Corte costituzionale

Sentenza n. 120/1972

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/07/1972 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 93r.d. 3269/1923

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 93, n. 2,

del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), promosso con

ordinanza emessa il 26 febbraio 1970 dal tribunale di Venezia nel

procedimento civile vertente tra Ciscato Antonio ed altri e

l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 212 del

registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 267 del 21 ottobre 1970.

Visti gli atti di costituzione dell'Amministrazione finanziaria

dello Stato e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 1972 il Giudice relatore

Nicola Reale;

udito il vice avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per

il Presidente del Consiglio dei ministri e per l'Amministrazione delle

finanze.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Pertile Arnaldo, assumendo di essere creditore verso Scalchi Luigi

a titolo di mutuo, agiva in sostituzione del debitore, ai sensi

dell'art. 2900 codice civile, contro Pileggi richille, Cernico Pietro,

Marangoni Italo, Ciscato Antonio, e Santini Luciano, per il recupero di

crediti di vario ammontare di cui lo Scalchi risultava essere titolare,

a seguito del pagamento di interessi usurari in adempimento di

contratti di mutuo distintamente conclusi.

In base a tali premesse, il Pertile otteneva provvedimenti di

sequestro conservativo e con separati atti di citazione del 5 gennaio

1965 conveniva i predetti debitori davanti al tribunale di Vicenza

unitamente allo Scalchi, per la convalida delle misure conservative e

per la condanna di ciascuno di essi alla restituzione delle somme

indebitamente percepite, oltre al risarcimento dei danni, agli

interessi ed alle spese.

Le cause, riunite all'udienza del 24 febbraio 1965, venivano

congiuntamente decise con unica sentenza del 29 dicembre 1967 del

tribunale di Vicenza (e non di Treviso, come erroneamente indicato

nella ordinanza del giudice a quo), nella quale si accertavano il

credito del Pertile verso lo Scalchi, nonché i singoli contratti di

mutuo e la percezione da parte dei convenuti di interessi usurari.

In sede di registrazione della sentenza l'ufficio del registro di

Venezia liquidava l'imposta graduale sulle somme per le quali la

sentenza recava condanna, nonché l'imposta di titolo, ai sensi

dell'art. 72 della legge di registro, sia sul mutuo concesso dal

Pertile allo Scalchi, sia su ciascuno dei mutui precedentemente

conclusi fra i singoli convenuti e lo Scalchi.

In difetto di pagamento l'Intendente di finanza emanava, nei

confronti di tutti i predetti soggetti e dei rispettivi procuratori,

ingiunzione fiscale di pagamento solidale delle somme dovute a titolo

di imposta, soprattasse ed accessori per un totale di lire 4.233.340,

con l'avvertenza che i procuratori dovevano intedersi obbligati per il

pagamento della sola imposta graduale e relativa soprattassa.

A seguito della notifica della ingiunzione, il Pileggi ed il

Ciscato ed i loro procuratori avvocati Salerno ed Uderzo proponevano

opposizione davanti al tribunale di Venezia, eccependo, fra l'altro,

l'illegittimità costituzionale dell'art. 93, n. 2, della legge di

registro.

Il tribunale, con ordinanza 26 febbraio 1970, ha proposto, in

riferimento all'art. 53, primo comma, della Costituzione, la questione

di legittimità di detta norma, nelle parti in cui, in relazione

all'art. 72 della legge citata, consente che l'obbligo della tassa di

titolo ricada su soggetti estranei alla convenzione enunciata, e indica

come solidalmente tenuti al pagamento delle tasse giudiziali i

procuratori delle parti.

Il tribunale ha rilevato che la norma impugnata, secondo la comune

interpretazione, consentirebbe che l'obbligo della tassa di titolo, in

relazione ai richiami che allo stesso siano contenuti in sentenza,

ricada su soggetti estranei alla convenzione enunciata. Donde il

contrasto con l'art. 53, primo comma, della Costituzione, che esige che

ogni imposizione tributaria sia ancorata alla capacità contributiva

del soggetto gravato: e ciò sia nel rispetto del principio di

eguaglianza, sia per l'esigenza che ogni imposta trovi causa in un

fatto concretamente rivelatore di ricchezza.

L'art. 93, n. 2, chiarisce il tribunale, accomunerebbe nel medesimo

trattamento così i soggetti che furono parti della convenzione, come

quelli che alla medesima rimasero estranei e che, quindi, versano in

una situazione diversa dagli altri e sembrerebbero, perciò, meritevoli

di trattamento differenziato, cui dovrebbe essere estraneo il regime

della solidarietà.

D'altra parte, per il solo fatto meramente formale della

partecipazione al processo e della posizione ivi assunta, non si

realizzerebbe quell'indice concreto rivelatore di ricchezza che

dovrebbe essere alla base di ogni imposizione, tanto più che lo stesso

interesse, di cui il soggetto estraneo alla convenzione enunciata in

sentenza può essere portatore nel processo, potrebbe risultare non

proporzionato alla imposizione che, secondo la norma denunciata,

dovrebbe ricadere su di lui.

Parimenti non infondata sarebbe la questione sotto il profilo della

responsabilità dei procuratori in ordine alle tasse giudiziali,

responsabilità che non potrebbe addursi essere fondata sul fatto della

rappresentanza processuale.

Né la capacità contributiva dei procuratori potrebbe trovare base

nell'interesse dei procuratori alla retribuzione delle proprie

prestazioni professionali; interesse del tutto autonomo e indipendente

da quelli regolati con la sentenza tassata e i cui substrati economici

costituiscono il parametro dell'imposizione.

L'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza

dell'Amministrazione finanziaria, già parte costituita nel giudizio di

merito, e del Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel

giudizio davanti a questa Corte, con atti di identico contenuto ha

negato validità ai dubbi di costituzionalità sollevati nei confronti

dell'art. 93, n. 2, della legge di registro, sostenendo che l'obbligo

di pagare le imposte di registro, giudiziali e di titolo, deriverebbe

nella specie dal fatto che, "pur essendo convenuti, i soggetti

obbligati al pagamento del tributo avevano nella specie proposto

domande riconvenzionali, per le quali si presentavano quali parti

istanti".

Ma sussisterebbe anche un loro interesse, che, investendo la

sentenza pronunziata nella sua unitarietà ed interezza e quindi anche

in quelle disposizioni riguardanti altre parti, si risolverebbe in un

interesse agli atti posti a base della sentenza. Donde un criterio di

collegamento fra tutti i soggetti degli atti dedotti in giudizio, per

effetto della partecipazione al medesimo processo.

Quanto ai procuratori legali, si osserva dall'Avvocatura che essi

non possono essere considerati debitori, ma responsabili d'imposta.

L'obbligazione solidale (per la sola tassa di sentenza) che grava su di

essi troverebbe fondamento nel fatto stesso della rappresentanza che

hanno dei propri clienti, in conformità dei principi circa la

responsabilità del mandatario.

Se, pertanto, i procuratori non sono da considerare, - conclude

l'Avvocatura, - contribuenti, ma responsabili d'imposta, sotto questo

profilo il loro obbligo non investe il principio della capacità

contributiva. Ma se anche tale principio fosse applicabile, l'attività

svolta dai procuratori nella lite e l'interesse che hanno, nei limiti

dei compiti professionali, alla sentenza, offrirebbero un indice di

collegamento con il presupposto dell'imposta sufficiente a giustificare

la relativa obbligazione. Considerato in diritto :

Con l'art. 93, n. 2, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, (la c.d.

legge di registro) si dispone che, salvo gli obblighi dei funzionari e

delle persone indicate negli artt. 80, 81, 82, 83, 84 e 86, sono

inoltre solidalmente tenute verso l'Amministrazione dello Stato, per il

pagamento delle "tasse sulle sentenze" sui decreti, provvedimenti ed

altri atti giudiziari, nei procedimenti contenziosi in materia civile e

commerciale, le parti istanti e quelle che fanno uso delle sentenze,

dei decreti ed altri atti, ed i rispettivi loro procuratori, nonché le

parti a carico delle quali siano state poste le relative spese in

proporzione della loro condanna nelle medesime"; la responsabilità dei

procuratori è però limitata alle tasse giudiziali.

Il tribunale di Venezia, nel corso di un giudizio di opposizione

alla liquidazione dell'imposta di registro su una sentenza riguardante

varie parti con pluralità di domande principali e riconvenzionali, ha

denunziato la illegittimità della norma suddetta, in riferimento al

principio della capacità contributiva (art. 53, primo comma, Cost.).

E ciò in primo luogo sul riflesso che l'obbligo del pagamento della

c.d. imposta di titolo, riguardante (ai sensi dell'art. 72 della legge

di registro) convenzioni su cui si basano le domande oggetto della

pronuncia giudiziale, grava solidalmente su tutte le parti istanti,

anche se estranee alle convenzioni enunziate in sentenza; in secondo

luogo, in quanto viene estesa ai procuratori delle parti l'obbligazione

solidale relativa alle c.d. tasse giudiziali.

Le questioni sollevate non concernono, quindi, le ulteriori

disposizioni del citato art. 93, n. 2, le quali prevedono

l'obbligazione per l'imposta di titolo sia a carico delle parti che

fanno uso delle sentenze o di altri provvedimenti giurisdizionali, sia

delle parti nei confronti delle quali sia stata pronunciata condanna

alle spese processuali.

2. - In ordine alla prima questione si rileva nell'ordinanza che

l'art. 93, n. 2, nella genericità del suo dettato, consente una

interpretazione per effetto della quale l'obbligo d'imposta viene a

gravare anche su soggetti estranei alle convenzioni su cui si basano

domande giudiziali da essi non proposte o pendenti davanti allo stesso

giudice a seguito della riunione di procedimenti separatamente

instaurati.

Ciò in contrasto con l'art. 53, primo comma, della Costituzione.

La questione è fondata.

3. - Il precetto enunciato nell'art. 53, primo comma, della

Costituzione, per cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese

pubbliche, in ragione della loro capacità contributiva, va

interpretato quale specificazione del generale principio di

uguaglianza, nel senso che a situazioni uguali devono corrispondere

uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un

trattamento tributario disuguale. Sul piano garantistico costituzionale

esso deve essere inteso come espressione della esigenza che ogni

prelievo tributario abbia causa giustificatrice in indici concretamente

rivelatori di ricchezza.

In riferimento a tali indici, costituenti il presupposto

dell'imposizione tributaria, i soggetti rivelano, come questa Corte ha

più volte affermato, capacità contributiva e idoneità alla

obbligazione d'imposta, deducibile esclusivamente dal collegamento fra

i soggetti medesimi e le fattispecie cui la norma tributaria

attribuisce tale efficacia, secondo valutazioni riservate al

legislatore. Il che, secondo il disposto dell'art. 53, comma primo,

Cost., cui deve riconoscersi, disattendendosi l'assunto dell'Avvocatura

dello Stato, valore precettivo e non meramente programmatico e

applicabilità anche in materia d'imposte indirette, non esclude

tuttavia il controllo della legittimità della norma sotto il profilo

dell'assoluta arbitrarietà ed irrazionalità. Concetto quest'ultimo

che la Corte ha avuto occasione di affermare anche nella recente

sentenza n. 92 del 1972.

In materia di imposte indirette, in particolare, il necessario

collegamento con la capacità contributiva non esclude che la legge

stabilisca prestazioni tributarie a carico solidalmente oltre che del

debitore principale, anche di altri soggetti, non direttamente

partecipi dell'atto assunto come indice di capacità contributiva. In

tali casi, peraltro, occorre che una siffatta imposizione risulti

legittimata da rapporti giuridico-economici, intercorrenti fra i

soggetti predetti, rapporti idonei alla configurazione di unitarie

situazioni che possano giustificare razionalmente il vincolo

obbligatorio e la sua causa.

Alla stregua di tali criteri non può ravvisarsi il presupposto

dell'obbligazione solidale per il pagamento dell'imposta di registro

sul titolo, preventivamente non registrato, nella mera situazione

processuale in cui versi il soggetto rimasto estraneo alla convenzione

considerata in sentenza e che abbia formulato domande non aventi

immediato fondamento sulla convenzione stessa. Situazione che

l'ordinanza del giudice a quo delinea nelle due fattispecie in esame,

con riferimento all'imposizione del tributo solidalmente a carico di

parti convenute e relativa alla registrazione di un contratto di mutuo

dedotto in causa quale titolo legittimante, in via surrogatoria,

l'esercizio di diritti di credito contro le medesime parti, ancorché

rimaste estranee al contratto, nonché in riferimento ad analoghe

imposizioni relative a contratti intercorsi fra altre parti, con

vincolo di solidarietà basato, in questo secondo caso, sulla semplice

circostanza formale della unicità del processo, a seguito della

riunione discrezionalmente disposta dal giudice, di procedimenti

distintamente promossi dagli interessati.

E non vale opporre, come si fa dall'Avvocatura dello Stato, la

speciale configurazione unitaria della imposizione di registro come

tributo sugli atti privati o giudiziali, tale cioè da non ammettere il

frazionamento del contenuto e l'individuazione, nel suo contesto, di

presupposti d'imposta oggettivamente e soggettivamente diversi.

Non esattamente è invocato in proposito l'effetto c.d.

documentativo e rappresentativo della sentenza rispetto alle

convenzioni in essa richiamate e soggette alla imposta di titolo.

Tale effetto, invero, mentre esprime la funzione probatoria

documentale svolta dalla sentenza a seguito degli accertamenti che in

essa siano contenuti, non comporta sicuramente estensione dei limiti

soggettivi di rilevanza degli atti e delle convenzioni dedotte, così

come l'eventuale efficacia della cosa giudicata formatasi sugli

accertamenti che le concernono, senza alcun vincolo di inscindibilità,

non potrebbe riguardare dal lato attivo o passivo i soggetti delle

pretese non aventi causa dalle convenzioni medesime.

Deve pertanto, e nei sensi suindicati, essere dichiarata la

illegittimità dell'art. 93, n. 2, nella disposizione in cui si

consente l'imposizione del tributo di registro anche sulle parti che

abbiano proposto domande principali e riconvenzionali, ma che siano

rimaste del tutto estranee al titolo considerato nella sentenza o in

altro provvedimento giurisdizionale, titolo assunto quale indice

rivelatore di ricchezza soggetta a prelievo fiscale.

4. - La seconda questione riguarda i procuratori costituiti in

giudizio cui la norma impugnata, come sopra accennato, impone l'obbligo

di pagamento limitatamente alle così dette tasse giudiziali e in

solido con le parti istanti o che fanno uso delle sentenze o degli

altri provvedimenti giudiziari.

Alla norma stessa è rivolta la censura di incompatibilità con il

principio dell'art. 53, primo comma, Cost., giacché, si assume, non

sussisterebbe nei confronti dei soggetti predetti un indice di

collegamento con il presupposto dell'imposta, sufficiente a

giustificare l'imposizione. L'interesse dei procuratori alla

retribuzione delle prestazioni professionali risulterebbe, infatti, del

tutto indipendente da quelli regolati con la sentenza soggetta a

registrazione e considerati dalla legge come parametro

dell'imposizione.

La questione è fondata.

5. - In merito alla estensione dell'obbligazione solidale per le

tasse giudiziali a carico dei procuratori che si siano costituiti in

giudizio in rappresentanza dei propri clienti, si è rilevato

dall'Avvocatura che essi sono chiamati a rispondere dell'adempimento di

un'obbligazione tributaria riferibile ad un presupposto di cui sono

partecipi soltanto i rispettivi clienti.

Si riconosce, cioè, essere i procuratori estranei a quelle

situazioni e fatti di cui la sentenza dà atto ed ai quali la legge ha

riguardo ai fini della imposizione tributaria.

Essi sono indicati, tuttavia, quali soggetti passivi di una misura

fiscale, inquadrata nell'ambito di una responsabilità d'imposta, il

cui tratto saliente è quello di garanzia e rafforzamento

dell'adempimento del debito altrui.

La loro responsabilità risulta così preordinata all'interesse del

fisco alla realizzazione del credito d'imposta, senza che emerga

dall'interpretazione della norma in questione alcun elemento che valga

a collegare razionalmente, come invece avviene per altre categorie di

responsabili d'imposta, l'obbligazione dei procuratori al presupposto

del tributo.

Senza attardarsi nelle dispute circa la definizione della posizione

giuridica dei soggetti in questione, va ricordato che le prestazioni

del procuratore legale sono dall'ordinamento considerate servizio di

pubblica necessità e costituiscono, normalmente, strumento necessario

per l'esercizio del diritto di difesa garantito dalla Costituzione

(art. 24).

Agli stessi procuratori l'ordinamento impone l'obbligo di assumere

il patrocinio legale; la legge stessa, per vero, prevede il rifiuto

dell'incarico "per giusto motivo", ma appare quanto meno dubbio, al

lume dei principi giuridici e di deontologia professionale, che sia

sempre giustificato il diniego di prestazioni legali in caso di mancato

o di inadeguato deposito dei fondi occorrenti per sostenere le spese

giudiziali ed in particolare quelle, il cui ammontare oltre tutto non

è agevolmente preventivabile, inerenti alla registrazione del

provvedimento così come invece è preveduto in altri casi di legge.

Da quanto sopra emerge che il rapporto intercorrente fra il

procuratore legale e il cliente, per quanto concerne la rappresentanza

giudiziale, non consente alcun razionale collegamento con il

presupposto del tributo di registro. Ne un simile collegamento può

basarsi su di un supposto interesse del procuratore alla decisione;

interesse che è, invece, diretto al conseguimento dei compensi

preveduti dalle tariffe vigenti ed ha fondamento nella prestazione

professionale e non certo nella pronuncia giudiziale.

Da queste considerazioni deriva che l'art. 93, n. 2, della legge di

registro deve essere dichiarato illegittimo per la parte in cui pone a

carico dei procuratori legali la responsabilità per il pagamento delle

c.d. "tasse giudiziali".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 93, n. 2, del

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, nelle parti in cui:

a) dichiara solidalmente tenute verso l'amministrazione dello Stato

le parti istanti nei giudizi contenziosi civili per le tasse di

registro sulle sentenze e sugli altri provvedimenti giurisdizionali e

riguardanti convenzioni cui esse parti sono rimaste estranee;

b) pone a carico dei procuratori le "tasse giudiziali".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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