Corte costituzionale

Sentenza n. 12/2000

Altra decisione · depositata il 17/01/2000 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota

del Ministero per le politiche agricole - Direzione generale

politiche comunitarie e internazionali, div. III, prot. n. E/898, del

4 settembre 1997, recante "Interpretazione legge n. 662/1996, art. 2,

comma 173 - Quote latte", promosso con ricorso della regione

Lombardia, notificato il 18 novembre 1997, depositato in cancelleria

il 26 successivo ed iscritto al n. 54 del registro conflitti 1997.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 novembre 1999 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Uditi l'avvocato Massimo Luciani per la Regione Lombardia e

l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio

dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La regione Lombardia, con ricorso notificato il 18 novembre

1997 e depositato il 26 novembre 1997, propone conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla nota del

Ministero per le politiche agricole, Direzione generale delle

politiche comunitarie e internazionali, in data 4 settembre 1997,

avente ad oggetto "Interpretazione della legge n. 662 del 1996, art.

2, comma 173 - Quote latte", per violazione degli articoli 3, 97,

117, 118 e 41 della Costituzione, anche in riferimento alla legge 26

novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore lattiero-caseario)

e alla legge 28 marzo 1997, n. 81 (Conversione in legge, con

modificazioni, del d.-l. 31 gennaio 1997, n. 11, recante misure

straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri

interventi urgenti a favore dell'agricoltura), nonché per contrasto

con i principi costituzionali di affidamento, di leale collaborazione

e di efficacia della legge nel tempo.

La ricorrente premette che il comma 54 dell'art. 1 della legge 28

marzo 1997, n. 81, di conversione, con modificazioni, del d.-l. 31

gennaio 1997, n. 11, stabilisce che "a decorrere dal periodo

1997-1998, i commi 10 e 11 dell'art. 10 della legge 26 novembre 1992,

n. 468, sono abrogati", e ricorda che i commi citati prevedevano

riduzioni di quota nella misura, a seconda dei casi, del 10 per cento

o del 15 per cento, con costituzione di un'apposita riserva

regionale, nelle ipotesi di cessione o affitto di quota latte senza

alienazione dell'azienda agricola.

La regione rileva, poi, che la nota ministeriale, oggetto di

ricorso, contiene un'interpretazione della decorrenza temporale

dell'abrogazione dei commi 10 e 11 dell'art. 10 della legge n. 468

del 1992, disposta dall'art. 1, comma 54, della legge n. 81 del 1997,

che comporterebbe la applicazione della riduzione ai quantitativi

oggetto dei contratti di cessione stipulati nel 1996.

Tale interpretazione, ad avviso della regione Lombardia,

contrasterebbe con la lettera del citato art. 1, comma 54, della

legge n. 81 del 1997, con la normativa comunitaria e nazionale che

fissa il periodo di produzione lattiera dal 1 aprile al 31 marzo

successivo di ciascun anno, e con l'art. 10, comma 6, della legge n.

468 del 1992, come modificato dall'art. 2, comma 173, della legge 23

dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica), il quale stabilisce che le cessioni di quote sono efficaci

"a partire dal periodo successivo a quello in cui è avvenuta la

stipulazione".

Del resto - aggiunge la ricorrente - una differente e corretta

interpretazione era già stata adottata dal competente ufficio

regionale con una nota pubblicata nel Bollettino ufficiale del 21

aprile 1997, nella quale si affermava che "i quantitativi ceduti -

oggetto dei contratti di cessione stipulati per la campagna 1997/1998

e trasmessi alla regione da parte dei produttori sono da considerarsi

esenti dal taglio di quota previsto in precedenza".

Secondo la regione Lombardia, l'intervento amministrativo statale

denunciato, oltre che contrario "ai più elementari ed usuali criteri

ermeneutici", violerebbe, altresì, le competenze regionali in

materia, in quanto opererebbe "una imprevedibile quanto grave lesione

dei poteri di governo regionale di settore, sulla base di una

interpretazione del dato normativo primario assolutamente

ingiustificata". E l'invasione della sfera di competenze regionali

sarebbe, nel caso, ancora più grave, perché tali competenze erano

già state effettivamente esercitate dalla Regione, con comunicazione

alla stessa autorità ministeriale, che non aveva ritenuto in alcun

modo di contestarle. La nota ministeriale censurata sarebbe, quindi,

in contrasto anche con il principio di leale collaborazione.

Ad avviso della ricorrente, inoltre, la nota denunciata violerebbe

gli artt. 3 e 41 della Costituzione, in quanto l'iniziativa economica

dei produttori e il loro legittimo affidamento verrebbero

pregiudicati da un'interpretazione che conferisce ultrattività a una

norma abrogata.

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che il ricorso proposto dalla regione

Lombardia sia dichiarato infondato.

Nell'imminenza dell'udienza, l'Avvocatura generale dello Stato ha

depositato memoria nella quale rileva che l'art. 2, comma 3, lettera

c), del d.-l. 1 dicembre 1997, n. 411 (Misure urgenti per gli

accertamenti in materia di produzione lattiera), come convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, ha precisato che "i

quantitativi trasferiti mediante contratti di sola quota con

validità per i periodi 1997-1998 e successivi non sono assoggettati

ad alcuna riduzione percentuale".

In tal modo, ad avviso dell'Avvocatura, si sarebbe interpretata in

sede legislativa la norma abrogatrice contenuta nell'art. 1, comma

54, della legge n. 81 del 1997, di conversione del d.-l. n. 11 del

1997, e sarebbe, quindi, rimasto senza oggetto il conflitto proposto

dalla ricorrente e venuta meno la ragione del contendere.

3. - In prossimità dell'udienza la regione Lombardia, ha

depositato una memoria, nella quale insiste per l'accoglimento del

ricorso.

Ad avviso della ricorrente, l'entrata in vigore del d.-l. n. 411

del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998,

non avrebbe integralmente innovato la pregressa situazione normativa,

in quanto l'art. 2, comma 3, lettera c), della legge citata non

chiarirebbe "se sono indenni dal taglio di quota i quantitativi

trasferiti mediante contratti di sola quota per i periodi 1997/1998 e

successivi sia in riferimento alla quota A che in riferimento alla

quota B".

Né, secondo la regione, l'esaurimento della campagna 1997-1998

comporterebbe la sopravvenuta cessazione della materia del contendere

o la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso in

discussione, in quanto non sarebbero stati ancora diramati i

quantitativi di riferimento definitivi assegnati a ciascun operatore

e non sarebbero state ancora effettuate le operazioni di

compensazione. Considerato in diritto

1. - Sul ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla

regione Lombardia, questa Corte è stata chiamata a decidere se

spetti allo Stato, e per esso al Ministero per le politiche agricole,

attraverso una nota della Direzione generale delle politiche

comunitarie e internazionali, interpretare la disciplina legislativa

in materia di cessione di quote latte, quale risulta dall'art. 1,

comma 54, del d.-l. 31 gennaio 1997, n. 11, come convertito dalla

legge 28 marzo 1997, n. 81, nel senso che siano esentati dalla

riduzione della quota in caso di vendita solo i contratti stipulati

in data successiva all'entrata in vigore di tale legge, e non anche

quelli conclusi precedentemente. È avviso della ricorrente che una

simile interpretazione leda le competenze regionali e sia stata

adottata dal Ministero in violazione di una serie di parametri

costituzionali, identificati, nel ricorso, negli articoli 3, 41, 97,

117 e 118 della Costituzione, nonché nei principi di affidamento, di

leale cooperazione tra Stato e regioni e di efficacia della legge nel

tempo.

2. - A una pronuncia sul merito del presente conflitto di

attribuzione osta la sopravvenuta legge 27 gennaio 1998, n. 5, che,

nel convertire il d.-l. 1 dicembre 1997, n. 411, ha determinato il

venir meno della materia del contendere.

