Corte costituzionale

Sentenza n. 115/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/04/2000 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6legge 1511/1923

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della

legge 12 luglio 1923, n. 1511 (Conversione in legge, con

modificazioni, del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante

la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo), promosso con

ordinanza emessa il 25 marzo 1998 dal Tribunale di Sulmona nel

procedimento civile vertente tra il comune di Alfedena e il Parco

nazionale d'Abruzzo, iscritta al n. 363 del registro ordinanze 1998 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima

serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione dell'Ente autonomo Parco nazionale

d'Abruzzo;

Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2000 il giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Udito l'avvocato Gregorio Iannotta per l'Ente autonomo Parco

nazionale d'Abruzzo.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio civile promosso dal comune di

Alfedena nei confronti del Parco nazionale d'Abruzzo per ottenere il

risarcimento dei danni conseguenti alla mancata esecuzione di alcuni

concordati tagli boschivi nellambito del Parco, il Giudice unico del

tribunale di Sulmona ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 della legge 12 luglio 1923, n. 1511

(Conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto 11

gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco nazionale

d'Abruzzo), in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 102, primo

comma, della Costituzione.

Premette il giudice a quo che il convenuto Parco nazionale ha

sollevato un'eccezione preliminare di improponibilità della domanda

risarcitoria avanzata dall'attore, osservando che, per effetto del

combinato disposto di cui alla norma impugnata ed agli artt. 9 e 10

del r.d. 27 settembre 1923, n. 2124, le controversie relative alla

determinazione del compenso dovuto per la mancata esecuzione di tagli

boschivi sono devolute ad un'apposita commissione arbitrale. Tale

eccezione dà conto della rilevanza della presente questione.

Osserva quindi il rimettente che, in base al sistema contenuto

nella legge n. 1511 del 1923 e nel relativo regolamento di esecuzione

di cui al citato r.d. n. 2124 del 1923, all'interno del Parco

nazionale d'Abruzzo è vietata l'esecuzione di tagli boschivi non

autorizzati; ove il Comitato esecutivo del parco neghi

l'autorizzazione al taglio, il medesimo fissa la misura del compenso

da corrispondere al proprietario del bosco. Se quest'ultimo non

accetta tale compenso, dovrà farne dichiarazione scritta,

provvedendo alla designazione del proprio componente all'interno del

collegio arbitrale, cui spetterà la risoluzione della controversia.

E poiché nel caso specifico il comune di Alfedena, pur impegnandosi

a non eseguire i tagli boschivi, non ha accettato il compenso

fissato, vi è controversia su tale punto, che dovrebbe essere decisa

da un collegio arbitrale.

Ciò posto, il giudice di Sulmona ravvisa nella norma impugnata

un caso di arbitrato obbligatorio, in quanto alle parti non è dato

di evitare tale modo di risoluzione della questione, già

predeterminato dalla legge. E siffatto arbitrato, secondo la costante

giurisprudenza di questa Corte, è in contrasto con gli invocati

parametri costituzionali.

2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito l'Ente

autonomo Parco nazionale d'Abruzzo, chiedendo che venga dichiarata

l'infondatezza della prospettata questione.

Rileva la parte privata che l'art. 6 impugnato prevede non

un'ipotesi di arbitrato obbligatorio, bensì di arbitraggio ex lege,

conferendo a terzi, alla stregua di quanto dettato dall'art. 1349

cod. civ., il potere di determinare equitativamente la somma da

corrispondere a titolo di indennizzo. Il compito cui è chiamata la

commissione arbitrale, perciò, non ha alcun contenuto decisorio.

Tale commissione, infatti, interviene soltanto se il compenso fissato

dall'ente parco non viene accettato dalla controparte, determinando

il contenuto di tale compenso in luogo del mancato accordo negoziale;

da tanto consegue l'infondatezza della sollevata questione. Considerato in diritto

1. - Il giudice unico del Tribunale di Sulmona solleva questione

di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 24,

primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, dell'art. 6

della legge 12 luglio 1923, n. 1511, ritenendo che tale norma preveda

una forma di arbitrato obbligatorio, che non consente alle parti di

affidare al giudice ordinario la risoluzione delle controversie ivi

regolate.

2. - Deve preliminarmente ritenersi infondata l'eccezione

sollevata dalla parte privata costituita, secondo cui la norma

impugnata configura un arbitraggio, riconducibile alla fattispecie di

cui all'art. 1349 del codice civile. Questa disposizione prevede

l'ipotesi in cui entrambe le parti contraenti devolvono ad un terzo

la determinazione di uno degli elementi del contratto, sicché tale

determinazione assume i caratteri di un'attività negoziale che i

soggetti hanno concordato di non svolgere direttamente. Nel caso in

esame, invece, mancano sia il carattere tipico dell'arbitraggio,

ossia quello del completamento dell'oggetto contrattuale, sia

l'accordo delle parti sul punto. La norma in questione, che va letta

insieme agli articoli 9 e 10 del r.d. 27 settembre 1923, n. 2124,

stabilisce, infatti, che il compenso da erogare in conseguenza della

mancata esecuzione dei programmati tagli boschivi è fissato

unilateralmente dal Comitato dell'ente parco, ossia da un soggetto

che non è parte di un contratto. Qualora il proprietario del bosco

non accetti la misura dell'indennizzo, si prevede la devoluzione

della questione al collegio arbitrale, che è perciò incaricato

della risoluzione di una vera e propria controversia.

3. - Va confermato, pertanto, che la norma in oggetto regola

un'ipotesi di arbitrato, la cui legittimità costituzionale è da

valutare alla luce della giurisprudenza di questa Corte (v. le

sentenze n. 325 del 1998, n. 381 del 1997, n. 152 del 1996, n. 54 del

1996, n. 232 del 1994, n. 206 del 1994, n. 49 del 1994, n. 488 del

1991 e n. 127 del 1977), secondo cui l'arbitrato trova il proprio

legittimo fondamento nella concorde volontà delle parti, sicché

l'obbligatorietà del medesimo si traduce in un'illegittima

compressione del diritto di difesa ed in una violazione del principio

generale della tutela giurisdizionale. Detta illegittimità si

incentra non nella previsione legislativa di un arbitrato per la

risoluzione di certe controversie, ma nel suo carattere obbligatorio

imposto ex lege e risultante inequivocabilmente dalla norma.

4. - È proprio dai principi ricavabili dalla richiamata

giurisprudenza, tuttavia, che si desume come la presente questione

non sia fondata, potendo la specifica norma impugnata essere

suscettibile di una lettura tale da renderla immune dalle lamentate

censure.

La violazione dei parametri costituzionali invocati dal

rimettente sussiste, come si è detto, soltanto se alle parti resti

affatto preclusa la possibilità di adire il giudice ordinario; cosa

che non avviene nel caso di specie. La norma in esame - peraltro

risalente al 1923 ed inserita in un contesto normativo notevolmente

diverso, anche come linguaggio legislativo, da quello attuale - si

limita a riconoscere, in caso di disaccordo circa il compenso, la

facoltà per le parti di adire un collegio di arbitri chiamati a

decidere in qualità di amichevoli compositori. Da siffatta

disposizione non è consentito trarre la conseguenza di un divieto di

accesso alla giurisdizione ordinaria; accesso che deve viceversa

sempre intendersi permesso in mancanza di una chiara deroga al

principio secondo cui la giurisdizione statale sulle controversie

costituisce la regola fissata nel nostro ordinamento.

Nel caso in esame la norma è formulata in maniera tale che la

scelta della via arbitrale per la soluzione della lite è rimessa ad

una libera opzione delle parti, cui è data facoltà di attivare la

procedura nominando gli arbitri.

Deve ribadirsi, del resto, che, in presenza di un dubbio circa

l'esatta portata di una norma, l'interpretazione secundum

Constitutionem va sempre preferita; tale interpretazione consente nel

caso di specie di ritenere l'impugnata norma immune dalle lamentate

censure di illegittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 12

luglio 1923, n. 1511 (Conversione in legge, con modificazioni, del

regio decreto 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione

del Parco nazionale d'Abruzzo) sollevata, in riferimento agli

artt. 24, primo comma e 102, primo comma, della Costituzione, dal

giudice unico del Tribunale di Sulmona con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari