal TAR per la Lombardia nel

procedimento civile vertente tra Burgio Giuseppe ed altri e

l'Università degli Studi di Pavia ed altri, iscritta al n. 594 del

registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 291 del 24 ottobre 4979;

4) ordinanze emesse il 22 febbraio 1979 dal TAR della Liguria nei

procedimenti civili vertenti tra Giampalmo Antonio ed altri, De Toni

Ettore ed altro, Scopinaro Domenico ed altro ed il Ministero della

pubblica istruzione ed altri, iscritte ai nn. 713, 714 e 715 del

registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 345 del 19 dicembre 1979.

Visti gli atti di costituzione di Andreani Francesco ed altri, del

Pio Istituto di S. Spirito, di Larizza Paolo e dell'Università degli

Studi di Roma, nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1980 il Giudice relatore

Guglielmo Roehrssen;

uditi gli avvocati Aldo Sandulli per Andreani Francesco ed altri,

Mario Nigro per il Pio Istituto di S. Spirito, Rinaldo Ricci per

Larizza Paolo e l'avvocato dello Stato Renato Carafa per l'Università

degli Studi di Roma e per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - A seguito dell'impugnativa proposta dal prof. Francesco

Andreani e da altri docenti della Facoltà di medicina e chirurgia

dell'Università di Roma avverso il diniego opposto dall'Università

alla richiesta di percepire, in aggiunta alla retribuzione di

professore universitario, quella inerente alle funzioni di primario

ospedaliero a tempo definito da essi espletate oltre ai compiti

didattici e scientifici, il TAR del Lazio, con ordinanza 17 marzo 1976,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dell'art. 4, commi secondo,

terzo e quarto, della legge 25 marzo 1971, n. 213.

L'ordinanza rileva che, a norma dell'art. 1 del d.P.R. n. 129 del

1969 "l'ordinamento interno dei servizi di assistenza delle cliniche e

degli istituti universitari di ricovero e cura deve essere adeguato

all'ordinamento interno dei servizi ospedalieri e deve prevedere

un'organizzazione analoga a quella dei corrispondenti servizi

ospedalieri", mentre l'art. 3 del medesimo d.P.R. n. 129, prevede che

"i professori universitari di ruolo, i professori aggregati, i

professori incaricati, in quanto responsabili di un servizio speciale

di diagnosi e cura assumono, a tali effetti, la qualifica di primari

ospedalieri e conseguentemente, nei confronti dell'ente ospedaliero, i

diritti e i doveri dei primari, in quanto applicabili". Analoga

disposizione è prevista per gli aiuti e gli assistenti universitari

dal successivo comma dello stesso art. 3.

Nell'ambito di questa disciplina l'art. 4 della legge 25 marzo

1971, n. 213, dopo avere soppresso con l'art. 1 i compensi fissi e

addizionali per i ricoveri ospedalieri previsti dall'art. 82 del r.d.

30 settembre 1938, n. 1631, che stabilisce che, a decorrere dal 1

gennaio 1971, al personale medico universitario che svolge attività

assistenziale negli istituti clinici gestiti direttamente dalle

Università o gestiti dagli enti ospedalieri sia corrisposta una

indennità, non utile ai fini previdenziali, che non potrà essere

superiore a quella necessaria per equiparare il trattamento economico

del detto personale medico universitario a quello del personale medico

ospedaliero di pari funzione e anzianità.

Il TAR del Lazio osserva che la suddetta normativa comporta per i

professori universitari, i quali in qualità di primari prestano anche

servizio ospedaliero, lo svolgimento di una attività sanitaria, in

aggiunta a quella didattica e di ricerca che essi sono tenuti a

svolgere in base al loro status, secondo quanto prevedono l'art. 62 del

testo unico n. 1592 del 1933, sull'istruzione superiore, e l'art. 6

della legge n. 311 del 1958, con un compenso che, globalmente

considerando entrambe le attività, non può superare il trattamento

economico dei primari ospedalieri con pari funzioni e anzianità.

Tale situazione normativa, inoltre, - secondo quanto ritenuto dal

TAR del Lazio - risulta aggravata dall'art. 12 del d.l. 1 ottobre 1973,

n. 580 (convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n.

766), il quale, nel prevedere il trattamento economico del personale

docente universitario, e nello stabilire la corresponsione di un

assegno (sostitutivo dell'indennità di ricerca scientifica) nonché di

altri assegni speciali, precisa, all'ottavo comma, che "il personale

medico universitario che fruisce degli assegni previsti dal presente

articolo, continua a beneficiare dell'indennità di cui all'art. 4

della legge 25 marzo 1971, n. 213, per la parte eccedente gli assegni

medesimi". Con la conseguenza che, o l'indennità, o gli assegni di cui

sinora si è detto, risultano, in buona parte, reciprocamente

assorbiti.

Ne deriva - secondo l'ordinanza di rimessione - che con le

disposizioni anzidette si sarebbe operata una sostanziale equiparazione

del trattamento economico dei medici docenti universitari a quello dei

medici ospedalieri, senza che si sia tenuto conto della essenziale

diversità degli status funzionali delle due categorie ed in

particolare che in base al r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, i professori

universitari medici hanno compiti essenzialmente didattici e di ricerca

scientifica, nei confronti dei quali l'attività assistenziale si

atteggia come funzione strumentale, mentre i medici ospedalieri hanno

come funzione istituzionale la cura e l'assistenza degli infermi.

Sulla base di tali considerazioni, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213 è

sollevata innanzi tutto sotto il profilo della violazione del principio

di uguaglianza, in quanto detto articolo porrebbe in essere una

disparità di trattamento a danno dei professori universitari:

1) nei confronti dei primari ospedalieri (medici ospedalieri), i

quali percepiscono lo stesso compenso per l'assolvimento degli obblighi

di sola assistenza, con esclusione degli obblighi di didattica e di

ricerca, compenso totalmente utile sotto il profilo previdenziale e

assistenziale, che in aggiunta viene aumentato ove i detti primari

ospedalieri vogliano svolgere attività didattica;

2) nei confronti degli altri professori universitari, ai quali è

consentito il cumulo dei diversi rapporti di lavoro, che viene

retribuito, anche se con una decurtazione prevista ex lege (r.d.l. n.

2960 del 1923, art. 99 e d.P.R. n. 19 del 1956, art. 16).

Inoltre, secondo il TAR del Lazio, il suddetto art. 4 si porrebbe

in contrasto anche con l'art. 36 della Costituzione, non essendo la

retribuzione che ne deriva per i professori universitari primari

ospedalieri proporzionata alla qualità e quantità del loro lavoro,

nonché con l'art. 38 della Costituzione, nella parte in cui prevede

che la indennità di che trattasi non sia utile ai fini previdenziali e

assistenziali.

2. - Dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri e si è costituita l'Università degli Studi di Roma,

entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo

che la questione sia dichiarata non fondata.

Nelle difese si rileva che l'art. 4 ha funzione perequativa fra

primari ospedalieri che non siano professori universitari e primari

ospedalieri che siano anche professori universitari e si osserva che la

"duplicità" di funzioni di questi ultimi è più apparente che

sostanziale in quanto il legislatore ha statuito (art. 3 d.P.R. n.

129/1969) che la loro attività didattico-scientifica ed assistenziale

si svolga nei limiti della compatibilità e col necessario

contemperamento. Si richiamano altresì i lavori parlamentari sulla

legge n. 213 del 1971, dai quali si evincerebbe la razionalità della

ratio dell'art. 4, diretta a parificare i trattamenti economici di

tutti coloro che abbiano la qualifica di primari ospedalieri, per

evitare esodi dalle università o dagli ospedali verso l'attività

meglio retribuita.

Quanto alla violazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione,

secondo l'Avvocatura dello Stato né il primo viene vulnerato dalla

norma impugnata, una volta che l'attività assistenziale e didattica

viene considerata nella sua globalità, né il secondo una volta che

non è precluso al legislatore ordinario attribuire una "indennità"

non utile ai fini previdenziali e assistenziali ad un pubblico

dipendente che già gode di un suo trattamento previdenziale ed

assistenziale.

Si è costituito pure il Pio Istituto di S. Spirito ed OO.RR. di

Roma, chiedendo anch'esso che la questione sia ritenuta non fondata.

Nelle deduzioni depositate si osserva che la disparità di

trattamento non esiste perché l'indennità ex art. 4 ha soltanto il

fine di compensare l'attività che i professori universitari che si

trovano in questa situazione svolgono in più rispetto a tutti gli

altri professori universitari per il fatto di essere preposti ad una

unità ospedaliera.

Professori universitari preposti ad unità ospedaliere e primari

per così dire "puri" non si trovano - secondo le note depositate -

sotto il profilo dello svolgimento dell'attività di assistenza, in

posizione paritaria, perché i secondi fanno soltanto i primari mentre

i professori universitari preposti ad unità ospedaliere svolgono anche

ed, anzitutto, le attività cui li obbligano le leggi universitarie

(art. 84 testo unico n. 1592/1933; art. 6 legge n. 311/1958), cosicché

i professori universitari svolgono come tali e solo in forma e misura

dipendenti dall'attività didattica e di ricerca compiti di assistenza;

pertanto la retribuzione che percepiscono quali professori varrebbe

anche a compensarli della attività di assistenza.

Neppure sarebbero comparabili la posizione del professore

universitario primario, per il quale la duplicità di funzioni è

istituzionale, e quella del primario che occasionalmente assuma un

incarico universitario.