3. - In base all'art. 10, comma 10, della legge 26 novembre 1992,

n. 468, la cessione di quota latte a titolo di vendita o di affitto

dava luogo a una riduzione del 15 per cento della quota stessa, con

devoluzione di tale percentuale ad un'apposita riserva regionale. La

quota veniva ridotta nella misura del 10 per cento in caso di

operazioni di cessione di entità non eccedente i seicento quintali.

Secondo l'art. 10, comma 11, della stessa legge, le regioni dovevano

poi provvedere alle riassegnazioni dei quantitativi risultanti dalle

riduzioni delle quote oggetto di cessione, sentite le organizzazioni

sindacali agricole più rappresentative, entro il termine di dodici

mesi dalla disponibilità, venendo altrimenti i predetti quantitativi

fatti confluire nella riserva nazionale.

Il d.-l. 31 gennaio 1997, n. 11, come modificato dalla legge di

conversione n. 81 del 1997, ha stabilito, al comma 54 dell'art. 1,

che, a decorrere dal periodo 1997-1998, i commi 10 e 11 dell'art. 10

della legge n. 468 del 1992, sono abrogati. Da questa disposizione

abrogatrice ha preso le mosse la Regione Lombardia che, in un

comunicato della Direzione generale dell'agricoltura, ha chiarito il

proprio orientamento interpretativo secondo il quale i quantitativi

oggetto dei contratti di cessione stipulati per la campagna 1997-1998

e trasmessi alla Regione da parte dei produttori, sono da

considerarsi, ai sensi della nuova normativa, esenti dal taglio di

quota previsto in precedenza. Ma questa stessa disposizione ha dato

luogo al diverso orientamento interpretativo del Ministero per le

politiche agricole, in virtù del quale l'abrogazione delle

disposizioni che prevedevano la riduzione del 10 o del 15 per cento

della quota latte ceduta avrebbe avuto riguardo ai contratti

stipulati nel periodo 1997-1998, destinati ad avere effetto nel

periodo 1998-1999, sicché il taglio di quota avrebbe dovuto essere

comunque effettuato in relazione ai contratti stipulati prima della

entrata in vigore della legge n. 81 del 1997 in base alla legge n.

468 del 1992, ancorché abrogata.

4. - Il contrasto sul punto tra Ministero e regione è stato

risolto dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, di conversione, con

modificazioni, del d.-l. 1 dicembre 1997, n. 411, che all'art. 2,

comma 3, lettera c), formulando nuovamente la disposizione

abrogatrice contenuta nell'art. 1, comma 54, del decreto legge n. 11

del 1997, convertito dalla legge n. 81 del 1997, ha reso chiaro che

"i quantitativi trasferiti mediante contratti di sola quota con

validità per i periodi 1997-1998 e successivi non sono assoggettati

ad alcuna riduzione percentuale"; d'altra parte, i contratti valevoli

a partire dal periodo 1997-1998 non possono essere altri che quelli

conclusi entro il 31 dicembre 1996, secondo quanto si desume

dall'art. 10, comma 6, della legge n. 468 del 1992, come modificato

dall'art. 2, comma 173, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

La sopravvenienza della nuova disposizione, dalla quale risulta una

soluzione interpretativa conforme alla prospettazione della

ricorrente, ha determinato la cessazione della materia del contendere

in ordine alla nota ministeriale oggetto del presente conflitto,

giacché l'ulteriore questione in relazione alla quale, ad avviso

della ricorrente, permarrebbe una situazione di incertezza - se,

cioè, per i periodi 1997-1998 e successivi, i contratti di

trasferimento siano indenni da taglio in riferimento sia alla quota A

che alla quota B - non è affrontata dalla nota ministeriale

censurata e non è compresa nel thema decidendum fissato dal ricorso

introduttivo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto

di attribuzione proposto dalla regione Lombardia nei confronti dello

Stato con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 gennaio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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