Corte costituzionale

Sentenza n. 115/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1994 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge

23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza

pubblica), come sostituito dall'art. 6- bis del decreto-legge 18

gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e

socio-assistenziale), convertito in legge, con modificazioni, dalla

legge 18 marzo 1993, n. 67, promossi con ordinanze emesse dal Pretore

di Biella il 7 aprile 1993, dal Pretore di Brescia il 12 maggio 1993,

dal Tribunale di Cremona il 22 settembre 1993 e dal Pretore di

Vicenza il 22 luglio 1993 e l'8 giugno 1993, iscritte rispettivamente

ai nn. 354, 444, 679, 702 e 718 del registro ordinanze 1993 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28, 36, 47,

48 e 50, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1994 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Uditi gli avvocati Leonardo Lironcurti per l'I.N.P.S., Pasquale

Napolitano per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno

per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 7 aprile 1993 (r.o. n. 354/1993), il Pretore di Biella, nel corso di un giudizio di opposizione ad ordinanza-

ingiunzione emessa dall'I.N.P.S. per il pagamento di sanzioni

amministrative relative ad omissioni contributive riguardanti taluni

"collaboratori" della locale farmacia comunale, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 2 e

3, della legge 23 dicembre 1992 n. 498 (Interventi urgenti in materia

di finanza pubblica), così come sostituito dall'articolo 6- bis del

decreto-legge 18 gennaio 1993 n. 9 (Disposizioni urgenti in materia

sanitaria e socio-assistenziale), convertito in legge, con

modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993 n. 67, secondo cui "Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi, le

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti

non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio

sanitario nazionale non sono soggetti, relativamente ai contratti

d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da

essi stipulati, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle

leggi in materia di previdenza e di assistenza, non ponendo in

essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione" (comma 2).

"Le disposizioni di cui al comma 2 hanno natura interpretativa e si

applicano anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in

vigore della presente legge" (comma 3).

Rilevato che tali disposizioni legislative, sopravvenute nel corso

del giudizio ed applicabili alla fattispecie, collegano al fatto che

il contratto sia formalmente qualificato come contratto d'opera o di

prestazione professionale una presunzione juris et de jure di non

subordinazione, il giudice a quo ritiene che esse si pongano in

contrasto con gli articoli 101 e 104 della Costituzione, perché

sottraggono al giudice il potere di interpretare autonomamente non

già disposizioni di legge ma gli stessi fatti rilevanti per la

qualificazione del rapporto quale lavoro subordinato o autonomo. Vi

sarebbe inoltre violazione degli articoli 35 e 3 della Costituzione,

in quanto, a fronte di attività lavorative identiche per modalità e

tipo di prestazione, il lavoratore che sarebbe soggetto alla

disciplina del lavoro subordinato se il suo rapporto si svolgesse con

privati o con enti statali, viene invece considerato come lavoratore

autonomo se il rapporto si svolge con un ente locale. Tale

ingiustificata disparità di trattamento si tradurrebbe poi in

violazione anche degli articoli 38 e 3 della Costituzione, per la

privazione della tutela previdenziale che la qualificazione come

lavoratore autonomo comporta.

Il terzo comma della disposizione impugnata, che attribuisce

efficacia retroattiva ad una norma non qualificabile come

interpretativa, sarebbe poi di per sé stesso in contrasto con gli

articoli 35, 38 e 3 della Costituzione, in quanto, in virtù di tale

norma, che non era in vigore al momento dell'instaurarsi del loro

rapporto (il che poteva aver indotto molti - pur di trovare adeguata

occupazione - ad accettare di sottoscrivere un contratto con una

qualificazione giuridica illegittima riservandosi di esercitare in

futuro il loro diritto ad un corretto inquadramento), lavoratori che

hanno svolto e svolgono la loro prestazione lavorativa con le stesse

modalità vengono ad essere destinatari di un trattamento

differenziato - con riferimento sia al rapporto di lavoro che ai

profili previdenziali - a seconda che la effettiva natura subordinata

del loro lavoro sia stata o meno riconosciuta, prima dell'entrata in

vigore della legge impugnata, ad opera del medesimo datore di lavoro

o del giudice, nonché a seconda che il contratto originario contenga

o meno la specifica indicazione della qualificazione formale del

contratto come contratto d'opera o di prestazione professionale.