Quanto alla disparità di trattamento nei confronti degli altri

professori universitari, ai quali è consentito il cumulo di più

rapporti di lavoro con retribuzioni decurtate in misura prevista dalla

legge, si deduce che l'art. 4 ha proprio la funzione di compensare il

professore universitario del di più di lavoro che gli deriva dalla

contemporanea qualifica di primario, essendosi fuori dal campo di

cumulo d'impieghi, tanto è vero che l'assegno ex art. 4 viene

corrisposto dall'Università (e non dall'ospedale).

La questione non sarebbe fondata neppure in relazione agli artt. 36

e 38 della Costituzione, non essendo dimostrato che la retribuzione dei

professori universitari-primari non sia proporzionata alla qualità e

quantità del loro lavoro e godendo essi di trattamento previdenziale

ed assicurativo sulla base dello stipendio di professori.

3. - Si sono costituiti anche i docenti universitari che avevano

proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio, chiedendo che l'art. 4 della

legge n. 213 del 1971 sia dichiarato costituzionalmente illegittimo "in

quanto esclude che i docenti universitari investiti anche delle

funzioni di primario ospedaliero abbiano il diritto di ottenere, in

aggiunta al trattamento ad essi spettante - in corrispondenza della

qualifica, del coefficiente e della anzianità di ciascuno - in quanto

professori universitari, altresì la retribuzione dovuta ai primari

ospedalieri di pari anzianità, o, quanto meno, quella ridotta parte di

essa che risulti corrispondente alle ulteriori (prevalenti) prestazioni

che i ricorrenti sono tenuti ad effettuare (in aggiunta all'attività

di professori universitari) in quanto preposti a reparti ospedalieri in

qualità di primari, con decorrenza dalla entrata in vigore della legge

n. 213/1971, e comunque dal cumulo dei due servizi da parte di

ciascuno".

Si osserva nelle note depositate che dall'art. 7 del decreto

interministeriale 24 giugno 1971 (Gazzetta Ufficiale 20 luglio 1971, n.

182) risulta che il tempo che il cattedratico responsabile del reparto

è tenuto a dedicare alla direzione di esso deve corrispondere (dato

che il responsabile è lui: art. 3 d.P.R. n. 129/1969) a quello di un

primario ospedaliero a tempo definito.

Comunque - si deduce - l'attività sanitaria si aggiunge

all'attività di insegnamento e tale aspetto addizionale appare ancora

manifesto quando si raffronti la posizione dei cennati professori con

quella dei professori di altre facoltà e degli stessi professori delle

facoltà mediche che non abbiano responsabilità ospedaliera.

Detta attività addizionale, in forza dell'art. 4, resterebbe

sostanzialmente priva di retribuzione, tenuto anche conto che in base

alla sentenza n. 129 del 1975 di questa Corte, essendo stati i

professori universitari della classe più alta di stipendio (parametro

825) agganciati ai dirigenti generali della qualifica A) con

trattamento omnicomprensivo, tale trattamento comporta per i professori

universitari della classe più alta di stipendio che nessuna indennità

viene percepita ex art. 4.

Ne deriverebbe lesione dell'art. 3 della Costituzione, per

l'ingiustificato trattamento deteriore fatto ai professori universitari

primari ospedalieri rispetto ai docenti universitari che non siano

anche primari ospedalieri, in quanto l'impugnato art. 4:

- o esclude ogni compenso (come per i professori che abbiano

diritto al trattamento di dirigenti generali di qualifica A) per

l'attività ospedaliera;

- o prevede un compenso, il quale, anziché commisurarsi alla

qualità e quantità del lavoro addizionale prestato (e riferirsi

perciò alla retribuzione dei sanitari ospedalieri, in correlazione col

tempo - aggiuntivo - effettivamente dedicato all'attività di cui

trattasi), è invece pari alla differenza per portare il trattamento

complessivo ad un livello che non superi quello dei sanitari

ospedalieri di pari funzioni (sanitarie) e anzianità.

Ulteriore sperequazione deriverebbe - secondo le parti private -

dal fatto che l'"indennità" prevista dalla legge n. 213/1971 non è

utile ai fini previdenziali e assistenziali.

A sostegno della fondatezza della questione si sostiene altresì

che, per quanto riguarda il servizio sanitario, fra i professori

universitari - impiegati statali - e le Università, si instaura un

nuovo rapporto di servizio, diverso da quello esistente fra professori

e Stato. La duplicità e diversità di tali rapporti, renderebbe

pertinente il richiamo, a fondamento della dedotta illegittimità

costituzionale della norma impugnata, della giurisprudenza di questa

Corte in materia di cumulo d'impieghi e di retribuzioni (sentenze n.

152/1970; n. 10/1973; n. 11 del 1973) secondo la quale il legislatore,

in caso di cumulo d'impieghi, non può ridurre la retribuzione della

seconda attività senza attenersi a criteri ragionevoli, come invece

avrebbe fatto la norma impugnata.

Altra disparità di trattamento deriverebbe da tale norma nei

confronti dei primari ospedalieri che, pur non cumulando gli obblighi

didattici e di ricerca dei professori universitari, riceverebbero un

pari trattamento e, se titolari di incarico universitario,

riceverebbero anche una distinta retribuzione per tale incarico.

Altra disparità di trattamento sarebbe ancora da ravvisarsi fra

professori universitari che siano anche primari ospedalieri, perché

l'indennità prevista per l'attività ospedaliera varia a seconda del

maggiore o minore stipendio del docente sino ad annullarsi per i

professori più anziani.

La questione, infine, sarebbe fondata anche sotto il profilo della

violazione dell'art. 36 della Costituzione, comportando la norma

impugnata una retribuzione non corrispondente alla qualità e quantità

del lavoro prestato.

4. - il TAR dell'Umbria, con ordinanza emessa il 14 luglio 1977 nel

corso di un giudizio promosso dal prof. Paolo Larizza nei confronti del

Ministero della pubblica istruzione per far dichiarare l'illegittimità

del provvedimento col quale era stato disposto il recupero delle somme

corrispostegli a titolo d'indennità ex art. 4 legge n. 213/1971, non

ostante che egli godesse del trattamento dirigenziale omnicomprensivo,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 50 del d.P.R. 30 giugno 1972,

n. 748, nella parte in cui il principio della omnicomprensività è

riferito anche ai professori universitari con trattamento dirigenziale

ed operanti in unità ospedaliere.

Il TAR, ritenuta la preclusione del cumulo fra trattamento

dirigenziale omnicomprensivo e l'indennità su detta, ha sollevato la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo, innanzi tutto, che

"darebbe vita ad una irragionevole rottura con la logica volta ad

assoggettare il sanitario universitario agli stessi obblighi di

servizio e, quindi, allo stesso trattamento economico dei medici

ospedalieri un regime, qual è quello della omnicomprensività,

destinato ad assicurare ai clinici universitari in posizioni di vertice

un trattamento economico deteriore rispetto a quello riconosciuto ai

medici ospedalieri, ai quali i sanitari universitari risultano, per i

profili passivi, interamente assimilati".

Ulteriore vizio di illegittimità costituzionale emergerebbe

ponendo a raffronto la posizione dei clinici universitari al vertice

della scala retributiva con quella dei clinici universitari collocati

in posizione parametrale inferiore; mentre per i primi la disciplina

dirigenziale comporta l'assegnazione del solo trattamento tabellare

(corrispondente al livello A) della dirigenza statale) ai secondi

risulta, invece, accordata la indennità integrativa prevista dall'art.

4 della legge n. 213 del 1971, destinata a condurre al raggiungimento

del trattamento economico proprio del sanitario ospedaliero di

corrispondente qualifica.

Una disciplina siffatta condurrebbe all'irragionevole risultato di

non assicurare al medico universitario di maggiore livello un

trattamento economico proporzionatamente maggiore a quello riservato ai

clinici universitari di parametro inferiore, determinando un

irragionevole sconvolgimento del sistema di sviluppo dei livelli

retributivi connessi al diverso parametro posseduto.

Davanti a questa Corte si è costituito il prof. Larizza chiedendo

che la questione sollevata sia dichiarata fondata.

5. - Questione analoga alla precedente è stata sollevata anche dal

TAR della Liguria nel corso di giudizi promossi da professori

universitari avverso provvedimenti i quali attribuivano loro lo

stipendio dirigenziale di livello A) e statuivano il contemporaneo

assorbimento di tutte le altre indennità già da essi percepite,

comprese quelle di cui all'art. 4 della legge n. 213/1971.

Il TAR della Liguria con ordinanze del 22 febbraio 1979, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli

artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, degli artt. 50 del d.P.R. 30

giugno 1972, n. 748 e 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213.

Secondo tali ordinanze, la disciplina della omnicomprensività

stabilita dall'art. 50 del d.P.R. n. 748, riferita ai sanitari

universitari pervenuti all'ultima classe di stipendio, i quali svolgano

attività assistenziale in unità ospedaliere clinicizzate o

convenzionate, sarebbe in contrasto con i detti articoli della

Costituzione, in quanto i professori con parametro 825, che svolgono

attività assistenziale sanitaria, verrebbero ad avere un trattamento

ingiustificatamente indiscriminato non soltanto nei confronti degli

altri docenti con eguale parametro e dei sanitari ospedalieri, ma anche

nei confronti dei sanitari universitari con parametro inferiore a 825,

i quali, continuando a percepire l'indennità ex art. 4 della legge n.

213/1971 ed i compensi per altre prestazioni aggiuntive, si

troverebbero ad avere un trattamento economico globale superiore a

quello attribuito ai docenti con le stesse funzioni e con qualifica

superiore.

Unitamente a tale questione e subordinatamente alla declaratoria

d'illegittimità costituzionale dell'art. 50 anzidetto, il TAR della

Liguria ha sollevato anche questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4 della legge n. 213 del 1971, in relazione agli artt. 3,

36, 38 e 97 della Costituzione, con motivazione identica a quella del

TAR del Lazio.

In tale giudizio non vi è stata costituzione di parti.

6. - Questione di legittimità costituzionale, analoga alle

precedenti, dell'art. 50 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, in

riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, è stata sollevata

anche dal TAR della Lombardia, con ordinanza 22 marzo 1979.

Neanche nel giudizio di legittimità costituzionale così promosso

vi sono state costituzioni di parte. Considerato in diritto :

1. - Con le ordinanze di rimessione di cui in epigrafe sono state

sottoposte all'esame della Corte due questioni riguardanti l'art. 4

della legge 25 marzo 1971, n. 213 (recante: "Soppressione dei compensi

fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all'art. 82 del regio decreto

30 settembre 1938, n. 1631, e della Cassa nazionale di conguaglio di

cui al decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, convertito in legge 17

gennaio 1968, n. 4") ed una terza questione riguardante l'art. 50 del

d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (recante: "Disciplina delle funzioni

dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento

autonomo"): tali questioni attengono tutte al trattamento economico dei

professori universitari delle facoltà di medicina e chirurgia che

operino in unità ospedaliere ed involgono l'esame di problemi analoghi

o connessi. I relativi giudizi vanno pertanto riuniti e decisi con

unica sentenza.

2. - Con la prima questione (prospettata dal TAR della Liguria) si

denuncia la illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 25

marzo 1971, n. 213, con riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della

Costituzione, in quanto in forza di esso ai professori universitari, i

quali abbiano anche la qualifica di primari ospedalieri, spetterebbe

una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità del loro

lavoro, nonché una ingiustificata disparità di trattamento nei

confronti:

a) dei primari che non siano anche professori universitari,

percependo i professori universitari per una (doppia attività,

assistenziale e didattica uno stipendio non maggiore di quello dei

primari non professori, i quali esplicano solo attività assistenziale;

b) nei confronti dei primari che abbiano un incarico universitario,

perché costoro sono retribuiti per tale seconda attività;

c) nei confronti degli altri professori universitari, essendo per

essi consentito il cumulo delle retribuzioni in relazione al cumulo dei

rapporti di lavoro.

La seconda questione (sollevata dal TAR del Lazio) denuncia l'art.

4 della legge n. 213 del 1971, per violazione dell'art. 38 della

Costituzione, nella parte in cui statuisce che l'indennità in esso

prevista non è utile ai fini previdenziali ed assistenziali.

Con la terza questione, infine (sollevata dai TAR dell'Umbria,

della Liguria e della Lombardia) si dubita, in riferimento agli artt. 3

e 36 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 50

del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, nella parte in cui stabilisce che il

principio dell'omnicomprensività retributiva si riferisce anche ai

professori universitari con trattamento dirigenziale operanti in unità

ospedaliere, in quanto l'applicazione ad essi di tale principio

comporterebbe:

a) un deteriore trattamento per i clinici universitari rispetto ai

medici ospedalieri;

b) una ingiustificata differenza di trattamento fra clinici

universitari, a seconda che usufruiscano del trattamento dirigenziale e

omnicomprensivo ovvero non ne usufruiscano, potendo in tale ultimo caso

usufruire di altre indennità;

c) una ingiustificata differenza di trattamento rispetto a tutti

gli altri professori universitari, che hanno uguale trattamento e non

svolgono attività di assistenza sanitaria;

d) una retribuzione non proporzionata alla qualità e quantità del

lavoro.

3. - La prima delle questioni sottoposte alla Corte investe l'art.

4, secondo comma, della legge 213 del 1971, partendo dal presupposto

che i professori universitari operanti nelle cliniche universitarie

sarebbero titolari di un duplice rapporto d'impiego o, quanto meno,

sarebbero tenuti ad una pluralità di prestazioni lavorative la quale

imporrebbe una retribuzione diversa e maggiore di quella posta con la

norma in parola.

Ciò richiede che la Corte accerti preliminarmente la reale

situazione giuridica dei professori universitari che siano anche

direttori di cliniche universitarie o più in generale, dei professori

universitari che operino nelle cliniche stesse.

Questa Corte, con la sentenza n 103 del 1977 ha già riconosciuto

che l'attività che viene svolta dai docenti universitari nelle

cliniche e negli istituti di ricovero e cura non solo non è

incompatibile con l'attività didattico-scientifica, ma, al contrario,

che esse sono "suscettibili di ottimale collegamento o addirittura

compenetrazione". Ed infatti, come è noto, le cliniche annesse alla

Facoltà di medicina e chirurgia forniscono i mezzi necessari per lo

svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni universitarie nonché

per le indagini scientifiche alle quali è tenuto il personale

insegnante ed assistente delle Facoltà medesime, sicché loro

caratteristica è la preminenza del fine didattico-scientifico su

quello meramente assistenziale. Da ciò discende che le cliniche

costituiscono organi delle Università e che l'attività assistenziale

dei docenti predetti si inquadra senz'altro nella attività propria dei

docenti universitari.

Sulla base di questa premessa sia l'art. 84 del r.d. 31 agosto

1933, n. 1592 ("Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore"),

sia l'art. 6, ultimo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311 (recante:

"Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari")

hanno chiarito che fra gli obblighi dei professori universitari

rientrano anche quelli di attendere alla direzione o alla esplicazione

della propria attività di collaborazione nei gabinetti, istituti,

cliniche, laboratori e simili, cioè in tutte quelle istituzioni che

concorrono in vario modo allo svolgimento delle attività proprie delle

Università: in altri termini, il servizio prestato dai docenti

universitari nei reparti clinico-ospedalieri fa parte integrante dei

doveri inerenti al loro status, alla pari di qualsiasi altra forma di

partecipazione alla vita universitaria in genere (laboratori, istituti,

ecc.). Di conseguenza tale servizio non può non essere ricompreso

nella normale retribuzione spettante ai docenti medesimi.

Il carattere proprio delle cliniche universitarie e la natura

dell'opera ivi espletata dai professori addetti non è stata mutata

dalla riforma ospedaliera del 1968.

L'art. 1, terzo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132,

infatti, si limita a constatare che l'assistenza ospedaliera viene

svolta anche nelle cliniche universitarie, aggiungendo che ad esse si

applicano le norme di detta legge "limitatamente all'esercizio della

attività assistenziale".

Come questa Corte ha osservato nella citata sentenza n. 103 del

1977, con le disposizioni in parola il legislatore ha inteso

mobilitare, per l'assolvimento del servizio in cui si concreta

l'assistenza ospedaliera pubblica, anche gli istituti di ricovero e

cura a carattere scientifico, le cliniche e gli istituti universitari,

dichiarandoli soggetti, per la parte assistenziale, alla disciplina

unitaria posta dalla stessa legge di riforma: ma ciò se ha inciso

sull'ordinamento interno dei servizi di assistenza delle cliniche, non

ha operato sulla posizione giuridica dei docenti universitari

incaricati nei cennati istituti e cliniche, posizione giuridica la

quale rimane soggetta alle norme precedentemente ricordate.

Di conseguenza modifiche non sono state apportate, su questo punto,

neppure dalle norme contenute nel d.P.R. 27 marzo 1969, n. 129

(recante: "Ordinamento interno dei servizi di assistenza delle cliniche

e degli istituti universitari di ricovero e cura"), emanato in

attuazione della delega di cui agli artt. 40 e 42 della legge n. 132

del 1968 e destinato a dare applicazione al principio affermato

nell'art. 1, terzo comma, già citato.

In particolare l'art. 3, quando stabilisce che i professori

universitari di ruolo (nonché gli aggregati e gli incaricati) in

quanto responsabili di una divisione o di un servizio speciale di

diagnosi e cura, assumono "a tali effetti", la qualifica di primari

ospedalieri e, conseguentemente, nei confronti dell'ente ospedaliero, i

diritti ed i doveri dei primari "in quanto applicabili", altro non fa

che meglio chiarire e precisare la posizione del professore in rapporto

alla attività assistenziale che si svolge nell'ambito della clinica,

non essendo da dubitare che anche prima della riforma detti docenti

fossero soggetti agli obblighi ed alle responsabilità inerenti

all'esercizio delle relative funzioni.

Non diversamente dispone il secondo comma del medesimo art. 3 per

quel che riguarda gli aiuti e gli assistenti.

Il concetto è stato ripreso integralmente dall'art. 102, primo

comma, del d.P.R. il luglio 1980, n. 382 (recante: "Riordinamento

della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché

sperimentazione organizzativa e didattica"), aggiungendosi che

dell'adempimento dei doveri inerenti alle funzioni assistenziali il

personale universitario "risponde alle autorità accademiche

competenti", il che sottolinea la unicità del rapporto di impiego dei

detti professori.

Consegue da quanto si è detto che gli stessi professori

universitari inseriti nelle cliniche ed istituti di ricovero e di cura

non sono soggetti ad un duplice rapporto di impiego e neppure che essi,

in quanto operino in dette cliniche ed istituti, svolgano una attività

la quale abbia caratteristiche diverse da quella loro propria.

Al più è possibile parlare di un'attività la quale può rendere

e di fatto rende più oneroso il lavoro dei docenti addetti agli

istituti in parola ed è certamente in considerazione di ciò che il

legislatore, fin ab antiquo, ha rivolto una particolare attenzione a

questa situazione prevedendo qualche speciale compenso. Ne è già

parola nel r.d. 13 novembre 1859, n. 3725 (comunemente conosciuto come

"legge Casati"): nella nota alla tabella B) ivi allegata si dice

infatti che "i professori i quali oltre le lezioni hanno od una clinica

o uno stabilimento cui prestar la loro cura e sorveglianza godranno

dell'aumento determinato dalla relativa pianta".

Contrariamente a quanto si afferma dalle parti private, il testo

unico n. 1592 del 1933, non parla espressamente di compensi del genere

(limitandosi, nell'art. 59, che prevede prestazioni a pagamento, a

rinviare al regolamento di esecuzione circa la loro utilizzazione: e

l'art. 133 del r.d. 6 aprile 1924, n. 674, che approvò il regolamento

generale universitario, a sua volta, parla genericamente della

destinazione delle somme provenienti da dette prestazioni, fra l'altro,

a compensi al personale). Invece con l'art. 82 del r.d. 30 settembre

1938, n. 1631 (recante: "Norme generali per l'ordinamento dei servizi

sanitari e del personale sanitario degli ospedali") si introdusse la

facoltà di imporre un compenso fisso per ogni ricoverato in corsia

comune a carico di enti mutualistici, compenso che sarebbe stato poi

devoluto ai sanitari curanti.

Ma con la legge 25 marzo 1971, n. 213, il legislatore, nella sua

discrezionalità e per scopi chiaramente perequativi, ha ritenuto di

mutare sistema, sopprimendo i compensi fissi previsti dal r.d. n. 1631

del 1938 e stabilendo con l'art. 4 (ora riprodotto nell'art. 31 del

d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, recante: "Stato giuridico del

personale delle unità sanitarie locali") che gli enti ospedalieri

versino alle Università la somma corrispondente al costo necessario

per dotare di personale medico ospedaliero a tempo definito ogni unità

a direzione universitaria. È poi l'Università che destina tale somma

alla corresponsione al personale medico universitario che svolga

comunque attività assistenziale di una indennità che non può essere

superiore, nel suo ammontare, a quanto occorrente per equiparare il

trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari

funzioni ed anzianità; in tal modo si è voluto fondamentalmente

addivenire alla equiparazione economica fra sanitari ospedalieri e

docenti universitari che operino nelle cliniche universitarie, ma

rispettando la posizione dei docenti universitari i quali ricevono la

indennità non dall'ente ospedaliero ma dalla Amministrazione

universitaria.

Il legislatore, pertanto, ha preso in considerazione la posizione

degli universitari inseriti nelle cliniche, ma ha più volte variato il

criterio in base al quale calcolare l'emolumento: da ultimo ha ritenuto

di dovere seguire il criterio, certo non irrazionale, di equiparare,

nei limiti del possibile, la posizione economica dei sanitari

ospedalieri e dei docenti universitari operanti nelle cliniche.

4. - Da tutto quanto si è venuto fin qui esponendo emerge, ad

avviso della Corte, che per i docenti universitari dei quali si tratta

non è possibile parlare di un duplice rapporto di impiego né di un

lavoro supplementare o aggiuntivo che sia da considerare al di fuori

dei doveri inerenti allo status di professore universitario: il

compenso per il più oneroso svolgimento della loro attività trova

tradizionalmente base in una valutazione discrezionale del legislatore,

la quale soprattutto non deve trascurare la posizione dei professori a

tempo pieno.

Ma se così è, nessuno dei profili di incostituzionalità

denunciati dalle ordinanze di rimessione risulta fondato.

Infatti per quanto attiene alla pretesa violazione del principio di

uguaglianza (art. 3 Cost.) si osserva che:

a) non può parlarsi di disparità di trattamento con gli

ospedalieri che non siano docenti universitari e che percepiscono il

medesimo stipendio pure svolgendo solo attività assistenziale, poiché

per i professori dei quali qui si tratta la attività assistenziale si

compenetra con quella didattico-scientifica;

b) non esiste possibilità di operare un confronto fra i professori

in parola e gli ospedalieri cui sia conferito un qualsiasi incarico di

insegnamento universitario, in quanto questi ultimi svolgono in effetti

due lavori separati e distinti e sono titolari di due distinti rapporti

di impiego;

c) infine non può parlarsi di disparità di trattamento con i

docenti universitari appartenenti ad altre facoltà ai quali sia

consentito il cumulo di più rapporti di impiego, sempre perché per i

docenti in questione non si ha alcun cumulo ma, ripetesi, soltanto la

esplicazione di una attività sostanzialmente unitaria.

Né può ritenersi violato l'art. 36 della Costituzione, poiché,

come si è veduto, la legge riconosce ai professori in parola, proprio

per il maggior lavoro al quale essi sono assoggettati, uno speciale

compenso, la cui entità rientra, come già detto, nell'apprezzamento

discrezionale del legislatore.

Quanto, infine, alla pretesa violazione dell'art. 97 della

Costituzione, l'ordinanza di rimessione non precisa in alcun modo il

contenuto della violazione stessa.

5. - Fondata, invece, appare la seconda questione sottoposta

all'esame della Corte.

Invero la indennità che viene corrisposta a norma dell'art. 4

costituisce pur sempre una componente del complessivo trattamento

economico spettante al professore universitario quando svolga attività

assistenziale sanitaria e come tale essa non può non essere utile ai

fini assistenziali e previdenziali, in applicazione dell'art. 38 Cost.:

il divieto all'uopo posto nell'art. 4 viola, di conseguenza, tale norma

costituzionale, tanto più che gli enti assistenziali, nel versare alle

Università le somme di cui al ripetuto secondo comma dell'art. 4, vi

comprendono anche i contributi previdenziali, i quali non possono poi

rimanere nelle casse universitarie e non produrre, quindi, alcun

benefico effetto nei riguardi dei soggetti ai quali si riferiscono.

Deve, di conseguenza, dichiararsi la illegittimità costituzionale

del citato art. 4, secondo comma, nella parte nella quale stabilisce

"non utile ai fini previdenziali ed assistenziali" la indennità de

qua.

6. - In conseguenza della declaratoria di illegittimità

costituzionale dell'art. 4, secondo comma, nella parte or ora citata,

la Corte, avvalendosi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

deve dichiarare la illegittimità costituzionale anche dell'art. 31,

primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui

stabilisce che la indennità ivi preveduta, identica a quella già

preveduta dall'art. 4 suddetto, non e utile ai fini previdenziali ed

assistenziali.

7. - Fondata è, infine, anche la terza delle questioni sottoposte

a questa Corte, che investe il disposto dell'art. 50 del d.P.R. 30

giugno 1972, n. 748.

Questa disposizione, come è noto, ha posto il divieto di

corrispondere ai "funzionari dirigenti", oltre all'indennità di

funzione, ulteriori "indennità, proventi o compensi a qualsiasi titolo

in connessione con la carica, salvo che abbiano carattere di

generalità per tutti gl'impiegati civili dello Stato". Tale divieto,

in conseguenza di quanto statuito nella sentenza n. 219 del 1975 di

questa Corte, si applica anche ai professori universitari con parametro

825, ancorché prestino la loro opera in cliniche universitarie,

cosicché essi non possono usufruire dell'indennità prevista dall'art.

4 della legge 25 marzo 1971, n. 213.

Ma il suddetto divieto, nei limiti in cui si estende all'indennità

prevista dall'art. 4 sopra citato, appare irragionevole, ove si tenga

conto della particolare finalità della indennità in questione,

diretta a perequare il trattamento dei professori universitari con

quella dei medici ospedalieri di pari funzioni e anzianità.

La circostanza che un professore universitario raggiunga il

parametro 825, non elimina l'esigenza di perequazione, ove per

qualunque ragione il suo stipendio venga ad essere inferiore a quello

del medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianità.

L'art. 50 del d.P.R. 50 giugno 1972 va pertanto dichiarato

costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, nella parte in cui esclude che ai docenti universitari

che operino in cliniche universitarie ed abbiano raggiunto il parametro

825 possa essere corrisposta l'indennità prevista già dall'art. 4

della legge 25 marzo 1971, n. 213 ed ora dall'art. 31 del citato d.P.R.

20 dicembre 1979, n. 761.

Rimane assorbita la dedotta violazione dell'art. 36 della

Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge

25 marzo 1971, n. 213 (recante: "Soppressione dei compensi fissi per i

ricoveri ospedalieri di cui all'art. 82 del regio decreto 30 settembre

1938, n. 1631, e della Cassa nazionale di conguaglio di cui al

decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, convertito nella legge 17

gennaio 1968, n. 4"), nella parte in cui stabilisce che l'indennità in

esso prevista non è utile ai fini assistenziali e previdenziali;

b) dichiara altresì d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge

11 marzo 1953, n. 87 e negli stessi limiti, l'illegittimità

costituzionale dell'art. 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761

(recante: "Stato giuridico del personale delle unità sanitarie

locali");

c) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 50 del d.P.R.

30 giugno 1972, n. 748 (recante: "Disciplina delle funzioni

dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento

autonomo"), nella parte in cui esclude che ai docenti universitari i

quali operino in cliniche universitarie ed abbiano raggiunto il

parametro 825 possa essere corrisposta l'indennità prevista dall'art.

4 della legge 25 marzo 1971, n. 213 e dall'art. 31 del d.P.R. 20

dicembre 1979, n. 761;

d) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213, sollevata dai TAR del

Lazio e della Liguria, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della

Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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