Corte costituzionale

Sentenza n. 120/1974

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/05/1974 · relatore Paolo Rossi

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 4d.P.R. 912/1962

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio

1962, n. 912, nella parte in cui ha reso obbligatorio erga omnes l'art.

4 del contratto collettivo nazionale di lavoro 14 ottobre 1953 per il

personale dipendente dalle Casse di risparmio, promosso con ordinanza

emessa il 21 ottobre 1971 dal tribunale di Padova nel procedimento

civile vertente tra Sortino Giovanni e la Cassa di risparmio di Padova

e Rovigo, iscritta al n. 38 del registro ordinanze 1972 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 dell'8 marzo 1972.

Visti gli atti di costituzione di Sortino Giovanni e d'intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1974 il Giudice

relatore Paolo Rossi;

udito il sostituto Avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento civile promosso da Giovanni Sortino

contro Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, per ottenere la

ricostruzione della carriera e le conseguenti differenze di stipendio,

il tribunale di Padova ha sollevato, in riferimento all'art. 36 della

Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 4 del c.c.n.l. 14 ottobre 1953 per il personale dipendente

dalle Casse di risparmio (reso obbligatorio erga omnes in base al

d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 912), secondo cui l'inquadramento degli

impiegati nella prima e seconda categoria va fatto esclusivamente sulla

base del titolo di studio richiesto al momento dell'assunzione.

Rileva il giudice a quo che la norma impugnata, ricollegando la

qualifica impiegatizia soltanto al titolo di studio, e prescindendo del

tutto dalle mansioni esercitate, contrasterebbe con l'art. 36 della

Carta, dovendosi desumere dalla proporzionalità della retribuzione

alla qualità e quantità del lavoro prestato, che tutti coloro i quali

abbiano svolto eguali mansioni debbano godere del medesimo trattamento

economico e quindi giuridico, indipendentemente dal titolo di studio

che fosse stato richiesto e posseduto all'epoca dell'assunzione.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto depositato il 22 marzo 1972 chiedendo dichiararsi

l'inammissibilità o quanto meno l'infondatezza della questione

prospettata.

La difesa dello Stato eccepisce l'inammissibilità della questione,

in assenza di qualsiasi motivazione in tema di rilevanza, posto che la

norma impugnata disciplina i requisiti per l'inquadramento del

personale al momento dell'assunzione in servizio ma nulla dispone in

ordine alla retribuzione spettante in base alle mansioni concretamente

svolte, sicché un'ipotetica dichiarazione d'incostituzionalità non

produrrebbe alcun effetto nel giudizio pendente innanzi al tribunale

avente ad oggetto il pagamento di differenze di stipendio e la

ricostruzione della carriera.

Prosegue quindi l'Avvocatura generale osservando che l'invocato

principio costituzionale non può concernere il tema delle qualifiche

spettanti al lavoratore, limitandosi a garantire la proporzionalità

della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro svolto, mentre

la norma impugnata, avente un diverso oggetto, non impedisce

l'applicazione dell'art. 2103, secondo comma, c.c., secondo cui il

dipendente adibito a mansioni superiori ha diritto al corrispondente

trattamento economico.

Si è costituito in questa sede il sig. Giovanni Sortino,

rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Rosini, con atto depositato

l'11 gennaio 1972, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della

questione ed in subordine, ove la Corte ritenesse di poter entrare nel

merito, l'illegittimità delle norme impugnate.

Osserva la difesa del Sortino che giusta le sentenze della Corte

costituzionale nn. 106 e 107 del 1962 l'inserzione, nei decreti

delegati (che hanno reso esecutivi erga omnes i contratti collettivi)

di clausole "in contrasto con norme imperative di legge" e "a maggior

ragione con precetti costituzionali" si deve considerare "inoperante e

incapace di conferire ad esse forza di legge", ex art. 5 della legge n.

741 del 1959, sicché tali clausole debbono considerarsi come

disposizioni meramente contrattuali. Sarebbe spettato quindi al

tribunale di Padova decidere in ordine all'illegittimità di tali

clausole.

Conclude tuttavia la difesa della parte privata che ove la

questione fosse ammissibile, essa risulterebbe fondata per i motivi

indicati nell'ordinanza di rimessione.

Alla pubblica udienza le parti hanno insistito nelle conclusioni

prese. Considerato in diritto :

La Corte deve decidere se il d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 912, nella

parte in cui ha reso obbligatorio erga omnes l'art. 4 del c.c.n.l. 14

ottobre 1953 - secondo cui gli impiegati delle Casse di risparmio

appartengono alla prima o alla seconda categoria esclusivamente in base

al titolo di studio richiesto al momento dell'assunzione - contrasti o

meno con l'art. 36 della Costituzione, per il dubbio che risulti

violato il principio della proporzionalità della retribuzione alla

qualità e quantità del lavoro prestato.

Tanto la parte privata quanto l'Avvocatura generale dello Stato

chiedono dichiararsi l'inammissibilità.

La parte privata assume che, secondo la giurisprudenza di questa

Corte, le questioni di legittimità di clausole contrattuali collettive

per asserto contrasto con norme imperative di legge (come appunto

quella sollevata dal tribunale di Padova) restano soggette al sindacato

del giudice ordinario e sono sottratte a quello della Corte.

La questione va dichiarata inammissibile.

Questa Corte esaminando con la sentenza n. 106 del 1962 la

complessa tematica derivante dall'emanazione della legge 14 luglio

1959, n. 741, e dei conseguenti decreti delegati, nell'evidenziare il

fine perseguito dal legislatore con la delega - da interpretarsi in

armonia con le garanzie costituzionali vigenti in tema di libertà

sindacale - ha espressamente chiarito che il conferimento

dell'efficacia generale alle clausole contrattuali non può alterarne

la natura e i limiti, né può consentire "che clausole contrarie a

norme di legge imperative si trasformino in norme aventi vigore di

legge".

Nella successiva sentenza n. 107 la Corte ha ribadito che

l'eventuale contrasto con norme imperative di legge "e a maggior

ragione con precetti costituzionali" non dà luogo, per le ragioni

suddette, ad una questione di competenza della Corte costituzionale, ma

ad un problema di mera interpretazione, rimesso, secondo i principi, al

giudice ordinario.

Tale giurisprudenza è stata successivamente confermata (sentenza

n. 129 del 1963) e recentemente fatta propria anche dalle Sezioni unite

della Cassazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 912 - nella parte in cui ha reso

obbligatorio erga omnes l'art. 4 del contratto collettivo nazionale di

lavoro 14 ottobre 1953 per il personale dipendente dalle Casse di

risparmio - sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione,

con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari