Corte costituzionale

Sentenza n. 116/1985

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/04/1985 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 15

commi primo e secondo, legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato

giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati

ordinari ed amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e

degli avvocati dello Stato), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 ottobre 1981 dal Tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra Pezzana Aldo ed altro e Ministero del

Tesoro ed altri, iscritta al n. 812 del registro ordinanze 1981 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 96 del 1982;

2) ordinanza emessa il 9 dicembre 1981 dal T.A.R. per il Lazio sul

ricorso proposto da Imperatrice Giovanni c/Presidente del Consiglio di

Stato ed altri, iscritta al n. 106 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 192 del 1982;

3) ordinanza emessa il 7 ottobre 1983 dal Tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra Pezzana Aldo e Ministero del Tesoro,

iscritta al n. 1097 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 1984;

4) ordinanza emessa il 26 novembre 1983 dal Tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra Delli Priscoli Mario e Ministero del

Tesoro, iscritta al n. 502 del registro ordinanze 1984 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 del 1984.

Visti gli atti di costituzione di Pezzana Aldo e De Simone Felice;

udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1985 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

udito l'avv. Filippo Bracci per Pezzana Aldo.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con ordinanza emessa il 30 ottobre 1981 (comunicata il 26 e

notificata il 28 del successivo novembre; pubblicata nella G.U. n. 96

del 7 aprile 1982 e iscritta al n. 812 R.O. 1981) nel giudizio promosso

da Pezzana Aldo (presidente di sezione del Consiglio di Stato) e De

Simone Felice (consigliere di corte d'appello), membri del collegio

arbitrale costituito ai sensi del capitolato generale per gli appalti

delle opere pubbliche per la risoluzione della controversia tra

l'Impresa Vito Bonaccorso e il Consorzio di Bonifica Borgo Cascino, che

avevano anche nei confronti del Min. Tesoro chiesto liquidare secondo

giustizia gli onorari di arbitri e condannare - previa, ove occorresse,

rimessione degli atti alla Corte Costituzionale - le parti in solido a

versare per intero gli onorari, salve le ritenute IRPEF, ad essi attori

e non al Min. Tesoro, il Tribunale di Roma, Sez. 1.a civ., giudicò

rilevante e, in riferimento agli artt. 3, 53 e 36 Cost., non

manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale

dell'art. 15, comma primo e, per conseguenzialità, comma secondo l. 2

aprile 1979, n. 97 sul riflesso I) in riferimento all'art. 3 che non

sarebbe razionalmente giustificata la discriminazione operata ai danni

dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato nei confronti

degli altri arbitri in genere e, in particolare, di quelli che sono

dipendenti dello Stato o dipendenti pubblici perché Ia) nel

particolare status dei magistrati e degli avvocati dello Stato non si

ravviserebbe alcun elemento che possa avere interferenza con la

attribuzione dei compensi per l'eventuale attività arbitrale, Ib) né

giustificazione si rinverrebbe nel trattamento economico spettante a

magistrati e avvocati dello Stato, che non sarebbe il più elevato tra

quelli dei pubblici dipendenti, Ic) né rappresenterebbe utile

spiegazione l'attività svolta nei due campi "giacché - a parte il

rilievo che l'affinità è insussistente per gli avvocati e i

procuratori dello Stato - non appare giustificabile, comunque, per tale

considerazione il quasi totale esproprio del compenso (all'80% di

ritenute va aggiunta, poi, l'applicazione dell'IRPEF con aliquote, in

genere, tra il 30 e il 40% sul residuo 20%)", Id) nella più parte

delle controversie di solito compromesse per arbitri "il singolo

magistrato, nominato arbitro, o la categoria cui appartiene non avrebbe

giurisdizione o competenza per giudicare", Ie) né, infine, sarebbe

ragionevole evocare la opportunità di "disaffezionare" i magistrati e

gli avvocati e procuratori dello Stato dall'attività arbitrale "sia

perché in molti casi, come il presente, la partecipazione dei

magistrati ai collegi arbitrali è imposta dalla legge, sia perché non

potrebbe ritenersi ammissibile al fine uno strumento del genere, tanto

più che il sistema delle preventive autorizzazioni degli organi

competenti esclude ogni possibilità di abuso", II) in riferimento

all'art. 53 che l'afflusso delle ritenute nel conto entrate del Tesoro

senza una particolare destinazione rappresenterebbe un'anormale forma

d'imposizione che prescinde dalla entità dei compensi, III) in

riferimento all'art. 36, comma primo che non sarebbe proporzionata alla

qualità e alla quantità del lavoro degli arbitri una retribuzione

coattivamente ridotta ad un quinto di quella liquidata o liquidabile

come congrua per lo stesso lavoro ad un soggetto non rientrante nella

previsione dell'impugnato art. 15.

1.2. - Avanti la Corte non è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri e delle parti del giudizio a quo si sono

costituiti i soli Pezzana e De Simone con memoria depositata il 16

novembre 1982 e, pertanto, fuori termine.

2.1. - Con ordinanza emessa il 9 dicembre 1981 (comunicata l'11 e

notificata il 15 gennaio 1982; pubblicata nella G.U. n. 192 del 14

luglio 1982 e iscritta al n. 106 R.O. 1982) sul ricorso proposto da

Giovanni Imperatrice (presidente di sezione del Consiglio di Stato) con

atto notificato il 17 luglio 1981 avverso il decreto 16 maggio 1981 con

cui il Presidente del Consiglio di Stato lo aveva nominato quinto

membro, con funzioni di presidente, del collegio arbitrale da

costituirsi su istanza dell'ATAC di Roma e dell'impresa Pessina s.p.a.,

che (parti nel contratto di appalto per la costruzione della rimessa

Magliana) avevano stipulato clausola compromissoria nella quale avevano

richiamato il capitolato generale di appalto per le opere pubbliche

appr. con d.P.R. 16 maggio 1962, n. 1063, il T.A.R. Lazio Sez. l.a,

ritenuti la propria giurisdizione e l'interesse dell'Imperatrice a

proporre ricorso, reputò rilevante la questione d'illegittimità

costituzionale dei commi primo e secondo dell'art. 15 l. 97/1979 -

proposta dall'Imperatrice - che giudicò manifestamente infondata in

riferimento all'art. 36 comma primo e agli artt. 3 e 24, e non

manifestamente infondata I) in riferimento agli artt. 3 e 36 comma

primo Cost. a motivo della irrazionale discriminazione operata in danno

del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 e dei magistrati

amministrativi regionali rispetto ad altre categorie di soggetti e in

particolare agli altri dipendenti della pubblica Amministrazione, con

specifico riferimento all'art. 45 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063

(Approvazione del capitolato generale di appalto), e II) in riferimento

agli artt. 3 e 53, comma primo Cost. per non tenersi conto dei criteri

di cui all'art. 53 comma primo in danno del personale di cui alla l.

392/1951.

2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si è

costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri.

3.1. - Con ordinanza emessa il 7 ottobre 1983 (notificata il 21

novembre e comunicata il 6 dicembre 1983; pubblicata nella G.U. n. 134

del 16 maggio 1984 e iscritta al n. 1097 R.O. 1983) sulla domanda,

proposta con atto notificato i 5, 7 e 9 aprile 1983 alla s.p.a.

Cantieri Navali Riuniti e ai Ministeri della Difesa e del Tesoro con la

quale Aldo Pezzana, che aveva presieduto il collegio arbitrale

costituito per dirimere le controversie tra la s.p.a. Cantieri Riuniti

di Genova e il Min. Difesa per la revisione prezzi e conseguente

risarcimento dei danni in dipendenza di contratto di appalto della

costruzione di quattro fregate, aveva chiesto accertarsi - previa

dichiarazione di non manifesta infondatezza della questione

d'incostituzionalità dell'art. 15, commi primo e secondo l. 2 aprile

1979, n. 97 - il diritto a percepire l'intero compenso per l'opera di

arbitro, il Tribunale di Roma giudicò rilevante e, in riferimento agli

artt. 3, 36 e 53 Cost., non manifestamente infondata la proposta

questione.

3.2. - Avanti la Corte non ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri; si è costituito per il Pezzana l'avv. Filippo

Bracci giusta delega in margine alla memoria depositata il 21 dicembre

1983, con la quale, richiamate la C. cost. 141/1980, resa dalla Corte

in merito alla l. 10 dicembre 1976, n. 797, e la C. cost. 42/1980

dichiarativa dell'illegittimità dell'ILOR a carico dei lavoratori

autonomi, ha posto in rilievo la inidoneità della qualità di

magistrato a giustificare il trattamento discriminatorio, ad es., nel

campo degli arbitrati in materia di opere pubbliche, la violazione

dell'art. 36, ha richiamato la C. cost. 130/1982 dichiarativa

dell'esclusione del diritto a compenso dei componenti delle commissioni

tributarie che siano impiegati amministrativi dello Stato e, infine, la

dec. 12 dicembre 1972, n. 1302 con la quale il Cons. Stato sez. IV

giurisd. riconobbe spettare ai magistrati (ordinari e amministrativi)

l'indennità mensile prevista per i componenti il Trib. sup. acque

pubbliche dalla l. 1 agosto 1959, n. 704. Nella memoria depositata il

5 marzo 1985 la difesa del Pezzana si è soffermata sulla rilevanza

della questione nell'esame della domanda di rilievo.

4.1. - Con ordinanza emessa il 26 novembre 1983 (comunicata il 24

febbraio e notificata il 2 aprile del 1984; pubblicata nella G.U. n.

266 del 26 settembre 1984 e iscritta al n. 502 R.O. 1984) nel giudizio

promosso con atto notificato il 14 febbraio 1982, con il quale Delli

Priscoli Mario, magistrato di Cassazione in sevizio presso il Tribunale

di Roma, che ebbe ad espletare funzioni di presidente del collegio

arbitrale, costituito per dirimere la vertenza insorta tra s.p.a.

"Alpina" e l' "A.N.A.S." aveva chiesto - previa rimessione degli atti

alla Corte Costituzionale per la risoluzione della questione

d'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma primo e, per

conseguenzialità, comma secondo l. 2 aprile 1979, n. 97 - condannare

il Min. Tesoro al pagamento, a favore di esso attore, della somma di

lire 88.000.000 con la rivalutazione monetaria e gli interessi, il

Tribunale di Roma giudicò rilevante e non manifestamente infondata la

questione d'illegittimità dell'art. 15 l. 97/1979 I) in riferimento

all'art. 3 Cost. per essere ingiustificato il trattamento

discriminatorio riservato al personale di cui alla l. 392/1951 e ai

magistrati amministrativi regionali, e II) in riferimento all'art. 53

Cost. perché la norma impugnata, con prevedere il diretto versamento

dell'80% dei compensi in conto entrate del Tesoro dello Stato, ha

introdotto nell'ordinamento una imposizione di carattere fiscale che

non risponde ad alcuno dei requisiti prescritti dalla norma

costituzionale.

4.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si è

costituita né ha spiegato intenento il Presidente del Consiglio dei

ministri.

5. - Nella pubblica udienza del 19 marzo 1985 il giudice Andrioli

ha svolto la relazione dei quattro incidenti e l'avv. Bracci

nell'interesse del Pezzana ha illustrato la conclusione di fondatezza

della questione. Considerato in diritto :

6.1. - Oggetto dei quattro incidenti sono i commi primo ("Le somme

dovute al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, ed ai

magistrati amministrativi regionali a titolo di compenso per lo

svolgimento delle funzioni di arbitro debbono essere versate da coloro

che sono tenuti ad erogarle direttamente in conto entrate del tesoro,

nella misura dell'ottanta per cento") e secondo ("Degli avvenuti

versamenti è data di volta in volta comunicazione all'ufficio di

appartenenza del magistrato ovvero dell'avvocato e procuratore dello

Stato interessato") dell'art. 15 (Devoluzione all'erario dei compensi

per gli arbitrati) della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato

giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati

ordinari ed amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e

degli avvocati dello Stato), e, sebbene non tutti i giudici a quibus

abbiano assunto a parametro, senza esclusione, gli artt. 3, 36 e 53

Cost., se ne impone la riunione ai fini di unica deliberazione

6.2. - La constatazione - desunta dai lavori preparatori relativi

all'art. 15, commi primo e secondo - che non solo i conditores non

avvertirono la esigenza di porre la nascitura disposizione a raffronto

con i dettami costituzionali, ma non pochi si dolsero di ciò che

soltanto l'80 per cento dei compensi fosse da versare in conto entrate

del Tesoro, non impedisce alla Corte di procedere allo scrutinio di

costituzionalità che sarebbe per contro superfluo in ordinamenti

stranieri nei quali non s'incontrano, per quanto consta, norme che

impongano né interpretazioni che consiglino falcidia dei compensi

dovuti a magistrati per l'esplicazione di funzioni arbitrali.

7. - Dei tre parametri, cui han fatto in varia guisa capo il

Tribunale di Roma (supra 1.1., 3.1., 4.1.) e il T.A.R. Lazio (supra

2.1.), è sufficiente a corroborare la proposta questione l'art. 3

perché del tutto priva di razionalità è la sottrazione dell'80 per

cento dei compensi arbitrali comminata dai due primi commi dell'art. 15

a carico di magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, della Corte

dei conti e della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori

dello Stato (del personale - si vuol dire - di cui alla l. 392/1951) e

dei magistrati amministrativi regionali: sul piano obiettivo la

naturale identità di opera spiegata da costoro e da altri che non

rientrino nelle specie delineate nella l. 392/1951 ne esplichino

funzioni di magistrati amministrativi regionali non consente che il

compenso dovuto ai primi sia sol pari ad un quinto del compenso cui

possono aver diritto gli altri; sul piano soggettivo, poi, lo status di

magistrati e di difensori dello Stato, in punto a legittimazione a

spiegare funzioni arbitrali, non giustifica la falcidia dei compensi di

cui non sono per contro fatti segno gli esercenti di altre pubbliche

funzioni e, addirittura, i dipendenti pubblici di qualsiasi genere.

Né a conferire una qualche ragionevolezza alla disposizione

impugnata giova una sorta di "disaffezione" dall'esercizio di funzioni

arbitrali che a magistrati e a difensori dello Stato potrebbe rivenire

dal prelievo pecuniario vuoi perché - a tacer d'altro - unica

"disaffezione" valida sarebbe il divieto di esercitare funzioni

arbitrali (che, a quanto consta, nessun ordinamento straniero commina),

vuoi perché non può senza contraddizione il potere legislativo per un

verso dissuadere i magistrati dall'arbitrato e per altro verso

chiamarli a far parte dei collegi arbitrali previsti nell'art. 45 del

Capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del

Ministero dei lavori pubblici (appr. con d.P.R. 16 luglio 1962, n.

1063) in una con un componente tecnico del Consiglio superiore dei

LL.PP. e di un funzionario della carriera direttiva, amministrativa e

tecnica del Ministero dei lavori pubblici i cui compensi non sono

assoggettati a prelievo di sorta.

Né, infine, va lasciata in ombra la discrasia tra avvocati e

procuratori dello Stato e avvocati e procuratori degli uffici legali

organicamente costituiti presso le province, i comuni, le istituzioni

di beneficenza e, in genere, qualsiasi altra amministrazione o

istituzione pubblica, soggetta a tutela o a vigilanza dello stato,

delle province e dei comuni, iscritti in un albo speciale, annesso

all'albo ordinario, che sono retribuiti con stipendio e rivestono

quindi qualità di impiegati e - pur essendo soggetti alla disciplina

forense - non di professionisti.

Sancendo l'incostituzionalità dei due primi commi dell'art. 15

questa Corte mantiene ferma la ratio decidendi, che la indusse a

dichiarare con la sent. 130/1982 l'incostituzionalità dell'art. 12

ultimo comma d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 nella parte in cui

escludeva dal diritto ai compensi per la partecipazione alla decisione

dei ricorsi in materia tributaria i componenti di commissioni

tributarie impiegati amministrativi dello stato con trattamento

onnicomprensivo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 812/1981, 106/1982,

1097/1983,502/1984,

dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi primo e secondo

dell'art. 15 (Devoluzione all'erario dei compensi per gli arbitrati)

della l. 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei

magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari ed

amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli

avvocati dello stato).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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