Corte costituzionale

Sentenza n. 124/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/05/1975 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 26r.d. 148/1931

citata

  • art. 1r.d. 148/1931
  • art. 27r.d. 148/1931
  • art. 15r.d. 1538/1920
  • art. 16r.d. 1538/1920
  • art. 26r.d. 1538/1920
  • art. 27r.d. 1538/1920

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. l,

ultimo comma, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle

norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con

quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle

ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna - lacuale e lagunare

-, filovie ed autolinee in regime di concessione); degli artt. 26 e 27

dell'annesso regolamento all. A; e degli artt. 15 e 16 del r.d. 30

settembre 1920, n. 1538 (Regolamento speciale riguardante la

previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

concesso all'industria privata, province e comuni), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 ottobre 1972 dal tribunale di Torino nel

procedimento civile vertente tra Stecca Lino e l'Azienda tranvie

municipali di Torino, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 1973 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 28

febbraio 1973;

2) ordinanza emessa il 19 dicembre 1973 dalla Corte suprema di

cassazione - sezione lavoro - nel procedimento civile vertente tra

l'Azienda trasporti municipali di Milano e Brega Mario ed altri,

iscritta al n. 79 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 27 marzo 1974;

3) ordinanza emessa il 12 gennaio 1974 dal pretore di Genova nel

procedimento civile vertente tra Monteverde Anna e la società SALTA

Fiumana Bella, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1974 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 dell'8

maggio 1974;

4) ordinanza emessa il 22 novembre 1973 dalla Corte d'appello di

Torino nel procedimento civile vertente tra la Azienda tranvie

municipali di Torino e Friziero Luciano, iscritta al n. 108 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 126 del 15 maggio 1974;

5) ordinanza emessa il 31 gennaio 1974 dalla Corte di appello di

Torino nel procedimento civile vertente tra l'Azienda tranvie

municipali di Torino e Labbate Salvatore, iscritta al n. 113 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 133 del 22 maggio 1974;

6) ordinanza emessa il 19 dicembre 1973 dal tribunale di Torino nel

procedimento civile vertente tra La Manna Elena e la società SATTI,

iscritta al n. 171 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 153 del 12 giugno 1974;

7) ordinanza emessa il 30 gennaio 1974 dalla Corte suprema di

cassazione - sezione lavoro - nel procedimento civile vertente tra

Delucchi Sebastiano ed altri e l'Azienda municipalizzata trasporti di

Genova, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974;

8) ordinanza emessa il 13 dicembre 1973 dal pretore di Bari nel

procedimento civile vertente tra Schinco Michele ed altro e la Gestione

commissariale governativa delle ferrovie calabro-lucane, iscritta al n.

220 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974;

9) ordinanza emessa il 1. aprile 1974 dalla Corte d'appello di

Catania nel procedimento civile vertente tra Vaccaro Giuseppe ed altri

e l'Azienda municipale trasporti di Catania, iscritta al n. 233 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 180 del 10 luglio 1974;

10) ordinanza emessa il 17 aprile 1974 dal pretore di Cagliari nel

procedimento civile vertente tra Atzeni Maria e la società SATAS,

iscritta al n. 275 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974;

11) ordinanza emessa il 22 aprile 1974 dal pretore di Napoli nel

procedimento civile vertente tra Isoldo Salvatore ed altri e l'Azienda

tranvie autofilovie di Napoli, iscritta al n. 330 del registro

ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 277 del 23 ottobre 1974.

Visti gli atti di costituzione di Brega Mario ed altri, di Friziero

Luciano, di Labbate Salvatore, di Delucchi Sebastiano ed altri, di

Atzeni Maria, della Gestione commissariale governativa delle ferrovie

calabro-lucane, di Correale Luigi ed altri, e delle aziende tranviarie

di Torino, di Milano, di Genova, di Catania, di Cagliari e di Napoli;

udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1975 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

uditi gli avvocati Luciano Ventura, Gustavo Romanelli e Luigi

Esposito, per gli autoferrotranvieri, il sostituto avvocato generale

dello Stato Renato Carafa, per la Gestione commissariale governativa

delle ferrovie calabro-lucane, e gli avvocati Achille De Geronimo,

Ennio Trani, Ubaldo Prosperetti, Francesco Santoro Passarelli, Ugo

Biondolillo, Massimo Medina, Paolo Lombardo Indelicato, per le aziende.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel procedimento civile promosso da Lino Stecca contro

l'Azienda tranvie municipali di Torino (ATM), per ottenere che

l'indennità spettantegli a seguito della cessazione del suo rapporto

di lavoro fosse liquidata calcolando anche le competenze accessorie ed

i ratei della tredicesima e della quattordicesima mensilità, il

tribunale di Torino, con ordinanza 25 ottobre 1972, ha ritenuto

rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di legittimità

costituzionale dell'art. 26, quinto comma, del regolamento, allegato A

al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, che pone a base del computo

dell'indennità di buonuscita soltanto l'ultimo "stipendio o paga", a

differenza di quanto statuito dal codice civile per l'indennità di

anzianità degli altri lavoratori.

Il criterio adottato dalla norma denunziata, oltre a non adeguarsi

alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, darebbe luogo ad

una ingiustificata disparità di trattamento, "purché - reca

l'ordinanza - la disciplina del citato art. 26 si riferisca al

personale che non abbia maturato il diritto a pensione e che, quindi,

indipendentemente dalla specialità del rapporto di lavoro, si trova

precisamente nella identica posizione dei lavoratori subordinati cui si

applicano gli artt. 2120 e 2121 cod. civ."; tutto ciò anche per la

comune natura retributiva delle due indennità, riconosciuta da questa

Corte con sentenza n. 140 del 1971.

Altra questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 26

è stata sollevata, nei medesimi termini, dalla Corte d'appello di

Torino in due distinti procedimenti civili iniziati nei confronti della

stessa Azienda da Luciano Friziero e da Salvatore Labbate, con

ordinanze 22 novembre 1973 e 31 gennaio 1974.

Dinanzi a questa Corte si sono costituiti, per i tre giudizi, l

'ATM e, per il giudizio che lo riguarda, il Labbate. La difesa del

quale, richiamando la sentenza n. 140 del 1971, chiede che siano

dichiarati illegittimi i commi quinto e sesto dell'art. 26, nella parte

in cui limitano il computo dell'indennità di buonuscita al solo

stipendio.

La difesa dell'ATM, per cui la questione è infondata, richiama, a

sua volta, le sentenze n. 39 del 1969 e n. 140 e n. 146 del 1971 sulla

disciplina del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, assumendo

che il trattamento, sia globale sia di fine lavoro, tenuto conto dei

criteri adottati e non solo degli elementi retributivi, sarebbe

superiore a quello degli altri lavoratori.

2. - La Corte di cassazione, con ordinanza 19 dicembre 1973, emessa

nel ricorso di Mario Brega ed altri contro l'Azienda trasporti

municipali di Milano, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 35 e

36 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 26,

quinto e sesto comma, e 27, quarto comma, dello stesso regolamento, che

escludono dall'indennità di buonuscita coloro che hanno maturato

diritto a pensione e, per coloro che non l'hanno maturato, ragguagliano

tale indennità allo "stipendio o paga ultimi raggiunti", anziché

all'intiera retribuzione.

Sulla rilevanza della questione, la Cassazione premette che

l'indennità di buonuscita per i dipendenti con diritto a pensione è

ora prevista, sempre con l'esclusione del computo delle quote di

indennità annuali, dall'art. 12 dell'accordo nazionale 19 febbraio

1948, stipulato alla stregua dell'art. 1 cpv. del citato r.d. n. 148

del 1931; ed afferma che la dichiarazione di illegittimità delle norme

denunziate consentirebbe di superare i criteri restrittivi cui si

informa il suindicato accordo nazionale.

Nel merito, sottolinea la funzione retributiva dell'indennità di

buonuscita e ricorda le sentenze n. 140 del 1971 e n. 72 del 1973.

Dinanzi a questa Corte si sono costituite le parti del giudizio a

quo.

La difesa dei lavoratori fa, tra l'altro, presente che, a

differenza della pensione, l'indennità di buonuscita dovrebbe gravare

sul datore di lavoro ed il suo mancato pagamento si risolverebbe in

un'ingiusta locupletazione.

Il patrocinio dell'Azienda obietta che nessun precetto

costituzionale impone il computo di una indennità con rigorosi criteri

di riferimento alla retribuzione. Al riguardo, anche per quanto

concerne la funzione dell'autonomia collettiva in materia, cita la

sentenza n. 18 del 1974 di questa Corte, nonché gli artt. 2120, ultimo

comma, e 2123 cod. civ. sulle forme equivalenti e convenzionali di

previdenza.