2. - Costituendosi in giudizio, l'I.N.P.S. ha suggerito, in primo

luogo, un'interpretazione della norma impugnata diversa da quella

ritenuta dal giudice a quo e tale da non vincolare il giudice al

nomen iuris adottato dalle parti: la norma, cioè, sarebbe diretta

soltanto a confermare che tale dato costituisce un utile elemento di

indagine ai fini della qualificazione dei rapporti, ma non

impedirebbe al giudice di qualificare come rapporto di lavoro

subordinato quel rapporto che come tale si atteggi in concreto.

Nel caso, invece, che l'interpretazione assunta dal giudice a quo

fosse da ritenere esatta, allora la questione di costituzionalità

sottoposta all'esame della Corte dovrebbe ritenersi fondata. A tal

riguardo, la difesa dell'istituto ricorda che la Cassazione ha da

tempo puntualizzato i termini del problema della qualificazione del

rapporto di lavoro subordinato affermando che, al fine di accertare

la sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo o di un rapporto di

lavoro subordinato, il giudice deve rivolgere la propria indagine in

primo luogo al contenuto del contratto, al fine di verificare, sul

piano della volontà negoziale, se le parti abbiano inteso attribuire

alla prestazione i caratteri della continuità e della

subordinazione. Il rilievo così attribuito al momento costitutivo

del rapporto va tuttavia raccordato con il momento attuativo di

questo, sicché il giudice ne deve accertare la natura anche in base

alle caratteristiche e alle modalità con le quali le prestazioni di

lavoro siano state di fatto espletate. Pertanto, se dalla norma

impugnata dovesse desumersi una presunzione juris et de jure di non

subordinazione collegata al mero nomen juris adottato in sede

contrattuale, sarebbero violati i parametri costituzionali indicati

dal Pretore.

Con riferimento alla censura riguardante il comma 3 del citato

articolo 13, l'I.N.P.S., aderendo alla censura proposta dal giudice a

quo, richiama la sentenza di questa Corte n. 155 del 1990, per

ribadire che il legislatore oltrepassa i limiti della ragionevolezza

quando, come nella specie, definisce come interpretativa una

disciplina che ha invece natura innovativa.

3. - Con ordinanza emessa il 12 maggio 1993 (r.o. n. 444 del 1993)

nel corso di un giudizio vertente tra una U.S.L. e l'I.N.P.S. nel

quale si controverteva della natura subordinata o autonoma di un

rapporto di lavoro, il Pretore di Brescia ha rilevato che nelle more

del processo era entrato in vigore l'articolo 13 della legge 23

dicembre 1992 n. 498 e ne ha eccepito l'illegittimità

costituzionale, per violazione degli articoli 3 e 41 della

Costituzione, nella parte in cui non trovava applicazione alle Unità

Sanitarie Locali.

4. - Costituendosi in giudizio, l'I.N.P.S. ha eccepito

l'inammissibilità della questione, rilevando che, già prima

dell'emanazione dell'ordinanza, il citato articolo 13 era stato

modificato dall'articolo 6- bis del decreto-legge 18 gennaio 1993 n.

9, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993 n. 67,

che aveva esteso l'applicabilità della norma impugnata anche a "gli

enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività

socio-assistenziali e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio

sanitario nazionale".

5. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

parimenti eccependo l'inammissibilità della questione.

6. - Nel corso di un giudizio di opposizione a taluni decreti

ingiuntivi emessi su ricorso dell'I.N.P.S. nei confronti dei Comuni

di Foza e di Asiago per il pagamento di contributi previdenziali e

assistenziali e relativi accessori, il Pretore di Vicenza, con

ordinanza dell'8 giugno 1983 (r.o. n. 718/1993), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale in ordine al medesimo

articolo 13, commi 2 e 3, della legge n. 498 del 1992 per violazione

degli articoli 3, 36, 38, 101 e 104 della Costituzione. La pretesa

contributiva dell'istituto riguardava rapporti di lavoro scaturenti

da contratti stipulati dai municipi suddetti con alcuni autisti,

aventi ad oggetto il trasporto degli alunni delle locali scuole

materne. I contratti in questione, rinnovati di anno in anno, erano

denominati quali contratti d'opera, ma l'Ispettorato del lavoro,

sulla base degli accertamenti effettuati circa la regolamentazione

negoziale ed il concreto svolgimento dei conseguenti rapporti di

lavoro, aveva contestato la loro qualificazione formale, denunziando

trattarsi di rapporti di lavoro subordinato. Tale qualificazione

costituiva appunto il fondamento dell'azione proposta dall'I.N.P.S.

in via monitoria. Nel corso del processo erano sopravvenuti la legge

n. 498 del 1992 ed il decreto-legge n. 9 del 1993.

