Corte costituzionale

Sentenza n. 119/1981

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/07/1981 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 22

della legge 13 luglio 1967, n. 583 (Miglioramenti del trattamento posto

a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai

pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956,

n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790), unico della legge 20 marzo 1968,

n. 369 (Nuova decorrenza per l'applicazione delle norme contenute

nell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 sui trattamenti posti a

carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai

pubblici servizi di telefonia e loro estensione ad altre forme di

pensione) e 31 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il

miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla

dinamica salariale) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 marzo 1976 dal tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra Mancini Alberto e l'INPS, iscritta al

n. 393 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 164 del 23 giugno 1976;

2) ordinanza emessa il 5 gennaio 1977 dal tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra Angelini Enrico ed altri e l'INPS,

iscritta al n. 297 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 205 del 27 luglio 1977;

3) ordinanza emessa il 14 gennaio 1977 dal tribunale di Ascoli

Piceno nel procedimento civile vertente tra Stipa Viris e l'INPS,

iscritta al n. 209 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 9 maggio 1979;

4) ordinanza emessa il 14 gennaio 1977 dal tribunale di Ascoli

Piceno nel procedimento civile vertente tra Crispo Pasquale e l'INPS,

iscritta al n. 210 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 9 maggio 1979.

Visti gli atti di costituzione di Mancini Alberto, rappresentato e

difeso dagli avvocati Parisio Ravajoli e Valente Simi, di Angelini

Enrico ed altri, rappresentati e difesi dall'avvocato Parisio Ravajoli,

e dell'INPS, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Belloni,

Carlo Casalena e Paolo Boer, nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 4 marzo 1981 il Giudice relatore

Antonino De Stefano;

uditi l'avv Parisio Ravajoli per Mancini e Angelini ed altri,

l'avv. Valente Simi per Mancini e l'avvocato dello Stato Giorgio

Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Le disposizioni dell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e

dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369, relative alla

istituzione di una "ritenuta progressiva" per contributo di

solidarietà al Fondo sociale, di cui alla legge 21 luglio 1965, n.

903, posta a carico dei titolari di pensioni erogate dall'assicurazione

generale obbligatoria e dai fondi sostitutivi o integrativi gestiti

dall'INPS, di importo eccedente le lire 7.200.000, sono state

sottoposte al giudizio di questa Corte, in riferimento agli artt. 3 e

53 della Costituzione, con ordinanza emessa il 30 marzo 1976 dal

tribunale di Roma (Sez. lavoro).

La questione è stata sollevata su eccezione di Alberto Mancini,

appellante contro una sentenza del pretore di Roma, con la quale gli

era stata negata la restituzione di somme trattenute dall'INPS per il

suddetto contributo. Nell'ordinanza si fa presente che la ritenuta è

stata abolita, in forza dell'art. 31 della legge 3 giugno 1975, n. 160,

dal 1 gennaio 1976 (da quando cioè si prevedeva che il finanziamento

del Fondo sociale sarebbe passato a totale carico dello Stato). La

questione investe tuttavia le norme impugnate nella loro persistente

applicabilità nel periodo precedente, ossia fino a tutto il 1975, a

partire però dal 10 gennaio 1974, giacché solo con l'entrata in

vigore della riforma tributaria, per effetto del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 597, il giudice a quo ritiene che le norme stesse siano

divenute censurabili sotto i suindicati profili. Era appunto in

riferimento a quel periodo che la questione era stata prospettata

dall'appellante, il quale aveva chiesto la restituzione delle

trattenute praticategli in tale lasso di tempo.

Nella motivazione il giudice a quo osserva, circa la "rilevanza",

che essa è evidente, non potendosi, se la questione di legittimità

costituzionale non venga risolta, decidere sul proposto appello.

Quanto alla "non manifesta infondatezza", il giudice a quo rileva

che la questione è nuova, rispetto a quella dichiarata da questa Corte

non fondata con la sentenza n. 146 del 1972, giacché, anche se

riguarda le medesime norme, sorge in un contesto legislativo - quello

creatosi con l'avvento della riforma tributaria - nel 1972 ancora di

là da venire. Ed osserva che, in base all'assunto della difesa

dell'appellante, la decurtazione delle suddette pensioni disposta dalle

norme in questione costituirebbe una imposizione fiscale che, non

ragguagliata alla capacità contributiva, e in contrasto con il

principio della parità di trattamento tra tutti i cittadini, porrebbe

i titolari delle pensioni stesse in una condizione di ingiusta

disuguaglianza.

Secondo l'ordinanza di rinvio, ciò non può sicuramente escludersi

se si considera, anzitutto, la motivazione della sentenza di questa

Corte n. 146 del 1972, là dove si afferma che "la ritenuta progressiva

sulle alte pensioni, disposta dalle norme impugnate, ha sostanzialmente

carattere di prestazione imposta" e che le pensioni, "salvo espresse

eccezioni, non si sottraggono al regime tributario"; e se si pone

mente, altresì, alla relazione al disegno di legge governativo,

divenuto poi legge 3 giugno 1975, n. 160, abrogativa come sopra detto

del contributo, nella quale si fa espresso riferimento alla esenzione

dalla imposta di ricchezza mobile delle pensioni erogate dall'INPS

quale causa giustificatrice delle suddette norme delle leggi del 1967 e

del 1968 e si menziona come motivo della prevista abrogazione del

contributo il fine di evitare la doppia imposizione cui sarebbero state

assoggettate, per effetto della riforma fiscale, le pensioni dell'INPS.

Queste infatti, già esenti dalla R.M., con il permanere in vigore

delle norme impugnate anche dopo la riforma tributaria, risultavano

assoggettate, fino a tutto il 1975, oltre che alla ritenuta per il

Fondo sociale, alla imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. - Nei confronti delle stesse norme, delle leggi n. 583 del 1967

e n. 369 del 1968, ma con estensione della impugnazione all'art. 31

della legge n. 160 del 1975, analoga questione di legittimità

costituzionale è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53

della Costituzione, con una seconda ordinanza, in data 5 gennaio 1977,

del tribunale di Roma (Sez. 1).

Anche in questo caso la eccezione risulta proposta, su istanza

degli attori, nel corso di un giudizio promosso da Enrico Angelini ed

altri, titolari di pensioni del Fondo di previdenza per il personale di

volo, di importo superiore a quello oltre il quale era prevista la

trattenuta, contro l'INPS, per la restituzione delle somme percepite

dall'istituto a quel titolo, a partire dal 1 gennaio 1974. Ed anche i

motivi della "non manifesta infondatezza" ricalcano quelli accolti nel

precedente provvedimento di rimessione, attraverso il richiamo alle

argomentazioni della sentenza di questa Corte n. 146 del 1972 (circa il

parallelo istituito nella motivazione di essa con l'imposta di

ricchezza mobile da cui le pensioni INPS erano esenti) e della

relazione alla legge n. 160 del 1975 (dove la prevista abrogazione

della "ritenuta" appare preordinata all'intento di evitare una doppia

imposizione), in base alle quali, ad avviso del giudice a quo, non

appare possa escludersi con la necessaria certezza che la trattenuta in

questione abbia carattere impositivo. Per cui - se ne conclude - in

costanza della disciplina dettata dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597,

che assoggetta le pensioni stesse all'imposta sul reddito delle persone

fisiche, le norme che hanno istituito la trattenuta, e ancor più

l'art. 31 della legge del 1975, che ne ha sancito la operatività fino

al 1 gennaio 1976, sembrano porsi in contrasto (anche perché il

prelievo coattivo che ne risulta viene riferito al tipo di reddito e

non alla capacità contributiva), con i principi di eguaglianza tra i

cittadini stabiliti dagli articoli 3 e 53 della Costituzione.

3. - Adempiute le prescritte formalità si sono costituiti innanzi

alla Corte, nel primo giudizio, il Mancini, difeso dagli avvocati

Ravajoli e Simi, e, nel secondo, l'Angelini e gli altri attori del

processo di provenienza, tutti difesi dall'avv. Ravajoli. In entrambi

si è inoltre costituito l'INPS, difeso dagli avvocati Belloni,

Casalena e Boer. In nessuno di essi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Negli atti di deduzioni, presentati dai pensionati, di contenuto

sostanzialmente identico, si osserva che in aggiunta agli argomenti a

sostegno della eccezione, che le ordinanze di rinvio desumono dalla

motivazione della sentenza di questa Corte n. 146 del 1972, dalla

relazione ministeriale alla legge del 1975 e dai riferimenti che esse

fanno alla precedente esenzione delle pensioni dalla imposta di R.M.,

altri se ne possono trarre da una lettera inviata in proposito dallo

stesso INPS al Ministero del lavoro, nel marzo 1975. In tale

comunicazione l'INPS, in riferimento alla ritenuta in questione, aveva

infatti, fra l'altro, affermato apparire illegittimo e illogico il

perdurare di una norma, come quella istitutiva del contributo di

solidarietà, che, dettata in un contesto legislativo completamente

differente, aveva ormai esaurito la sua funzione perequatrice, per

diventare, invece, col subentrare della nuova disciplina fiscale,

strumento di iniqua tassazione, in contrasto con i principi

costituzionali della eguaglianza e dei doveri inerenti alla capacità

contributiva, in quanto i pensionati assoggettati alla ritenuta

venivano a sopportare, a parità di capacità contributiva, un carico

fiscale ingiustificatamente maggiore degli altri cittadini. Si

riconosceva, quindi, esplicitamente che la trattenuta per il Fondo

sociale non aveva carattere previdenziale, per contributi previdenziali

dovendosi intendere normalmente solo quelli che sono prelevati sulla

retribuzione dai datori di lavoro, e vengono versati alle gestioni che

provvedono alla organizzazione dei trattamenti di pensione.

Alle stesse conclusioni, secondo la difesa dei pensionati,

conducono, oltre ai testi normativi, le discussioni parlamentari per la

riforma tributaria (dove l'accento cade costantemente sulla globalità

del prelievo sul reddito delle persone fisiche, sul suo carattere di

imposta unica, che non incide più sui redditi singoli, bensì sul loro

complesso con la conseguente abolizione di precedenti molteplici forme

di imposizione). Va inoltre considerato che la ritenuta per il Fondo

sociale, secondo le norme impugnate, veniva effettuata sulle pensioni

dopo la loro liquidazione da parte dell'INPS, quando perciò, entrate

nella sfera patrimoniale dei titolari, dovevano ritenersi già

"percepite"; che essa era effettuata anche sulle pensioni

dell'assicurazione obbligatoria, per le quali è fissato il c.d. tetto

(ciò che esclude che la finalità della ritenuta fosse in realtà

quella di comprimere le pensioni più elevate per consentire la

elevazione di quelle più basse, mentre è chiaro che se questo fosse

stato lo scopo della ritenuta, il legislatore non avrebbe rinunciato a

perseguirlo abolendo la ritenuta, come invece statuì con la legge del

1975); che al finanziamento del Fondo sociale provvede ora

esclusivamente e direttamente lo Stato, il che dimostra come il

finanziamento stesso rientri nelle "spese pubbliche" di cui all'art. 53

della Costituzione.

Infine la difesa dei pensionati fa richiamo alla disposizione

dell'art. 46, secondo comma, del d.P.R. n 597 del 1973, secondo la

quale "costituiscono reddito di lavoro dipendente anche le pensioni".

Alla luce di questa norma, a ulteriore conforto della tesi della

incostituzionalità, si dimostrerebbe, infatti, che la disuguaglianza

di trattamento a cui la ritenuta in questione dà luogo, si ha non solo

a parità di quantità, ma anche a parità di qualità di reddito.

4. - L'INPS, costituendosi in giudizio, dichiara di rimettersi alla

decisione della Corte. Richiama tuttavia l'attenzione su alcuni

elementi, che a suo parere consentono di meglio valutare la natura e la

portata delle norme censurate, in senso contrario a quello seguito

dalle ordinanze di rinvio. Premesso che la questione sulla legittimità

della ritenuta sulle pensioni di maggior importo si accentra sulla

natura del prelievo, previdenziale o tributario, rileva che non può

ritenersi per nulla pacifico che la tesi giusta sia la seconda,

sussistendo, al contrario, valide ragioni per inquadrare il meccanismo

di prelievo in questione nell'ambito del sistema previdenziale, nel

qual caso il conflitto con l'art. 53 della Costituzione non sarebbe

più prospettabile. Ed invero la natura previdenziale della ritenuta

troverebbe conferma in diverse disposizioni (art. 20 della legge n. 153

del 1969 sul divieto di cumulo, oltre un certo importo, fra pensione e

retribuzione; art. 26 della stessa legge, sulla misura della "pensione

sociale", ed altre, sul diritto agli assegni familiari incidente sulla

pensione di riversibilità), nelle quali il diritto alla prestazione

previdenziale viene ad essere escluso o ridotto dalla disponibilità di

un determinato reddito, cosicché la pensione resta disponibile a

favore del titolare in misura inferiore a quella liquidata. Anche le

norme censurate - sostiene l'INPS - si collocano nell'ambito di questi

meccanismi diretti a proporzionare l'erogazione previdenziale alle

effettive esigenze del pensionato.

Secondo l'Istituto, inoltre, il carattere previdenziale e non

tributario della ritenuta sulle pensioni di maggiore importo, si desume

dalla natura dell'ente percettore (lo stesso INPS), dalla funzione di

solidarietà che essa assolve, dalla sua devoluzione al Fondo sociale,

dalla meccanica con cui opera, che prescinde dal reddito globale del

soggetto ma considera solo importo della pensione, dallo stesso arco

temporale di dodici mesi, in base al quale si determina l'importo della

pensione, che prescinde dall'anno solare, e dalla funzione di

compressione dei redditi da pensione più elevati che la norma era

destinata ad assolvere.

Infine, per quanto riguarda, in particolare, l'art. 31 della legge

n. 160 del 1975, la difesa dell'INPS osserva che in realtà esso ha

assolto ad una funzione di mera chiarificazione e interpretazione, in

quanto, come già sì e sopra accennato, la operatività del prelievo

sarebbe venuta comunque a cessare con il 1 gennaio 1976, e cioè con il

trasferimento allo Stato dell'intero finanziamento del Fondo sociale,

come previsto dall'art. 1 della legge n. 153 del 1969, e come la stessa

Corte, del resto, aveva osservato nella sentenza n. 146 del 1972.

5. - In una successiva memoria, con ampio sviluppo dei motivi già

esposti negli atti di deduzioni, la difesa dei pensionati, rilevando

che le argomentazioni dell'INPS sono in aperta contraddizione con le

posizioni assunte dall'Istituto nella ricordata comunicazione ufficiale

del marzo 1975, ne contesta su tutti i punti il fondamento.

Soffermandosi, in particolare, sulla natura e struttura del Fondo

sociale e del relativo finanziamento, osserva che il Fondo sociale fu

istituito con la legge n. 903 del 1965 per erogare, in misura fissa ed

egualitaria per tutti i beneficiari, le c.d. pensioni sociali, che,

estranee allo schema previdenziale, e inquadrandosi negli schemi della

sicurezza sociale, non sono pensioni nel senso proprio del termine, ma

piuttosto erogazioni assistenziali. Del resto, che il finanziamento del

Fondo sociale rappresentasse, fin da principio, una spesa pubblica e

non una manifestazione solidaristica nell'ambito del sistema

previdenziale, è dimostrato dal fatto che il legislatore volle

escludere da qualsiasi concorso al finanziamento sia i datori di

lavoro, sia i lavoratori, sia, infine, almeno in via normale, i

pensionati. La posizione dell'INPS, nel gestirlo (e nel continuare a

gestirlo anche ora che il finanziamento del Fondo sociale è a totale

carico dello Stato) sarebbe semplicemente quella di amministratore per

conto dello Stato. Nel corrispondere al Fondo l'ammontare delle

ritenute sulle pensioni di maggiore importo, inoltre, la funzione

dell'Istituto sarebbe stata solo quella di un "sostituto di imposta".

Secondo la difesa dei pensionati, è anche significativo che le

pensioni erogate dal Fondo sociale non vengano corrisposte né agli

iscritti alla previdenza degli addetti alle imposte di consumo, né

agli iscritti alla previdenza del personale di volo e a quella degli

addetti ai servizi di telefonia o ad altre forme speciali di

previdenza, i cui pensionati sono stati assoggettati alla ritenuta.

Ciò dimostra che il prelievo sulle pensioni attuato attraverso la

ritenuta, non opera in funzione di un apporto solidaristico alla stessa

categoria, a cui il pensionato che vi è assoggettato appartiene.

6. - Non investe l'art. 31 della legge n. 160 dei 1975, ma solo

l'art. 22 della legge n. 583 del 1967 e l'articolo unico della legge n.

369 del 1968, la questione posta all'esame della Corte, circa la

legittimità della ritenuta sulle pensioni INPS prevista dalle suddette

disposizioni, con due ordinanze, di identica motivazione, entrambe

emesse su eccezione di parte, il 14 gennaio 1977, dal tribunale di

Ascoli Piceno (Sez. lavoro), nei giudizi di appello promossi da due

pensionati dell'INPS (Viris Stipa, nel primo giudizio, e Pasquale

Crispo nel secondo) contro le sentenze dei pretore della stessa Ascoli,

che avevano respinto le loro istanze di restituzione delle somme

trattenute sulle loro pensioni negli anni 1974 e 1975, per il

contributo di solidarietà al Fondo sociale.

I motivi delle due ordinanze di rinvio sono analoghi a quelli dei

provvedimenti di rimessione del tribunale di Roma. A giudizio del

tribunale di Ascoli Piceno, le ritenute in oggetto hanno indubbiamente

carattere di imposta. Di conseguenza, quanto meno per il periodo 1

gennaio 1974-1 gennaio 1976, con l'entrata in vigore del d.P.R. n. 597

del 1973, deve ritenersi che, nei casi in questione, le pensioni INPS

siano state assoggettate ad una doppia imposizione, il che appare in

contrasto con gli artt. 5 e 53 della Costituzione, nelle parti in cui

stabiliscono che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in

ragione della loro capacità contributiva e che il sistema tributario

deve essere informato a criteri di progressività.

7. - Adempiute le formalità di rito per le notificazioni, le

comunicazioni e la pubblicazione delle ordinanze di rinvio, né lo

Stipa, né il Crispo si sono costituiti in giudizio. Si è costituito,

invece, l'INPS, con atto di deduzioni che ripropone allo stesso modo

motivi e conclusioni dell'atto di costituzione nei giudizi promossi dal

tribunale di Roma.

È intervenuta, inoltre, in entrambi i giudizi, per il Presidente

del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato. Negli atti di

deduzioni, di identico contenuto, l'Avvocatura chiede anzitutto che, in

mancanza di qualsiasi motivazione, anzi di qualsiasi accenno, nei

provvedimenti di rimessione, all'esame che il giudice a quo avrebbe

dovuto compiere in punto di rilevanza, la questione venga dichiarata

inammissibile.

Nel merito, comunque, affermando che la questione non si pone

sostanzialmente in termini diversi da quella che, sollevata in

riferimento non solo agli artt. 36 e 38, ma anche agli artt. 3 e 53

della Costituzione, fu dichiarata dalla Corte priva di fondamento con

la sentenza n. 146 del 1972, l'Avvocatura dello Stato chiede che la

eccezione di incostituzionalità sia respinta. A suo dire, infatti, la

ritenuta di cui si discute ha chiaramente carattere di contributo

progressivo straordinario e temporaneo a carico di soggetti che,

secondo la discrezionale valutazione del legislatore, hanno la

capacità contributiva. Tale contributo troverebbe fondamento nel

principio della solidarietà sociale, nell'ambito della previdenza

sociale unitariamente concepita ed attuata.

8. - Le cause sono state chiamate e discusse nell'udienza del 30

gennaio 1980. Rinviate a nuovo ruolo con ordinanza n. 145 del 1980,

sono state fissate per l'udienza del 4 marzo 1981.

Gli avvocati Ravajoli e Simi per Mancini, e solo Ravajoli, per

Angelini ed altri, hanno presentato due memorie aggiunte, richiamando,

a sostegno del carattere tributario della ritenuta progressiva, la

sopravvenuta sentenza di questa Corte n. 157 del 1980, che ha precisato

il carattere assistenziale della pensione sociale. In ciò - se ne

argomenta - mentre da un lato viene a trovare piena conferma la tesi

dei pensionati circa il carattere tributario della ritenuta progressiva

in questione, riceve una recisa smentita, dall'altro, quella sostenuta

dai difensori dell'INPS, della natura "previdenziale" della ritenuta

stessa.

Esposti inoltre, in un prospetto, gli importi della ritenuta

progressiva che, in forza delle norme impugnate, hanno inciso sulle

pensioni INPS, a partire da quelle di lire 7.200.000, e via via fino a

quelle di lire 24.000.000 annue, nelle memorie si osserva come, poste

queste cifre a confronto con gli importi dell'IRPEF dovuta su redditi

di pari ammontare, il peso della ritenuta progressiva sia pressocché

equivalente a quello dell'imposta sui redditi. Ammesso pure, quindi,

che la "ritenuta" potesse rappresentare, prima della introduzione

dell'IRPEF, una adeguata surrogazione (data la esenzione concessa per

la imposta di R.M.) sul piano della giustizia tributaria, quando, dopo

l'entrata in vigore della riforma tributaria, al peso della "ritenuta"

si è assommato l'ulteriore peso dell'IRPEF, è venuta a realizzarsi

una vera e propria "doppia imposizione", con irrazionale

discriminazione del cittadino contribuente-pensionato dell'INPS,

rispetto ad ogni altro cittadino contribuente percipiente pari

reddito. Il che appare chiaro, sempre in cifre, dalle ingenti somme

pagate dai titolari di pensioni INPS (a partire da quelle di lire

7.200.000) dopo prelevata la ritenuta in questione, per l'IRPEF, e

conferma quindi, sotto ogni aspetto, la illegittimità delle

disposizioni denunciate.

9. - All'udienza pubblica, la difesa dei pensionati costituiti nei

due primi giudizi, richiamati gli atti di deduzioni e le successive

memorie, ha ribadito e ulteriormente illustrato gli argomenti svolti a

sostegno della fondatezza della questione; mentre l'Avvocatura dello

Stato, costituita nei giudizi promossi con le due ordinanze del

tribunale di Ascoli Piceno, si è riportata alle conclusioni già

espresse, in contrario, negli atti scritti. Considerato in diritto :

1. - Con l'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, veniva

istituito, con decorrenza 1 gennaio 1968, un "contributo di

solidarietà" a favore dei Fondo sociale, di cui alla legge 21 luglio

1965, n. 903, ed a carico delle pensioni erogate dal Fondo speciale di

previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia,

il cui importo annuo superasse le lire 7.200.000. A tal fine l'INPS, in

sede di liquidazione della pensione, doveva provvedere ad operare una

"ritenuta progressiva" (del 16 per cento della pensione fino a 12

milioni di lire, e del 32 e del 48 per cento, rispettivamente per le

parti eccedenti i 12 milioni fino a 18 milioni, ed oltre i 18 milioni);

il contributo così prelevato andava poi direttamente versato dal

medesimo Istituto al Fondo sociale.

L'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369, nel differire

la decorrenza della ritenuta al 1 aprile 1968, la estendeva, sempre con

le medesime percentuali e negli stessi limiti, a tutti i titolari di

pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la

invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché dei fondi

sostitutivi od integrativi dell'assicurazione medesima, gestiti

dall'INPS.

Successivamente la ritenuta è stata abolita, in forza dell'art. 31

della legge 3 giugno 1975, n. 160, a decorrere dal 1 gennaio 1976.

Secondo le ordinanze di rinvio dei tribunali di Roma e di Ascoli

Piceno, premesso che al cennato contributo va riconosciuto carattere

tributario, e che, a far tempo dal 1 gennaio 1974, le pensioni erogate

dall'INPS, già esenti dall'imposta di ricchezza mobile, sono state

assoggettate, in virtù del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597,

all'imposta unica sul reddito delle persone fisiche, le su indicate

disposizioni avrebbero dato luogo, per gli anni 1974 e 1975, ad un

fenomeno di doppia imposizione fiscale, venendo a colpire i titolari

delle pensioni, su cui si è applicata la ritenuta, a parità di

reddito e di capacità contributiva, in misura ingiustificatamente

maggiore rispetto agli altri cittadini, nonché (considerata la natura

di reddito da lavoro delle pensioni) rispetto agli altri lavoratori:

sotto tale aspetto esse sarebbero, perciò, in contrasto con gli artt.

3 e 53 della Costituzione.

2. - Le ordinanze di rimessione sottopongono a questa Corte la

stessa questione di costituzionalità; pertanto i relativi giudizi

vengono riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. - L'Avvocatura dello Stato, intervenuta per il Presidente del

Consiglio dei ministri nei giudizi relativi alle due ordinanze del

tribunale di Ascoli Piceno, ha preliminarmente eccepito che in esse non

risulta dimostrata, neppur sommariamente, la rilevanza della sollevata

questione nei processi di provenienza.

L'eccezione va accolta. La Corte osserva che il giudice a quo,

nella cui primaria competenza rientra appunto il giudizio sulla

rilevanza, in ciascuna delle due ordinanze non ha, invece, dedicato il

benché minimo accenno alla fattispecie sottoposta al suo giudizio, né

si è dato il dovuto carico di motivare in qual modo la soluzione della

proposta questione necessariamente rilevasse ai fini del decidere.

Pertanto, per costante giurisprudenza di questa Corte (si vedano, da

ultimo, le sentenze n. 134 del 1980 e nn. 43 ed 81 del 1981), il

radicale difetto di motivazione in punto di rilevanza implica che la

questione debba essere dichiarata inammissibile, non avendo per tal

verso il giudice a quo ottemperato al precetto dell'art. 23 della legge

11 marzo 1953, n. 87, che prescrive all'autorità giurisdizionale

remittente di precisare "i termini ed i motivi" posti a base

dell'ordinanza con cui la questione viene sollevata.

4. - La medesima questione, come si è già detto, è stata anche

sollevata con due ordinanze del tribunale di Roma. Per il suo esame nel

merito, va innanzi tutto ricordato che questa Corte si è già espressa

sul "contributo di solidarietà" imposto a favore del Fondo sociale,

dichiarando non fondata, con la sentenza n. 146 del 1972, la questione

di costituzionalità che allora le era stata deferita per l'asserito

contrasto con gli artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione, degli artt.

22 della legge n. 583 del 1967 ed unico della legge n. 369 del 1968,

istitutivi di detto contributo. In quell'occasione la Corte pervenne

alla sua pronuncia, riconoscendo, fra l'altro, che "la ritenuta

progressiva sulle alte pensioni... ha sostanzialmente carattere di

prestazione imposta" al fine di concorrere alla copertura delle

rilevanti spese conseguenti alla "istituzione delle nuove pensioni

sociali". In attesa che il relativo onere - per effetto dell'art. 1

della legge 30 aprile 1969, n. 153 - venisse assunto, a decorrere dal 1

gennaio 1976, a completo carico dello Stato, sopperiva infatti, accanto

agli altri mezzi di copertura, "un contributo progressivo straordinario

e temporaneo a carico di coloro che - secondo la valutazione del

legislatore - hanno la capacità contributiva". È stato così messo in

preminente evidenza il nesso teleologico tra il carattere obbligatorio

della prestazione patrimoniale autoritativamente imposta e la

destinazione del relativo provento alla realizzazione di un interesse

pubblico, quale la collaborazione nell'apprestamento dei mezzi per

l'attuazione di quel principio generale di sicurezza sociale, sancito

nel primo comma dell'art. 38 della Costituzione, cui è appunto

informata la istituzione delle pensioni sociali (come questa Corte ha

di recente riaffermato anche nella sentenza n. 157 del 1980). La

"ritenuta progressiva sulle alte pensioni" veniva perciò

sostanzialmente collocata sul piano dei tributi: ed infatti la Corte,

premesso che le pensioni dei lavoratori "non si sottraggono al regime

tributario", sottolineava che quelle assoggettate a contributo

beneficiavano, d'altra parte, della "esenzione dal pagamento della

ricchezza mobile", concessa ai sensi dell'art. 124 del r.d.l. 4

ottobre 1935, n. 1827.

L'ambito normativo preso allora in considerazione dalla Corte è

stato, peraltro, incisivamente modificato - come posto in rilievo dal

giudice a quo - per effetto della sopravvenuta riforma tributaria. In

applicazione dei principi cui essa è informata, è stata infatti

istituita, con il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e con decorrenza

dal 1 gennaio 1974, una imposta sul reddito complessivo netto delle

persone fisiche (IRPEF), alla quale sono state assoggettate anche le

pensioni, mentre è venuta meno la loro esenzione dall'imposta di

ricchezza mobile, abolita con la stessa decorrenza.

Le pensioni assoggettate alla "ritenuta" sono state dunque, nel

biennio che intercorre tra il 1 gennaio 1974 (inizio dell'applicazione

dell'IRPEF) ed il 1 gennaio 1976 (cessazione dell'efficacia delle

disposizioni istitutive del contributo di solidarietà), incise da un

duplice prelievo per effetto di due concomitanti imposizioni, la cui

progressività, caratteristica di entrambe, non è stata nemmeno

coordinata. Appare in conseguenza vulnerato il principio

dell'eguaglianza in relazione alla capacità contributiva, sancito

dagli artt. 3 e 53 della Costituzione, atteso che, nei confronti dei

titolari di altri redditi, e più specificamente di redditi da lavoro

dipendente (cui la pensione, ai fini dell'applicazione dell'IRPEF, è

assimilata dall'art. 46, comma secondo, del citato d.P.R. n. 597 del

1973), i titolari delle pensioni su cui si è applicato tanto l'IRPEF

quanto la ritenuta a favore del Fondo sociale, sono stati, a parità di

reddito e di capacità contributiva, colpiti in misura

ingiustificatamente e notevolmente maggiore.

Alla eliminazione di siffatta incongruenza appariva preordinato il

disegno di legge presentato dal Governo e divenuto legge n. 160 del

1975, del cui contesto fa appunto parte il denunciato art. 31. Nella

relazione che lo accompagnava si legge, infatti, quanto segue:

"L'articolo 31 riguarda il contributo di solidarietà al Fondo sociale

previsto - secondo aliquote progressive che vanno dal 16 al 48 per

cento - per le sole pensioni a carico di Fondi gestiti dall'istituto

nazionale della previdenza sociale; tale contributo fu imposto con le

leggi 13 luglio 1967, n. 583 e 20 marzo 1968, n. 369, nella

considerazione che all'epoca le pensioni stesse erano esenti dalla

imposta di ricchezza mobile. Poiché con la riforma fiscale entrata in

vigore dal 1 gennaio 1974 sono stati assoggettati alla nuova

imposizione fiscale anche i trattamenti pensionistici dell'Istituto

nazionale della previdenza sociale, si ritiene equo abrogare il

predetto contributo di solidarietà al Fondo sociale al fine di evitare

la doppia imposizione cui le pensioni dell'Istituto nazionale della

previdenza sociale sono attualmente soggette: quella fiscale, alla

stregua di tutti i cittadini, e quella di solidarietà riservata al

solo pensionato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale". Ma,

va subito aggiunto, l'incongruenza è rimasta, sia pure limitatamente

al biennio che si considera, una volta che effettivamente la norma

prodotta ha abolito il contributo di solidarietà solo a far tempo dal

1 gennaio 1976, e non dal 1 gennaio 1974.

Va perciò dichiarata la illegittimità costituzionale del

combinato disposto degli artt. 22 della legge n. 583 del 1967, unico

della legge n. 369 del 1968 e 31 della legge n. 160 del 1975, nella

parte in cui prevede che la ritenuta progressiva a favore del Fondo

sociale sulle pensioni eccedenti l'importo di lire 7.200.000 annue,

venga applicata anche successivamente al 1 gennaio 1974.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione, con le ordinanze del 14 gennaio 1977 del tribunale di

Ascoli Piceno, degli artt. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583

(Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di

previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e

modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n.

1790) ed unico della legge 20 marzo 1968, n. 369 (Nuova decorrenza per

l'applicazione delle norme contenute nell'art. 22 della legge 13 luglio

1967, n. 583 sui trattamenti posti a carico del Fondo speciale di

previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e

loro estensione ad altre forme di pensione).

2) dichiara la illegittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 (Miglioramenti del

trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il

personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle

leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790), unico

della legge 20 marzo 1968, n. 369 (Nuova decorrenza per l'applicazione

delle norme contenute nell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583

sui trattamenti posti a carico del Fondo speciale di previdenza per il

personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e loro estensione ad

altre forme di pensione) e 31 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme

per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il

collegamento alla dinamica salariale), nella parte in cui prevede che

la ritenuta progressiva a favore del Fondo sociale sulle pensioni

eccedenti l'importo di lire 7.200.000 annue, venga applicata anche

successivamente al 1 gennaio 1974.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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