Corte costituzionale

Sentenza n. 125/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1972 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo

comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(approvato col r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368), promosso con ordinanza

emessa il 2 maggio 1970 dal pretore di Orvieto nel procedimento civile

vertente tra Torrini Ruggero e Del Sole Alvaro, iscritta al n. 217 del

registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1972 il Giudice relatore

Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 2 maggio 1970 nel corso del giudizio di

opposizione all'esecuzione promosso, ai sensi dell'articolo 615 del

codice di procedura civile, dal debitore esecutato Torrini Ruggero

(erroneamente indicato nell'ordinanza col nome di Alessio) contro Del

Sole Alvaro, il pretore di Orvieto ha sollevato, in riferimento agli

artt. 24, primo e secondo comma, e 111, primo comma, della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24

del r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368, recante le disposizioni di

attuazione del codice di procedura civile.

Premesso in fatto che nella causa di divisione ereditaria pendente

davanti al tribunale di Orvieto fra i germani Torrini, con decreto del

giudice istruttore, era stato liquidato al geometra Del Sole il

compenso per una consulenza tecnica di ufficio ed affermato, sotto il

profilo della rilevanza, che l'eventuale declaratoria di illegittimità

della norma predetta "priverebbe di ogni validità l'esecuzione

intrapresa" dal creditore risolvendo "in radice il giudizio di

opposizione", il pretore ha osservato che l'art. 24 delle ricordate

disposizioni di attuazione sembra contrastare in primo luogo con la

garanzia costituzionale della tutela dei diritti e della difesa in

giudizio.

E ciò in quanto, egli assume, questa norma consentirebbe al

giudice di imporre alla parte, neppur preventivamente interpellata, il

pagamento del compenso, con provvedimento munito di efficacia

esecutiva, senza possibilità del contraddittorio e di impugnazione.

In contrasto, poi, con l'art. 111, primo comma, della Costituzione,

la norma impugnata, discostandosi dalla disciplina dettata dall'art.

135 c.p.c., non richiederebbe la motivazione del suddetto decreto, pur

avente indubbio contenuio condennatorio.

L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza

del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la non

fondatezza delle questioni.

Secondo la costante interpretazione giurisprudenziale ed autorevole

dottrina, ha chiarito l'Avvocatura, il decreto con il quale viene

liquidato il compenso al consulente tecnico, a norma dell'impugnato

art. 24 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura

civile, costituisce, per il suo contenuto, per l'effetto giuridico che

è destinato a produrre e per la individuazione del destinatario

dell'ordine di pagamento, un provvedimento speciale a carattere

monitorio.

Ancorché immediatamente esecutorio, esso è oggetto di opposizione

da parte di chiunque vi abbia interesse. Non escluderebbe, cioè, il

contraddittorio, ma ne rinvierebbe lo svolgimento ad una fase

successiva di contestazione, secondo modalità di difesa riconosciute

conformi all'art. 24 Cost. dalla giurisprudenza di questa Corte.

Erroneamente prospettata sarebbe altresì la questione in

riferimento all'art. 111, primo comma, della Costituzione.

Una corretta esegesi della norma impugnata porta a ritenere, assume

l'Avvocatura, che il decreto di liquidazione del compenso deve essere

motivato, sia pur succintamente, richiedendosi che il giudice determini

l'ammontare di esso in ragione delle difficoltà e della durata delle

indagini, tenuto conto della partecipazione del consulente alle udienze

e della entità della materia controversa. Considerato in diritto :

1. - Nell'art. 24, primo comma, delle disposizioni di attuazione

del codice di procedura civile (approvate col r.d. 18 dicembre 1941, n.

1368) è stabilito che la liquidazione del compenso al consulente

tecnico è fatta con decreto del giudice che lo ha nominato. Il decreto

costituisce titolo esecutivo contro la parte a carico della quale è

posto il pagamento.

Nel secondo comma è previsto che il compenso è commisurato alle

difficoltà e durata delle indagini, tenuto conto della partecipazione

del consulente alle udienze e dell'entità della materia controversa ed

osservate le tariffe esistenti approvate dalla legge.

Dopo aver richiamato l'art. 135, terzo comma, del codice di

procedura civile, nel quale è disposto che il decreto non è motivato

salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge, il

pretore di Orvieto ha denunziata l'illegittimità della norma di

attuazione sopramenzionata in riferimento agli artt. 24, primo e

secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione: sotto un primo

profilo, in quanto la norma non stabilisce che il decreto di

liquidazione del compenso al consulente tecnico sia pronunziato in

contraddittorio con il soggetto a carico del quale è posto il relativo

obbligo di pagamento, mentre allo stesso non è data potestà di

contestare la pretesa del consulente in successive fasi di procedimento

o in sede di impugnazione; sotto un secondo profilo, inoltre, nella

parte in cui non viene disposto espressamente che il decreto predetto

sia motivato.

Le questioni non sono fondate.

2. - Sono noti i contrasti che la disposizione in esame ha

suscitato fra gli interpreti impegnati nella ricerca volta a delineare,

così sul piano dogmatico come su quello applicativo, la configurazione

giuridica del procedimento di liquidazione del compenso al consulente

tecnico, i requisiti formali del decreto, i rimedi riservati alla parte

condannata alla prestazione.

Ma è noto altresì che, anche sulla base di orientamenti

dottrinali, la ormai consolidata giurisprudenza della Corte di

cassazione, con argomentazioni giuridiche alle quali si ritiene di

aderire, ha ricondotto il decreto in esame fra i provvedimenti speciali

a carattere monitorio, emessi dal giudice in via provvisoria e senza

preventiva contestazione della domanda.

Nell'ambito di questa categoria, ha precisato ancora la Corte di

cassazione, detto decreto deve assimilarsi al decreto ingiuntivo

disciplinato dagli artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile

nel titolo concernente i procedimenti sommari.

Ad esso si è ritenuto, in particolare, applicabile, con opporturni

adattamenti procedurali, la normativa concernente l'opposizione degli

interessati, ammettendosi contro il predetto decreto un mezzo di

impugnazione idoneo ad introdurre un giudizio ordinario di cognizione

anche sul merito della domanda creditoria, con l'osservanza della

regola del contraddittorio.

3. - Considerata, quindi, in siffatta più ampia prospettiva

sistematica la disposizione impugnata, deve ammettersi che essa non

preclude il contraddittorio, ma ne differisce l'attuazione alla fase

processuale di opposizione, nella quale appunto può realizzarsi la

piena cognizione del giudice sulle domande e sulle difese delle parti.

In questa fase trova congrua applicazione la garanzia del diritto di

difesa preveduta dall'art. 24, primo e secondo comma, della

Costituzione, la quale, come più volte affermato da questa Corte,

esige che siano assicurati effettivamente lo scopo e la funzione

dialettica del processo, per l'attuazione dell'ordinamento giuridico

secondo il principio di parità delle parti. Ma il diritto di difesa

non resta infirmato dalla legge che ne adegua le modalità di esercizio

alle speciali caratteristiche di struttura dei singoli procedimenti.

4. - Alla stregua dei criteri interpretativi sopra esposti deve

ritenersi priva di fondamento altresì la questione sollevata dal

giudice a quo in riferimento all'art. 111, primo comma, della

Costituzione.

L'obbligo della enunciazione, da parte del giudice, delle

argomentazioni di fatto e di diritto che sorreggono il decreto

medesimo, assoggettato come sopra detto alla disciplina monitoria,

deriva ovviamente dalla natura giurisdizionale e dalle finalità

decisorie di esso nonché dall'esigenza che attraverso la motivazione

possa svolgersi concretamente, in sede di opposizione, il sindacato sul

merito della decisione con speciale riguardo alle circostanze ed agli

elementi di cui il giudice deve tener conto ai fini della

determinazione del compenso.

Ciò toglie congruenza al collegamento che il giudice del merito ha

inteso ravvisare fra la norma impugnata e l'art. 135 del codice di

procedura civile e fa ritenere adeguata la norma stessa al dettato

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate nei sensi di cui in motivazione le questioni

di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, delle

disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, approvate

col r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368, sollevate dal pretore di Orvieto,

in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 111, primo

comma, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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