Corte costituzionale

Sentenza n. 116/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/05/1976 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo e

secondo comma, del d.l. C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 (trattamento

giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio

nelle Amministrazioni dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 22

giugno 1973 dal Consiglio di Stato sezione IV - sul ricorso di Penta

Roma contro l'Istituto superiore di odontoiatria "George Eastman",

iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 20 febbraio 1974.

Udita nella camera di consiglio del 13 novembre 1975 la relazione

del Presidente.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La signora Penta Roma, vedova del prof. Rocco Maria Pizzitutti,

defunto il 17 gennaio 1965, già docente incaricato presso l'Istituto

"Eastman", ha impugnato avanti al Consiglio di Stato la determinazione

della liquidazione corrisposta da detto Istituto per la morte del

marito, agendo anche quale procuratrice del figlio Eugenio.

La ricorrente sosteneva l'illegittimità dei criteri di calcolo

adottati in quanto nella determinazione della somma erogata non era

stato tenuto conto di alcune voci retributive, a suo dire costanti,

oltre il mero stipendio.

Il Consiglio di Stato, ritenuto nella specie applicabile l'art. 9

del d.l. 4 aprile 1947, n. 207, trattandosi di rapporto d'impiego

pubblico non di ruolo, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'articolo stesso nelle parti in cui dispone che

l'indennità di licenziamento sia liquidata sulla base della "sola

retribuzione" goduta all'atto del licenziamento o della morte ed

esclude la corresponsione della indennità di preavviso per il caso di

decesso del dipendente.

Secondo l'ordinanza del Consiglio di Stato, la norma impugnata

contrasterebbe anzitutto con l'art. 36 Cost. L'espressione usata

dall'art. 9 citato, che testualmente dispone, col primo comma, essere

dovuta al "personale non di ruolo avente almeno un anno di servizio

continuativo, una indennità commisurata ad una mensilità della sola

retribuzione in godimento all'atto del licenziamento per ciascun anno

di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi" e, col secondo

comma, che "il licenziamento per motivi non disciplinari deve essere

preceduto da preavviso di un mese, se il dipendente abbia raggiunto

cinque anni di servizio, e di due mesi, se abbia compiuto dieci anni di

servizio" comporterebbe, invero, l'esclusione dal computo

dell'indennità di licenziamento di tutte le indennità diverse dallo

stipendio, anche se corrisposte in modo continuativo, non potendosi,

nella specie, data la chiara lettera della legge, adottare in via

analogica l'interpretazione estensiva alle indennità periodiche e

continuative seguita in altri casi dallo stesso Consiglio di Stato, a

proposito di disposizioni concernenti i criteri di determinazione di

indennità di licenziamento aventi natura, caratteri e finalità

diversi, come, ad esempio, quella prevista dall'art. 5 legge 27

febbraio 1955, n. 53, sull'esodo dei dipendenti pubblici.

Detta esclusione comporterebbe una sostanziale difformità della

disciplina in esame dal trattamento di liquidazione previsto dagli

artt. 2118, 2120 e 2121 cod. civ. per l'impiego privato, che

dispongono, invece, espressamente, la corresponsione dell'indennità di

preavviso in caso di decesso nonché il computo delle provvigioni, dei

premi di produzione, della partecipazione agli utili o ai prodotti e di

"ogni altro compenso continuativo". Data la natura retributiva delle

indennità in esame, tale difformità, secondo il giudice a quo, si

porrebbe in contrasto con il principio della proporzionalità della

retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato che, in

virtù delle citate disposizioni, è invece attuato per il rapporto di

impiego privato, e dovrebbe ritenersi valido anche per il rapporto di

impiego pubblico trattandosi di principio generale comune all'uno ed

all'altro tipo di rapporto, tanto più che, anche in questo secondo

caso, dovrebbe riconoscersi la natura retributiva dell'indennità di

licenziamento.

La denunziata disparità di trattamento, poi, si risolverebbe anche

in una ingiustificata discriminazione a danno dei dipendenti non di

ruolo della pubblica amministrazione, rispetto ai quali, come nel caso,

trovi applicazione la norma impugnata, e costituirebbe quindi

violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della

Costituzione.

L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 1974.

Non vi è stata costituzione di parti in questa sede e la

discussione della causa è stata assegnata, quindi, in camera di

consiglio. Considerato in diritto :

1. - Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza indicata in epigrafe,

solleva, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi primo e

secondo, del decreto legislativo C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, nella

parte in cui dispone che "la indennità di licenziamento sia liquidata

sulla base della sola retribuzione goduta all'atto del licenziamento (o

della morte) e per la parte in cui prevede la corresponsione della

indennità di preavviso per il solo caso di licenziamento per motivi

non disciplinari e non anche per quello di decesso del dipendente".

2. - La questione è fondata.

Il Consiglio di Stato esattamente mette a raffronto, in ordine ai

detti due problemi sui quali era stato chiamato a pronunciarsi, la

disciplina dettata dal codice civile e da leggi speciali per il

rapporto di impiego privato (ed in particolare le norme di cui agli

artt. 2118 e 2121 del codice civile) e quella applicabile al rapporto

de quo (e precisamente le norme sui dipendenti non di ruolo dello Stato

previste dal decreto legislativo n. 207 del 1947, ed in base all'art.

78 del regolamento organico dell'istituto "G. Eastman" con il quale il

detto rapporto si era svolto).

E del pari esattamente rileva, a proposito della situazione

giuridica del personale di codesto istituto (ente pubblico costituito

con decreto reale del 10 luglio 1930), l'esistenza di una "palese

disparità di trattamento nei confronti dei prestatori di lavoro

disciplinati da norme di diritto privato".

Ed infatti, mentre l'art. 2121 del codice civile dispone che le

indennità di cui agli artt. 2118 e 2120 debbono calcolarsi "computando

le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o

ai prodotti e ogni altro compenso di carattere continuativo", il primo

comma dell'art. 9 citato, in caso di cessazione del rapporto di impiego

non di ruolo, stabilisce che l'indennità sia commisurata alla "sola

retribuzione in godimento all'atto della cessazione stessa"; e, in caso

di morte del prestatore di lavoro, secondo l'art. 2122 del codice

civile, sono dovute le indennità di preavviso e di anzianità e,

invece, secondo il ripetuto art. 9, la corresponsione della prima delle

due indennità anzidette non è prevista nel caso di decesso del

dipendente.

Orbene, il differente trattamento giuridico che viene usato nei

confronti del personale non di ruolo della pubblica amministrazione non

trova riscontro e giustificazione in una situazione giuridica o di

fatto di codesto personale, ché anzi, pur non potendosi negare

l'esistenza di profili ed elementi per cui il rapporto di pubblico

impiego debba essere tenuto distinto da quello di impiego privato,

esistono sicuri punti di contatto o di identità (e tra questi

rientrano quelli in considerazione).

Né d'altra parte soccorrono ragioni a sostegno della razionalità

della rilevata disparità di trattamento (posta in essere, nonostante

l'assimilabilità delle situazioni sostanziali di base): tutto ciò,

salvo verifica, caso per caso, della rispondenza delle singole voci

retributive ai requisiti previsti dalla suindicata legge generale e

comune.

3. - Stante il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, e

rimanendo, pertanto, assorbito l'esame dell'ulteriore profilo di

illegittimità costituzionale in relazione all'art. 36 della

Costituzione, l'art. 9 del decreto legislativo n. 207 del 1947 risulta

costituzionalmente illegittimo nelle parti di cui sopra.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, commi primo e

secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4

aprile 1947, n. 207 (trattamento giuridico ed economico del personale

civile non di ruolo in servizio nelle amministrazioni dello Stato),

nella parte in cui dispone che l'indennità dovuta in caso di

cessazione del rapporto è commisurata alla sola retribuzione e nella

parte in cui prevede la corresponsione dell'indennità di preavviso per

il solo caso di licenziamento per motivi non disciplinari e non anche

per quello di decesso del dipendente.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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