Corte costituzionale

Sentenza n. 118/1991

Altra decisione · depositata il 15/03/1991 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119, lett. a),

della legge 26 marzo 1958, n. 425 (Stato giuridico del personale

delle Ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 19

gennaio 1990 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra

Augusto Armando e l'Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 598 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Augusto Armando;

Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Udito l'avv. Nicola Picardi per Augusto Armando;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Roma, adito da Augusto Armando, licenziato in

tronco, sotto forma di destituzione di diritto, in data 13 aprile

1988, dall'Ente Ferrovie dello Stato, a seguito della sentenza

definitiva di condanna del 22 dicembre 1987 per uno dei reati

indicati nell'art. 119, lettera a), della legge 26 marzo 1958, n.

425, nel rilievo che, per effetto della riforma dell'Ente di cui alla

legge n. 210 del 1985, il rapporto di lavoro era di natura privata e

che, quindi, in applicazione delle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del

1970 (Statuto dei lavoratori), il licenziamento senza giusta causa

era illegittimo, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 119, lett. a), della citata legge n. 425 del

1958 la quale, prevedendo la destituzione automatica ed escludendo il

procedimento disciplinare, importerebbe violazione degli artt. 3, 4,

35 e 97 della Costituzione.

Seguendo la tesi dell'Ente Ferrovie ha osservato che nella

fattispecie non trovavano applicazione né le leggi invocate dal

ricorrente né il contratto collettivo del 5 febbraio 1988, ma la

disposizione censurata in quanto, siccome la delibera dell'Ente del

13 aprile 1988 è meramente dichiarativa, la situazione di diritto si

era già verificata al 22 dicembre 1987. In base ai principi

affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 971 del 1988,

sussisteva la violazione dei precetti costituzionali richiamati, che

sanciscono la tutela del diritto al lavoro ed esigono la

ragionevolezza delle norme di legge, mentre in mancanza del

procedimento disciplinare è esclusa la possibilità di graduare la

misura della sanzione al caso concreto.

2. - Nel giudizio si è costituita la parte privata, la quale ha

eccepito la inammissibilità della questione in quanto la fattispecie

non è regolata dalla disposizione impugnata. Nel merito ha concluso

per la fondatezza della questione, richiamando la sentenza di questa

Corte n. 971 del 1988.

Nella imminenza dell'udienza la parte privata ha presentato

memoria con la quale ha insistito sulle tesi svolte nella comparsa di

costituzione, indicandone a fondamento anche la mancata risposta da

parte dell'Ente alla domanda di riammissione in servizio presentata

ai sensi della legge n. 19 del 1990. Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 119, lettera a),

della legge 26 marzo 1958, n. 425, nella parte in cui, per i

dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, prevede la destituzione di

diritto, con l'esclusione del procedimento disciplinare, in caso di

condanna definitiva per uno dei reati indicati dalla stessa norma,

violi gli artt. 4 e 35 della Costituzione per la mancata

assicurazione della tutela del diritto al lavoro, l'art. 3 della

Costituzione per la irrazionalità della disposizione e l'art. 97 per

lesione del principio del buon andamento dell'amministrazione.

2. - Si premette che il giudice remittente ritiene applicabile

alla fattispecie la norma denunciata e non le leggi n. 604 del 1986 e

n. 300 del 1970 siccome il rapporto di lavoro di cui trattasi, al

momento della condanna definitiva del ricorrente, non era ancora

divenuto di natura privatistica per effetto della interpretazione,

adottata dallo stesso giudice, degli artt. 14, secondo comma, 21,

primo comma, e 1 della legge n. 210 del 1985 e 2093, secondo e terzo

comma, del codice civile.

Ora, a disciplinare la materia della destituzione dei pubblici

dipendenti, successivamente alla ordinanza di remissione, sono

intervenuti gli artt. 9 e 10 della legge del 7 febbraio 1990, n. 19.

Inoltre il ricorrente ha presentato nei termini di legge la domanda

di riammissione in servizio, come richiesto dalle suddette

disposizioni.

In tale situazione, la rilevanza della sollevata questione va

riesaminata alla stregua della citata legge 7 febbraio 1990, n. 19,

per cui gli atti vanno restituiti al giudice remittente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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