3. - Questioni di legittimità analoghe a quelle promosse con

l'ordinanza della cassazione, per contrasto con i medesimi precetti

costituzionali, e relative alle stesse disposizioni, ma riguardanti

anche la misura dell'indennità di buonuscita non proporzionata alla

durata del servizio (sempre per il personale con diritto a pensione),

sono state sollevate:

- dalla Corte d'appello di Catania, con ordinanza 1. aprile 1974,

nei procedimenti riuniti, vertenti tra Giuseppe Vaccaro ed altri e

quell'Azienda municipale trasporti;

- dal pretore di Napoli, con ordinanza 22 aprile 1974, nel

procedimento iniziato da Salvatore Isoldo ed altri contro la locale

Azienda tranvie autofilovie (ATAN);

- dal pretore di Cagliari, con ordinanza 17 aprile 1974, nel

procedimento vertente tra Maria Atzeni e la società SATAS.

Dinanzi a questa Corte si sono costituiti le Aziende di Catania, di

Napoli e quella regionale sarda trasporti (ARST), succeduta alla

società SATAS, nonché l'Atzeni ed alcuni degli attori nel

procedimento promosso davanti al pretore di Napoli.

Le Aziende concludono per l'infondatezza delle questioni, ponendo

in rilievo la funzione sostitutiva, rispetto al trattamento

pensionistico, dell'indennità di buonuscita ed il suo carattere di

corrispettivo "forfettario". Le aziende di Catania e di Napoli

prospettano altresì l'inammissibiltà delle stesse questioni, sul

riflesso che l'oggetto dei giudizi a quibus verterebbe

sull'applicazione delle norme contrattuali, di cui all'accordo

nazionale del 1948, e non sulle disposizioni legislative censurate.

Le difese dei lavoratori costituiti insistono invece sulla natura

retributiva dell'indennità di buonuscita.

4. - Nel procedimento iniziato da Michele Schinco ed altro contro

la Gestione commissariale governativa delle ferrovie calabro-lucane e

diretto ad ottenere il pagamento dell'indennità di buonuscita

comprensiva delle quote delle indennità annuali, il pretore di Bari,

con ordinanza 13 dicembre 1973, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., degli artt. 26,

quinto comma, e 27, quarto comma, del citato regolamento all. A e

dell'art. 1, cpv., del r.d. n. 148 del 1931.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito, per la

Gestione commissariale, il Ministro dei trasporti e dell'aviazione

civile, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

che ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o

infondata.

L'Avvocatura deduce che, a seguito del riscatto da parte dello

Stato, delle ferrovie calabro-lucane, i relativi rapporti di lavoro

divenuti di pubblico impiego, sono sottratti al giudice ordinario e

devoluti a quello amministrativo; fa, inoltre, presente che,

trattandosi nella specie di agenti con diritto a pensione, la loro

indennità di buonuscita sarebbe prevista dall'accordo nazionale del

1948, su cui non spetterebbe alla Corte il controllo di legittimità

costituzionale.

Nel merito prospetta la specialità del trattamento previdenziale,

che assume più favorevole, per il personale addetto ai trasporti in

concessione.

5. - Nel corso di un procedimento civile iniziato nei confronti

della società SALTA Fiumana Bella da Anna Monteverde, vedova di un

dipendente della società, il pretore di Genova, con ordinanza 12

gennaio 1974, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 36 Cost., dell'inciso "qualora non abbia diritto a

pensione", contenuto nell'art. 27, ultimo comma, dell'allegato A del

più volte citato r.d. del 1931.

Dinanzi a questa Corte nessuno si è costituito.

6. - Nel procedimento vertente tra l'Azienda municipalizzata

trasporti di Genova e i coniugi Sebastiano e Bice Rosa Delucchi e

Francesco Delucchi, rispettivamente genitori e fratello di un agente

deceduto, al fine di ottenere, quali eredi, il pagamento in loro favore

dell'indennità di buonuscita spettante a quest'ultimo, la Corte di

cassazione, con ordinanza 30 gennaio 1974, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.,

degli artt. 27, ultimo comma, del regolamento, allegato A, del r.d. n.

