Corte costituzionale

Sentenza n. 122/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/05/1974 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35 della

legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle

violazioni delle leggi finanziarie), e dell'art. 52, prima parte, della

legge 19 giugno 1940, n. 762 (Istituzione di una imposta generale

sull'entrata), promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1971 dal

tribunale di Bolzano nel procedimento penale a carico di Muller Thomas

ed altri, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1972 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 dell'8 marzo 1972.

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1974 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 7 dicembre 1971, nel procedimento penale a

carico di Muller Thomas ed altri, imputati del reato di cui all'art. 36

della legge 19 giugno 1940, n. 762, per aver falsamente dichiarato di

aver corrisposto la imposta generale sull'entrata, il tribunale di

Bolzano ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in

relazione agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt.

35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e 52, prima parte, della legge 19

giugno 1940, n. 762, i quali prevedono la facoltà, per gli ufficiali e

gli agenti della polizia tributaria di accedere negli esercizi pubblici

e nei locali adibiti ad azienda industriale e commerciale per eseguirvi

verificazioni e ricerche, ai fini dell'accertamento, della cognizione e

della definizione delle violazioni previste dalla legge concernente la

imposta generale sull'entrata.

Secondo il giudice a quo, l'atto di perquisizione, configurandosi

in ogni caso come un atto coercitivo diretto al sequestro di cose utili

o necessarie all'accertamento di un reato e, quindi, come un atto del

procedimento penale, deve essere sempre compiuto con le garanzie e le

forme previste dal codice di procedura penale (artt. 304 bis, secondo

comma, 304 ter, secondo capoverso, 332 e segg. c.p.p.).

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata.

Non essendovi costituzione di parti né intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri, la causa viene decisa in camera di

consiglio ai sensi degli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo

1953, n. 87, e 9, primo comma, delle Norme integrative. Considerato in diritto :

1. - Il tribunale di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe,

denunzia alla Corte l'art. 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4,

contenente norme generali per la repressione delle violazioni delle

leggi finanziarie, nonché l'art. 52, primo comma, del r.d.l. 9 gennaio

1940, n. 2 (convertito con la legge 19 giugno 1940, n. 762), sulla

istituzione di una imposta generale sull'entrata. Poiché, tuttavia,

l'art. 52 della legge n. 762 contiene soltanto una disposizione di

rinvio, che rende applicabili alle violazioni relative alle norme sulla

imposta sull'entrata quelle generali contenute nella legge n. 4 del

1929, le censure risultano sostanzialmente riferite soltanto al citato

art. 35.

2. - Per l'esatta identificazione dei termini della questione, la

Corte ritiene che la disposizione impugnata vada esaminata nel

contesto, sostanzialmente unitario, costituito dallo stesso art. 35 e

dai due articoli che lo precedono. Inseriti nella legge n. 4 sotto il

capo II, del titolo secondo, relativo alle norme di procedura, essi

disciplinano i poteri conferiti alla polizia tributaria per la

repressione delle violazioni alle leggi finanziarie, differenziandoli a

seconda che le violazioni stesse costituiscano reato o abbiano invece

natura di meri illeciti amministrativi.

Per quelle costituenti reato (anzi solo determinati reati, elencati

nel secondo comma), l'art. 33 abilita gli ufficiali della polizia

tributaria a procedere a "perquisizione domiciliare" qualora abbiano

notizia o fondato sospetto che essi siano stati compiuti. Invece, per

le violazioni che, alla stregua dell'art. 34, non costituiscono reato,

l'art. 35 abilita non solo gli ufficiali, ma anche gli agenti, della

polizia tributaria ad accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici

e in ogni locale adibito ad un'azienda industriale o commerciale, per

eseguirvi "verificazioni e ricerche". Per tali operazioni, come è

detto nell'articolo 205 del Regolamento di servizio della Guardia di

finanza, è inibito agli ufficiali ed agenti procedenti l'apertura di

borse, valigie, casseforti e porte chiuse, che il contribuente o chi

per esso si rifiuta di aprire. In sostanza, la polizia tributaria ha la

facoltà di ricercare tutto il materiale documentario relativo alla

attività delle aziende industriali e commerciali in materia fiscale,

mediante l'esame o il controllo di documenti, registri o di eventuali

apparecchiature idonee a fornire dati utili ai fini impositivi.

3. - Le considerazioni che precedono consentono quindi di stabilire

che, quando gli ufficiali della polizia tributaria operano ai fini

della persecuzione dei reati e compiono perquisizioni, essi agiscono

come ufficiali di polizia giudiziara e devono rispettare tutta la

normativa relativa alle perquisizioni domiciliari compresa nel capo V

del titolo II, del libro II del codice di procedura penale, con le

garanzie di cui agli artt. 304 bis, ter e quater dello stesso codice.

Quando invece gli ufficiali ed agenti della polizia tributaria

operano per accertare violazioni delle norme contenute nelle leggi

finanziarie le quali non costituiscono reato, ed a tale scopo

effettuano nelle aziende verificazioni e ricerche, essi svolgono

funzioni di polizia amministrativa che si risolvono nel potere di

controllo e di vigilanza della attività privata spettante

istituzionalmente alla pubblica Amministrazione.

Ora, la mancata previsione, nelle leggi, di garanzie atte ad

assicurare che, durante le operazioni previste dal denunziato art. 35

il contribuente inquisito debba essere assistito dal difensore, non

può importare violazione dell'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, perché la garanzia di difesa, come la Corte ha ritenuto

più volte (cfr., da ultimo, sentenze n. 200 del 1970 n. 10 del 1971),

è limitata al procedimento giurisdizionale, e a quei procedimenti

istruttori o preistruttori strettamente connessi e preordinati alla

attività giurisdizionale, mentre non si estende alla attività

amministrativa diretta ad accertare l'adempimento degli obblighi

imposti dalla legge.

Per le stesse ragioni deve anche escludersi che possa, nel caso,

parlarsi di violazione dell'art. 3, secondo comma, perché risultano

oggettivamente ben differenziate fra loro le situazioni cui danno

rispettivamente luogo le due forme di attività dei pubblici poteri,

quella amministrativa e quella giurisdizionale.

Le proposte questioni devono essere pertanto dichiarate non

fondate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenente norme per la

repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, e dell'art. 52,

primo comma, del r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2 (convertito nella legge 19

giugno 1940 n. 762) sull'imposta generale sull'entrata; questioni

proposte, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 24,

secondo comma, e 3 primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI

- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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