Corte costituzionale

Sentenza n. 12/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/02/1970 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 20

maggio 1965, n. 507 (divieto di uso degli apparecchi automatici e

semiautomatici da giuoco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei

circoli ed associazioni di qualsiasi specie), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 novembre 1967 dal tribunale di Milano

nel procedimento civile vertente tra l'Associazione Lombarda Relax e

l'Amministrazione degli interni, iscritta al n. 79 del registro

ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 152 del 15 giugno 1968;

2) ordinanza emessa il 29 marzo 1968 dal pretore di Padova nel

procedimento penale a carico di Noventa Rinaldo, iscritta al n. 149 del

registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 235 del 14 settembre 1968;

3) ordinanza emessa il 29 gennaio 1969 dal pretore di Adrano nei

procedimenti penali riuniti a carico di Mazzaglia Giuseppe ed altri,

iscritta al n. 143 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e di costituzione dell'Associazione Lombarda Relax e di

Mazzaglia Giuseppe, Pappalardo Carmelo e Nicolosi Giuseppe;

udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1969 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi;

uditi l'avv. Carlo Majno, per l'Associazione Lombarda Relax, gli

avvocati Giuseppe Talamanca e Nicola Petrelli, per Mazzaglia Giuseppe

ed altri, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Franco

Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con atto di citazione del 4 maggio 1965 l'Associazione

Lombarda Relax conveniva in giudizio davanti al tribunale di Milano

l'Amministrazione degli interni; e, premesso che l'autorità di

pubblica sicurezza aveva sequestrato in associazioni private e in

circoli apparecchi da trattenimento e da giuoco del tipo di quelli che

essa istante riteneva di avere il diritto di collocare e mettere in

funzione nella propria sede, ad uso dei propri associati, chiedeva

l'accertamento di codesto diritto.

Entrata in vigore la legge 20 maggio 1965, n. 507, che, modificando

l'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, vietava

l'uso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed

associazioni di qualunque specie, degli apparecchi o congegni

automatici e semiautomatici da giuoco e considerava tali quelli che

possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi

premio in denaro o in natura anche sotto forma di consumazione o di

ripetizione di partita, l'associazione attrice deduceva

l'illegittimità costituzionale della legge perché in contrasto con

gli artt. 18 e 41 della Costituzione.

L'Amministrazione degli interni eccepiva il difetto di

giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, la carenza di

legittimazione processuale ed il difetto di interesse ad agire, e circa

l'asserita illegittimità costituzionale della legge, deduceva che la

relativa questione era inammissibile, irrilevante ed infondata; nel

merito, sosteneva che la domanda era infondata e ne chiedeva il

rigetto.

Il tribunale di Milano, dopo avere, con sentenza non definitiva,

respinto le eccezioni, pregiudiziale e preliminare, avanzate

dall'amministrazione convenuta, riteneva, con ordinanza del 24 novembre

1967, non manifestamente infondata l'anzidetta questione.

Dato atto, ai fini della rilevanza, che avrebbe potuto emettere la

sentenza definitiva solo dopo la pronuncia della Corte costituzionale,

osservava in ordine al contrasto con l'art. 41 della Costituzione, che

un'associazione di svago, come consumatore, può essere lesa da una

disposizione legislativa che limiti incostituzionalmente l'attività

economica privata, e che con l'inclusione tra gli apparecchi o congegni

automatici o semiautomatici da giuoco vietati, di quelli che possono

dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in

denaro o in natura anche sotto forma di consumazione o di ripetizione

di partita, il legislatore si fosse discostato dai principi enunciati

nella sentenza n. 125 del 1963 della Corte costituzionale. Questa,

infatti, avrebbe escluso dal divieto gli apparecchi che in nessun caso

possono stimolare attività riprovevoli, ed in particolare non vi

avrebbe compreso la "ripetizione di partita" (e cioè la possibilità

di giuocare un'altra partita, dopo che si è conseguito un determinato

punteggio) che non potrebbe rientrare né nel concetto di giuoco né in

quello di scommessa e rappresenterebbe solo una modalità di

funzionamento dell'apparecchio e non costituirebbe certamente stimolo a

riprovevoli attività, ma "esclusivamente svago o divertimento per chi

creda di dovercisi dedicare".

Con l'ordinanza di rimessione, veniva altresì denunciata la

violazione dell'art. 18 della Costituzione. Ad avviso del tribunale,

"tutto quello che un cittadino può fare da solo, che può compiere

senza urtare i precetti della legge penale, può essere oggetto e scopo

di associazione", e pertanto sarebbe "in contrasto con la parità di

capacità per tutti i soggetti, che il costituente ha voluto sancire" e

si dovrebbe reputare costituzionalmente illegittima la norma contenuta

nella citata legge n. 507 che impone alle associazioni divieti di

azioni consentite ai singoli. D'altra parte l'estensione ai circoli e

alle associazioni del divieto di usare i detti apparecchi e congegni,

non può essere giustificata con considerazioni di ordine topografico,

giacché i locali di un'associazione non possono equipararsi ai luoghi

pubblici o aperti al pubblico.

L'ordinanza veniva notificata e comunicata e infine pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 5 luglio 1968.

2. - Dell'art. 1 della citata legge n. 507 del 1965 "nella parte in

cui sancisce il divieto di qualsiasi apparecchio automatico e

semiautomatico che consente la vincita di un qualsiasi premio in denaro

o in natura, anche sotto forma di consumazione o di ripetizione di

partita", veniva denunciata la illegittimità costituzionale per

contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione, da parte del pretore

di Padova con ordinanza, emessa sotto la data del 29 marzo 1968, nel

procedimento penale a carico di Rinaldo Noventa rinviato a giudizio per

avere tenuto nel proprio esercizio pubblico di bar a disposizione del

pubblico un biliardino elettrico Flipper che consentiva il

prolungamento di partita.

Il pretore riteneva, in sede di interpretazione della citata legge,

che il prolungamento di partita dovesse essere equiparato alla

ripetizione di partita. Si riportava alla precedente ordinanza del

tribunale di Milano, ma osservava che la questione ivi sollevata andava

diversamente profilata: il legislatore sarebbe incorso in un eccesso di

potere, in quanto, nonostante che la Corte costituzionale, con la

citata sentenza n. 125 del 1963, avesse voluto limitare il divieto ai

giuochi pericolosi, e avesse precisato che il difetto di tale

pericolosità determina il ripristino della libertà economica privata,

avrebbe posto in essere inutili dannose limitazioni a tale libertà

vietando l'uso di apparecchi e congegni da giuoco (flippers) con

semplice ripetizione di partita per i quali la detta pericolosità non

sussiste.

Sarebbero, per tal modo, violati gli artt. 3 e 41 della

Costituzione, i quali "sul piano di eguaglianza, garantiscono la

libertà economica individuale, col solo limite di non favorire fini

antisociali".

L'ordinanza, regolamente notificata e comunicata, veniva pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 14 settembre 1968.

3. - La questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1

della ripetuta legge n. 507 del 1965, in riferimento all'art. 41 della

Costituzione, veniva, infine, sollevata, con ordinanza del 29 gennaio

1969, anche dal pretore di Adrano nei procedimenti penali riuniti a

carico di Giuseppe Mazzaglia, Illuminato Spitaleri, Giuseppe Zullo,

Giovanni Coppolino, Giuseppe Nicolosi, Orazio Longo, Alfio Aidala,

Alfio Pappalardo e Carmelo Pappalardo, tratti a giudizio per avere

installato, i primi sette nei rispettivi esercizi pubblici di bar e gli

ultimi due in una sala pubblica per giuochi, dei bigliardini elettrici

Flippers che consentivano, raggiunti determinati punteggi, il

conseguimento di un premio sotto forma di prolungamento di partita.

Riteneva il pretore che il prolungamento della partita così come

la ripetizione, rientra nel concetto di premio, e quindi gli apparecchi

che consentono di prolungare o di ripetere la partita, sono compresi

tra quelli il cui uso è vietato dalla legge n. 507. E ravvisava in

ciò la rilevanza della questione.

Circa la fondatezza, "atteso che l'art. 41 della Costituzione

tutela la libertà dell'iniziativa economica privata con i soli limiti

di non favorire attività che abbiano fini antisociali o che possano

essere di danno alla sicurezza, libertà e dignità umana" rilevava che

il legislatore, pur godendo ampia discrezionalità nell'individuazione

di tali limiti, deve adottare mezzi che non siano in contrasto con i

diritti costituzionalmente garantiti.

In relazione alla specie, osservava che, secondo la richiamata

giurisprudenza di questa Corte, la proibizione degli apparecchi

automatici e semiautomatici da giuoco potesse essere giustificata dalla

necessità "di non favorire il giuoco puramente aleatorio, di prevenire

alcune forme di delinquenza che in passato avevano accompagnato la

diffusione di tali apparecchi, di tutelare la libertà messa in

pericolo dal diffondersi di quelle forme di delinquenza, di impedire

che la dignità umana ricevesse offesa dalla morbosa spinta all'ozio e

al vizio che gli apparecchi automatici da giuoco possono determinare".

E che siffatte ragioni non potessero essere invocate nel caso dei c

.d. flippers con ripetizione o prolungamento di partita che non

presentano alcun pericolo per la sicurezza, la libertà o la dignità

umana o non favoriscono fini antisociali, dato che "la mera

possibilità di giuocare un'altra partita o di prolungare quella in

corso non costituisce stimolo ad attività riprovevoli od occasione di

attività delittuose, ma semplice svago o divertimento".

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, veniva

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128 del 21

maggio 1969.

4. - Nel giudizio promosso dal tribunale di Milano si è costituita

l'Associazione Lombarda Relax, a mezzo degli avvocati Carlo Majno e

Alfredo Tamburini, con deduzioni depositate il 3 luglio 1968, ed ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto

depositato il 5 detto.

Nel giudizio nascente dall'ordinanza del pretore di Padova è solo

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, a mezzo della

difesa erariale con atto del 28 giugno 1968.

Ed infine nel terzo giudizio, si sono costituiti, con deduzioni del

7 giugno 1969, soltanto Giuseppe Mazzaglia, Carmelo Pappalardo e

Giuseppe Nicolosi, a mezzo degli avvocati Giuseppe Talamanca e Nicola

Petrelli.

Sotto le date del 24 e del 25 ottobre 1969, la difesa del Mazzaglia

ed altri e quella dell'Associazione Lombarda Relax rispettivamente

hanno depositato memorie.

All'udienza del 12 novembre gli avvocati Majno e Talamanca hanno

precisato e svolto le loro ragioni e insistito nelle prese conclusioni.

Si è del pari riportato alle precedenti richieste, svolgendo le

relative ragioni, il sostituto avvocato generale dello Stato

Casamassima che preliminarmente si è rimesso alla decisione della

Corte a proposito del dubbio prospettato circa la proponibilità della

questione sollevata dal tribunale di Milano.

5. - Secondo l'Avvocatura dello Stato, la proponibilità della

questione da ultimo ricordata potrebbe essere dubbia atteso che la

domanda avanzata dall'Associazione Lombarda Relax contro

l'Amministrazione degli interni era inammissibile ed infondata fin

dall'inizio e comunque era divenuta tale appena entrata in vigore la

legge n. 507 del 1965, per mancanza di interesse nell'attrice e di un

giudizio di merito con oggetto proprio e ad ogni modo della necessaria

autonomia del giudizio di merito nei confronti della questione di

costituzionalità, la cui decisione per altro non si sarebbe presentata

in termini di pregiudizialità ed alterità.

Nel merito, con riferimento all'asserito contrasto della legge

impugnata con l'art. 41 della Costituzione, l'Avvocatura dello Stato

rilevava che l'iniziativa privata può vedersi preclusi interi settori

dell'attività economica quando ciò sia richiesto dall'esigenza di

garantire superiori interessi attinenti alla sicurezza, libertà e

dignità umana, e che la norma in questione tende a vietare

un'attività antisociale lesiva in particolar modo dell'interesse alla

sana formazione dei giovani. Il legislatore si sarebbe pienamente

conformato alla citata sentenza n. 125 del 1963, nella misura in cui il

meccanismo di "ripetizione di partita" fa perdere al giuoco il suo

carattere naturale di svago per trasformarlo in una specie di scommessa

tra il giuocatore e l'apparecchio (e per esso il gestore del locale):

in sostanza, la c.d. ripetizione di partita "è una peculiare forma di

utilità che lo strumento conferisce in via di giuoco che è anche

scommessa".

D'altra parte, sarebbe evidente il carattere di pericolosità del

giuoco in esame.

Stante ciò, avendo il legislatore perseguito l'intento di evitare

la diffusione di una manifestazione antisociale rispetto alla quale

sono pienamente ammissibili norme limitatrici dell'iniziativa privata,

non sarebbe stato violato il principio di cui all'art. 41 della

Costituzione.

Non vi sarebbe - secondo l'Avvocatura - neppure l'asserito

contrasto della norma con l'art. 3 della Costituzione, profilato, anche

se in termini non chiari, con l'ordinanza del pretore di Padova. La

normativa in questione, infatti, si prefigge la finalità di tutelare

la dignità e la personalità umana, nel presupposto "che la multiforme

possibilità di attività umane pone con ciò stesso una diversità di

situazioni per cui appare legittimo che rispetto ad esse sussista una

diversità di disciplina".

Circa la denunciata incostituzionalità della norma in riferimento

all'art. 18, l'Avvocatura osservava che la tesi del tribunale di

Milano, secondo cui tutto ciò che è lecito al singolo fare, senza

violare i precetti della legge penale, può essere oggetto a scopo di

associazione, non tiene conto del fatto che "ai fini dell'applicazione

della legge penale ed in relazione ad una stessa attività" il

comportamento del singolo "ha un diverso profilo quanto meno in

relazione al luogo in cui detta attività si esplica". La detta legge

del 1965 non inibisce alle associazioni l'esercizio di attività non

vietate per contro ai singoli dalla legge penale "perché la legge

penale inibisce l'uso di certe apparecchiature in certi locali e la

inibizione in certi locali concerne anche i singoli, anzi proprio i

singoli" e perché il divieto è esteso ai locali sedi di associazioni;

e non distingue tra associazioni e singoli: nel porre quel divieto, si

riferisce genericamente alla totalità dei consociati. Il fatto, poi,

che i singoli possano nella propria abitazione collocare ed usare

coteste apparecchiature non sposta i termini del problema, essendo

evidente la diversa rilevanza che determinate attività assumono a

seconda che si svolgano nella intimità del domicilio privato ovvero in

luoghi pubblici.

L'Avvocatura dello Stato, in considerazione di tutto ciò,

concludeva nel merito chiedendo che la questione sollevata dal

tribunale di Milano e dal pretore di Padova fosse dichiarata infondata.

6. - L'Associazione Lombarda Relax, preliminarmente osservava che

il dubbio affacciato dalla difesa del Presidente del Consiglio, circa

la proponibilità della questione da parte del tribunale di Milano, non

aveva ragione di essere perché esisteva un giudizio davanti al giudice

a quo con un petitum ammissibile e fondato e nell'ordinanza di

rimessione era stata effettuata e ampiamente motivata la valutazione

circa la rilevanza della questione.

Chiedeva nel merito che la questione fosse dichiarata fondata in

riferimento sia all'art. 41 (nonché all'art. 3) e sia all'art. 18

della Costituzione, ed a sostegno della richiesta deduceva:

a) Che secondo la Corte (sentenza n. 125 del 1963) si avrebbero tre

categorie di giuochi: i giuochi d'azzardo, sempre illeciti, perché

vietati dalla legge penale: da chiunque e dovunque praticati; i giuochi

non d'azzardo, che contengono elementi di alea ed in tanto danno svago

in quanto siano mezzi di giuoco (in senso tecnico) o di scommessa:

vietati per ragioni di utilità sociale (e cioè per non favorire il

giuoco o la scommessa) solo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico (e

non anche nei locali privati ed in quelli non aperti al pubblico); ed

infine, i giuochi che non subordinano lo svago all'essere mezzo di

giuoco (in senso tecnico) o di scommessa, ma che semplicemente offrono

divertimento: i c.d. trattenimenti, sempre e dovunque ammissibili

(anche perché non esistono ragioni di utilità sociale, per cui

possono essere vietati).

Gli apparecchi automatici e semiautomatici da giuoco che consentono

la vincita di un premio sotto forma di ripetizione di partita farebbero

parte della terza categoria di giuochi, perché la ripetizione o il

prolungamento non sono premio o remunerazione in quanto non

rappresentano un'utilità adiettizia rispetto al giuoco, ma sono parte

del giuoco; perché in caso di ripetizione, si ha estensione o

prolungamento dello svago, in applicazione di una regola interna che

influisce sulla sua durata; e perché il trattenimento resta sempre

tale: lo svago rimane fine a se stesso e non se ne muta la natura. E le

cose non variano se si dovesse modificare il modo di esposizione del

fenomeno, e si parlasse in termini di riduzione della durata della

partita anziché di aumento, e di interruzione anziché di ripetizione

di partita o di punizione invece di premio.

La vicenda (prolungamento o interruzione della partita)

rappresenterebbe una vicenda necessaria dei c.d. giuochi contro la

macchina: questa tende ad eliminare il giuocatore, e la di costui

bravura consiste nel prolungare il giuoco ed è premiata proprio dal

prolungamento. Le cose starebbero diversamente se la ripetizione non

fosse una regola del giuoco, ma si risolvesse nella dazione di un

gettone, il cui valore fosse riscuotibile presso il gestore.

Dato che la ripetizione o il prolungamento sono una caratteristica

dei c.d. trattenimenti, non potrebbero, sia l'una che l'altro, essere

assunti come elemento discriminante fra i giuochi soggetti a disciplina

ed i trattenimenti.

E conclusivamente, il divieto di usare gli apparecchi con

ripetizione di partita (che sarebbero semplici trattenimenti o svaghi)

non avrebbe a fondamento esigenze di utilità sociale ed inciderebbe

invece nella sfera di indifferente liceità propria degli svaghi, e

quindi con la sua previsione risulterebbe violato l'art. 41 della

Costituzione.

b) Sarebbe del pari e nel contempo violato l'art. 3 della

Costituzione (al quale fa esplicito riferimento solo l'ordinanza del

pretore di Padova), perché la norma denunciata dà vita ad

un'arbitraria equiparazione di due situazioni manifestamente diseguali,

dei giuochi aleatori e degli svaghi: i primi danno luogo a scommesse o

consentono vincite di premi in denaro o in natura, ed il premio è

esterno al giuoco, i secondi sono giuochi di mero trattenimento e tali

restano anche se qualificati (nel caso di prolungamento del giuoco) da

regole che possono influire sulla loro durata.

c) Qualora si dovesse ritenere che con gli apparecchi con

ripetizione di partita si pongono in essere non trattenimenti ma

giuochi aleatori, la norma che ne vieta l'uso nei circoli ed

associazioni di qualunque specie sarebbe in contrasto con l'art. 18

della Costituzione, perché le attività che ciascuno ha diritto di

svolgere individualmente, nei limiti della legge penale, possono essere

svolte anche in forma associata; perché la Corte costituzionale, con

la ripetuta sentenza n. 125 del 1963, avrebbe considerato legittimo (in

riferimento all'art. 41 della Costituzione) il divieto di rilasciare la

licenza per gli apparecchi da giuoco aleatori per ciò che detto

divieto non riguarda i locali privati né quelli non aperti al

pubblico, ponendo sullo stesso piano gli uni e gli altri; perché, pur

convenendo con l'Avvocatura dello Stato che la diversità della

disciplina penale (per cui il singolo può usare determinati apparecchi

nella propria abitazione e non nei locali pubblici o aperti al

pubblico) è giustificata dal luogo in cui l'attività si svolge, e che

l'attività materiale ed il suo risultato di svago appartengono ai

singoli e non ai pubblici esercizi o alle associazioni, non può essere

equiparato al pubblico esercizio il luogo "associazione" e deve,

invece, questo essere considerato luogo privato (come imporrebbe l'art.

18), sede di attività non sindacabili se non impingano nella legge

penale; e perché la materia non si presta ad essere intorbidata dalla

preoccupazione che un'associazione possa - in realtà - non essere tale

e possa atteggiarsi in concreto come pubblico esercizio: se ciò

dovesse accadere, soccorrerebbero la sorveglianza dell'autorità di

polizia ed il controllo del magistrato di merito.

d) Sarebbe infine violato, in ordine al profilo ora considerato,

anche l'art. 3 della Costituzione (norma, per altro, alla quale non fa

riferimento l'ordinanza di rimessione del tribunale di Milano), in

quanto irragionevolmente è operata una equiparazione tra situazioni

diverse, e cioè tra i circoli e le associazioni, da un lato e i locali

pubblici o aperti al pubblico, dall'altro.

7. - Concludeva del pari per la fondatezza della questione in

riferimento all'art. 41 della Costituzione, la difesa degli imputati

tratti a giudizio dal pretore di Adrano e costituitisi in questa sede.

Dopo avere accennato alle vicende che hanno caratterizzato

l'introduzione e la diffusione dei flippers nel mercato italiano,

assumeva che l'iniziativa economica privata è tutelata dall'art. 41

della Costituzione sempre che non favorisca attività che abbiano fini

antisociali o che possano essere di danno alla sicurezza, alla libertà

e alla dignità umana, che l'individuazione di codesti limiti è

devoluta all'ampia discrezionalità del legislatore e che questi,

però, non può adottare mezzi che siano in contrasto con i diritti

garantiti dalla Costituzione o ne compromettano l'esistenza; e

precisava che sarebbe illegittima costituzionalmente una legge

ordinaria che ponesse limitazioni inutili e dannose per l'iniziativa

economica privata. Tale ipotesi si sarebbe verificata nella specie.

La legge n. 507 del 1965 ha esteso il divieto di uso, anche ai

flippers, che sono apparecchi di puro trattenimento, danno cioè solo

un'onesta ricreazione non collegata a giuochi o scommesse. Essi,

d'altro canto, comportano unicamente uno stimolo per l'abilità del

giuocatore, che ne determina in modo esclusivo o quasi, il

funzionamento.

Anche se la possibilità di ripetizione della partita quale premio

per il giuocatore può sembrare un'alterazione della caratteristica di

puro trattenimento, è escluso che venga posta in essere una scommessa

tra l'apparecchio ed il giuocatore.

Il prolungamento della partita, poi, non è ripetizione, ma

estensione dell'unica partita, prolungamento dello svago per abilità

del giuocatore senza nessuna spesa o premio o scommessa.

L'anzidetto divieto non può quindi non apparire in contrasto con

l'art. 41, perché i detti apparecchi (e a maggior ragione quelli con

prolungamento di partita) non presentano alcun pericolo per la

sicurezza, la libertà o la dignità umana e non favoriscono fini

antisociali. Considerato in diritto :

1. - Con le ordinanze indicate in epigrafe è sollevata da parte

del tribunale di Milano e dei pretori di Padova e di Adrano la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20

maggio 1965, n. 507 (che ha abrogato e sostituito il terzo ed il quarto

comma dell'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773), in riferimento agli artt.

41 e 3 e 18 della Costituzione. Le relative cause vengono pertanto

riunite e decise con unica sentenza.

2. - L'Avvocatura generale dello Stato ha prospettato il dubbio

che, data la natura del giudizio di merito, il tribunale di Milano non

avrebbe potuto proporre la questione.

La perplessità non ha però ragione di essere, perché il giudice

a quo ha ritenuto che la domanda avanzata dall'Associazione Lombarda

Relax fosse pienamente ammissibile e rivolta ad un petitum proprio ed

autonomo. E ad ogni modo, il profilo della rilevanza della questione

è, nell'ordinanza di rimessione, ampiamente motivato.

3. - Si assume, anzitutto, che l'indicata norma sarebbe in

contrasto con l'art. 41 della Costituzione.

La legge n. 507 del 1965, con l'estensione del divieto di uso, nei

luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di

qualunque specie, agli apparecchi o congegni con ripetizione o

prolungamento di partita, avrebbe apportato all'iniziativa economica

privata ingiustificate e dannose limitazioni.

La ripetizione e il prolungamento di partita, infatti, non

rientrerebbero nel concetto di giuoco e neppure in quello di scommessa,

e costituirebbero esclusivamente svago o divertimento.

E l'uso degli apparecchi o congegni che danno al giuocatore che

consegua un dato punteggio, la possibilità di giuocare un'altra

partita o di continuare l'unica partita, non stimolerebbe a riprovevoli

attività o al giuoco d'azzardo, non favorirebbe fini antisociali e non

sarebbe pericoloso per la sicurezza, la libertà e la dignità umana.

4. - Tra gli apparecchi o congegni automatici e semiautomatici da

giuoco, il cui uso è vietato dalla legge n. 507 del 1965, sono

compresi "quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la

vincita di un qualsiasi premio in denaro o in natura anche sotto forma

di consumazione o di ripetizione di partita".

Questi ultimi permettono al giuocatore che, dato il corrispettivo,

se ne serva e consegua un certo punteggio o un dato risultato, di

proseguire nell'uso. Ed in particolare i cosiddetti flippers danno la

possibilità al giuocatore che si venga a trovare in quella situazione,

di disporre, senza soluzione di continuità, di altre biglie fino a

ripetere, per una o più volte, l'uso dell'apparecchio o congegno,

originariamente consentitogli.

Potrebbe apparire improprio parlare di "ripetizione di partita"

specie in contrapposto a "consumazione" di partita nei due casi

(prospettati in termini opposti, ma sostanzialmente coincidenti) in cui

al giuocatore, dietro corrispettivo, è consentito l'uso di un

apparecchio del genere con l'originaria disponibilità, ad esempio, di

cinque o di dieci biglie a seconda dei (due) casi è con la

possibilità che, raggiunto un dato punteggio, gli sia rispettivamente

dato o negato di disporre di altre biglie in aggiunta alle prime

cinque. Ma, in sostanza, ha rilievo in entrambi i casi - ed ai fini del

presente giudizio, nel primo di essi - che il giuocatore, il quale,

ottenuta con la dazione di una certa somma la disponibilità, per

l'uso, di un dato apparecchio o congegno, se ne serva nel modo previsto

e consegua un dato risultato (ad es. un punteggio minimo), possa, senza

dover dare un nuovo o diverso corrispettivo, utilizzarlo ancora o

nuovamente.

Questo basta perché apparecchi o congegni del genere debbano

essere considerati non da trattenimento, ma da giuoco. L'uso di essi

non si sostanzia o non si risolve unicamente in uno svago per chi vi si

dedica; comporta uno svago ma questo è conseguibile solo attraverso il

compimento di un'attività di giuoco o di scommessa.

Nella normativa in esame sono usati termini ed espressioni (quali,

apparecchi o congegni da giuoco, che possono dar luogo a scommesse o

che consentono la vincita di un qualsiasi premio), che, pur non avendo

lo stesso significato e la stessa portata di identici o simili termini

ed espressioni adoperati a proposito di altri istituti o in altre

norme, certamente stanno ad indicare, quale oggetto del divieto, un

dato comportamento del giuocatore, e date utilità (immediate o

mediate) che questi può conseguire e che lo inducono a servirsi

dell'apparecchio o congegno.

L'uso di questo non è soltanto fine a se stesso, ma è anche

rivolto al conseguimento di un risultato (che è sostanzialmente

aleatorio) al quale è collegato un premio costituito dal diritto a

continuare in quell'uso senza un nuovo o diverso corrispettivo.

Nella detta normativa trovasi la disciplina di una particolare

attività ludica, che tale è e rimane anche se il risultato del

comportamento si presta ad essere influenzato, sia pure relativamente,

dal giuocatore ed anche se il premio - come si sostiene - possa avere

natura "interna". L'attribuzione ed il godimento del premio non

rientrano nel modo (mezzi, tempo e luogo) secondo cui il giuocatore,

dato il corrispettivo, può servirsi dell'apparecchio o congegno.

Codesto premio è un quid facilmente individuabile. E non importa che

il godimento di esso possa avvenire (normalmente o anche) consumando o

continuando la partita. Resta decisivo il fatto che al giuocatore che

vince, è dato un premio, un'utilità (anche se limitata nel tempo e

modesta nell'entità) immediata e diretta (e comunque suscettibile di

essere equiparata ad una somma di denaro).

5. - Con l'estensione del divieto di uso agli apparecchi o

congegni, automatici e semiautomatici, da giuoco e con l'inclusione

nelle relative categorie di quelli con "ripetizione di partita", la

norma denunciata non va contro il disposto dell'art. 41 della

Costituzione.

La Corte, con la sentenza n. 125 del 1963, a proposito del divieto

di concedere licenze per l'uso degli apparecchi o congegni che

subordinavano lo svago alla loro utilizzazione come mezzo di giuoco o

di scommessa, ha considerato meritevoli di tutela le esigenze sociali

che si sostanziavano nel non favorire il giuoco puramente aleatorio

anche se non di azzardo, nel prevenire i reati, nel tutelare le

libertà cui accenna l'art. 41 della Costituzione messe in pericolo

dal diffondersi di quei reati, e nell'impedire che la dignità umana

ricevesse offesa dallo sterile impiego dell'autonomia individuale. Ed

ha reputato razionale che il legislatore avesse posto quel divieto dopo

aver ritenuto che tendenze antisociali sarebbero state agevolate

dall'uso di quegli apparecchi nei locali pubblici o aperti al pubblico,

e giudicato negativa l'esperienza del sistema anteriore fondato sulla

licenza di esercizio.

Di fronte alla nuova questione, la Corte non può che confermare il

suo precedente avviso.

Gli apparecchi ed i congegni da giuoco, previsti dall'art. 1 della

legge n. 507 del 1965, ed anche quelli con "ripetizione di partita",

nonostante che la spesa unitaria per il loro uso sia modesta e che

(almeno per l'ipotesi in cui la ripetizione di partita non sia

indefinitamente reiterabile) del pari modesto sia il premio e limitato

il tempo per il suo godimento, possono favorire tendenze antisociali,

ed il divieto di farne uso per ciò non contrasta con l'art. 41.

La libertà di iniziativa economica privata (che nella specie si

atteggia come libertà di costruire, vendere o noleggiare quegli

apparecchi o congegni da giuoco) risulta legittimamente limitata con il

divieto di usare codesti apparecchi o congegni. Appare, infatti, quanto

mai opportuno o addirittura necessario che non venga favorito il giuoco

aleatorio anche se non d'azzardo e che i cittadini ed in particolare i

giovani non diano vita a situazioni o comportamenti (perdita di tempo e

di denaro, dedizione all'ozio, vita in comune con persone disponibili

anche per attività moralmente e socialmente riprovevoli, ecc.) non del

tutto compatibili con il rispetto della stessa dignità umana. Ed è

giustificato e razionale che il legislatore abbia sancito il ripetuto

divieto, posto che l'uso degli apparecchi e congegni di cui si discute,

avrebbe potuto determinare o comunque agevolare tendenze antisociali.

Né in contrario può valere il fatto che con l'uso di quegli

apparecchi o congegni si ha una limitata perdita di tempo o di denaro o

si possa ad esempio migliorare la prontezza di riflessi, perché è

escluso che chi giuoca, e lo faccia abitualmente, si fermi alla prima

partita e non vada oltre destinandovi tempo e denaro in misura non

indifferente, e perché a fronte degli ipotetici vantaggi stanno

indubbiamente danni o pericoli di danno sul terreno e dal punto di

vista psichico, morale e sociale.

6 - Le considerazioni sopra svolte a sostegno della legittimità

costituzionale del divieto di usare apparecchi o congegni da giuoco con

"ripetizione di partita" valgono egualmente per lo stesso divieto che

riguarda quelli con prolungamento di partita. Il problema si presenta

sostanzialmente negli stessi termini, anche se in tal caso le due

utilità che si succedono nel tempo (uso normale dell'apparecchio e

prolungamento di partita) possono non essere quantitativamente

equivalenti. Il prolungamento di partita nell'ambito della normativa in

esame costituisce pur sempre un premio (come ammette lo stesso pretore

di Adrano) ed è perciò da equipararsi alla ripetizione di partita

(come, da parte sua, riconosce il pretore di Padova); ed è comune alle

due ipotesi l'esistenza di un premio ricollegato ad un certo risultato

conseguibile mediante il funzionamento dell'apparecchio o congegno.

7. - L'anzidetta limitazione apportata alla libertà di iniziativa

economica privata non determina d'altra parte alcuna violazione del

principio di eguaglianza. Il pretore di Padova ha sollevato la

questione prospettando codesto profilo in termini quanto mai generici.

Si limita infatti ad osservare che potrebbe dubitarsi della

legittimità costituzionale della legge n. 507 perché gli artt. 3 e

41 della Costituzione garantiscono, sul piano di eguaglianza, la

libertà economica individuale col solo limite di non favorire fini

antisociali; e non va oltre nell'individuazione delle situazioni e dei

trattamenti giuridici. Per cui, potrebbe pensarsi che il riferimento

all'art. 3 sia puramente complementare come a disposizione avente

portata generale che rilevi anche a proposito della garanzia

costituzionale dell'art. 41.

E poi non ha pregio la tesi sostenuta dalla difesa

dell'Associazione Lombarda Relax, secondo cui con la norma denunciata

sarebbero state equiparate due situazioni manifestamente diseguali, dei

giuochi aleatori e degli svaghi. La legge n. 507, come si è sopra

constatato, non contiene alcuna previsione che concerna il puro svago e

quindi gli apparecchi da trattenimento il cui uso, giusta la citata

sentenza n. 125 del 1963, non avrebbe potuto essere vietato.

In sostanza, e l'osservazione effettuata sul punto dalla Avvocatura

generale è pertinente, le attività umane si atteggiano in molti e

differenti modi, ed una normativa che miri a tutelare la dignità e la

personalità umana, non può disciplinare quelle attività senza tener

conto dei relativi modi di essere.

8. - Il tribunale di Milano ha prospettato la questione anche sotto

il profilo che la norma relativa al divieto di usare gli apparecchi o

congegni da giuoco, nei circoli ed associazioni di qualunque specie

sarebbe in contrasto con l'art. 18 della Costituzione, perché

imporrebbe alle associazioni divieti di azioni consentite ai singoli.

Per l'impostazione della questione non può essere considerata

l'eventualità che alle sedi di quegli enti e per l'uso dei detti

apparecchi accedano anche soggetti estranei. Una ipotesi del genere non

è compresa nella previsione di cui alla norma in esame; ed il fatto

che in concreto la dovesse realizzare sarebbe riservato in forza di

altre norme alla cognizione e competenza degli organi di polizia o di

quelli giurisdizionali.

Esaminata nei termini in cui è stata prospettata, la denunziata

illegittimità costituzionale non sussiste.

È fuori dubbio che non tutti i diritti e le libertà che il

singolo ha nell'ambito della propria sede, debbano spettare allo stesso

soggetto ovvero dallo stesso possano essere esercitati qualora operi

insieme con altri e nei locali di un organismo collettivo di cui faccia

parte. Nella norma in esame non si pone una aprioristica equiparazione

tra i locali dei circoli e delle associazioni di qualunque specie ed i

luoghi pubblici o aperti al pubblico, ma ad essa razionalmente si

perviene attraverso la detta considerazione, che dà conto, pertanto,

non di un'eccezione al principio di eguaglianza o parità di

trattamento nei confronti di tutti i soggetti (singoli o collettivi) ma

di una logica ed inevitabile integrazione di quel principio, per cui

determinati comportamenti, che siano leciti o tollerati se tenuti dal

singolo nell'ambito della propria abitazione, possono non esserlo più

se posti in essere (sia pure da singoli, ma) in gruppo e nei locali di

un circolo o di un 'associazione. E questa particolare colorazione del

comportamento lo rende idoneo a generare pericoli o danni per la

società.

Con riferimento alla specifica questione sollevata dal tribunale di

Milano, per ciò non rileva la circostanza che al singolo non sia

vietato l'uso, nella propria abitazione, di apparecchi o congegni da

giuoco. Il divieto legislativo colpisce il comportamento che tutte le

persone facenti parte del circolo o della associazione, possono tenere

nei relativi locali. Ed è il riflesso del giusto peso che si

riconnette alla pericolosità sociale dell'uso dei ripetuti apparecchi

o congegni da giuoco, da parte dei singoli operanti in gruppo, e cioè

nei locali di organismi collettivi o sociali, alla presenza o con la

partecipazione di una pluralità di persone.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507 (divieto di uso degli

apparecchi automatici e semiautomatici da giuoco nei luoghi pubblici o

aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie),

sollevata con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 41, 3

e 18 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE -PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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