148 del 1931, e 15 e 16 del regolamento approvato con r.d. 30 settembre

1920, n. 1538, in quanto escludono, in mancanza o decadenza della

vedova ed in mancanza di figli minorenni dell'agente deceduto,

l'attribuzione dell'indennità di buonuscita agli eredi legittimi o

testamentari.

Il patrocinio dell'Azienda chiede che la questione sia dichiarata

non fondata. Al riguardo sostiene che retributiva sarebbe soltanto

l'indennità di buonuscita contrattualmente stabilita dall'accordo

nazionale del 1948, e non quella prevista dall'allegato A del regio-decreto del 1931, che avrebbe carattere alternativo della pensione, sia

diretta sia di riversibilità, analogamente all'indennità una tantum

nel pubblico impiego. Fa, infine, presente la specialità del rapporto

di lavoro degli autoferrotranvieri ed assume che la proporzionalità

della retribuzione al lavoro prestato sarebbe costituzionalmente

garantita solo al lavoratore, e non anche ai suoi eredi.

7. - Analoga questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 3 Cost., delle stesse disposizioni, limitatamente

alla parte in cui escludono che l'agente possa disporre per testamento

dell'indennità di buonuscita, è stata promossa, con ordinanza 19

dicembre 1973, dal tribunale di Torino nel procedimento iniziato, nei

confronti della società SATTI, da un erede testamentario di un agente

deceduto.

Nessuno si è costituito in questa sede.

8. - L'Azienda trasporti municipali di Milano e l'Azienda regionale

sarda trasporti hanno depositato memorie illustrative fuori termine.

L'Avvocatura generale non le ha presentate. Le parti costituite,

all'infuori dei Delucchi, le hanno ritualmente depositate, insistendo

nelle rispettive conclusioni, con vari ulteriori argomenti. Considerato in diritto :

1. - Le questioni sollevate dinanzi alla Corte attengono alla

legittimità costituzionale di alcune norme sull'indennità di

buonuscita degli autoferrotranvieri. Trattandosi della stessa materia

(sia pure in vari suoi aspetti), i giudizi possono essere riuniti e

definiti con unica sentenza.

2. - Tali questioni riguardano:

a) l'art. 26 del regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n.

148, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della

Costituzione (ord. 25 ottobre 1972 del tribunale di Torino, 22 novembre

1973 e 31 gennaio 1974 della Corte d'appello di Torino): indennità di

buonuscita agli autoferrotranvieri non aventi diritto a pensione;

esclusione, dal computo, di competenze accessorie e quota di indennità

aggiuntiva annuale dell'importo dall'ultimo "stipendio o paga";

b) l'art. 26, quinto, sesto e settimo comma, e l'art. 27 dello

stesso regolamento allegato A, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, Cost. (ord. 12 gennaio 1974

del pretore di Genova): esclusione dall'indennità di buonuscita agli

autoferrotranvieri (e superstiti di essi) con diritto a pensione;

omissione dalla buonuscita sia del computo delle competenze accessorie

e delle quote di indennità aggiuntiva annuale (ord. 19 dicembre 1973

della Corte di cassazione), sia della durata del servizio (ord. 1

aprile 1974 della Corte d'appello di Catania, 17 aprile 1974 del

pretore di Cagliari e 22 aprile 1974 del pretore di Napoli);

c) l'art. 1 cpv. del citato r.d. n. 148 del 1931, in riferimento

agli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, Cost. (ord. 13 dicembre

1972 del pretore di Bari): omissione, dal computo, della buonuscita

delle quote di indennità ed emolumenti annuali;

d) gli artt. 27, ultimo comma, del regolamento allegato A al r.d.

del 1931 e 15 e 16 del regolamento approvato con r.d. 30 settembre

1920, n. 1538, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36, primo

comma, Cost. (ord. 19 dicembre 1973 del tribunale di Torino e 30

gennaio 1974 della Corte di cassazione): esclusione degli eredi del

dipendente deceduto senza aver maturato la pensione dal diritto a

conseguire jure successionis l'indennità di buonuscita.

3. - Sono state sollevate le seguenti eccezioni di

inammissibilità:

a) dalle Aziende di Catania e di Napoli, oltre che dall'Avvocatura

generale dello Stato, perché all'esame della Corte sarebbe

sostanzialmente sottoposta una norma della contrattazione collettiva,

cioè l'accordo nazionale del 19 febbraio 1948 (ord. 13 novembre 1973

del pretore di Bari, 1. aprile 1974 della Corte d'appello di Catania e

22 aprile 1974 del pretore di Napoli);

b) dall'Avvocatura generale dello Stato, perché la giurisdizione a

conoscere di un rapporto di lavoro con le Ferrovie Calabro-Lucane, che

sono a gestione commissariale governativa, spetterebbe al giudice

amministrativo e non al giudice ordinario (ord. 13 dicembre 1973 del

pretore di Bari).

4. - Non è accoglibile la prima eccezione di inammissibilità,

perché oggetto dei giudizi sono norme di legge ordinaria, mentre la

contrattazione collettiva è stata richiamata solo ai fini della

rilevanza delle questioni, cioè per le conseguenze che potrebbero

derivarne qualora fosse rimossa la normativa di cui si assume

l'illegittimità.

5. - Quanto alla seconda eccezione, è da precisare che il giudice

a quo, essendosi posto espressamente il problema della giurisdizione,

l'ha risolto in senso affermativo, sicché tale eccezione è da

disattendere, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte

(sentenze n. 65 del 1962, n. 111 del 1963 e n. 1 del 1969).

6. - Nell'esaminare il contenuto delle norme denunziate, si deve

tenere presente che l'art. 1 cpv. del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148,

rimette alla contrattazione collettiva la determinazione e la misura de

"gli stipendi, le paghe, le competenze accessorie ed ogni altra

indennità fissa o temporanea di qualsiasi natura spettanti al

personale": e la sentenza n. 18 del 1974 di questa Corte ha

riconosciuto immune da censure di costituzionalità (artt. 3 e 36) il

rinvio che sia fatto a tale contrattazione.

È pur vero che il diritto alle indennità di fine lavoro ed alla

pensione non può venir meno a causa dei motivi che hanno portato alla

risoluzione del rapporto (vedasi la sentenza n. 72 del 1973). Ciò,

tuttavia, non impedisce al legislatore di considerare globalmente il

trattamento di quiescenza, cioè di comprendervi le indennità di fine

lavoro e la pensione, e di privilegiare l'uno o l'altro dei due

elementi in base a scelte discrezionali.

Alla stregua di tali scelte ben può, dunque, il legislatore

prevedere che una determinata categoria goda di un trattamento

pensionistico particolare e che, per i lavoratori che questo

trattamento abbiano conseguito, ogni statuizione inerente alle

indennità di fine lavoro sia rimessa alla contrattazione collettiva.

In una previsione siffatta non si possono ravvisare motivi di

contrasto né con l'art. 3 né con l'art. 36 della Costituzione.

Va conseguentemente dichiarata non fondata la questione dell'art. 1

cpv. sopra citato, che fa rinvio alla fonte negoziale.

Mette conto ricordare che, con sentenza n. 67 del 1965 di questa

Corte, si è statuito che un contratto collettivo non acquista forza di

legge neppure se esplicitamente richiamato da una legge: a fortiori

tale principio vale nel caso in esame, ove si ha un generico rinvio

alla contrattazione collettiva, senza menzione di uno specifico

contratto.

Analoga soluzione si impone per tutte le censure mosse al

regolamento allegato A al r.d. n. 148 del 1931 e prospettate

limitatamente agli autoferrotranvieri con diritto a pensione, il cui

trattamento è appunto devoluto alla contrattazione collettiva. Cadono,

quindi, in questa sede, i dubbi di costituzionalità mossi agli artt.

26, quinto, sesto e settimo comma, e 27 dell'anzidetto regolamento

allegato A, in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 Cost., con riguardo ai

dipendenti (e loro superstiti) con diritto a pensione.

7. - Per quanto concerne lo stesso art. 26, quinto comma,

sull'indennità di buonuscita ai dipendenti che cessano dal servizio

senza diritto a pensione, le ordinanze del tribunale e della Corte

d'appello di Torino (25 ottobre 1972, 22 novembre 1973 e 31 gennaio

1974) ne denunziano l'illegittimità costituzionale nella parte in cui,

disponendo che sia corrisposta "una indennità di buonuscita nella

misura di un mese di stipendio o paga ultimi raggiunti", escluderebbe

il computo della tredicesima e quattordicesima mensilità e degli altri

emolumenti accessori.

