Corte costituzionale

Sentenza n. 121/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/06/1977 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 10d.l. 427/1973

citata

  • art. 3legge 496/1973
  • art. 24legge 496/1973

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.l.

24 luglio 1973, n. 427 (disciplina dei prezzi dei beni di largo

consumo), promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1974 dal pretore di

Ivrea, nel giudizio di opposizione proposto da Emilio e Franco Povero,

iscritta al n. 468 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 dell'11 dicembre 1974.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1977 il Giudice relatore

Brunetto Bucciarelli Ducci;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un giudizio di opposizione avverso l'ordinanza

prefettizia con la quale era stata inflitta una sanzione pecuniaria a

carico di tali Emilio e Franco Povero, il pretore di Ivrea ha sollevato

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 10 d.l.

24 luglio 1973, n. 427, (cvt. in legge 4 agosto 1973, n. 496) -

contenente disciplina dei prezzi dei beni di largo consumo - per

sospetta violazione del principio di eguaglianza e del diritto di

difesa (artt. 3 e 24, prima parte, Cost.).

Osserva il giudice a quo che la norma impugnata, escludendo per il

tipo di sanzioni amministrative da essa previsto, la possibilità di

far ricorso all'istituto della conciliazione amministrativa, priverebbe

il privato del diritto al pagamento di una somma in via breve, da

considerarsi "in senso lato esplicazione di un diritto di difesa", e

introdurrebbe una disparità di trattamento rispetto a situazioni

giuridiche eguali, giacché esisterebbe un principio generale di

conciliabilità di tutte le sanzioni, comprese quelle depenalizzate,

derogabile dal legislatore per motivi oggettivi, che non ricorrerebbero

nella specie.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto di deduzioni depositato il 6 dicembre 1974, chiedendo

dichiararsi l'infondatezza della questione proposta.

Premette la difesa dello Stato che sia l'oblazione processuale, sia

la conciliazione amministrativa (aventi ad effetto la degradazione del

reato in illecito amministrativo) sia il recente istituto del pagamento

in via breve, previsto dalle leggi che hanno depenalizzato la maggior

parte delle contravvenzioni punite con la sola ammenda, non ricevono un

loro fondamento diretto nella Costituzione, ma in tanto esistono in

quanto il legislatore ne abbia previsto la loro espressa istituzione, e

nei limiti della configurazione legislativa. Pertanto non può

invocarsi in proposito la violazione del diritto di difesa garantito

dall'art. 24 della Costituzione, in quanto il principio costituzionale

invocato è volto ad assicurare la salvaguardia processuale di un

diritto sostanziale riconosciuto dall'ordinamento giuridico (sentenza

n. 111 del 1964). Soggiunge che la normativa impugnata garantisce

pienamente l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale avverso

il provvedimento prefettizio che irroga le sanzioni amministrative,

nella forma del giudizio di opposizione innanzi al pretore.

Per quanto attiene alla pretesa violazione dell'art. 3 Cost.

l'Avvocatura generale rileva che, in conformità alla costante

giurisprudenza della Corte costituzionale, il principio di eguaglianza

dei cittadini vincola il legislatore nei limiti di situazioni obiettive

sostanzialmente identiche, mentre consente una valutazione

discrezionale di situazioni diverse. Considerato in diritto :

La Corte costituzionale è chiamata a decidere se contrasti o meno

con il principio d'eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) e con il

diritto di difesa (art. 24 I parte Costituzione) l'art. 10 del d.l. 24

luglio 1973, n. 427 (cvt. con mod. in legge 4 agosto 1973, n. 496),

nella parte in cui non prevede la conciliazione amministrativa a favore

dei contravventori delle norme introduttive di un temporaneo

eccezionale blocco dei prezzi dei beni di largo consumo; contravventori

cui sono comminate sanzioni amministrative.

La questione non è fondata in relazione ad entrambe le censure

proposte.

Nell'ordinanza di rimessione la violazione dell'art. 3 Cost. è

prospettata sotto il profilo che le leggi che sanciscono la sola pena

dell'ammenda o, più recentemente, sanzioni pecuniarie amministrative,

prevedono generalmente la possibilità di conciliare in via

amministrativa, o di pagare una somma in misura ridotta, mentre la

disposizione impugnata esclude tale facoltà. Detta norma, inoltre,

priverebbe il contravventore di un potere giuridico definito dal

giudice a quo come esplicazione, in senso lato, di un diritto di

difesa.

Non sussiste in primo luogo violazione del principio di

eguaglianza.

Premesso che l'istituto dell'oblazione non ha un suo diretto

fondamento costituzionale, va rilevato che il decreto legge n. 427 del

24 luglio 1973, poi convertito, con modifiche, nella legge 4 agosto

1973, n. 496, è stato emanato dal Governo, insieme ad altri

provvedimenti urgenti, per far fronte ad una situazione straordinaria,

caratterizzata da una accentuata svalutazione, secondo un apprezzamento

condiviso dal Parlamento in sede di conversione in legge. La normativa

in esame stabiliva un eccezionale temporaneo blocco dei prezzi dei beni

di largo consumo ed il legislatore, nell'esercizio della sua

discrezionalità politica, era legittimato a prevedere sanzioni

economicamente rilevanti, la cui efficacia intimidatrice si presentava

indispensabile al raggiungimento dello scopo.

Pertanto l'esclusione della oblazione è il risultato di una

ragionevole valutazione, e la diversità che ne consegue, in relazione

ad altre ipotesi legislative, corrisponde alla stessa oggettiva

disparità delle situazioni comparate. Aggiungasi che la pena

pecuniaria prevista per la vendita a prezzo maggiorato, è compresa tra

un minimo ed un massimo edittale (da 50 mila a 10 milioni di lire) tali

da consentirne la concreta graduazione in conformità alla effettiva

gravità dell'infrazione.

Neppure sussiste la violazione del diritto di difesa.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'articolo 24

della Costituzione può essere invocato per assicurare sul piano

processuale la tutela di una situazione giuridica riconosciuta dal

diritto sostanziale (cfr. da ultimo, sentenze n. 178 e n. 215 del

1975). Nella specie la norma impugnata esclude in radice il c.d.

diritto alla conciliazione amministrativa, sicché il richiamo all'art.

24 Cost. non è pertinente. Comunque appare arbitraria l'asserita

configurazione della facoltà di pagare una somma in misura ridotta

come esplicazione del diritto di difesa, giacché il contravventore

ricorre alla conciliazione proprio quando non intende difendersi in

giudizio. Qualora, invece, voglia contestare il fondamento della

sanzione comminata, anche la disposizione impugnata gli assicura ampia

difesa avverso l'ordinanza prefettizia che ha irrogato la pena, essendo

richiamati gli articoli da 9 a 13 della legge 3 maggio 1967, n. 317.

Invero tali disposizioni prevedono la tutela giurisdizionale mediante

opposizione davanti al pretore il quale, secondo la comune

interpretazione giurisprudenziale, è chiamato ad accertare la

legittimità del provvedimento amministrativo, controllando se

l'infrazione c'è stata o meno, e la congruità della motivazione anche

in ordine all'ammontare della sanzione. La sentenza del pretore è

ovviamente soggetta al ricorso in Cassazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10 del d.l. 24 luglio 1973, n. 427, convertito, con

modificazioni, in legge 4 agosto 1973, n. 496, recante disciplina dei

prezzi dei beni di largo consumo, sollevata, in riferimento agli artt.

3, primo comma, e 24, prima parte, della Costituzione, con l'ordinanza

del pretore di Ivrea in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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