Corte costituzionale

Sentenza n. 115/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1969 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 2,

della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'Ente nazionale

per l'energia elettrica (E.N.E.L.), e dell'art. 2 del D.P.R. 25

febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da

corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'E.N.E.L.,

promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1967 dal tribunale di Roma

nel procedimento civile vertente tra la società "Casauria di

elettricità" e l'E.N.E.L., iscritta al n. 172 del Registro ordinanze

1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del

2 settembre 1967.

Visti gli atti di costituzione della società Casauria e

dell'E.N.E.L., e d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 7 maggio 1969 la relazione del

Giudice Angelo De Marco;

uditi gli avvocati Arturo Carlo Jemolo e Domenico Passeri, per la

società Casauria, l'avv. Mario Nigro, per l'E.N.E.L., ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1963, n. 1096,

veniva disposto il trasferimento all'E.N.E.L. della impresa "Casauria

di elettricità", con sede in Roma, società con il capitale sociale di

lire 64.000, tenuta alla formazione del bilancio ai sensi della legge 4

marzo 1958, n. 191, le di cui azioni non erano quotate in Borsa.

Con deliberazione 29 ottobre 1964, n. 1753, il Consiglio di

Amministrazione dell'E.N.E.L. determinava in L. 2.933.456 l'indennizzo

spettante alla società, in applicazione del criterio fissato dall'art.

5, n. 2, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla nazionalizzazione

delle industrie elettriche.

Esperito senza successo il ricorso in via amministrativa, preveduto

dall'art. 5, n. 5, della legge n. 1643 del 1962, la società "Casauria"

conveniva l'E.N.E.L. davanti al tribunale di Roma, chiedendone la

condanna al pagamento della complessiva somma di lire 38.000.000, in

via principale, a titolo di indennità di espropriazione, in via

subordinata a titolo di indennizzo "per l'ingiustificato arricchimento

dell'E.N.E.L. per il trasferimento in suo favore del patrimonio

aziendale... con l'irrisorio indennizzo presso che inesistente".

Il tribunale adito, con ordinanza 14 aprile 1967, accogliendo

analoga istanza del patrocinio della società "Casaria", ritenuta

rilevante ai fini del giudizio davanti ad esso instaurato e non

manifestamente infondata, sollevava la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, n. 2, della legge 6 dicembre 1962, n.

1643, e dell'art. 2 del D.P.R. 25 febbraio 1963, n. 138, in riferimento

agli artt. 42, terzo comma e 3, primo comma, della Costituzione.

Rilevava al riguardo il tribunale:

che era premessa inoppugnabile di fatto l'avvenuta liquidazione

dell'indennizzo complessivo - per il trasferimento dell'impresa

elettrica in questione - in una somma (lire 2.933.456) di poco

superiore a quella di lire 2.585.509 trovata in cassa al momento

dell'esproprio e passata all'E.N.E.L. insieme con gli impianti e con

ogni altro bene, i quali avrebbero un valore effettivo non inferiore a

lire 40 milioni;

che la normativa riguardante la liquidazione della indennità di

espropriazione per le imprese che siano tenute alla formazione del

bilancio, ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 191,

indiscriminatamente riferita a tutte le società che vi rientrano e,

quindi, anche a quelle di dimensioni economiche minime può condurre -

a danno di questa categoria di società - a risultati sommamente

iniqui, in sede di liquidazione dell'indennizzo, riducendole (come nel

caso di specie è avvenuto) a livello meramente simbolico;

che il rilevato inconveniente induce a dubitare della legittimità

costituzionale delle indicate norme, in quanto esse - - non ponendo

alcuna discriminazione per la società di proporzioni minime - appaiono

in contrasto con il precetto costituzionale che vieta di espropriare i

beni senza indennizzo (è noto che tale non può essere considerato un

indennizzo irrisorio e simbolico) ed anche con l'altro precetto che

impone la parità di trattamento giuridico (che è uno degli aspetti

dell'eguaglianza di tutti di fronte alla legge).

Dopo le pubblicazioni, notificazioni e comunicazioni di legge, il

giudizio, come sopra promosso, viene ora alla cognizione della Corte.

Si sono costituiti da un lato la società "Casauria" e dall'altro

l'E.N.E.L. ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con la memoria di costituzione, il patrocinio della società

"Casauria", richiamandosi alle argomentazioni dell'ordinanza di rinvio,

chiede che venga dichiarata fondata la sollevata questione di

legittimità costituzionale.

Alla sua volta, il patrocinio dell'E.N.E.L. chiede che tale

questione venga dichiarata non fondata, deducendo, in sostanza, quanto

segue:

Il tribunale si è manifestamente lasciato suggestionare dalla

premessa "inoppugnabile" di fatto che il patrocinio della società

"Casauria", molto abilmente ha posto a base della sollevata questione

di legittimità costituzionale.

Non ha, così, indagato sulle vere cause che, nella specie, hanno

determinato la liquidazione di una indennità di espropriazione

apparentemente irrisoria.

Se, invece, a tale indagine avesse proceduto, avrebbe accertato che

il criterio di liquidazione di tale indennità adottato dal

legislatore, oggettivamente considerato, è ineccepibile e non può dar

luogo agli inconvenienti lamentati.

Se nella specie si è pervenuti ad un risultato che può apparire

irrazionale e iniquo, ciò è dipeso dal fatto che la società non

aveva curato di aggiornare i propri connotati sociali e le proprie

scritture contabili per il semplice fatto che la forma societaria era

ritenuta una semplice e comoda (soprattutto per fini fiscali) etichetta

dietro la quale si celeva, prima l'unica proprietà dell'ing. Salvatore

Passeri e poi la comunione familiare tacita esistente tra i di lui

figli ed eredi.

Infine anche l'Avvocatura generale dello Stato, con memoria

d'intervento, chiede, nell'interesse del Presidente del Consiglio dei

Ministri, che la questione di legittimità costituzionale venga

dichiarata infondata, in quanto, non dal criterio di determinazione

fissato con le norme impugnate, ma dalla voluta insincerità del

bilancio è dipesa la "irrisorietà" della indennità di espropriazione

liquidatale, che la società "Casauria" lamenta.

Con un'ampia e dettagliata memoria, depositata il 27 febbraio 1969,

integrata ulteriormente con nota depositata il 21 aprile 1969, il

patrocinio della società "Casauria" insiste nel sostenere la

fondatezza della questione sollevata con l'ordinanza di rinvio.

Attraverso un'analisi approfondita dei particolari tecnici dei

bilanci della società, con azioni non quotate in borsa, si giunge alla

conclusione, convalidata anche dall'allegato parere di un tecnico della

materia, che tali bilanci per la loro strutturazione non sono

assolutamente idonei a fornire gli elementi necessari per una

attendibile determinazione del valore patrimoniale effettivo

dell'azienda, cui si riferiscono.

Poste in rilievo le notevoli differenze che esistono con i bilanci

delle società con azioni quotate in borsa, attraverso i quali, sulla

base della concreta quotazione delle azioni stesse si può avere uno

specchio fedele della reale consistenza patrimoniale delle società cui

si riferiscono, si sostiene che l'aver posto a base, per la

determinazione dell'indennità di espropriazione, tanto per le società

con azioni quotate in borsa, quanto per quelle con azioni non quotate

in borsa, i relativi bilanci, le cui risultanze sono tanto difformi,

basta a porre in essere una grave disparità di trattamento, che si

risolve in una violazione del principio di eguaglianza.

Non solo, ma per la inidoneità a fornire attendibili elementi di

valutazione i bilanci delle società con azioni non quotate in borsa,

rendono normalmente possibili la determinazione di indennità di

espropriazione talmente irrisorie, da rendere palese la violazione del

principio sancito dall'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

Né tale disparità di trattamento va eliminata con l'applicazione

a favore delle società non quotate del coefficiente di rettifica

1,31037. A parte il fatto che il predetto coefficiente è stato

determinato da una media statistica, inidonea a dare il valore degli

elementi patrimoniali delle imprese dai dati delle quali la media

stessa è stata ricavata, è da considerare che, in sostanza, le non

"quotate" vengono in tal modo livellate ad un comune denominatore: a

parità di capitale netto tutte le imprese sono indennizzate nella

stessa misura. Onde, al posto di valutazioni da effettuarsi caso per

caso viene introdotta una valutazione per categoria che è contraria

non soltanto ad ogni principio estimativo, ma allo stesso principio

della parità di trattamento.

Giacché le altre imprese vengono, infatti, valutate singolarmente,

e dalla borsa se "quotate" o dall'ufficio tecnico erariale se

indennizzate a stima.

Che ciò avvenga di regola e che quello della società "Casauria"

non rappresenti un caso limite, sarebbe dimostrato dal fatto che già

da tempo autorevoli parlamentari si sono resi promotori di una proposta

di legge, attualmente all'esame del Parlamento, con la quale si

dovrebbe provvedere alla adozione di criteri di valutazione, che meglio

rispecchino il reale valore delle aziende del genere, soggette ad

espropriazione.

A confutazione, infine, delle argomentazioni al riguardo del

patrocinio dell'E.N.E.L. e dell'Avvocatura dello Stato, si deduce che,

ben lungi dall'essere stato comunque falsato, il bilancio della

società "Casauria" è stato formato con l'esatta e scrupolosa

osservanza delle norme di legge e senza alcun intendimento e tanto meno

realizzazione di frode fiscale.

Alla sua volta, il patrocinio dell'E.N.E.L., con le memorie

depositate il 27 febbraio 1969 e il 24 aprile 1969 - questa ultima

confortata dalla collaborazione di altro esperto - insiste nel chiedere

che la sollevata questione di legittimità costituzionale venga

dichiarata infondata.

Alle già riportate argomentazioni, se ne aggiungono altre

attraverso le quali si tende a dimostrare che anche per le società con

azioni non quotate in borsa, attraverso un bilancio veritiero, si può

giungere ad una determinazione esatta del valore aziendale, che

costituisce elemento pienamente soddisfacente per addivenire ad una

equa liquidazione della indennità di espropriazione.

Si ripete, quindi, che se nella specie ciò non è avvenuto lo si

deve al comportamento dei soci che hanno ritenuto più comodo un

bilancio addomesticato.

Altrettanto, in sostanza, deduce l'Avvocatura dello Stato, con una

memoria depositata anche il 27 febbraio 1969, con la quale,

nell'interesse del Presidente del Consiglio dei Ministri, si chiede che

la proposta questione di legittimità costituzionale venga dichiarata

non fondata. Considerato in diritto :

1. - Come si è posto in rilievo in narrativa, con l'ordinanza di

rinvio viene sottoposta all'esame della Corte la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 2, della legge 6 dicembre

1962, n. 1643 ("Istituzione dell'Ente nazionale dell'energia elettrica

e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie

elettriche") e dell'art.2 del D.P.R. 25 febbraio 1963, n. 138 ("Norme

relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al

trasferimento all'E.N.E.L.") sotto il duplice profilo della violazione

del principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, della Costituzione)

e della violazione del principio di indennizzo per le espropriazioni

per pubblico interesse (art. 42, terzo comma, della Costituzione).

Più precisamente il giudice a quo: ritenuto essere "premessa

inoppugnabile di fatto" quella sulla quale poggiava la prospettazione

della questione da parte della Società attrice e cioè "dell'avvenuta

liquidazione dell'indennizzo complessivo - per il trasferimento della

sua impresa elettrica - in una somma (lire 2.933.456) di poco superiore

a quella di lire 2.585.509, trovata in cassa al momento dell'esproprio

e passata all'E.N.E.L. insieme con gli impianti e con ogni altro bene,

i quali avrebbero un valore effettivo non inferiore a lire 40.000.000";

ritenuto, altresì, che la normativa riguardante l'indennizzo per le

imprese assoggettate a trasferimento, tenute alla formazione del

bilancio ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 191, ma con azioni non

quotate in borsa e le modalità di determinazione, per le medesime

imprese, del coefficiente di rettificazione dell'indennizzo,

indiscriminatamente riferita a tutte le società rientranti nella

classificazione e, quindi, anche a quelle minime, può condurre a danno

di questa categoria di società a risultati sommamente iniqui in sede

di liquidazione di indennizzo, riducendolo (come nel easo di speeie è

avvenuto) a livello simbolico;

tanto ritenuto, il detto giudice a quo, considerato che il

segnalato inconveniente induceva a dubitare della legittimità

costituzionale delle indicate norme, sotto i profili sopra specificati,

dichiarava non manifestamente infondata la prospettata questione.

2. - Così chiariti i termini della controversia, non si può non

osservare, in via preliminare, senza con ciò anticipare la soluzione

definitiva, che il convieimento del giudice a quo è stato

indubbiamente ed in modo decisivo determinato dalla suggestiva

impostazione di quella che nella ordinanza di rinvio è definita

"inoppugnabile premessa di fatto" e che in termini poveri, ma

altrettanto suggestivi, può tradursi nei seguenti drastici termini: in

sostanza l'E.N.E.L. con l'esborso di una cifra lievemente superiore a

quella trovata in cassa, al momento del trapasso di possesso, si è

appropriata di una azienda del valore di circa 40 milioni.

Ora, in primo luogo, l'importo del fondo di eassa, esistente

all'atto dell'effettivo passaggio di proprietà, non ha, indubbiamente,

quella suggestiva rilevanza, che, prima facie, è sembrato potervisi

attribuire:

a parte la considerazione che la voce "cassa" rappresenta soltanto

una posta del bilancio, precisamente un elemento attivo della

consistenza patrimoniale, e non è certamente da confondere con

qualsiasi altro termine - "utile" "avanzo", "reddito", "attivo",

risultante dalla differenza tra gli elementi attivi e passivi che

compongono il bilaneio, sta di fatto che L'E.N.E.L., nell'ultima

memoria difensiva, in base alle sue scritture contabili, ha eccepito

che di fronte a quel fondo di cassa, esistevano ed ha dovuto assumere a

suo carico passività di gran lunga superiore (lire 13.532.186).

È significativo che nulla, al riguardo, ex adrerso è stato

opposto e che, anzi, l'argomento, cui pure tanto rilievo era stato

attribuito, non soltanto nell'ordinanza di rinvio, ma anche nella

memoria di costituzione, nella memoria eonclusiva e nella discussione

orale è completamente ignorato. D'altra parte il valore di lire

40.000.000 dell'azienda in questione, che nell'ordinanza di rinvio

sembra quasi un dato certo, non solo non è affatto dimostrato, neppure

con i normali criteri di stima, ma, sempre nella sopra richiamata

memoria dell'E.N.E.L., in base alle risultanze di bilancio, appare

ridimensionato nei limiti corrispondenti all'indennità liquidata.

3. - Ricondotta così la questione nei suoi termini giuridici,

resta da accertare se la normativa, contenuta nell'art. 5 della legge 6

dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 2 del D.P.R. 25 febbraio 1963, n.

138, violi il principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, della

Costituzione) e quello di indennizzo (art. 42, terzo comma, della

Costituzione), avvertendo che, pur essendo stato denunziato con

l'ordinanza di rinvio il solo n. 2 dell'art. 5 della legge n. 1643 del

1962, è tutto il sistema della legge che, in sostanza, viene messo in

discussione e che, in conseguenza, tale sistema va esaminato nel suo

insieme, al quale fine appare opportuno iniziare l'esame del profilo

della violazione del principio di eguaglianza, in quanto tale profilo,

come si vedrà, finisce con l'assorbire quello della violazione del

principio di indennizzo, anzi, addirittura ad identificarsi con esso.

4. - Il sistema adottato dal legislatore, con l'art. 5 della legge

n. 1643 del 1962, per determinare l'indennizzo da corrispondere

dall'E.N.E.L. agli aventi diritto, nelle sue linee generali è il

seguente:

a) per le imprese assoggettate a trasferimento, appartenenti a

società con azioni ammesse alle quotazioni in borsa, l'indennizzo è

determinato in misura pari alla media dei valori del capitale della

società, quale risulta dai prezzi di compenso delle azioni nella borsa

di Milano, oppure, se ivi non sono quotati, nella borsa più vicina

alla sede della società emittente, nel periodo dal 1 gennaio 1959 al

31 dicembre 1961 (art. 5, n. 1);

b) per le imprese assoggettate a trasferimento, che non abbiano

azioni quotate in borsa, ma siano tenute alla formazione del bilancio,

ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 191, l'indennizzo è determinato

in misura pari all'importo del capitale netto risultante dai bilanci al

31 dicembre 1960, rettificato in base ai coefficienti dedotti dalle

valutazioni dei capitali delle società con azioni quotate in borsa

(art. 5, n. 2);

c) per le imprese assoggettate a trasferimento, diverse da quelle

sub a) e sub b) l'indennizzo è determinato in base al valore di stima

(art. 5, n. 4).

Questo sistema è, poi, integrato dal decreto del Presidente della

Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, con il quale si statuisce:

a) che la media del valore del capitale delle società con azioni

quotate in borsa, di cui all'art. 5, n. 1, della legge n. 1643 del

1962, si determina tenendo conto delle rettifiche per operazioni di

aumento di capitale a pagamento e di rimborso di capitale od altre

operazioni che possano avere avuto incidenza sul valore del capitale

stesso, intervenute nel periodo 1 gennaio 1959-31 dicembre 1961 (art.

1);

b) che, per le imprese assoggettate a trasferimento di cui all'art.

5, n. 2, della legge n. 1643 del 1962 il coefficiente di rettificazione

del capitale netto ai sensi di detto art. 5, n. 2, risulta dal rapporto

tra la somma dei valori dei capitali delle imprese determinati come sub

a) e la somma dei capitali netti delle imprese stesse quali si rilevano

dai bilanci al 31 dicembre 1961, redatti in conformità con la legge 4

marzo 1958, n. 191 (art. 2);

c) che per le imprese ed i beni non contemplati sub a) e sub b)

l'indennizzo è liquidato in relazione al valore di stima determinato

dagli uffici tecnici erariali, competenti per territorio, che debbono

tener conto dei valori desumibili dalle scritture contabili al 31

dicembre 1960, regolarmente tenute, in conformità con le vigenti

disposizioni legislative nonché dei criteri adottati per le imprese di

cui al n. 2 dell'art. 5 della legge n. 1643 del 1962 e che, in mancanza

di scritture contabili, si tiene conto di ogni altro elemento di

valutazione (art. 3).

Dall'insieme delle riportate norme si può ben ritenere che

risulti, con sufficiente certezza, come il legislatore, distinti, con

criteri obbiettivi, che non lasciano alcun margine di dubbio, in quanto

ne riflettono le caratteristiche giuridiche ed organiche, in tre

categorie i soggetti aventi diritto ad indennizzo, abbia avuto cura di

adottare un criterio di liquidazione di tale indennizzo che, sia pure

con opportuni adattamenti, assicurasse, nei limiti del possibile, un

trattamento uniforme alle tre suddette categorie di soggetti.

Poiché di queste categorie, due, che sono poi le più importanti e

numerose, hanno l'obbligo di redigere il bilancio annuale, bilancio in

base al quale, si noti bene, sono effettuati gli accertamenti fiscali,

e la terza ha, quanto meno, l'obbligo di regolare tenuta dei libri e

delle relative scritture contabili, appare evidente come il criterio,

che, prima facie, si presentava quale il più adatto e razionale, fosse

proprio quello di porre a base, per la determinazione degli indennizzi,

appunto le risultanze dei bilanci e, comunque, delle scritture

contabili.

D'altra parte, poiché è innegabile la differenza giuridica ed

economica tra società con azioni quotate in borsa, società con azioni

non quotate in borsa ed altri soggetti diversi dai precedenti e,

comunque, non aventi obbligo di redigere il bilancio, per meglio

assicurare la uniformità di trattamento tra le suddette categorie di

aventi diritto all'indennizzo si è adottato quel coefficiente di

rettificazione di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 138 del 1963, applicabile ai sensi dell'art. 3 dello

stesso decreto legge anche ai soggetti per i quali la determinazione

dell'indennizzo è effettuata attraverso stima da parte dell'ufficio

tecnico erariale.

Che, in astratto, il sistema adottato dal legislatore risulti

idoneo ad assicurare uniformità di criterio di liquidazione

dell'indennizzo e, in conseguenza, parità di trattamento per tutti i

soggetti che vi abbiano diritto, a qualunque delle tre categorie sopra

distinte essi appartengano, non può seriamente essere contestato.

Non è, al riguardo, fuor di luogo rilevare che, in sostanza, quel

sistema non è nuovo nella nostra legislazione in quanto risulta già

adottato dall'art. 2437 del Codice civile del 1942, che, disciplinando

l'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci, contempla le due

ipotesi di società con azioni quotate in borsa e società con azioni

non quotate, disponendo, per questa seconda ipotesi, che al socio

recedente compete il rimborso delle proprie azioni, in proporzione al

patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio.

Né si opponga che la regola dell'art. 2437 ha un suo particolare

fine di compromesso e non è applicabile come regola generale,

argomentando l'art. 11 della legge n. 1643 del 1962, che disciplina

l'esercizio del diritto di recesso del socio di una società

assoggettata a trasferimento, per la quale entro il 30 giugno 1964

l'assemblea straordinaria dei soci abbia deliberato il cambiamento

dell'oggetto.

Proprio l'art. 11 sopracitato, infatti, conferma la persistente

validità di quella regola, essendo manifestamente diretto ad evitare

soltanto la immediata ed integrale esigibilità di un credito, che per

l'avvenuto trasferimento, è condizionato al pagamento dell'indennizzo

da parte dell'E.N.E.L. alla società espropriata.

D'altra parte, sempre in astratto, ammesso e non concesso che

potesse concepirsi, nonostante il coefficiente di rettificazione di cui

sopra si è detto, una disparità di trattamento tra le tre diverse

categorie di aventi diritto all'indennizzo, non è concepibile - e

l'ordinanza di rinvio non lo spiega - che tale disparità possa

verificarsi tra grandi e piccole imprese, appartenenti alla stessa

categoria, per le quali assolutamente identici sono i criteri di

liquidazione; in tal caso infatti - e ciò va detto con particolare

riguardo alle imprese di cui all'art. 5, n. 2, della legge del 1962,

n. 1643 - proprio applicando un unico criterio si attua la parità

giuridica di trattamento, giacché l'ammontare dell'indennizzo verrà a

determinarsi, in concreto, sulla base delle risultanze di ogni singolo

bilancio, nel senso che variando queste varierà, di conseguenza,

quello.

Può, dunque, escludersi che nel sistema sopra descritto ed

esaminato possa ravvisarsi violazione del principio di eguaglianza

sancito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione.

5. - Resta, quindi, da accertare se nell'applicazione concreta di

quel sistema si possa pervenire alla determinazione di indennizzi

talmente esigui da risultare addirittura irrisori o simbolici; comunque

tali da risultare in contrasto con il terzo comma dell'art. 42 della

Costituzione, in forza del quale "la proprietà privata può essere,

nei casi preveduti dalla legge, e, salvo indennizzo, espropriata per

motivi d'interesse generale".

Che l'indennizzo debba essere effettivo e non meramente simbolico

è chiaro, ma è chiaro altresì, che, specie quando ci si trova di

fronte ad espropriazioni di vasta portata e che riguardano numerosi

soggetti il legislatore debba fare ricorso a criteri di valutazione

generali ed obbiettivi, dai quali esula, bensì, ogni discrezionalità,

ma che, per la stessa loro natura, non possono condurre alla

determinazione di un indennizzo che rispecchi integralmente il valore

del bene espropriato (vedi: legge 15 gennaio 1885, n. 2892 sul

risanamento della città di Napoli; legge 12 maggio 1950, n. 230:

Provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei

territori jonici contermini; legge 18 aprile 1962, n. 167: Disposizioni

per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia

economica e popolare, quale risulta modificata dalla legge 21 luglio

1965, n. 904).

Il concetto di indennizzo in tali ipotesi, alle quali quella in

esame ben può essere parificata, è venuto, quindi, a qualificarsi con

le espressioni di "congruo", "equo" e simili, che stanno a significare

come non debba essere tale da reintegrare completamente il patrimonio

dell'espropriato, al quale, nell'interesse generale, ben può essere

imposto un certo sacrificio, ma non rappresenti, d'altra parte una mera

lustra.

Chiarito, in tal modo, quale debba essere il concetto di indennizzo

conforme al precetto costituzionale, deve escludersi che, nonostante le

contrarie e contrastanti opinioni dei tecnici della materia, un

bilancio, compilato con la esatta osservanza delle norme di legge, non

possa consentire una valutazione della consistenza patrimoniale

dell'ente, cui si riferisce, che rientri in quei limiti di congruità o

di equità, cui sopra si è accennato.

D'altra parte tutti gli enti aventi l'obbligo di bilancio, in base

al bilancio stesso sono soggetti all'accertamento del reddito da

sottoporre alle imposte dirette.

Imputet sibi, quindi, chi avendo compilato un bilancio non

veritiero ed avendo, in base a quel bilancio, subito l'accertamento

fiscale, si vede, poi, sempre in base a quello stesso documento, da lui

proveniente, valutare, eventualmente ad altri fini, il suo patrimonio

in misura inferiore a quella da lui ritenuta esattamente rimunerativa.

A ciò aggiungasi che nella specie la determinazione

dell'indennizzo non è stata effettuata sulla base dei bilanci

presentati ai fini fiscali, ma di quelli compilati ai sensi della legge

4 marzo 1958, n. 191, nei quali le imprese potevano contabilizzare

plusvalenze di capitale anche oltre i limiti di quelle ammesse agli

effetti fiscali a titoli di riserva per conguaglio monetario (v.

prospetto "Stato patrimoniale al 31 dicembre 19..." allegato alla

citata legge n. 191). E se è vero che la contabilizzazione di quelle

plusvalenze non era obbligatoria è altrettanto vero che essa non era

vietata: con il che si vuole dire, in sostanza, che gli effetti

derivanti e derivati dalla compilazione dei bilanci sono imputabili, se

non favorevoli, esclusivamente alle imprese interessate.

Le considerazioni che precedono circa il concetto di congruo

indennizzo bastano anche a dimostrare l'incosistenza delle critiche

mosse al coefficiente di integrazione ed alla sua effettiva capacità

di raggiungere, in misura eguale per tutti, lo scopo voluto dal

legislatore.

Si tratta, invero, di un coefficiente desunto da una media, come

tale insuscettibile di fornire una integrazione completa ma non perciò

inidoneo alla funzione perequativa, per la quale è stato istituito.

Comunque, in concreto, tale coefficiente è valso a fare aumentare

di un terzo l'indennizzo liquidato, in base al suo bilancio, alla

Casauria.

Anche sotto il profilo del contrasto con l'art. 42, terzo comma,

della Costituzione, la sollevata questione risulta, quindi, infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5, n. 2, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, recante

"Istituzione dell'Ente nazionale dell'energia elettrica e trasferimento

ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche", e dell'art.2

del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138,

contenente "Norme relative agli indennizzi da corrispondere alle

imprese assoggettate al trasferimento all'E.N.E.L.", proposta con

l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, primo

comma e 42, terzo comma della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTTSTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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