Corte costituzionale

Sentenza n. 119/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1969 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 510, secondo

comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

18 aprile 1968 dal pretore di Livorno nel procedimento penale a carico

di Lottini Luana ed altri, iscritta al n. 95 del Registro ordinanze

1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del

13 luglio 1968.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 3 giugno 1969 la relazione del

Giudice Ercole Rocchetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il Pretore di Livorno, con decreto penale 10 febbraio 1968,

condannava Lottini Luana, Sammuri Mario e Baldi Giovanna alla pena di

lire 10.000 di ammenda ciascuno perché colpevoli della contravvenzione

prevista dall'art. 731 del Codice penale, in relazione all'art. 175 del

regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 per avere, i primi due, quali

genitori esercenti la patria potestà, e la terza, quale datrice di

lavoro, del minore Sammuri Roberto, omesso di far frequentare allo

stesso la scuola d'obbligo.

I tre imputati proponevano opposizione, limitando ogni loro

richiesta alla sola concessione dei benefici di legge. Espletato il

dibattimento, il pretore, con ordinanza 18 aprile 1968, dopo aver

osservato che, all'esito di esso, si profilava la concreta possibilità

della affermazione della responsabilità penale degli imputati, con

l'accoglimento però della loro unica istanza relativa alla concessione

dei suddetti benefici, rilevava che, nonostante tale pronunzia a loro

favorevole, essi avrebbero dovuto essere tuttavia condannati anche alle

spese successive alla opposizione, ai sensi dell'art. 510, comma

secondo, ultima parte. E poiché ciò non gli sembrava né logico né

equo, egli proponeva d'ufficio, ritenendola rilevante e non

manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale

di tale norma, con riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 3 della

Costituzione.

In relazione al primo profilo di legittimità il giudice a quo

osserva che la norma impugnata costituisce un grave ostacolo

all'estrinsecazione del diritto di difesa, in quanto, relativamente

alle opposizioni che non si risolvono nella richiesta di una totale

assoluzione, il condannato ha la certezza, anche nel caso di totale

accoglimento dei motivi di opposizione, di dover subire la sanzione

della condanna al pagamento delle ulteriori spese del procedimento.

Circa la violazione del principio di eguaglianza, nell'ordinanza si

afferma che la opposizione al decreto penale, sebbene non possa

considerarsi in senso stretto una forma di impugnazione, presenta la

stessa ratio legis delle impugnazioni propriamente dette, per le quali

vige una regola ben diversa, in quanto è per esse sufficiente una

qualsiasi reformatio in melius del provvedimento impugnato per

escludere la condanna alle spese.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, veniva pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 13 luglio 1968.

Si costituiva in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato che, con deduzioni

depositate in cancelleria il 31 luglio 1968, chiedeva che venisse

dichiarata insussistente la dedotta illegittimità costituzionale.

In ordine alla violazione dell'art. 24, l'Avvocatura, dopo aver

richiamato la giurisprudenza della Corte costituzionale per quanto

concerne il diritto di difesa e l'istituto del giudizio per decreto,

rileva che la struttura del procedimento di opposizione rende

impossibile qualsiasi raffronto del dispositivo della sentenza con

quello del decreto, perché, proposta che sia l'opposizione, seguita

dalla comparizione dell'opponente, il decreto e la pena con esso

irrogata cessano di esistere e quindi di produrre qualsiasi effetto

giuridico: di guisa che il giudice, nell'emanare la sentenza, non è

vincolato ai motivi della opposizione e all'opposizione stessa perché,

con la decisione, egli non accoglie o rigetta l'opposizione proposta,

ma decide semplicemente in via ordinaria il processo.

Quanto alla violazione del principio di eguaglianza, l'Avvocatura

osserva che, sia o non sia la opposizione a decreto penale un mezzo di

impugnazione, - il che, nel caso non occorre risolvere - è certo che

sussiste una netta differenziazione nella disciplina positiva dei due

istituti che denunzia la mancanza del presupposto della identità delle

situazioni giuridiche, e quindi la insussistenza di qualsiasi

giustificazione alla pretesa esigenza costituzionale della parità di

trattamento. Considerato in diritto :

Secondo il pretore di Livorno, la norma contenuta nell'art. 510,

comma secondo, ultima parte, del Codice di procedura penale sarebbe

costituzionalmente illegittima perché pone a carico dell'opponente a

decreto penale le spese del giudizio di opposizione anche quando la

sentenza che conclude quel giudizio con la condanna dell'imputato,

contenga statuizioni per lui più favorevoli di quelle del decreto

opposto. In particolare, per quanto attiene al contrasto con l'art. 24

della Costituzione, la certezza della condanna alle spese

determinerebbe "un'ingiustificata compressione del diritto di difesa

dell'imputato", il quale ritenga di opporsi solo parzialmente alle

sanzioni comminate nel decreto penale; questa situazione violerebbe

altresì il principio costituzionale di eguaglianza, in quanto porrebbe

in evidenza la disparità di trattamento cui, per la norma impugnata,

è sottoposto l'opponente, rispetto a quello riservato all'imputato che

propone impugnazione il quale, invece, ai sensi dell'art. 213 del

Codice di procedura penale, è esonerato dal pagamento delle spese nel

caso di parziale accoglimento di essa.

Tutto il ragionamento del pretore di Livorno si fonda sulla

ritenuta equivalenza tra l'opposizione al decreto e le impugnazioni in

genere "stante la eadem legis ratio", secondo si legge nell'ordinanza.

Per giungere a quelle conclusioni, il giudice a quo si ispira

evidentemente a una delle teoriche espresse dalla dottrina sulla natura

giuridica dell'opposizione a decreto penale, che si discute se sia

mezzo d'impugnazione, o di gravame, o sia mezzo volto soltanto alla

ricusazione di un giudizio sommario.

La Corte considera invece irrilevante, ai fini della risoluzione

della questione di legittimità proposta dal pretore di Livorno, ogni

indagine volta ad accertare la natura giuridica dell'opposizione a

decreto penale, ritenendo del tutto sufficiente (per concludere in

merito ad essa) l'esame delle disposizioni del codice di procedura

penale relative alla struttura del giudizio di opposizione.

Risulta dagli artt. 509 e 510 del Codice di procedura penale che

l'opposizione, seguita dalla comparizione dell'imputato, produce la

"revoca" del decreto. Dal che risulta altresì, secondo la Corte ebbe

già a rilevare nelle sentenze nn. 170 del 1963 e 27 del 1966, che il

giudizio che segue all'opposizione è giudizio che si svolge in primo

grado di giurisdizione.

E sembra ovvio alla Corte che, se il giudizio di opposizione,

revocato che sia il decreto, si svolge in primo grado, debbano ad esso

applicarsi tutte le regole proprie di quel grado, compresa quella sulla

condanna nelle spese che, per l'art. 488, comma primo, del Codice di

procedura penale, consegue in ogni caso alla condanna dell'imputato.

Perciò la sentenza in giudizio di opposizione a decreto penale,

anche se contiene statuizioni più favorevoli di quelle del decreto

revocato, ma al quale ogni riferimento, stante l'avvenuta revoca, non

può aver più luogo, purché non termini con la totale assoluzione

dell'imputato, è sentenza di condanna che, ai sensi del già citato

art. 488, primo comma, importa appunto la condanna alle spese.

Queste considerazioni risolvono entrambe le questioni proposte

nell'ordinanza, senza che occorra aggiungere altro, almeno per quanto

riguarda il secondo motivo, che solleva l'eccezione di

incostituzionalità, con riferimento all'art. 3 della Costituzione,

bastando per esso osservare che il giudizio sulla situazione ed

equivalenza circa le norme sulle spese, va effettuato raffrontando

l'art. 510, comma secondo, ultima parte, con l'art. 488, comma primo, e

non già, come nell'ordinanza, con l'art. 213, comma primo del codice

di procedura penale.

Quanto all'altra questione, sollevata con riferimento all'art. 24,

comma secondo, della Costituzione, alla considerazione, già di per sé

rilevante, attinente al grado del giudizio, può aggiungersi che la

previsione della condanna nelle spese non può per l'opponente

rappresentare una forma di coercizione che renda per lui oltremodo

gravoso l'esercizio di quel diritto. Egli sa che, come penalmente

responsabile, una condanna nelle spese dovrà pur sopportare, perché

essa consegue naturalmente alla condanna cui dà luogo il suo illecito

comportamento. E se è vero che la legge (arg. art. 510, comma secondo,

ultima parte, del cod. proc. pen.) addossa a lui, oltre a quelle del

giudizio di opposizione, anche (in parte) le spese dei decreto

revocato, eliminata la tassa di decreto non più percepibile a causa

della revoca di esso; è altresì vero che nel complesso trattasi di

oneri la cui modestia non può incidere sulle decisioni che egli

intenda assumere in merito alla sua difesa più di quanto, almeno, ciò

non accada in ogni altro tipo di giudizio.

E va ricordato che la Corte, nelle sentenze 113 del 1963 e 80 del

1966, sul problema delle spese giudiziali in rapporti al diritto di

difesa, ha escluso che tali oneri possano rappresentare un ostacolo

all'esercizio di quel diritto, ove essi siano, come nel caso,

razionalmente collegati al processo e siano di tale misura da non

rendere oltremodo gravoso lo svolgersi delle attività processuali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

proposta con l'ordinanza 18 aprile 1968 del pretore di Livorno e

relativa all'art.510, comma secondo, ultima parte, del Codice di

procedura penale, in riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 3

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1969:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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