Corte costituzionale

Sentenza n. 123/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/03/1991 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della tabella ricompresa

nell'allegato 2 ("Equiparazione delle qualifiche e dei livelli

funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi

regionali") del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del

personale delle unità sanitarie locali), promosso con ordinanza

emessa il 19 dicembre 1989 dal Tribunale amministrativo regionale

delle Marche sui ricorsi riuniti proposti da Tontini Pier Paolo

contro U.S.L. n. 3 di Pesaro ed altre, iscritta al n. 646 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Tontini Pier Paolo;

Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1991 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Udito l'avv. Rossella Renzini Rossi per Tontini Pier Paolo.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di due giudizi promossi da Tontini Pier Paolo

avverso l'inquadramento nei ruoli nominativi regionali del personale

del Servizio sanitario nazionale - ruolo sanitario - nella posizione

funzionale di farmacista collaboratore e la conseguente attribuzione

del nono livello retributivo-funzionale in luogo del decimo goduto

presso l'ente ospedaliero di provenienza, il Tribunale amministrativo

regionale delle Marche, con ordinanza del 19 dicembre 1989, pervenuta

alla Corte costituzionale il 28 settembre 1990 (r.o. n. 646/90), ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4 e 97 Cost., questione di

legittimità costituzionale della tabella, relativa ai farmacisti,

ricompresa nell'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella

parte in cui non prevede l'inquadramento nella posizione funzionale

di farmacista coadiutore del personale proveniente dagli enti

ospedalieri e trasferito alle UU.SS.LL. che, alla data del 20

dicembre 1979, era in servizio con la qualifica di farmacista

collaboratore.

Il Tribunale amministrativo regionale delle Marche, riuniti i

giudizi, pur ritenendo l'inquadramento del ricorrente corretto in

quanto operato in applicazione delle tabelle di equiparazione

contenute nell'allegato 2, in connessione con le tabelle delle

posizioni funzionali contenute nell'allegato 1, dubita, peraltro,

della legittimità costituzionale del detto allegato 2 limitatamente

alla parte relativa ai farmacisti.

Gli artt. 67, sesto comma e 68, quarto comma, della legge 23

dicembre 1978, n. 833 - rileva il T.A.R. - previdero che il personale

dei soppressi enti mutualistici e gestioni sanitarie e quello degli

enti locali venisse trasferito o (per questi ultimi) assegnato alle

UU.SS.LL. in una posizione giuridica e di livello funzionale

corrispondente a quella ricoperta nell'ente o gestione di provenienza

alla data del trasferimento, secondo le tabelle d'equiparazione di

cui all'art. 47 della medesima legge, le quali vennero poi emanate

con il citato allegato 2 del d.P.R. n. 761 del 1979.

In sede di ripartizione, nel ruolo sanitario, del profilo

professionale dei farmacisti, tale d.P.R. ha peraltro previsto

(allegato 1, tabella B), tre posizioni funzionali, e cioè quelle di

farmacista dirigente, farmacista coadiutore e farmacista

collaboratore.

Ciò premesso, il T.A.R. assume che il farmacista collaboratore

degli enti ospedalieri avrebbe dovuto essere inquadrato nella

posizione funzionale di farmacista coadiutore - immediatamente

inferiore, nella struttura organizzatoria delle UU.SS.LL., a quella

di farmacista dirigente, in cui sono collocati gli ex direttori di

farmacia - dato che presso gli enti ospedalieri la posizione del

farmacista collaboratore era immediatamente inferiore a quella del

direttore di farmacia, del quale era coadiuvante e nei cui confronti

aveva il dovere di sostituzione.

Considerando, inoltre, le equiparazioni disposte nella tabella

impugnata, ne risulterebbe un trattamento deteriore del farmacista

collaboratore proveniente da enti ospedalieri, con conseguente

violazione, sotto vari profili, del principio di uguaglianza.

Innanzitutto, tale posizione è equiparata a quella della prima

qualifica professionale dei farmacisti provenienti dal parastato.

Per i farmacisti provenienti dagli enti locali e dalle regioni,

poi, è previsto l'inserimento diretto ed automatico nella nuova

posizione funzionale intermedia di farmacista coadiutore non solo di

quelli dell'ottavo livello con meno di otto anni di servizio, ma

anche di quelli aventi presso detti enti, (ad es., presso un ospedale

neuropsichiatrico provinciale) una posizione funzionale di tipo

iniziale, cioè del settimo livello, corrispondente a quella di

farmacista collaboratore presso enti ospedalieri (ad es., presso un

ospedale generale provinciale).

Quindi, mentre i farmacisti provenienti da enti locali e regioni

sono inquadrati o nella posizione apicale o in quella intermedia,

quelli provenienti da enti ospedalieri sono inquadrati o nella prima

o in quella iniziale - con attribuzione, per quest'ultima, del nono

livello retributivo ai sensi del d.P.R. n. 348 del 1983 - senza che

tale differenziazione trovi giustificazione, ad avviso del giudice a

quo, nei rispettivi ordinamenti di provenienza.

Per i farmacisti provenienti da enti ospedalieri, inoltre, viene

in considerazione solo la qualifica rivestita e non anche

l'anzianità di servizio, con la conseguenza che essi possono

trovarsi in posizione deteriore rispetto a quelli provenienti da enti

locali dotati di minore anzianità.

Sulla base di tali rilievi, il T.A.R. rimettente prospetta la

violazione, non solo dell'art. 3, ma anche dell'art. 4 Cost.,

assumendo che al farmacista collaboratore proveniente da ente

ospedaliero sarebbe impedito di continuare a svolgere la propria

funzione nella stessa pregressa posizione funzionale, con lesione del

diritto a svolgere un lavoro "adeguato alla propria possibilità e

alla propria scelta".

Sarebbe violato, infine, anche l'art. 97 Cost., dato che

irrazionali disparità di trattamento tra dipendenti prima chiamati a

svolgere le stesse funzioni, dando luogo a situazioni di tensione

nell'ambiente di lavoro, ne pregiudicherebbero il buon andamento

degli uffici.

2. - Alla tesi dell'ordinanza aderisce la parte privata Tontini

Pier Paolo, costituitasi a mezzo dell'avv. R. Renzini Rossi,

ribadendo che l'applicazione delle tabelle di equiparazione contenute

nell'allegato 2 per i farmacisti provenienti dagli enti ospedalieri

determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a

quelli provenienti dagli enti locali o dalle regioni: e ciò senza

che vi sia, nei rispettivi ordinamenti di provenienza, una

diversificazione delle relative posizioni funzionali, tale da

giustificare il diverso trattamento.

3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto. Considerato in diritto La questione di legittimità costituzionale sollevata dal

Tribunale amministrativo regionale delle Marche investe la tabella di

equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale

da inquadrare nei ruoli nominativi regionali, contenuta nell'allegato

2 al d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui si riferisce

ai farmacisti trasferiti alle unità sanitarie locali per effetto

della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Gli artt. 67 e 68 della quale

dispongono, a tal proposito, che l'inquadramento di detto personale

nella nuova gestione debba essere ispirato al principio della

corrispondenza rispetto alla posizione giuridica e funzionale svolta

nell'ente di provenienza.

Il d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, prevede, nel suo allegato 1,

per i farmacisti, tre distinti profili professionali, rispettivamente

di farmacista dirigente, di coadiutore e di collaboratore.

L'allegato 2 prevede che il farmacista trasferito alle UU.SS.LL.

dagli enti ospedalieri sia equiparato o al primo di tali profili o al

terzo, ma non a quello intermedio di coadiutore.

Più precisamente, la tabella prevede che i farmacisti che negli

enti ospedalieri erano qualificati come collaboratori vengano

equiparati alla prima qualifica professionale del personale

proveniente dal parastato, e quindi nell'iniziale livello di

equiparazione nella struttura organizzatoria della U.S.L.,

corrispondente nelle nuove tabelle a quello di farmacista

collaboratore.

Il T.A.R. delle Marche ritiene che la tabella relativa ai

farmacisti contenuta nell'allegato 2 del d.P.R. n. 761 del 1979,

contrasti con gli artt. 3, 4 e 97 Cost., nella parte in cui non

prevede l'inquadramento nella posizione funzionale di farmacista

coadiutore del personale proveniente dagli enti ospedalieri presso i

quali era in servizio come farmacista collaboratore alla data del 20

dicembre 1979, che sia stato successivamente trasferito alle unità

sanitarie locali.

2. - La questione è fondata.

Nell'inquadrare nell'ambito delle tre nuove qualifiche del profilo

professionale farmacista - dirigente, coadiutore e collaboratore - il

personale che, negli enti di provenienza, era inquadrato in due sole

qualifiche, o livelli, la tabella impugnata ha adottato soluzioni che

appaiono prive di razionale giustificazione. I farmacisti provenienti

dagli enti ospedalieri - come si è detto - sono stati inquadrati,

rispettivamente, nella prima e nell'ultima delle predette qualifiche

a seconda che nei predetti enti svolgessero funzioni di direttore di

farmacia ovvero di farmacista collaboratore. Ai farmacisti

provenienti dagli enti locali o dalle regioni ed inquadrati, presso

questi, nell'ottavo e nel settimo livello, è stata invece attribuita

la posizione apicale se avessero maturato almeno otto anni di

servizio nell'ottavo livello, e la posizione intermedia (di

farmacista coadiutore) se avessero un'anzianità inferiore in tale

livello ovvero provenissero dal settimo livello. Alla posizione

iniziale nell'ente di provenienza corrisponde quindi, nei ruoli

regionali, nell'un caso quella inferiore (collaboratore) e nell'altro

quella intermedia (coadiutore); e ciò senza neanche tener conto, nel

primo, dell'anzianità di servizio.

Una così marcata differenziazione non può certo ricollegarsi

alla mera identità terminologica tra la nuova qualifica - di

farmacista collaboratore - e quella rivestita nell'ente ospedaliero

di provenienza. Sotto il profilo funzionale, infatti, il farmacista

collaboratore dell'ente ospedaliero "coadiuva il direttore della

farmacia nel servizio" (art. 22 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128) e

quindi, implicitamente, lo sostituisce in caso di assenza, sicché il

ruolo svolto è sostanzialmente quello di coadiutore. Né vi sono

elementi idonei a far ritenere che i farmacisti inquadrati nel

livello iniziale presso gli enti locali e le regioni occupassero una

posizione funzionale poziore. Come giustamente osserva il giudice a

quo, non è dato comprendere perché un farmacista proveniente da un

ospedale psichiatrico provinciale ed ivi inquadrato nella posizione

funzionale iniziale (settimo livello) debba, nei ruoli regionali,

acquisire direttamente la posizione funzionale (intermedia) di

coadiutore, superiore a quella attribuita al farmacista collaboratore

proveniente da un ospedale generale, pur se magari costui sia in

possesso di maggior anzianità di servizio.

La riprova di tale incongruenza sta nel caso esaminato nel

giudizio principale, in cui l'inquadramento nella posizione iniziale,

anziché intermedia, comportò l'attribuzione di un livello

retributivo-funzionale (nono) inferiore a quello (decimo) già

acquisito dall'interessato nell'ente ospedaliero di provenienza.

Apparendo così il diverso trattamento fondato solo sulla

diversità dell'ente di provenienza, si deve ritenere che la tabella

che contiene le disposizioni dalle quali tale ingiustificata

differenziazione discende contrasti con l'art. 3 della Costituzione,

nella parte in cui non prevede l'inquadramento nella posizione

funzionale di farmacista coadiutore del personale proveniente dagli

enti ospedalieri e trasferito alle unità sanitarie locali che, alla

data del 20 dicembre 1979, era in servizio con la qualifica di

farmacista collaboratore nell'ente di provenienza.

Restano così assorbite le censure mosse sulla base degli altri

parametri costituzionali invocati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale della tabella relativa ai

farmacisti ricompresa nell'allegato 2 ("Equiparazione delle

qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei

ruoli nominativi regionali") del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761

(Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), nella

parte in cui non prevede l'inquadramento nella posizione funzionale

di farmacista coadiutore del personale proveniente dagli enti

ospedalieri e trasferito alle unità sanitarie locali che era in

servizio, nell'ente di provenienza, alla data del 20 dicembre 1979,

con la qualifica di farmacista collaboratore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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