Il Pretore di Vicenza riferisce che ai rapporti di lavoro oggetto

del giudizio, in relazione alla regolamentazione pattuita nei

contratti e alle concrete modalità di svolgimento dei rapporti, deve

essere riconosciuta natura subordinata e non autonoma e ciò sia con

riferimento ai c.d. indici rivelatori della subordinazione

evidenziati nella meno recente giurisprudenza di legittimità

(inserimento del lavoratore nell'organizzazione del datore; uso di

mezzi e strumenti di quest'ultimo; assenza di rischio economico

d'impresa; modalità di retribuzione determinata in base al tempo e

non al risultato, ecc.), sia con riferimento agli orientamenti più

recenti della Cassazione, tendenti a rivalutare, ai fini della

qualificazione giuridica del rapporto, la effettiva volontà

negoziale delle parti (così come si manifesta non solo al momento

della stipulazione del contratto, ma anche nella fase esecutiva del

rapporto, dalla quale emerge l'assetto dei reciproci interessi

effettivamente voluto) dando quindi rilievo distintivo

all'assoggettamento del prestatore ad etero-direzione, al carattere

continuo dell'obbligo di prestare, al vincolo contrattuale circa la

collocazione spaziale e temporale della prestazione.

Ciò premesso, il giudice a quo osserva che le norme impugnate

impediscono al giudice di attribuire ai rapporti in esame la

qualificazione giuridica loro propria, imponendogli di considerarli

alla stregua di rapporti di lavoro autonomo e che ciò appare in

contrasto con i parametri costituzionali già indicati. Con

riferimento alla dedotta violazione degli articoli 36 e 38 della

Costituzione, il Pretore di Vicenza ricorda che questa Corte, con la

sentenza n. 121 del 1993, ha dichiarato che non è consentito al

legislatore "negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro

subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da

ciò derivi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste

dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai

diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato".

Con le norme in esame, il legislatore - secondo il giudice a quo - ha

violato tale divieto, escludendo l'applicazione della normativa

previdenziale e assistenziale a rapporti oggettivamente qualificabili

come lavoro subordinato. La norma impugnata violerebbe poi anche

l'articolo 3 della Costituzione, in quanto essa introduce una

disparità di trattamento priva di qualunque ragionevole

giustificazione tra una particolare categoria di datori di lavoro

pubblici, da un lato, e la generalità dei datori di lavoro privati,

oltre che le restanti categorie di datori di lavoro pubblici,

dall'altro. E tale ingiustificata disparità di trattamento si

riproduce nei confronti delle rispettive categorie di lavoratori.

Il comma 3 del citato articolo 13, che attribuisce natura di

interpretazione autentica alla norma contenuta nel comma precedente,

conferendo ad essa efficacia retroattiva, violerebbe poi di per sé

stessa il principio di ragionevolezza desumibile dall'articolo 3

della Costituzione, non essendovi alcuna possibilità di riconoscere

a tale disposizione la qualificazione che essa assume imperativamente

di avere. L'oggetto reale della pretesa interpretazione autentica,

inoltre, non è dato, in questo caso, da altre norme di legge, bensì

da contratti specifici e fatti concreti, il che rappresenta una

lesione della sfera riservata dalla Costituzione alla giurisdizione,

con conseguente violazione degli articoli 101 e 104 della

Costituzione stessa.

Infine, la norma di cui al comma 2 del suddetto articolo 13, in

quanto resa retroattiva dal comma 3, elimina diritti retributivi già

maturati al momento dell'entrata in vigore della legge, e quindi

illegittimamente sacrifica il diritto dei lavoratori interessati ad

un'equa retribuzione, garantito dall'articolo 36 della Costituzione.

7. - Costituendosi tardivamente nel giudizio davanti a questa

Corte, l'I.N.P.S. ha svolto difese sostanzialmente analoghe a quelle

di cui si è dato conto nel precedente paragrafo 2.

8. - Questione di costituzionalità identica ed identicamente

motivata è stata sollevata dal medesimo Pretore di Vicenza con

ordinanza del 22 luglio 1993 (r.o. n. 702/1993) pronunziata nel corso

di un giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa

dall'I.N.A.I.L. nei confronti del Comune di Enego per il pagamento di

contributi assicurativi relativi ad un rapporto di lavoro analogo a

quelli considerati nel precedente provvedimento di rimessione

(autista di autobus per il trasporto di alunni delle scuole materne).

9. - Costituendosi nel giudizio davanti a questa Corte,

l'I.N.A.I.L., ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della

questione, in quanto la qualificazione del rapporto di lavoro in

oggetto non aveva rilevanza agli effetti dell'obbligo retributivo,

posto che quest'ultimo sussisterebbe ugualmente, anche in caso di

qualificazione del rapporto come lavoro autonomo, "stante la figura

artigianale del soggetto de quo".

Subordinatamente e nel merito, l'istituto ha aderito alla denunzia

di illegittimità costituzionale formulata dal Pretore, rilevando, in

fatto, che le emergenze processuali portavano a configurare con

certezza il rapporto in oggetto come rapporto di lavoro subordinato.

Tale impostazione difensiva è stata ribadita e più ampiamente

illustrata un una successiva memoria.

10. - Le stesse norme sono state infine impugnate per violazione

degli articoli 101, 3 e 38 della Costituzione dal Tribunale di

Cremona, con ordinanza del 22 settembre 1993 (r.o. n. 679/1993),

emessa nel corso di un giudizio d'appello avverso una sentenza del

Pretore di quella città che aveva respinto l'opposizione proposta

dal Comune di Soresina contro un decreto ingiuntivo emesso su ricorso

dell'I.N.P.S. Rilevata l'applicabilità al giudizio delle norme

suddette, il giudice a quo ha osservato che l'articolo 13, comma 2,

della legge n. 498 del 1992, come sostituito dall'articolo 6- bis del

decreto-legge n. 9 del 1993, convertito in legge dalla legge n. 67

del 1993 rappresenta una norma innovativa e non semplicemente

interpretativa, anche perché non sarebbe neppur possibile

individuare quale sia la norma interpretata, né quali siano le

incertezze interpretative cui essa ha dato luogo. Orbene, se rientra

nei poteri del legislatore regolare una materia anche per il passato,

non gli è invece consentito sottrarre all'autorità giudiziaria

quella che è l'attività propria della funzione giurisdizionale, e

cioè l'attività di qualificazione ed interpretazione del fatto, al

fine di decidere quale sia la disciplina ad esso applicabile.

L'intervento legislativo in esame, volto a qualificare direttamente

fatti e rapporti giuridici, rappresenta quindi una arbitraria

compressione dell'autonoma funzione giurisdizionale e viola,

pertanto, l'articolo 101 della Costituzione.

La disposizione - prospetta il remittente - si pone in contrasto,

di per sé stessa ed in ragione della sua retroattività, anche con

l'articolo 3 della Costituzione, in quanto introduce una irrazionale

ed ingiustificabile disparità di trattamento tra datori di lavoro

privati e pubblici, e, nell'ambito di quest'ultima categoria, tra gli

enti indicati tassativamente dall'articolo 13, comma 2, ed i restanti

enti pubblici. Tale disparità di trattamento si verifica poi anche

tra lavoratori, in quanto, pur in presenza di attività lavorative

identiche per modalità e tipo di prestazioni, alcuni di essi saranno

qualificati come lavoratori subordinati ed altri come lavoratori

autonomi, esclusivamente in dipendenza della diversa qualifica del

datore di lavoro. Una ingiustificabile disparità di trattamento tra

situazioni identiche si produce poi tra i lavoratori che, pur assunti

con incarichi professionali o con contratti d'opera, abbiano poi

ottenuto il riconoscimento giudiziale, con sentenza passata in

giudicato, del loro diritto alla posizione assicurativa e

previdenziale, e gli altri lavoratori che di tale diritto non possono

più ottenere il riconoscimento, nonostante versino nella medesima

situazione di fatto.

Il Tribunale denunzia, in terzo luogo, la violazione anche

dell'articolo 38 della Costituzione, in quanto le norme impugnate,

per mere esigenze di bilancio, eliminano, con effetto retroattivo,

posizioni assicurative e previdenziali in ordine alle quali era già

maturato il diritto degli interessati, così frustrando, nei loro

riguardi, quell'affidamento nella sicurezza sociale e giuridica, che

costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto (sentenze

nn. 349 del 1985 e 39 del 1993). Le norme in questione, infine,

osserva il giudice a quo, sottraggono irrazionalmente contributi agli

enti preposti alla previdenza e all'assistenza, così impedendo loro

di svolgere efficacemente la loro funzione.

11. - Costituendosi in giudizio, l'I.N.P.S. ha ribadito le difese

già svolte nel giudizio promosso dall'ordinanza del Pretore di

Biella. Considerato in diritto

1. - Le cinque ordinanze indicate nella precedente narrativa

investono tutte le medesime disposizioni dell'articolo 13 legge 23

dicembre 1992 n. 498. I relativi giudizi vanno quindi riuniti, per

essere decisi con un'unica sentenza.

2. - La denunzia formulata dal Pretore di Brescia (r.o. n.

444/1993) riguarda il testo originario dei commi 1 e 2 del citato

articolo 13 della legge n. 498 del 1992, secondo cui "Le province, i

comuni, le comunità montane e i loro consorzi e le Istituzioni

pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) non sono soggetti,

relativamente ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a

carattere individuale da essi stipulati, all'adempimento di tutti gli

obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e di

assistenza, non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di

subordinazione" (comma 1). "Le disposizioni di cui al comma 1 hanno

natura interpretativa e si applicano anche ai contratti già

stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge" (comma

2).

Il giudice a quo sospetta l'illegittimità costituzionale di tali

disposizioni, per violazione degli articoli 3 e 41 della

Costituzione, nella parte in cui esse non trovano applicazione

rispetto ai contratti stipulati dalle Unità sanitarie locali.

3. - La questione è inammissibile.

Già prima dell'emanazione dell'ordinanza di rimessione, il citato

articolo 13 era stato modificato dall'articolo 6- bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, nella

legge 18 marzo 1993, n. 67, che, oltre ad inserire un nuovo comma 1,

aveva anche esteso l'applicabilità delle disposizioni impugnate

(divenute commi 2 e 3) anche agli "enti non commerciali senza scopo

di lucro che svolgono attività socio-assistenziali" e alle

"istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale".

4. - Gli altri giudici remittenti interpretano la norma impugnata

nel senso che, in virtù di essa, un rapporto sorto da un contratto

d'opera o per prestazioni professionali stipulato da uno degli enti

ivi indicati non potrebbe essere qualificato come rapporto di lavoro

subordinato neppure se le concrete modalità di svolgimento del

rapporto stesso - in contrasto con il nomen juris enunciato dalle

parti o con la regolamentazione negoziale dichiarata nel contratto -

siano quelle proprie del lavoro subordinato.

Sulla base di tale interpretazione, le ordinanze del Pretore di

Biella (r.o. n. 354/1993), del Pretore di Vicenza (r.o. nn. 718 e

702/1993) e del Tribunale di Cremona (r.o. n. 679/1993) denunziano la

violazione degli articoli 35, 36 e 38 della Costituzione, per la

neutralizzazione delle garanzie costituzionali a favore del lavoro

subordinato che in tal modo verrebbe operata rispetto ad alcuni

rapporti che hanno di fatto tale natura. Anche il principio di

uguaglianza di cui all'articolo 3 sarebbe leso, secondo i giudici a

quibus, dalla ingiustificata discriminazione che in tal modo verrebbe

attuata, nell'ambito dei lavoratori subordinati, a danno di alcuni di

essi, ma anche per effetto dell'ingiustificato privilegio che

verrebbe in tal modo accordato ad una categoria di datori di lavoro

rispetto alla generalità di questi ultimi. Infine sarebbero incisi

il principio della soggezione del giudice alla legge e ad essa

soltanto, nonché il principio dell'indipendente esercizio della

funzione giurisdizionale (articoli 101 e 104 della Costituzione),

perché la norma, così intesa, sottrarrebbe al giudice il potere di

interpretare autonomamente non già le disposizioni di legge, ma gli

stessi fatti rilevanti per la qualificazione del rapporto.

5. - Non vi è dubbio che, se la normativa impugnata avesse il

significato ad essa attribuito dalle ordinanze in esame, le censure

formulate dai giudici a quibus sarebbero fondate.

Proprio con la recente sentenza n. 121 del 1993, questa Corte ha

affermato che "non sarebbe comunque consentito al legislatore negare

la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a

rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi

l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste

dall'ordinamentoper dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai

diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato".

A maggior ragione non sarebbe consentito al legislatore di

autorizzare le parti ad escludere direttamente o indirettamente, con

la loro dichiarazione contrattuale, l'applicabilità della disciplina

inderogabile prevista a tutela dei lavoratori a rapporti che abbiano

contenuto e modalità di esecuzione propri del rapporto di lavoro

subordinato.

I principi, le garanzie e i diritti stabiliti dalla Costituzione

in questa materia, infatti, sono e debbono essere sottratti alla

disponibilità delle parti. Affinché sia salvaguardato il loro

carattere precettivo e fondamentale, essi debbono trovare attuazione

ogni qual volta vi sia, nei fatti, quel rapporto economico-sociale al

quale la Costituzione riferisce tali principi, tali garanzie e tali

diritti. Pertanto, allorquando il contenuto concreto del rapporto e

le sue effettive modalità di svolgimento - eventualmente anche in

contrasto con le pattuizioni stipulate e con il nomen juris enunciato

- siano quelli propri del rapporto di lavoro subordinato, solo

quest'ultima può essere la qualificazione da dare al rapporto, agli

effetti della disciplina ad esso applicabile.

6. - Ma il tenore delle disposizioni impugnate non impone affatto

la lettura che di esse danno i giudici remittenti ed anzi appare

orientare l'interprete verso una diversa direzione. E tale direzione

deve allora ritenersi obbligata, essendo canone fondamentale e più

volte ribadito da questa Corte che, a fronte di una pluralità di

interpretazioni possibili, il giudice deve sempre e comunque

escludere quella che dia alla disposizione un significato normativo

in contrasto con il dettato costituzionale.

Orbene non vi è alcun elemento, nel testo del citato articolo 13,

comma 2, che riguardi l'ipotesi di un rapporto che si sia svolto con

contenuti e modalità contrastanti con la qualificazione di contratto

d'opera o di prestazione professionale enunciata dalle parti o

comunque collegabile alla loro dichiarazione negoziale. La norma si

limita ad escludere che ai contratti d'opera e di prestazione

professionale da essa considerati siano estensibili gli obblighi

previdenziali e assistenziali previsti per il lavoro subordinato. Ma

da ciò non è dato inferire che tale esclusione trovi applicazione

anche alle ipotesi in cui il rapporto, in contrasto con il titolo

contrattuale, abbia di fatto assunto contenuti e modalità di

svolgimento propri del rapporto di lavoro subordinato; tanto meno è

dato inferire un più generale precetto (che stravolgerebbe gli

stessi fondamenti del diritto del lavoro) secondo cui il rapporto

descritto nel contratto come rapporto d'opera o di prestazione

professionale non sia mai suscettibile di una diversa qualificazione

neppure in caso di contrasto tra il contratto e le risultanze del

rapporto svoltosi tra le parti.

7. - Disattesa in questi sensi l'interpretazione presupposta dai

giudici remittenti, la questione da essi proposta deve essere

dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 2 e 3,

della legge 23 dicembre 1992 n. 498 (Interventi urgenti in materia di

finanza pubblica), così come sostituito dall'articolo 6- bis del

decreto-legge 18 gennaio 1993 n. 9 (Disposizioni urgenti in materia

sanitaria e socio-assistenziale), convertito in legge, con

modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993 n. 67, sollevata, con

riferimento agli articoli 3, 35, 36, 38, 101 e 104 della

Costituzione, dal Pretore di Biella con ordinanza del 7 aprile 1993

(r.o. n. 354/1993), dal Pretore di Vicenza con ordinanze dell'8

giugno 1993 (r.o. n. 718/1993) e del 22 luglio 1993 (r.o. n.

702/1993) e dal Tribunale di Cremona con ordinanza del 22 settembre

1993 (r.o. n. 679/1993);

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'articolo 13, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992 n. 498

(Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), sollevata, in

riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Pretore di Brescia

con ordinanza del 12 maggio 1993 (r.o. n. 444/1993).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 23 marzo 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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