Assumono le ordinanze che il contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost.

consisterebbe nel fatto che, adottando un criterio difforme da quello

previsto dall'art. 2121 del codice civile, la norma impugnata

computerebbe l'indennità di buonuscita sull'importo di una parte,

anziché dell'intera retribuzione.

Gli è, invece, che la dizione "stipendio o paga ultimi raggiunti"

ivi adottata giusta la terminologia dell'epoca, deve essere intesa

nell'attuale senso di "retribuzione ultima raggiunta".

Insomma, la dizione normativa va interpretata secondo gli stessi

criteri che in tema di indennità di anzianità sono fissati nel

combinato disposto dell'art. 2120, terzo comma, e dell'art. 2121, primo

comma, cod. civ.: il primo fa richiamo all'"ultima retribuzione" e il

secondo comprende nella retribuzione "ogni altro compenso di carattere

continuativo" (vedasi la sentenza n. 140 del 1971 di questa Corte, che

ha puntualizzato l'analogia tra gli elementi essenziali dell'indennità

di anzianità e quelli dell'indennità di buonuscita).

Da un lato, le aggiunte alla retribuzione fanno parte integrante di

essa e maturano gradualmente, per cui, in caso di cessazione del

rapporto nel corso dell'anno, i dipendenti hanno diritto ad un'aliquota

proporzionale alla durata effettiva, nell'anno, delle loro prestazioni;

dall'altro, non poteva, nel 1931, esplicitamente prevedersi e statuirsi

che la tredicesima e la quattordicesima mensilità e gli altri compensi

accessori facessero parte dello stipendio o paga, perché introdotti -

con regolamentazione legislativa o negoziale - solo in epoca successiva

(vedasi, per esempio, il contratto collettivo 5 agosto 1937 per gli

impiegati dell'industria) .

Del resto, a prescindere dalla incerta (e ambivalente) natura del

rapporto di lavoro de quo, è da ricordare che già l'art. 10, ultimo

comma, del r.d. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18

marzo 1926, n. 562, nel determinare le componenti dell'indennità di

licenziamento dell'impiegato privato, precisava che sono equiparate a

stipendio e vanno computate tutte "le indennità continuative e di

ammontare determinato", tra le quali non possono non essere ricompresi,

per il loro carattere di continuità e di determinatezza, quando tali

caratteri sussistono, gli attuali emolumenti accessori.

Pertanto, a condizione che si interpreti la norma denunziata nel

senso ora indicato - nel rispetto degli artt. 3, primo comma, e 36,

primo comma, della Costituzione - , la relativa questione è da

ritenere non fondata.

Nella specialità e nella complessità del rapporto di prestazione

d'opera degli autoferrotranvieri, l'indennità di buonuscita dei non

aventi diritto a pensione è, nella ratio legis delle norme denunziate

(artt. 27, ultimo comma, del regolamento allegato A e 15 e 16 del r.d.

30 settembre 1920, n. 1538), sostitutiva della pensione e compensativa

del mancato pensionamento, sicché ha la stessa natura di

intrasmissibilità ereditaria propria della pensione.

Ne consegue l'infondatezza della relativa questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione,

relativamente agli autoferrotranvieri non aventi diritto a pensione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, quinto comma,

del regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148

(Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti

collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico

del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna -

lacuale e lagunare - , filovie ed autolinee in regime di concessione),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma,

della Costituzione, con le ordinanze 25 ottobre 1972 del tribunale di

Torino e 22 novembre 1973 e 31 gennaio 1974 della Corte d'appello di

Torino;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità

costituzionale, relativamente agli autoferrotranvieri con diritto a

pensione, dell'art. 1, capoverso, del regio decreto 8 gennaio 1931, n.

148, degli artt. 26, quinto, sesto e settimo comma, e 27 del

regolamento allegato A allo stesso regio decreto e degli artt. 15 e 16

del regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 (Regolamento speciale

riguardante la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di

trasporto concessi all'industria privata, provincie e comuni),

sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 35, primo comma, e

36, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze 13 dicembre 1973

del pretore di Bari, 19 dicembre 1973 e 30 gennaio 1974 della Corte di

cassazione, 19 dicembre 1973 del tribunale di Torino, 12 gennaio 1974

del pretore di Genova, 1 aprile 1974 della Corte d'appello di Catania,

17 aprile 1974 del pretore di Cagliari e 22 aprile 1974 del pretore di

Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari