Corte costituzionale

Sentenza n. 124/1966

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/12/1966 · relatore Nicola Jaeger

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, terzo

comma, del T.U. 5 giugno 1939, n. 1016, sulla protezione della

selvaggina e per l'esercizio della caccia, promosso con ordinanza

emessa il 2 luglio 1965 dal Pretore di Rovato nel procedimento penale a

carico di Finassi Giovanni, iscritta al n. 190 del Registro ordinanze

1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del

30 ottobre 1965.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1966 la relazione del

Giudice Nicola Jaeger;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale davanti al Pretore di Rovato, a

carico di Finassi Giovanni, imputato del reato previsto nell'art. 19,

primo e terzo comma, del T.U. 5 giugno 1939, n. 1016, il difensore

dell'imputato sollevava la questione di legittimità costituzionale di

una parte del terzo comma del suddetto articolo, contenente le parole

"salvi i diritti quesiti", nei riguardi degli artt. 3, 41 e 42 della

Costituzione. Il rappresentante del pubblico ministero si associava

alla richiesta della difesa ed il Pretore pronunciava una elaborata

ordinanza, con la quale dichiarava non manifestamente infondata la

questione, in relazione alle citate norme della Costituzione,

sospendendo il giudizio principale e rimettendo gli atti alla Corte

costituzionale, con ordinanza in data 2 luglio 1965.

L'ordinanza veniva notificata e comunicata a norma di legge e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 30 ottobre 1965.

Davanti alla Corte si è costituita solamente l'Avvocatura generale

dello Stato, che ha depositato un atto di intervento e deduzioni e

successivamente una memoria, concludendo perché fossero dichiarate non

fondate le questioni di legittimità prospettate nell'ordinanza del

Pretore di Rovato.

Ai fini di dimostrare la non manifesta infondatezza della

questione, l'ordinanza richiama i precedenti legislativi della norma

denunciata e la interpretazione data a questa dalla Corte di cassazione

ed espone poi tutta una serie di osservazioni sul diritto di caccia,

sul diritto di "appostamento" e sui rapporti fra il titolare di questo

ed il proprietario del fondo, nel quale esista la così detta "zona di

rispetto".

L'ordinanza si sofferma poi sul testo del terzo comma dell'art. 19

del testo unico, il quale dispone che "Ove il terreno contenuto nel

raggio di rispetto di un appostamento sia in parte di altri

proprietari, occorre il loro consenso; in difetto la zona di protezione

è limitata al terreno per cui esista il consenso del proprietario o

possessore, salvi i diritti quesiti". A parere del giudice di merito

proprio queste ultime quattro parole dovrebbero e potrebbero essere

considerate in contrasto con le disposizioni degli artt. 3, 41 e 42

della Costituzione, implicando limitazioni ingiustificate a danno dei

proprietari dei fondi e dei cacciatori, a tutto vantaggio dei titolari

degli appostamenti.

Vi sarebbe pertanto una grave disparità di trattamento fra i

cacciatori "vecchi" ed i "giovani", a tutto vantaggio dei primi, in

base ad una precedenza meramente cronologica, mentre la legge non ha

fissato i presupposti per l'acquisizione del diritto in discussione;

inoltre la genericità della formula usata significherebbe equivocità

e quindi impossibilità da parte dell'interprete di risalire alla

volontà del legislatore.

Nelle proprie deduzioni e poi nella memoria l'Avvocatura generale

dello Stato conclude nel senso che vengano dichiarate non fondate le

questioni di legittimità costituzionale sollevate con l'ordinanza del

Pretore di Rovato.

Premesso che il legislatore può dettare norme diverse per regolare

situazioni che esso ritiene diverse, come è stato riconosciuto

ripetutamente dalla Corte costituzionale, la difesa dello Stato

contesta che la norma in questione possa essere ritenuta in contrasto

con il principio di eguaglianza; esclude poi che si possa invocare

nella specie quello della libertà di iniziativa economica privata e

che l'esercizio della caccia costituisca una espressione del diritto di

proprietà, per il proprietario del fondo e, inversamente, una

compressione di tale diritto qualora la caccia venga esercitata da un

soggetto diverso dal proprietario.

In quanto all'inciso del terzo comma dell'articolo in questione,

che fa salvi i "diritti quesiti", l'Avvocatura dello Stato osserva

nella successiva memoria che esso non ha inteso altro che conservare

una disposizione di collegamento intertemporale tra norme succedutesi

nel tempo, secondo un criterio discrezionalmente valutato, diretto ad

evitare una frattura tra vecchia e nuova disciplina; insiste poi sui

rilievi che la caccia non può dirsi estrinsecazione del diritto di

proprietà, mentre il diritto del proprietario del fondo non viene ad

essere né annullato, né menomato dall'esistenza della "zona di

rispetto". Non si possono quindi considerare violati dalla norma in

discussione né l'art. 3, né il 41 od il 42 della Costituzione. Considerato in diritto :

La Corte ritiene fondati gli argomenti esposti dalla Avvocatura

generale dello Stato a dimostrazione della infondatezza della questione

di legittimità costituzionale proposta con l'ordinanza del Pretore di

Rovato.

Le considerazioni esposte nella ordinanza infatti, potrebbero

servire, se mai, a porre in rilievo alcuni inconvenienti pratici

dell'ordinamento in vigore e la conseguente opportunità di una

revisione legislativa; ma non sono sufficienti a giustificare la

pronuncia di illegittimità di un inciso, il quale ha il solo fine di

salvaguardare i "diritti quesiti".

Si deve osservare, fra l'altro, che, servendosi di questi termini,

il legislatore si è attenuto ad un principio generale normalmente

osservato, la cui attuazione è rimessa in definitiva ai giudici di

merito. A questi compete pertanto accertare di volta in volta se tali

diritti sussistano, in base alle norme vigenti: compito, questo, che

può indubbiamente, in taluni casi, presentare non lievi difficoltà,

ma che, comunque, non può e non deve essere considerato di competenza

della Corte costituzionale.

D'altra parte, è ovvio che ogni provvedimento amministrativo o

legislativo in tanto viene emanato, in quanto si ritenga opportuno

dagli organi competenti modificare in un senso o nell'altro la

disciplina giuridica di certi rapporti; ma in taluni casi tale

modificazione potrebbe importare conseguenze eccessive nei riguardi di

soggetti, i quali avevano acquisito legittimamente un diritto in base

alle norme preesistenti.

La emanazione successiva di una disciplina giuridica diversa non

può determinare di per sé la illegittimità costituzionale di tali

norme, ove non sia dimostrato che esse siano in contrasto con i

principi della Costituzione; né può considerarsi illegittima una

norma, che tenda a salvaguardare i diritti acquisiti in base alle leggi

anteriori.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della parte del terzo comma dell'art. 19 del T.U. 5 giugno 1939, n.

1016, sulla protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia,

contenente le parole "salvi i diritti quesiti", sollevata con ordinanza

2 luglio 1965 del Pretore di Rovato, in riferimento agli artt. 3, 41 e

42 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1966.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1966:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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