Corte costituzionale

Sentenza n. 123/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/06/1971 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 370

del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 novembre 1969 dal giudice istruttore del

tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Tugnoli

Giorgio, iscritta al n. 459 del registro ordinanze 1969 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 28 gennaio 1970;

2) ordinanza emessa il 3 novembre 1970 dal giudice istruttore del

tribunale di Trapani nel procedimento penale a carico di Cipponeri

Paolo, iscritta al n. 372 del registro ordinanze 1970 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 10 febbraio 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 aprile 1971 il Giudice relatore

Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 12 novembre 1969, nel corso del procedimento di

istruzione formale a carico di Tugnoli Giorgio, imputato di omicidio

colposo, il giudice istruttore presso il tribunale di Bologna ha

denunziato, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della

Costituzione, l'art. 370 del codice di procedura penale, in quanto

dispone che, se il pubblico ministero, in contrasto con il giudice

istruttore, ritiene che l'istruzione deve essere proseguita, e gli

restituisce gli atti con le proprie requisitorie specifiche, lo stesso

giudice istruttore è tenuto a compiere senza ritardo le indagini

richieste.

Risulta dalla ordinanza che nella specie, il giudice, considerando

esaurienti gli accertamenti istruttori compiuti, aveva disposto, con

ordinanza 7 ottobre 1969, la trasmissione degli atti al p.m. perché

formulasse le conclusioni; questi però aveva richiesto nuove indagini,

sul cui svolgimento, richiamandosi appunto all'art. 370 c.p.p., aveva

insistito anche dopo un ulteriore diniego da parte del giudice

istruttore.

Con riguardo a tale situazione di fatto, detto giudice ha espresso

giudizio di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione.

E ciò in quanto la formulazione letterale dell'art. 370, si è

osservato, sembra attribuire alle richieste di istruzione supplementare

precisate dal p.m. effetti vincolanti. Interpretazione letterale

accolta anche dalla dottrina prevalente e dalla meno recente

giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale ha ravvisato, nel

rifiuto del giudice istruttore di compiere le indagini richieste dal

p.m., una violazione di legge riparabile con l'ausilio dei mezzi di

impugnazione al giudice superiore e non mediante la proposizione del

conflitto di competenza fra organo giudicante ed organo requirente.

Né la diversa interpretazione adottata dalla stessa Corte di

cassazione con la sentenza 8 aprile 1963 e confermata dalle successive

pronunzie varrebbero a giustificare un sicuro e definitivo superamento

della lettera della norma.

Con atto di intervento del 17 febbraio 1970 l'Avvocatura generale

dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei

ministri, ha chiesto che la questione sia da questa Corte dichiarata

infondata.

Dopo aver ricordato gli accennati diversi indirizzi

giurisprudenziali e l'opinione prevalente degli autori, la difesa del

Presidente del Consiglio assume che alla norma impugnata, nel sistema,

non pare possa attribuirsi altro significato che quello di espressa

deroga al principio che conferisce al giudice istruttore un

indipendente potere di iniziativa e di valutazione della rilevanza e

della sufficienza dei mezzi istruttori.

Tale conclusione sarebbe anche confortata dal diverso, anzi opposto

trattamento che il testo dell'art. 370 (difforme dal corrispondente

art. 269 del c.p.p. 1913) prevede per le richieste del p.m. rispetto a

quello che altre disposizioni riservano, in sede di chiusura

dell'istruttoria, alle istanze delle parti private (art. 372), al cui

accoglimento il giudice non è vincolato, essendo sufficiente che su di

esse pronunci con ordinanza o con la sentenza istruttoria (art. 145,

305 e 384, n. 3).

Tuttavia, pur riconoscendosi che l'art. 370 apporta limiti al

potere del giudice istruttore, non potrebbe ravvisarsi in esso

violazione dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione.

L'integrità del potere predetto sarebbe, infatti, garantita dalla

Costituzione nel momento in cui il giudice esplica attività decisoria,

con la pronunzia della sentenza di rinvio a giudizio o di

proscioglimento o di altri provvedimenti aventi contenuto

giurisdizionale.

La stessa questione, con analoga motivazione, è stata sollevata

anche dal giudice istruttore presso il tribunale di Trapani.

L'impugnazione dell'art. 370 c.p.p. è prospettata da questo

giudice, oltre che in riferimento al principio della indipendenza del

giudice (art. 101, secondo comma, Cost.), anche sotto l'aspetto della

violazione degli artt. 102, 107, 112, 25, primo comma, 111, primo

comma, della Costituzione.

Al riguardo il giudice a quo ha motivato che dalla norma dell'art.

370 c.p.p. sarebbe attribuito al p.m. un potere sostanzialmente

decisorio, in contrasto con le norme costituzionali che disciplinano lo

status dei magistrati del p.m. e, in conseguenza, la precostituzione

del giudice naturale. E poiché tale richiesta non è necessariamente

motivata, ne deriverebbe che di un provvedimento avente natura

decisoria non sarebbe consentita la valutazione dei relativi

presupposti di fatto o di diritto.

In questa seconda causa non si è costituita l'Avvocatura dello

Stato. Considerato in diritto :

1. - Nel quadro della disciplina della fase conclusiva

dell'istruzione formale, l'art. 370 del codice di procedura penale

prevede il caso che, dopo la comunicazione degli atti per la

presentazione delle requisitorie, il pubblico ministero, dissentendo

dal giudice istruttore, ravvisi la necessità che l'istruzione sia

proseguita allo scopo di acquisire ulteriori prove. All'uopo, egli,

come recita testualmente il ricordato art. 370, "restituisce gli atti

con le sue requisitorie specifiche al giudice. Questi, compiute senza

ritardo le indagini richieste, rimette nuovamente gli atti al pubblico

ministero".

Tale norma, suscettibile di duplice interpretazione, ha dato luogo

a divergenze giurisprudenziali e dottrinali.

Dalla meno recente giurisprudenza e anche, non senza qualche

riserva o critica, dalla dottrina, essa è stata intesa, con stretta

osservanza della sua formulazione grammaticale, nel senso che la

richiesta di istruzione supplementare da parte del p.m. vincolerebbe il

giudice, cui sarebbe imposto di procedere senza ritardo alle nuove

indagini, con preclusione di vagliare la rilevanza processuale e la

necessità delle prove richieste ai fini della decisione circa il

proscioglimento o il rinvio a giudizio dell'imputato.

Secondo altra interpretazione, invece, accolta da alcuni anni e

costantemente seguita in varie sentenze della Corte di cassazione, il

contenuto dell'art. 370 c.p.p. deve essere ricondotto nell'ambito

logico-sistematico della disciplina dei poteri del giudice istruttore,

con la conseguenza che, anche di fronte alle richieste di nuove

indagini da parte del pubblico ministero, il detto giudice ha obbligo

di esercitare, come in ogni altro momento dell'istruzione e nei

riguardi di altre parti, il potere di conoscere della loro

ammissibilità e della loro rilevanza, ai fini degli accertamenti

processuali e, quindi, al caso, non dando corso alle richieste del

pubblico ministero.

2. - Al primo degli accennati indirizzi ermeneutici si sono

attenuti i giudici istruttori presso i tribunali di Bologna e di

Trapani, i quali hanno proposto la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 370 c.p.p., assumendo che esso, imponendo

incondizionatamente al giudice istruttore di compiere gli atti di

ulteriore istruzione indicati dal pubblico ministero, ne lederebbe

l'indipendenza di giudizio; ciò in contrasto con l'art. 101, secondo

comma, della Costituzione, nel quale si enuncia il principio per cui "i

giudici sono soggetti soltanto alla legge".

Il giudice istruttore presso il tribunale di Trapani ha sollevato

ulteriori dubbi sulla legittimità dell'art. 370 anche sotto altri

profili, in quanto al pubblico ministero, cui non sono conferite

prerogative identiche a quelle dei magistrati aventi funzioni

giudicanti, sarebbe tuttavia attribuito l'esercizio di potestà

giurisdizionale, in violazione degli artt. 102, 107, 112 della

Costituzione.

Inoltre, con violazione della garanzia del giudice naturale (da

identificarsi nella specie col giudice istruttore) enunciata nell'art.

25, primo comma, Cost., le ricordate funzioni sarebbero affidate

eccezionalmente all'organo requirente, che le eserciterebbe, per di

più, con atti non necessariamente motivati, in contrasto con l'art.

111, primo comma, Cost., il quale esige, invece, tale garanzia per

tutti i provvedimenti giurisdizionali.

Le censure non sono fondate.

3. - Ancorché il testo dell'art. 370 consenta perplessità

interpretative, basate principalmente sulla già cennata lettera della

norma, comparata con altre disposizioni del c.p.p. vigente e con quelle

(art. 269) dell'abrogato c.p.p. del 1913, come è traccia pur nelle

ordinanze di rimessione, tuttavia sembra alla Corte che, nel sistema

del diritto positivo, non possa ad esso riconoscersi significato

diverso da quello che oggi risulta costantemente seguito dalla

giurisprudenza della Corte di cassazione. Tale significato è palesato

dalla necessaria connessione con la disposizione, cui si deve

attribuire valore generale, contenuta nell'art. 299 dello stesso

codice. In virtù di essa il g.i. ha l'obbligo di compiere prontamente

tutti e soltanto quegli atti che, in base agli elementi acquisiti nel

corso dell'istruzione, appaiono necessari per l'accertamento della

verità. Non può, quindi, fondatamente ritenersi che in violazione del

principio di indipendenza sancito dall'art. 101, secondo comma, della

Costituzione, l'art. 370 vincoli il g.i., limitandone il libero

convincimento, a dare esecuzione immediata e acritica alle richieste di

ulteriori atti istruttori che gli pervengano dal pubblico ministero. A

questo soggetto, nel sistema, resta riservata (e ciò deve confermarsi

con riguardo alla fase conclusiva della istruttoria formale) la

funzione, pur importantissima, di organica collaborazione giudiziaria,

per fini di giustizia e nel rispetto dell'interesse obiettivo della

legge.

L'interpretazione suddetta, inoltre, deve ritenersi corroborata dai

mutamenti legislativi che sono stati apportati alla disciplina

stabilita dal codice di procedura penale nella materia dei rapporti fra

pubblico ministero e giudice istruttore.

Sono da ricordare, in particolare, le disposizioni dell'articolo 6

del d.l.l. 14 settembre 1944, n. 288, che, modificando l'art. 74,

terzo comma, di detto codice, hanno sottratto al p.m. il potere di

disporre l'archiviazione degli atti, limitandone l'iniziativa alla mera

richiesta, qualora egli reputi che per il fatto denunziato non debba

essere promossa l'azione penale, ed hanno attribuito appunto al giudice

istruttore il potere di pronunziare il relativo decreto, o di disporre,

malgrado la contraria richiesta dell'organo requirente, che si proceda

con istruzione formale.

Né va dimenticata l'ulteriore innovazione contenuta nell'art. 1

della legge 7 novembre 1969, n. 780, che, riformando l'art. 389 del

codice di procedura penale, ha affidato allo stesso giudice istruttore

la competenza a giudicare sulla legalità del procedimento di

istruzione sommaria, nel caso che l'imputato abbia proposto ricorso

contro il decreto con il quale il pubblico ministero, rigettandone

l'istanza, abbia deciso di proseguire nell'istruzione già iniziata.

4. - È evidente poi che, assoggettandosi le richieste del p.m.

(che devono comunque essere motivate ai sensi dell'articolo 76, secondo

comma, c.p.p.) al sindacato del giudice, cadono le altre censure mosse

all'art. 370 dal giudice istruttore presso il tribunale di Trapani in

riferimento agli artt. 25, primo comma, 102, 107, 112 e 111, primo

comma, della Costituzione.

5. - In conclusione la razionale interpretazione dell'articolo 370

c.p.p., cui la Corte ritiene di accedere, comporta l'infondatezza di

tutte le questioni prospettate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni

di legittimità costituzionale dell'art. 370 del codice di procedura

penale, sollevate, con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento

agli artt. 101, secondo comma, 25, primo comma, 102, 107, 112 e 111,

primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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