Corte costituzionale

Sentenza n. 114/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/06/1977 · relatore Oronzo Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4,

comma primo, n. 1 e comma terzo del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

(T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 21 ottobre e il 2 dicembre 1974 dal pretore

di Genova nei procedimenti di lavoro vertenti tra l'INAIL e le società

Shell italiana ed altre società, la società Sanac, la Cestor Sud e

l'Italia di navigazione, iscritte al n. 530 del registro ordinanze

1974 e al n. 31 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 41 del 12 febbraio 1975 e n. 48 del 19

febbraio 1975;

2) ordinanza emessa il 10 aprile 1975 dal pretore di Genova nel

procedimento di lavoro vertente tra la società D.S. Data Sjstem e

A.M.T. di Genova e l'INAIL, iscritta al n. 320 del registro ordinanze

1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del

10 settembre 1975;

3) ordinanza emessa il 23 giugno 1975 dal pretore di Aosta nel

procedimento di lavoro vertente tra l'INAIL e la società nazionale

Cogne, iscritta al n. 485 del registro ordinanze 1975 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 320 del 3 dicembre 1975;

4) ordinanza emessa il 26 novembre 1975 dal tribunale di Firenze

nel procedimento di lavoro vertente tra la società Eli Lilly Italia e

l'INAIL, iscritta al n. 175 del registro ordinanze 1976 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 7 aprile 1976.

Visti gli atti di costituzione dell'INAIL, della società

Italsider, della Cassa di risparmio di Genova ed altro, della società

Patenera ed altre, di Acerbi Camillo e della società Eli Lilly,

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1977 il Giudice relatore

Oronzo Reale;

uditi l'avv. Francesco Hernandez, per l'INAIL, l'avv. Franco

Guidotti, per l'Italsider, l'avv. Fausto Cuocolo, per la Cassa di

risparmio di Genova ed altro, l'avv. Carlo Fornario, per la società

Patenera ed altro, gli avv.ti Aldo Arangureu e Carlo Fornario, per la

società Eli Lilly, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Carlo

Bafile, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il pretore di Genova, in funzione di giudice del lavoro, con

tre ordinanze di identico contenuto, emesse rispettivamente in data 21

ottobre 1974 (n. 530 Reg. ord. 1974, 2 dicembre 1974 (n. 31 Reg. ord.

1975) e 10 aprile 1975 (n. 320 Reg. ord. 1975), sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, n. 1, del T.U. 30

giugno 1965, n. 1124. I relativi giudizi erano stati promossi

dall'INAIL, che aveva chiesto ad alcune Ditte che si avvalevano di

Centri meccanografici, il pagamento dei contributi assicurativi per

tutti gli addetti.

Il giudice a quo disattendeva la tesi dell'INAIL, secondo la quale

l'obbligo assicurativo discendeva dal detto comma primo, n. 1,

dell'art. 4 citato, in correlazione con l'art. 1 dello stesso T.U.; e,

premesso che a suo avviso la norma in questione escludeva dalla tutela

in essa prevista gli addetti ai centri meccanografici, in quanto questi

non potevano essere considerati lavoratori manuali, sollevava la

riferita questione di costituzionalità con riferimento agli artt. 3,

comma primo, e 38, comma secondo, della Costituzione.

Nelle cause in cui furono emesse le ordinanze n. 530/1974 e

31/1975, le ditte convenute avevano peraltro preliminarmente eccepito

la decadenza dell'INAIL dall'azione di pagamento, per essere la stessa

stata proposta oltre i termini decorrenti dalla contraria decisione

amministrativa; avevano perciò dedotto l'irrilevanza della questione

di costituzionalità (o comunque di interpretazione) della norma

suddetta, siccome attinente al merito e perciò inidonea, nella specie,

a condizionare l'esito dei giudizi. Replicava a tale argomento il

pretore, assumendo che, in ogni caso, la domanda dell'INAIL doveva e

poteva valere come azione autonoma di accertamento, sicché la

questione di legittimità costituzionale era da ritenersi rilevante.

2. - Il pretore di Aosta, in funzione di giudice del lavoro, con

ordinanza emessa in data 23 giugno 1975 (n. 485 Reg. ord. 1975),

sollevava questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 4,

comma primo, n. 1, del T.U. citato, con riferimento in questo caso alle

malattie professionali. Nella causa promossa da Camillo Acerbi contro

l'INAIL e concernente la pretesa corresponsione della rendita per

silicosi, l'Istituto convenuto aveva chiamato in causa la società

Cogne, presso la quale l'attore aveva prestato la propria opera

lavorativa come sovraintendente a lavorazioni espletate in ambiente

morbigeno, e che non aveva provveduto ad assicurarlo. Il giudice a quo,

con sentenza definitiva, condannava l'INAIL a corrispondere all'Acerbi

una rendita commisurata al 40% della capacità lavorativa; peraltro,

con ordinanza pronunziata nel giudizio tra l'INAIL e Cogne, e previa

separazione dei procedimenti, argomentava nel senso che il lavoratore,

pur avendo svolto (come accertato in fatto) una delle attività

protette di cui all'art. 1 del T.U. n. 1124, era da ritenersi escluso

dall'assicurazione, a norma dell'art. 4, comma primo, n. 1 dello stesso

T.U., in quanto non aveva prestato attività manuale. Sollevava perciò

questione incidentale di legittimità costituzionale di tale

disposizione, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 38 della

Costituzione.

3. - Il tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro di

appello, con ordinanza emessa in data 26 novembre 1975 (n. 175 Reg.

ord. 1976), sollevava questione di costituzionalità del comma terzo

del più volte citato art. 4 del T.U. n. 1124.

L'INAIL aveva chiesto la condanna della società Eli Lilly Italia

al pagamento dei contributi assicurativi relativi agli informatori

medico- scientifici operanti alle dipendenze della detta società, in

quanto riteneva che gli stessi fossero compresi nell'ambito applicativo

del terzo comma del ricordato art. 4, il quale, come è noto, si

riferisce a commessi viaggiatori, piazzisti ed agenti delle imposte di

consumo, i quali, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per

l'esercizio delle loro mansioni si avvalgono, non in via occasionale,

di veicoli a motore condotti personalmente. Il giudice a quo riteneva

che l'elencazione di categorie contenuta nel citato terzo comma

dell'art. 4 fosse tassativa e che pertanto restassero esclusi dalla

tutela gli informatori medico-scientifici; sollevava perciò questione

incidentale di legittimità costituzionale di tale norma per asserito

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in ragione della pretesa

disparità di trattamento tra i detti informatori medico-scientifici ed

i piazzisti.

4. - Si sono costituiti innanzi a questa Corte:

a) l'INAIL, in tutti i giudizi, sostenendo che le norme impugnate

vanno interpretate nel senso che è obbligatoria l'assicurazione nei

casi sopra riferiti e chiedendo che, ove tale interpretazione non fosse

ritenuta acquisita, la Corte affermasse in maniera chiara il principio

della irrilevanza, di fronte al rischio, della qualificazione del tipo

di attività che al lavoratore è attribuita in base alla

qualificazione aziendale;

b) l'Italsider, la Cassa di risparmio di Genova e Imperia,

l'Esattoria delle imposte dirette di Genova, le s.p.a. Palmera, Boero

Bartolomeo, Costa Giacomo, Dufour e Marconi Italiana, nei giudizi di

cui all'ordinanza n. 530 del 1974 del pretore di Genova, sostenendo,

tutte ad eccezione dell'Italsider, l'irrilevanza della questione, in

ragione della ricordata eccezione di decadenza dell'INAIL dall'azione;

e, tutte, nel merito, l'esattezza dell'interpretazione addotta dal

giudice a quo e la infondatezza della questione di costituzionalità;

c) Camillo Acerbi nel giudizio di cui all'ordinanza n. 485 del 1975

del pretore di Aosta, sostenendo di avere interesse, sebbene non più

parte nel giudizio separato nel cui corso l'ordinanza era stata emessa,

a sostenere - come sostiene - la fondatezza della proposta questione di

costituzionalità;

d) la società Eli Lilly Italia, nel giudizio di cui all'ordinanza

n. 175 del 1976 del tribunale di Firenze, sostenendo l'inammissibilità

della questione per asserita irrilevanza, in quanto le decisioni della

Corte avrebbero avuto effetto solo per il tempo successivo alla loro

emanazione; e inoltre perché diretta ad aggiungere alla disposizione

di legge censurata una fattispecie diversa. Comunque la questione

stessa sarebbe infondata nel merito.

Ha poi spiegato intervento in tutti i giudizi il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato,

assumendo che la interpretazione fatta propria dal pretore di Genova

relativamente al comma primo, n. 1 dell'art. 4 del T.U. n. 1124 è da

ritenersi inesatta, e sostenendo perciò l'infondatezza della questione

da quel giudice proposta; assumendo, nel giudizio promosso dal pretore

di Aosta, che la norma da impugnarsi, vertendosi in tema di malattie

professionali, doveva essere l'art. 3 e non l'art. 4 del citato T.U. e

che, in ogni modo, anche con riguardo a tale norma, la questione era da

ritenersi infondata; deducendo, infine, nel giudizio proposto dal

tribunale di Firenze, che i propagandisti medico - scientifici, a norma

del terzo comma dell'art. 4 del T.U. n. 1124, sono legittimamente

esclusi dall'obbligo assicurativo e comunque sostenendo, nel merito,

l'infondatezza della questione.

5. - Alla pubblica udienza del 13 aprile 1977, prendevano la parola

gli avvocati i quali insistevano nelle rispettive posizioni. Considerato in diritto :

1. - Le cinque ordinanze propongono questioni attinenti alla stessa

normativa. Pertanto i giudizi possono essere riuniti e decisi con

un'unica sentenza.

2. - Deve essere preliminarmente dichiarata - in conformità della

costante giurisprudenza di questa Corte - l'inammissibilità della

costituzione di Camillo Acerbi, non essendo egli parte nel procedimento

che, a seguito di separazione dei giudizi disposta dal giudice, verte

unicamente tra INAIL e Cogne, e nel corso del quale è stata sollevata

l'eccezione di costituzionalità.

3. - Sull'eccezione pregiudiziale, sollevata in due dei giudizi

(quelli di cui alle ordinanze 530/1974 e 31/1975) da alcuni convenuti,

i quali deducevano la decadenza dell'INAIL dall'azione giudiziaria in

quanto proposta oltre il termine decorrente dalla contraria decisione

amministrativa, e quindi l'irrilevanza di ogni questione di

incostituzionalità della norma, poiché non dipendeva da questa

l'esito della causa, il pretore di Genova ha identicamente motivato

nelle due citate ordinanze, affermando che anche se l'azione dell'INAIL

per essere stata tardivamente proposta non potesse valere a far

dichiarare illegittimo l'atto amministrativo ormai definitivo, essa

sarebbe pur sempre ammissibile come autonoma azione di accertamento.

Avendo il pretore ritenuto, motivando, la rilevanza della

questione, deve essere disattesa l'eccezione di rilevanza riprodotta in

questa sede da alcune parti, come ricordato in narrativa.

4 - Giudicando sul merito della domanda di pagamento premi e

penalità proposta dall'INAIL contro varie Ditte che avevano omesso la

denuncia del personale addetto ai loro centri meccanografici (operatori

e perforatori) il pretore di Genova, nelle tre ordinanze indicate in

epigrafe, si è posto il problema se la domanda stessa fosse fondata a

termini degli artt. 1 e 4 del T.U. n. 1124 del 1965, che

rispettivamente definiscono le attività protette e le persone

assicurate.

E lo ha escluso, dopo ampia motivazione nella quale ha considerato

che, pur nell'ambito di una evoluzione legislativa e contrattuale

collettiva tendente alla eliminazione di una "distinzione in gran parte

artificiosa e dai confini tutt'altro che netti" tra mansioni operaie ed

impiegatizie, evoluzione della quale è prova il fatto che l'art. 4 del

T.U. non parla più di lavoro operaio, ma di opera manuale, tuttavia

l'obbligo dell'assicurazione rimane collegato a due presupposti:

l'essere addetti a macchine, apparecchi, impianti od attività fonte di

rischio, e lo svolgimento di opera manuale, salve le eccezioni

espressamente previste dalla legge. Nella specie dei perforatori ed

operatori addetti alle macchine perforatrici dei centri meccanografici

- ha soggiunto il pretore - esiste senz'altro il primo presupposto, ma

non il secondo, perché l'attività degli addetti ai centri

meccanografici deve considerarsi prettamente intellettuale, per le doti

intellettuali che, appunto, richiede. Pertanto - sempre a giudizio del

pretore - l'art. 4, comma primo, n. 1 del T.U. n. 1124, non consente

l'accoglimento della domanda dell'INAIL, ma, proprio per questo, tale

norma non può sottrarsi al dubbio di legittimità costituzionale, non

comprendendosi perché il legislatore, al quale pure si riconosce il

potere di delimitare l'ambito della copertura assicurativa, possa

ragionevolmente discriminare, "in base alla manualità od

intellettualità" fra coloro che sono soggetti ad uno stesso specifico

rischio dipendente dalla prestazione di lavoro.

Da ciò la questione di costituzionalità dell'art. 4, comma primo,

del T.U. n. 1124 nella parte in cui limita l'obbligo assicurativo a

coloro che prestano opera manuale retribuita, per contrasto con gli

artt. 3, comma primo e 38, comma secondo, della Costituzione.

5. - La questione non è fondata.

Essa presuppone una interpretazione della citata norma dell'art. 4

del T.U. n. 1124 che è da tempo pressoché generalmente rifiutata

dalla giurisprudenza.

Il pretore ha ricordato l'evoluzione legislativa che dal T.U. del

1904 a quello del 1965, del quale si discute, è venuta eliminando ogni

rilevanza, di fronte al rischio, della qualificazione aziendale.

Questa evoluzione è stata accompagnata e sottolineata dalla

giurisprudenza.

Già questa Corte, nella sentenza n. 152 del 1969, aveva avuto

occasione di rilevare (a proposito di una questione di

costituzionalità relativa ad una norma transitoria del T.U. del 1965)

che tutti "i lavoratori dipendenti sottoposti al medesimo rischio per

il loro servizio presso macchine fruiscono della tutela assicurativa a

prescindere dalla qualifica anche impiegatizia loro spettante

nell'impresa".

A questa decisione e alla successiva conforme n. 134 del 1973 si

richiamano varie sentenze della Cassazione rapportando la espressione

"opera manuale retribuita" al momento in cui il soggetto si serve della

macchina e cioè all'attività che comporta il rischio; e ciò anche

con puntuale riferimento agli addetti ai centri elettronici o

elettrocontabili. Conformi sono pressoché unanimemente la

giurisprudenza di merito e le decisioni degli ispettorati del lavoro.

Tale essendo il significato concreto della norma dell'art. 4, comma

primo, n. 1 del T.U. n. 1124, letto in relazione all'art. 1; offrendo,

quindi, queste disposizioni, come sopra interpretate, la copertura

assicurativa agli addetti agli elaboratori elettronici, dei quali si

discuteva innanzi al pretore di Genova, ne consegue la infondatezza

della questione di incostituzionalità dallo stesso sollevata, avente

per presupposto la contraria interpretazione della norma data dal

pretore medesimo.

6. - A conclusione analoga ritiene la Corte che debba pervenirsi

esaminando la questione sollevata dal pretore di Aosta con la sua

ordinanza (n. 485 del 1975). Qui la questione nasceva da una chiamata

in giudizio della società Cogne fatta dall'INAIL, che Camillo Acerbi

aveva convenuto per sentirla condannare al pagamento della rendita per

malattia professionale (silicosi) contratta esercitando le funzioni di

sovraintendente alle squadre addette alla produzione (siderurgica) in

ambiente morbigeno.

Il pretore pronunciava sentenza definitiva di accoglimento della

domanda nei confronti dell'INAIL e con separata ordinanza riteneva che

la domanda di pagamento di contributi proposta dall'INAIL contro la

Cogne non potesse essere accolta mancando il presupposto dello

"svolgimento di opera manuale retribuita o quanto meno prevalentemente

manuale" richiesto dall'art. 4, comma primo, n. 1 del T.U. più volte

citato; e che pertanto non fosse manifestamente infondata la questione

di legittimità della norma medesima perché la tutela assicurativa

deve estendersi a tutti i lavoratori che svolgono un tipo di lavoro

inquadrato tra le attività protette, indipendentemente dalla natura

(manuale o no) del lavoro svolto.

In questa sede l'Avvocatura dello Stato ha rilevato che il pretore

ha equivocato riferendo la questione di costituzionalità all'art. 4

del T.U. che riguarda gli infortuni anziché all'art. 3 che riguarda le

malattie professionali. Il rilievo non è senza importanza, nel senso

che il pretore non poteva prescindere dall'art. 3, il quale, peraltro,

nel rinviare quanto alla specie delle malattie e delle lavorazioni alla

tabella n. 4 e all'art. 1 della legge, soggiunge che "in quanto nel

presente titolo (reclius: articolo) non siano stabilite disposizioni

speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni", tra le quali

l'art. 4. Senonché né l'art. 3 né l'art. 4 del T.U., che del resto

vanno, ovviamente, letti nella loro correlazione sistematica,

consentono - ove si tenga presente la loro corretta interpretazione

giurisprudenziale - di ritenere esclusi dalla copertura assicurativa

quei dipendenti, impiegati o no, operanti nel medesimo ambiente

morbigeno, il che sarebbe davvero senza giustificazione. Non l'art. 4,

la cui ricordata interpretazione esclude rilievo alla qualità

dell'attività, manuale od intellettuale, del dipendente che opera in

condizione di rischio; tanto meno (come la stessa Avvocatura dello

Stato esattamente sostiene) l'art. 3, che nella interpretazione di

questa Corte (sentenza n. 206/1974) assicura protezione ad ogni

lavoratore colpito da malattie professionali in lavorazioni indicate

nelle tabelle annesse alla legge.

7. - Diversa è la questione sollevata nell'ordinanza del tribunale

di Firenze, che si riferisce al comma terzo dell'art. 4 del T.U.

citato. La questione che, dopo essere stata trattata con vario esito in

sede amministrativa, giungeva in sede giurisdizionale prima innanzi al

pretore poi al tribunale come giudice del lavoro di appello, consisteva

nello stabilire se, come sosteneva l'INAIL, i cosiddetti propagandisti

medico-scientifici dei prodotti medicinali, definiti dall'INAIL

"personale viaggiante", fossero compresi nell'obbligo di assicurazione

stabilito nel comma terzo del più volte citato art. 4 del T.U. n.

1124, il quale non li indica espressamente, a differenza di quanto fa

per i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di

consumo, ancorché vincolati da rapporti impiegatizi.

Il tribunale nella sua ordinanza ha ritenuto in linea di fatto

("dall'istruttoria è emerso", ha detto) che "in linea generale i

suddetti informatori... necessariamente si avvalgono non in via

occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti", ma ha

aggiunto che essi "pure essendo esposti per ciò ad un rischio di

infortunio del tutto analogo a quello dei commessi viaggiatori, dei

piazzisti e degli agenti delle imposte di consumo... non possono

ritenersi coperti dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

perché la elencazione contenuta nel comma terzo dell'art. 4 del T.U.

n. 1124 è tassativa e non suscettibile di espansione analogica". E

pertanto ha sollevato questione di legittimità costituzionale della

norma per contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto la detta

elencazione ritenuta tassativa determinerebbe una ingiustificata

disparità di trattamento nei confronti degli altri impiegati che ne

sono esclusi, tra i quali gli informatori medico- scientifici che pure

sono soggetti allo stesso rischio derivante dall'uso dei veicoli da

essi condotti.

Premesso che le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla

difesa della società Eli Lilly Italia sono inattendibili per palese

contrasto con il costante insegnamento di questa Corte circa l'obietto

dei giudizi e l'efficacia delle pronunce di legittimità

costituzionale, la Corte ritiene che la questione non sia fondata. Essa

presuppone, infatti, come quella qui sopra esaminata, una

interpretazione, e quindi un significato concreto, della norma

denunciata, diversi da quelli che si desumono dalla giurisprudenza di

questa Corte e della Cassazione.

Nella già citata sentenza n. 152 del 1969 la Corte ha negato il

carattere innovativo della disposizione del 3 co. art. 4 del T.U.

rispetto alla normativa del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, che non

conteneva una disposizione corrispondente a quella, che si pretende

limitatrice, del terzo comma dell'art. 4 del T.U. citato. Il che induce

a non considerare tassativa l'elencazione in questo contenuta che,

diversamente, limiterebbe il campo di azione della copertura

assicurativa, escludendo - come si legge nella citata sentenza della

Corte - "tutti gli altri lavoratori dipendenti sottoposti al medesimo

rischio presso macchine", i quali fruiscono della tutela assicurativa a

prescindere dalla qualifica, anche impiegatizia, loro spettante

nell'impresa.

E la Cassazione ha dichiarato che l'esplicito riferimento

(nell'art. 4, comma terzo del T.U.) agli addetti alla riscossione delle

imposte di consumo, così come ai commessi viaggiatori e piazzisti, ha

contenuto chiaramente interpretativo ed esemplificativo, in quanto non

li considera ex novo come impiegati in via di eccezione.

Con questa interpretazione, che la Corte ritiene aderente alla

ratio della norma, escluso il carattere tassativo dell'elencazione

contenuta in essa, diventa una questione di mero fatto lo stabilire se

i propagandisti medico-scientifici al pari dei piazzisti si avvalgono

non in via occasionale dei veicoli a motore da essi condotti e sono

soggetti agli stessi rischi. Il tribunale di Firenze, come si è

ricordato, l'ha risolta in modo positivo.

Tanto la difesa della società Eli Lilly quanto l'Avvocatura dello

Stato criticano questo giudizio di fatto del tribunale di Firenze e ne

negano l'esattezza. Ma è evidente l'irrilevanza in questa sede di

questa critica e di questa negazione, le quali, se non precluse, vanno

sottoposte al giudice di merito.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la costituzione di Camillo Acerbi;

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni

di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, n. 1 del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali) sollevate dal pretore di Genova e dal pretore

di Aosta con le ordinanze indicate in epigrafe, con riferimento agli

artt. 3 e 38 della Costituzione;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma terzo del citato T.U.

n. 1124 sollevata dal tribunale di Firenze in funzione di giudice del

lavoro, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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