Corte costituzionale

Sentenza n. 123/1973

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/07/1973 · relatore Leonetto Amadei

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 259 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 25 marzo

1971 dal giudice istruttore del tribunale di Belluno nel procedimento

penale a carico di Major Laura ed altri, iscritta al n. 222 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 177 del 14 luglio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice

relatore Leonetto Amadei.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In data 16 marzo 1971, il Procuratore della Repubblica di

Belluno emetteva ordine di cattura obbligatorio nei confronti di Laura

Major, imputata di furto continuato pluriaggravato con recidiva

specifica reiterata infraquinquennale.

Ad esecuzione avvenuta, il difensore della donna chiedeva, per

essa, la libertà provvisoria, in considerazione, tra l'altro, del

fatto che trovavasi in stato di gravidanza.

Il p.m., rilevato che, nel caso, per il titolo del reato, non

poteva né essere sospesa l'esecuzione del mandato di cattura,

nonostante lo stato in cui trovavasi la donna, né concedersi la

libertà provvisoria, richiedeva il giudice istruttore di sollevare

questione di legittimità costituzionale dell'art. 259 del codice di

procedura penale, nella parte in cui esclude la possibilità di

sospendere l'esecuzione del provvedimento obbligatorio di cattura nei

confronti di donna incinta, in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione.

Il giudice istruttore, con ordinanza 25 marzo 1971, ha sollevato la

questione di legittimità costituzionale del precitato art. 259 c.p.p.,

nei termini della richiesta del p.m., facendone proprie le deduzioni.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata.

Non vi è stata Costituzione di parte e non è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri.

2. - Per il giudice istruttore, l'illegittimità costituzionale

della norma impugnata deriverebbe dal fatto che l'ordinamento giuridico

prevede, per la donna incinta, un diverso trattamento in dipendenza

della posizione in cui viene a trovarsi nel rapporto processuale, più

grave per la posizione che precede la condanna definitiva, condanna che

non potrebbe neppure aversi in base agli sviluppi del processo.

Si rileva, infatti, che, nella fase istruttoria, per il disposto

dell'art. 259 c.p.p., non può essere sospeso il mandato di cattura

qualora sia reso, per il titolo del reato, obbligatorio; nella fase

esecutiva, invece, l'esecuzione della pena deve essere differita, anche

se l'ordine di carcerazione è stato eseguito, senza tener conto del

titolo di reato per il quale vi è stata condanna. Da identiche

condizioni soggettive, stato di gravidanza, si traggono, pertanto,

effetti giuridici diversi, più gravi per la condizione meno grave e

ciò in contrasto con l'art. 27, secondo comma, della Costituzione.

La rilevanza della questione poggerebbe, per lo stesso proponente,

nella impossibilità, per l'avvenuta esecuzione dell'ordine di cattura,

di concedere la libertà provvisoria, ostandovi l'art. 277 del codice

di procedura penale. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Belluno

solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 259 del

codice di procedura penale, nella parte in cui esclude la possibilità

di sospendere l'esecuzione del mandato di cattura obbligatorio nei

confronti di donna incinta, ritenendolo in contrasto con gli artt. 3 e

27 della Costituzione.

2. - La questione, valutata in relazione al caso di specie -

esecuzione già avvenuta del mandato di cattura e richiesta di libertà

provvisoria, nonostante l'obbligatorietà del mandato -, è

inammissibile per difetto di rilevanza.

L'ordinanza, infatti, seguendo le indicazioni e le motivazioni del

p.m., sposta la questione oltre i limiti propri della istanza

presentata dalla difesa: concedere alla donna, già in istato di

custodia preventiva, la libertà provvisoria in considerazione, tra

l'altro, del di lei stato di gravidanza; l'applicazione, pertanto,

dell'art. 277, cod. proc. pen. e non già dell'art. 259, stesso

codice.

3. - È da premettere, ad ulteriore chiarimento dei limiti della

questione, che la giurisprudenza è concorde, nei pochi casi presi in

esame, nel fare distinzione tra mandato di cattura da eseguire e

mandato di cattura già eseguito. Alla prima ipotesi ricollega

l'istituto della sospensione e al secondo quello della libertà

provvisoria, negando ogni possibilità di commistione tra loro. Tale

orientamento giurisprudenziale, pertinente alla diversa natura e

portata dei due istituti, alla diversa condizione processuale, nel suo

graduale sviluppo, in cui vengono a trovarsi chi è colpito da mandato

di cattura non ancora eseguito e chi, invece, è stato già catturato,

non può non essere condiviso da questa Corte, come logico e razionale.

Vale rilevare d'altra parte, che l'istituto della libertà

provvisoria ha una più ampia sfera di applicazione di quella propria

dell'istituto della sospensione, in quanto i motivi specifici che

possono farsi valere nella vacatio tra l'emissione e l'esecuzione del

mandato, ben possono essere prospettati, in aggiunta ad altri, per

ottenere la libertà provvisoria.

L'ordinanza non sembra contrastare con tale orientamento, in quanto

la rilevanza della sollevata questione viene riferita esclusivamente

alla impossibilità, da parte del giudice, di concedere la libertà

provvisoria per la sola considerazione dello stato di gravidanza della

donna.

La questione, anche così precisata, viene comunque a perdere la

sua rilevanza, poiché l'art. 277 cod. proc. pen. è stato,

successivamente alla emissione dell'ordinanza, modificato

sostanzialmente dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1972, n. 773; detto

articolo prevede, infatti, la possibilità di concedere la libertà

provvisoria anche nei casi in cui è reso obbligatorio il mandato di

cattura.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 259 del codice di procedura

penale, sollevata dalla ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento

agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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