Corte costituzionale

Sentenza n. 119/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/05/1974 · relatore Giulio Gionfrida

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 600, primo

comma, ultima parte, del codice della navigazione, promosso con

ordinanza emessa il 19 luglio 1971 dalla Corte d'appello di Messina nel

procedimento civile vertente tra la Coral Shipping Limited e la

società Capieci, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 1972 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 90 del 5 aprile

1972.

Visto l'atto di costituzione della Coral Shipping Limited;

udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1974 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida;

udito l'avv. Carmelo Fortino, per la Coral Shipping Limited.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In un procedimento civile di secondo grado - vertente tra la

Coral Shipping Limited e la Capieci S.p.A. ed avente ad oggetto

"indennità e compenso per assistenza a nave in pericolo" - la Corte di

appello di Messina - premesso che, a termini dell'art. 600, comma

primo, ultima parte, del codice della navigazione, nel giudizio di

appello per cause attinenti alla navigazione (a differenza che nel

corrispondente giudizio di primo grado), il consulente tecnico nominato

ex art. 599 (ove non sia stata anche disposta rinnovazione della

perizia) si limita a presentare il proprio parere (eventualmente

scritto) direttamente in camera di consiglio - ha ritenuto rilevante

(dovendo, appunto, valutare pareri tecnici come sopra acquisiti) ed,

inoltre, non manifestamente infondato il dubbio di legittimità

dell'art. 600 menzionato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione. Onde, con ordinanza 19 luglio 1971, ha sottoposto a

questa Corte la questione se l'art. 600, comma primo, ultima parte,

cod. nav. - in quanto, appunto, consente nel giudizio di appello la

presentazione del parere del consulente tecnico direttamente in camera

di consiglio - contrasti:

a) con l'art. 3 della Costituzione, per l'esistenza, nel quadro

dell'appello, di un'irragionevole "disparità di trattamento tra le

parti di un ordinario giudizio di cognizione in cui sia disposta

consulenza tecnica e quello di una causa regolata dal codice della

navigazione";

b) con l'art. 24 della Costituzione, perché restano alle parti

impedite "quelle attività difensive che nell'attuale sistema

processuale trovano un limite nella rimessione della causa al collegio

e che quindi non possono essere esercitate dopo che il consulente abbia

espresso in camera di consiglio il suo parere (anche se la necessità

di esercitarle sorga proprio da tale parere)".

2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituita la Coral

Shipping Limited e, in via principale, ha dedotto l'infondatezza della

sollevata questione, in base al rilievo che la retta esegesi della

norma denunziata - lungi dal consentire l'intervento del consulente

tecnico solo in sede di discussione in camera di consiglio -

postulerebbe, invece, in considerazione proprio della peculiare natura

del giudizio regolato dal codice della navigazione, la presenza del

consulente in appello come in primo grado, "sia nella fase istruttoria

che in quella decisoria".

Ciò ritenuto, risulterebbe evidentemente negato in radice il

presupposto stesso delle formulate censure di incostituzionalità.

Nella subordinata ipotesi che proprio la tesi interpretativa del

giudice a quo sia condivisa dalla Corte, la Coral Shipping Limited ha

concluso per la dichiarazione di fondatezza della questione

prospettata. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza indicata in epigrafe, sul presupposto che anche

nelle cause per sinistri marittimi si applichi il principio generale

del processo civile ordinario (riconosciuto dalla prevalente dottrina e

giurisprudenza) che in grado di appello l'istruzione probatoria non

può essere disposta se non dal collegio, ritiene che il primo comma

dell'art. 600 del codice della navigazione - il quale prescrive che il

consulente tecnico assiste il giudice per il compimento di singoli atti

o per tutto il processo "e interviene in camera di consiglio presenti

le parti, per esprimere il suo parere sulle questioni tecniche che la

causa presenta" - deve essere inteso nel senso che nel giudizio di

secondo grado il consulente si limita ad intervenire in camera di

consiglio per esprimere il suo parere, "sempre che il collegio non

ritenga, a norma dell'art. 599, ultimo comma, di disporre la

rinnovazione della istruzione probatoria". Da ciò il dubbio di

legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 24 Cost. in

quanto, prescrivendosi che il consulente esprima il suo parere in

camera di consiglio, si impedisce alle parti di svolgere quelle

attività difensive che sono precluse dopo la rimessione della causa al

collegio.

2. - La questione non è fondata. Ma ciò per ragioni diverse da

quelle prospettate dalla società Coral.

Questa assume che dal disposto dell'art. 599 cod. nav. (il quale,

regolando la nomina del consulente tecnico, prevede, tra l'altro, che

essa sia fatta dal consigliere istruttore nel corso della istruzione

probatoria) si desuma che per lo speciale procedimento relativo alle

cause per sinistri marittimi la fase istruttoria mediante accertamento

tecnico con ausilio del consulente sia obbligatoria anche in grado di

appello: dal che la predetta società trae la conseguenza che, in

mancanza dell'assistenza del consulente alla indagine probatoria, esso

non possa essere chiamato a dare il suo parere in camera di consiglio.

Con quest'ultima conclusione si trascura però di tener conto del

capoverso dell'articolo 599, il quale dispone che il collegio, quando

rileva che non sono stati nominati consulenti tecnici provvede alla

nomina e può disporre che sia rinnovata l'istruzione probatoria. Il

che importa, secondo la stessa giurisprudenza della Corte di cassazione

invocata dalla predetta società, che la obbligatorietà della nomina

del consulente tecnico e della sua partecipazione sia alla istruzione

probatoria che alla fase decisoria del processo non è accompagnata - e

ciò vale anche per il giudizio di primo grado - dalla sanzione della

nullità degli atti compiuti senza l'assistenza del consulente, se non

per quanto attiene al mancato intervento di questo in camera di

consiglio.

Pertanto, anche se il primo anzidetto rilievo interpretativo

dell'art. 599, comma primo, cod. nav., peraltro contrastante con la

interpretazione posta a base della ordinanza di rimessione, fosse

esatto, ciò non varrebbe di per sé a svuotare di consistenza la

questione sollevata dalla Corte di appello di Messina, poiché

resterebbe ferma, in dipendenza della sopra precisata limitazione della

sanzione di nullità, la possibilità che la funzione del consulente

tecnico si riduca in concreto all'intervento in camera di consiglio per

il parere. Ed è proprio in ciò che s'appunta sostanzialmente il

dubbio di legittimità costituzionale del giudice a quo, anche se

riferito all'ultima parte del primo comma dell'art. 600, anziché al

capoverso dell'art. 599, del quale per altro è cenno nella motivazione

della ordinanza.

3. - La questione di legittimità costituzionale è, comunque,

priva di fondamento, sia sotto il profilo del contrasto con l'art. 3

della Costituzione sia sotto quello della violazione dell'art. 24.

Quanto al primo, basta considerare che la diversità di disciplina

della consulenza tecnica nel procedimento speciale relativo alle cause

per sinistri marittimi rispetto a quella dettata per il processo civile

ordinario prescinde del tutto dalla considerazione delle condizioni

soggettive individuali delle parti, ed è in funzione della specialità

del detto procedimento, il quale, tra l'altro, è sempre preceduto da

una istruzione preventiva per mezzo di inchiesta sommaria e, su istanza

degli interessati o (ricorrendo determinate condizioni) anche

d'ufficio, mediante inchiesta formale in contraddittorio delle parti

(v. artt. 576 e seguenti e 601 cod. nav.). Per altro, nella stessa

prospettazione dell'ordinanza di rimessione la violazione dell'art. 3

Cost. non è vista autonomamente, bensì con riguardo al pregiudizio

del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.

Anche sotto questo secondo profilo la questione è tuttavia

infondata.

Va anzitutto ricordato che questa Corte ha ripetutamente affermato

il principio che il diritto di difesa non deve intendersi garantito

dall'art. 24 Cost. in modo assoluto e indistinto, ma può essere

regolato in modo diverso per essere adattato alle esigenze delle

speciali caratteristiche dei singoli procedimenti, purché vengano

assicurati lo scopo e la funzione di tale diritto (sentenze n. 5 del

1965, n. 16 del 1970, n. 126 del 1971).

Ora il fatto che la disciplina in esame comporti la possibilità

che il consulente tecnico, senza aver partecipato ad istruzione

probatoria, fornisca al collegio il suo parere in camera di consiglio,

sulle questioni di carattere tecnico, (senza che tuttavia sia presente

nel momento della deliberazione della pronuncia del collegio), non

importa alcuna menomazione del diritto di difesa delle parti. Queste,

ai sensi degli artt. 197 e 201 cod. proc. civ., le cui disposizioni

sono, come è pacifico, applicabili anche nelle cause per sinistri

marittimi, hanno diritto, non solo ad essere presenti in camera di

consiglio, ma anche a svolgervi le loro ragioni e le osservazioni sul

predetto parere per mezzo dei difensori e dei propri consulenti

tecnici.

Né rileva che le parti non abbiano diritto che la causa sia

rimessa in fase istruttoria, e che, qualora il collegio non si avvalga

del potere di farlo a norma dell'art. 599 cpv., resti preclusa la

facoltà di chiedere nuovi mezzi di prova o di modificare le

conclusioni già prese. Allorché il consulente tecnico non sia

incaricato di svolgere alcuna indagine di fatto e si limiti a dare il

suo parere in camera di consiglio sulla base degli accertamenti già

acquisiti al processo, la sua funzione di ausiliare del giudice è

certamente estranea alla istruzione probatoria, essendo diretta

soltanto ad integrare le cognizioni scientifiche di carattere tecnico

che siano necessarie per la valutazione da parte del giudice dei

risultati delle indagini e quindi per la formazione del suo

convincimento. Siffatto apporto, cui fa da contrappeso il diritto delle

parti di fornire al giudice, per mezzo dei propri consulenti, elementi

di convincimento in senso contrario, non aggiunge agli accertamenti di

carattere probatorio alcun nuovo dato, cosicché non v'è alcuna

ragione perché, a garanzia del diritto di difesa, sia successivamente

ammessa la richiesta di nuovi mezzi di prova o la modificazione delle

conclusioni.

Sotto questo profilo, nessuna differenza di trattamento si

riscontra, per altro, rispetto a quello che si ha in ipotesi simili nel

processo civile ordinario, ove si consideri che la giurisprudenza della

Corte di cassazione è ferma nel ritenere che, qualora il collegio

ritenga opportuno chiamare innanzi a sé il consulente per chiarimenti

(e così anche nel caso in cui, in grado di appello, il collegio

richieda chiarimenti al consulente di primo grado), non debba essere

fissata una nuova udienza per la precisazione delle conclusioni.

Il che è ulteriore conferma della non fondatezza della questione

sollevata tanto con riferimento all'art. 3 quanto all'articolo 24 della

Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 600, comma primo, ultima parte, del codice della navigazione,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con

ordinanza 19 luglio 1971 della Corte d'appello di Messina.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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