Corte costituzionale

Sentenza n. 123/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/05/1997 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2d.P.R. 540/1972
  • art. 2d.P.R. 540/1970

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo

(recte: comma secondo), d.P.R. 30 giugno 1970, n. 540

(Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di

brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilità, modelli

e disegni ornamentali e in materia di registrazione di marchi di

impresa), promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1995 dalla

Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano

brevetti e marchi di Roma sul ricorso proposto da Vacchi Claudio,

iscritta al n. 320 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale,

dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento in cui il titolare di una ditta

aveva impugnato il provvedimento - comunicatogli l'11 ottobre 1994 -

con cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi aveva negato la

registrazione di un marchio d'impresa, la Commissione dei ricorsi

contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ha

rilevato che il ricorso risultava spedito all'Ufficio centrale

brevetti in data 4 novembre 1994 mediante raccomandata con avviso di

ricevimento, ma era pervenuto - giusta verbalizzazione dell'Ufficio

stesso - soltanto l'11 novembre successivo, cioè oltre il termine di

trenta giorni fissato dalla legge a pena di decadenza.

La Commissione, pertanto, con ordinanza emessa il 20 maggio 1995,

ha sollevato - in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione -

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo

(recte: comma secondo), del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 540

(Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di

brevetti per invenzioni industriali, modelli industriali e marchi di

impresa), nella parte in cui, nel caso di trasmissione del ricorso

(avverso il rigetto della domanda di brevetti e di marchi d'impresa)

mediante il servizio postale, prevede come data del deposito quella

del ricevimento del plico e della relativa verbalizzazione.

Rileva l'Autorità rimettente come il ricorso avverso i

provvedimenti concernenti i brevetti per invenzioni industriali,

modelli e marchi d'impresa debba essere presentato, ex art. 1 del

d.P.R. n. 540 del 1972, mediante deposito presso l'Ufficio centrale

ovvero presso gli UPICA (Uffici provinciali industria commercio e

artigianato) competenti, i quali, all'atto del ricevimento, ne

redigono processo verbale. La norma impugnata prevede altresì la

possibilità di trasmettere il ricorso a mezzo del servizio postale

in plico raccomandato diretto all'Ufficio centrale, stabilendo che

questo, all'atto del ricevimento, "redige processo verbale, la cui

data si considera data del deposito".

Premessa la propria legittimazione a sollevare questione di

legittimità costituzionale, la rimettente Commissione ritiene che

far coincidere la data del deposito con quella del ricevimento

anziché con quella della spedizione del ricorso, risulti lesivo del

diritto di agire in giudizio, poiché l'esercizio di questo

risulterebbe condizionato dall'attività del Servizio postale, del

tutto indipendente dall'iniziativa del titolare del diritto stesso,

la cui tutela sarebbe resa perciò difficile e spesso impossibile.

Secondo la Commissione, disposizioni siffatte possono trovare

giustificazione allorché siano collegate al momento iniziale di

decorrenza di un termine e non già quando, come nella specie, sia ad

esse connesso l'effetto della decadenza. Né d'altra parte potrebbe

argomentarsi che la scelta del servizio postale viene compiuta a

rischio e pericolo dell'interessato, posto che, una volta consentito

l'uso di tale strumento, il legislatore sarebbe tenuto anche ad

assicurarne il risultato. Nell'ordinamento, del resto, sono

rinvenibili numerose altre ipotesi - che la rimettente esemplifica

con riguardo al contenzioso tributario, al giudizio di Cassazione,

alle impugnazioni nel processo penale - in cui l'azione dinanzi ad

organi giurisdizionali o amministrativi si considera proposta con la

spedizione del plico raccomandato.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per l'infondatezza della questione, ricordando il principio generale

secondo cui la notifica si intende perfezionata nel momento in cui

l'atto perviene al destinatario: principio, rispetto al quale le

ipotesi indicate dalla rimettente Commissione configurerebbero mere

eccezioni. Non risulterebbero violati gli evocati parametri, sia

perché il principio di uguaglianza può essere evocato solo

nell'a'mbito dello stesso procedimento, sia per l'ampiezza del

termine e la pluralità dei mezzi a disposizione dell'interessato. Considerato in diritto

1. - La Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti

dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo (recte: comma

secondo), del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 540, nella parte in cui, nel

caso di trasmissione mediante servizio postale del ricorso avverso il

rigetto della domanda di registrazione di marchio, prevede come data

del deposito quella del ricevimento del plico anziché quella della

sua spedizione. A parere dell'autorità rimettente, la norma

impugnata risulterebbe lesiva degli artt. 3 e 24 della Costituzione,

sia per il confronto con altre ipotesi normative in cui la

proposizione dell'azione è individuata con riferimento alla

spedizione della raccomandata, sia perché farebbe carico

all'interessato dell'inattività del servizio postale.

2. - La questione non è fondata.

2.1 - L'art. 75 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929, in materia di

brevetti per marchi d'impresa, prevedeva che il deposito delle

domande relative si effettuasse in Roma, presso l'Ufficio centrale

dei brevetti, ovvero presso gli uffici periferici indicati nel

regolamento di esecuzione. Analoga previsione era contenuta

nell'art. 92 del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, in tema di brevetti

per invenzioni industriali, che tuttavia consentiva anche l'invio

delle domande e della documentazione mediante servizio postale con

plico raccomandato diretto all'Ufficio centrale. In tal caso si

considerava come data del deposito quella del verbale che l'ufficio

era tenuto a redigere all'atto del ricevimento con la specificazione

anche dell'ora.

La legge 19 ottobre 1956, n. 1356, ratificava e dava esecuzione

alla Convenzione europea relativa alle formalità prescritte per le

domande di brevetto, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953, che

all'art. 3, par. 3, recita: "Les Etats Contractants autoriseront

l'envoi postal des demandes, sans préjudice de toute réglementation

nationale concernant l'exigence d'un mandataire ou d'una élection de

domicile".

Con la legge 18 marzo 1968, n. 249, art. 4, il legislatore delegava

il Governo a disciplinare le procedure amministrative allo scopo di

rendere il più sollecita possibile l'azione amministrativa, in

particolare attraverso l'eliminazione di competenze ed adempimenti

non necessari.

In attuazione di tale delega è stato emanato appunto il d.P.R. 30

giugno 1972, n. 540, che, ispirandosi già nel suo titolo alla

finalità di semplificazione, ha assoggettato ad un modello uniforme

i vari itinera procedurali in precedenza previsti distintamente onde

ottenere il brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilità,

modelli e disegni ornamentali nonché la registrazione dei marchi

d'impresa. Esso ha abrogato espressamente (v. art. 14) le due

succitate norme, rispettivamente dettate per brevetti industriali e

per marchi d'impresa nel 1939 e nel 1942, prevedendo invece, sub art.

1, comma primo, che tutti gli atti comunque concernenti le procedure

in materia possono essere depositati presso gli uffici periferici

determinati con decreto del Ministro dell'industria, i quali

assicurano un'uniformità di luoghi e di orari su tutto il territorio

nazionale. Tuttavia, col denunciato art. 2, si consente che tali atti

siano inviati mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento

all'Ufficio italiano brevetti e marchi in Roma, il quale - come

stabilisce il secondo comma, cui va correttamente riferita la censura

- redige, all'atto del ricevimento, processo verbale, la cui data si

considera come quella di deposito.

Sempre in vigore è peraltro rimasto l'art. 33 del regio decreto n.

929 del 1942 per i marchi, che prevede la facoltà di presentare

ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento

dell'Ufficio (similmente dispone l'art. 35 del regio decreto n. 1127

del 1939 per i brevetti); ricorso che va rivolto alla Commissione di

cui all'art. 71 di quest'ultimo regio decreto, secondo quanto

stabilito dall'art. 53 dello stesso regio decreto n. 929 del 1942.

In vigore è rimasto anche l'art. 79 del r.d. 5 febbraio 1940, n.

244, che consente l'invio dei ricorsi per raccomandata, senza nulla

peraltro disporre circa il momento in cui si considera perfezionato

il deposito. Momento che la Corte di cassazione ha individuato, con

varie decisioni, nella verbalizzazione della ricezione del plico.

2.2. - Così delineato il quadro normativo, occorre ricordare come

questa Corte abbia più volte affermato che l'utilizzo del servizio

postale, nell'àmbito della pur legittima pluralità di moduli

notificatori, è di per sé compatibile con l'art. 24 della

Costituzione (v. sentenze nn. 201 e 408 del 1991), in quanto tale

servizio è deputato istituzionalmente a fornire un agevole mezzo di

prova della spedizione e dell'arrivo a destinazione di una lettera o

di un plico (v. sentenze n. 50 del 1992 e n. 170 del 1971); rilevando

inoltre come la presentazione di domande all'Ufficio brevetti risulti

facilitata dalla possibilità di avvalersi del servizio stesso (v.

sentenza n. 236 del 1996).

Da tali affermazioni non è dato tuttavia pervenire a ritenere che,

una volta concessa detta facilitazione, il legislatore sia anche

tenuto a far coincidere in ogni caso la data della spedizione con

quella del deposito dell'atto. Nello scandire i momenti del

procedimento occorre infatti bilanciare gli interessi opposti che

vengono in considerazione nelle varie situazioni, ammettendo o

negando quanto sopra, a seconda delle interferenze che l'atto

depositando sia suscettibile di produrre con rapporti altrui.

Nelle ipotesi prospettate dalla rimettente quale tertia

comparationis evidentemente, il legislatore ha ritenuto che nessun

altro soggetto possa trarre nocumento dall'incertezza derivante

dall'attribuire alla data di spedizione l'idoneità a far considerare

soddisfatto l'onere d'osservanza del termine. Altrettanto non ha

ritenuto, operando nella sua discrezionalità, relativamente alla

complessa materia dei brevetti e dei marchi. Ma non si può dire che

in tal modo abbia violato il principio di ragionevolezza e,

tantomeno, il diritto di difesa del soggetto autorizzato ad

utilizzare il mezzo postale.

Sotto il primo profilo, basti considerare che la presentazione del

ricorso alla Commissione avviene attraverso il deposito senza previa

o successiva notificazione ad altri soggetti, pur potendo nella

fattualità avere effetti nei confronti di terzi interessati alla

consolidazione della situazione che col ricorso s'intenda rimuovere

(e dunque alla certezza in ordine alla pendenza del ricorso stesso).

Il che giustifica la previsione che, ai fini del rispetto del termine

dei trenta giorni, l'atto sia ricevuto e immediatamente verbalizzato

dall'ufficio di destinazione, onde conseguire appunto tale certezza.

Sotto il secondo profilo, va rilevato che la spedizione per posta

costituisce una possibile alternativa offerta al ricorrente, rispetto

a quella di depositare il ricorso direttamente, presso l'Ufficio

centrale di Roma o anche presso gli uffici e gli enti determinati con

decreto del Ministro ai sensi dell'art. 1 dello stesso d.P.R. n. 540

del 1972.

A tutto ciò si aggiunga la ragionevole ampiezza del termine

previsto per il ricorso (trenta giorni), a fronte di quello

ristrettissimo (tre giorni), in presenza del quale questa Corte, con

la sentenza 16 ottobre 1990, n. 461 richiamata dalla rimettente, ebbe

a dichiarare costituzionalmente illegittimo il combinato disposto

degli artt. 169, ultimo comma, 175 e 202, secondo comma, del codice

di procedura penale del 1930. Ampiezza, che consente al soggetto di

ben valutare, usando l'ordinaria diligenza, il tempo presumibilmente

necessario per l'arrivo del plico a destinazione e di operare

conseguentemente la propria scelta del mezzo di presentazione del

ricorso; tenuto conto anche del fatto che l'art. 4, terzo comma,

dello stesso d.P.R. n. 540 del 1972 dà per osservato il termine in

caso di ritardo determinato da interruzione del servizio postale,

purché il plico sia stato spedito per raccomandata almeno cinque

giorni prima della scadenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, comma secondo, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 540

(Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di

brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilità, modelli

e disegni ornamentali e in materia di registrazione di marchi di

impresa), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti

dell'Ufficio italiano brevetti e marchi con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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