Corte costituzionale

Sentenza n. 117/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1973 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6d.P.R. 932/1955

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6 del

d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932 (norme di attuazione e coordinamento

della legge 18 giugno 1955, n. 517), promossi con ordinanze emesse il

23 ed il 30 giugno 1971 dalla sezione istruttoria della Corte d'appello

di Palermo nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Failla

Guido e Billone Serafina e di Cardile Ignazio, iscritte ai nn. 322 e

323 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1971 e n. 290 del 17 novembre

1971.

Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 1973 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di due procedimenti penali a carico di persone imputate

di falso ideologico e peculato ai danni della Regione siciliana nel

primo, di omicidio colposo di una bambina, per omissione di cautele

nell'esecuzione di opere pericolose, nel secondo, la sezione

istruttoria della Corte d'appello di Palermo, con ordinanze di identico

contenuto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 25 della

Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del

d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, recante norme di attuazione della legge

18 giugno 1955, n. 517, con la quale furono apportate modificazioni al

codice di procedura penale.

La sezione istruttoria ha premesso che in entrambi i procedimenti

il giudice istruttore presso il tribunale di Palermo aveva dichiarato

non doversi procedere a carico degli imputati. Ma contro queste

decisioni era stata proposta impugnazione dalla Procura generale presso

la stessa Corte, a norma dell'art. 387 c.p.p., perché fosse accertata

la violazione, nel procedimento di primo grado, della normativa circa

la partecipazione del p.m. agli atti istruttori, ai sensi dell'art.

185, n. 2, di detto codice, e fosse, quindi, disposta la rimessione

degli atti allo stesso giudice istruttore per la rinnovazione del

procedimento.

La sezione istruttoria - ha rilevato che all'accoglimento di

quest'ultima domanda osta l'art. 6 del d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932

(contenente norme di attuazione e coordinamento della legge 18 giugno

1955, n. 517, modificativa di alcuni articoli del c.p.p.) in quanto

esso prescrive che, il giudice di appello, ove dichiari la nullità

della sentenza istruttoria per essersi verificata una delle ipotesi

indicate nel citato art. 185, debba egli stesso procedere alla

rinnovazione degli atti invalidi a norma dell'art. 189 del codice di

procedura penale.

Senonché la disposizione dell'art. 6 delle ricordate norme di

attuazione apparirebbe in contrasto con gli artt. 24 e 25 Cost., in

quanto priverebbe l'imputato di un grado di giurisdizione, con

pregiudizio del diritto di difesa, e lo distoglierebbe dal giudice

precostituito per legge per il procedimento istruttorio di primo grado.

Non essendosi costituita alcuna parte, a norma dell'art. 26 della

legge 11 marzo 1953, n. 87, le due cause sono state fissate per la

camera di consiglio del 30 maggio 1973. Considerato in diritto :

1. - L'art. 6 del d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, recante norme di

attuazione della legge 18 giugno 1955, n. 517, di modifica del c.p.p.,

stabilisce che il giudice d'appello il quale dichiara la nullità della

sentenza istruttoria, impugnata a termini dell'art. 387 del codice

predetto, per essersi verificata una delle nullità indicate nell'art.

185, procede direttamente a norma dell'art. 189. Orbene in forza di

quest'ultima disposizione al giudice d'appello è attribuita la

potestà di rinnovare o rettificare direttamente gli atti invalidi del

procedimento istruttorio. Allo stesso giudice è poi demandato emettere

il provvedimento conclusivo della istruzione.

Dal che deriva - assume il giudice a quo - che, nel caso di

nullità dell'istruzione di primo grado, unico procedimento validamente

svolto è quello definito dalla sezione istruttoria della Corte

d'appello. All'imputato risulterebbe in tal guisa precluso il doppio

grado della cognizione istruttoria, con conseguente limitazione del

diritto di difesa, in contrasto con l'art. 24 della Costituzione. E

ricorrerebbe altresì violazione del principio del giudice naturale

(art. 25 della stessa Costituzione) - per il fatto che, nonostante la

nullità della sentenza istruttoria, dichiarata con decisione

rescindente della sezione istruttoria, la rinnovazione del procedimento

(in sede rescissoria) non è rimessa al giudice istruttore competente

per il primo grado, ma è attribuita allo stesso organo competente per

l'impugnazione.

Le questioni non sono fondate.

2. - Questa Corte, con precedente sentenza (n. 41 del 1965), ha

affermato (in relazione alla legittimità dell'art. 522, ultima parte,

c.p.p.) che l'art. 24 della Costituzione garantisce il diritto di

difesa dell'imputato in giudizio come effettiva possibilità di

esplicazione, personale e con l'assistenza tecnica e professionale di

un difensore, del potere di fare deduzioni e addurre prove a sua

tutela, rimanendo assicurato il contraddittorio e rimosso ogni ostacolo

all'accertamento giudiziale del fondamento dell'accusa.

Nella ricordata decisione è stato altresì chiarito che la

garanzia della difesa si realizza non tanto con la duplicità della

cognizione della causa da parte di giudici di merito diversi, ma con la

possibilità concreta che nel processo vengano prospettate le domande e

le ragioni delle parti, che non siano legittimamente precluse.

Anche nella specie, con riguardo alla normativa in esame e con

riferimento alle accennate situazioni processuali, legittimanti

l'esercizio dell'appello, deve ribadirsi che il doppio grado della

cognizione di merito non ha rilevanza costituzionale e non inerisce,

per necessaria implicazione, alla garanzia della difesa. E, con la

dottrina processualistica, può ritenersi che il principio del doppio

grado non esprime l'esigenza della piena cognizione in ogni grado della

giurisdizione, ed in particolare nel giudizio di appello, ma si risolve

in una garanzia pratica del miglior risultato delle decisioni. Sicché,

senza contrasto coi precetti della Costituzione, il legislatore

ordinario può diversamente strutturare il processo di appello

disciplinando, nell'ambito della sua discrezione, l'effetto devolutivo

del gravame e l'opportunità o meno della rimessione della causa al

primo giudice. E ciò anche nelle ipotesi di gravame nelle quali si

adducono nullità incidenti sul procedimento di primo grado.

Può aggiungersi che l'art. 111, secondo comma, della Costituzione,

a garanzia dell'osservanza della retta attuazione giudiziale della

legge, sancisce la inderogabilità del solo ricorso per cassazione, per

motivi di legittimità, contro tutte le sentenze e contro i

provvedimenti sulla libertà personale pronunziati dagli organi

ordinari o speciali.

3. - Ne consegue che la norma dell'art. 6, oltretutto non

irrazionale in quanto riferibile a criteri di celerità ed economia di

giudizi, non è incompatibile con la tutela costituzionale della

difesa.

4. - Né la norma in questione è censurabile sotto il diverso

profilo dell'asserita violazione dell'art. 25 della Costituzione.

Come emerge dall'interpretazione che di detta norma è stata

adottata da questa Corte, il principio del giudice naturale è ispirato

alla garanzia di obiettività ed imparzialità del giudizio e ha

riferimento alla precostituzione del giudice al quale spetta di

giudicare, nei limiti della cognizione propria di ciascuna fase

processuale.

Con tale criterio non contrasta la disposizione in esame, volta

appunto alla predeterminazione della competenza funzionale in sede di

appello contro sentenze di proscioglimento del giudice istruttore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 6 del d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932 (norme di attuazione e

coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517), sollevate, con le

ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 24 e 25 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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