Corte costituzionale

Sentenza n. 114/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1964 · relatore Giuseppe Chiarelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 128,

secondo comma, e 131, secondo comma, del Codice di procedura penale,

promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1963 dalla Sezione

istruttoria della Corte d'appello di Caltanissetta nel procedimento

disciplinare a carico dell'avv. Domenico Blanca, iscritta al n. 8 del

Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 47 del 22 febbraio 1964.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 21 ottobre 1964 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

L'avv. Domenico Blanca, nominato difensore d'ufficio dal Pretore di

Valguarnera in un procedimento penale a carico di tal Paolo

Mirisciotti, all'inizio del dibattimento chiedeva domandarsi

all'imputato perché non avesse difensore. Alla risposta di costui, di

essere privo di mezzi finanziari, l'avv. Blanca sollevava questione di

legittimità costituzionale degli artt. 128, 129, 130 e 131 del Codice

di procedura penale, e di tutte le altre disposizioni, che, pur

tendendo ad assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi

avanti ogni giurisdizione, sono in contrasto con gli artt. 35 e 36

della Costituzione. In considerazione di ciò, si rifiutava di

continuare nel patrocinio d'ufficio.

Il Pretore, ritenendosi incompetente a prendere in esame la

questione e a rimettere eventualmente gli atti alla Corte

costituzionale, inoltrava rapporto alla Sezione istruttoria della Corte

d'appello di Caltanissetta, la quale iniziava procedimento disciplinare

a carico dell'avv. Blanca. Avendo quest'ultimo insistito nella dedotta

questione di legittimità costituzionale, la Sezione istruttoria

rimetteva gli atti a questa Corte, con ordinanza 18 dicembre 1963,

regolarmente notificata e comunicata.

In tale ordinanza si considera rilevante e non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale limitatamente

agli artt. 128, secondo comma, e 131, secondo comma, del Codice di

procedura penale, rispetto agli artt. 24, terzo comma, e 35, primo

comma, della Costituzione.

Quanto all'art. 24, terzo comma, l'ordinanza osserva che scopo di

esso sarebbe stato di indicare al legislatore nuove direttive per

concrete determinazioni legislative.

In particolare, parlando di "istituti" destinati ad assicurare ai

non abbienti i mezzi per agire e difendersi in giudizio, il costituente

avrebbe fatto riferimento non alle norme vigenti relative all'argomento

(e quindi non alle norme degli artt. 128, secondo comma, e 131, secondo

comma, del Codice di procedura penale), ma ad organismi da costituire

per uno scopo al cui perseguimento non è sufficiente la personalità

umana e la capacità economica individuale.

Non si può quindi affermare, osserva l'ordinanza, la legittimità

delle indicate norme in base all'art. 24, secondo comma, che intendeva,

invece, riferirsi a mezzi di difesa diversi da quelli da esse previsti.

L'ordinanza esclude, inoltre, che l'obbligo di cui ai detti

articoli possa farsi rientrare tra i doveri di solidarietà sociale, di

cui all'art. 2 della Costituzione, e che possa esser considerato come

una delle prestazioni personali previste dall'art. 23.

Parimenti si esclude che la figura giuridica del difensore sia

quella del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio,

essendo esso inquadrato dalla stessa legge tra le persone che

esercitano un servizio di pubblica necessità (art. 359 del Cod.

penale). Esaminate le varie teorie in proposito, l'ordinanza conclude

che è possibile prospettarsi un contrasto degli artt. 128 e 131, oltre

che con l'art. 24, con l'art. 35, primo comma, della Costituzione, in

quanto la tutela del lavoro, ivi affermata, ha per oggetto anche la

garanzia del compenso del lavoro autonomo, mentre non occorre

richiamare l'art. 36, il quale, ritenuto dalla giurisprudenza

applicabile solo al lavoro subordinato, è essenzialmente collegato

all'art. 35, di cui contiene una specificazione in ordine alla misura

della rimunerazione di una categoria di lavoratori.

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto d'intervento e deduzioni, depositate il 21 febbraio 1964.

In tale atto si osserva preliminarmente che non vi è

corrispondenza fra la questione sollevata e le norme denunciate, in

quanto l'avv. Blanca lamenta, non la imposizione autoritaria di un

cliente, ma l'irrecuperabilità dell'onorario quando il cliente sia

povero. Ma ciò non avrebbe niente a vedere con gli artt. 128 e 131 del

Codice di procedura penale; se mai, verrebbe in discussione l'art. 4

del R. D. 28 maggio 1931, n. 602. La Presidenza del Consiglio si

rimette, quindi, alla Corte, perché giudichi sull'eventuale

inammissibilità del giudizio.

Nel merito, la difesa della Presidenza rileva che sia dalla

interpretazione semantica dell'art. 24 e del termine "istituti", ivi

adoperato, sia dall'indagine storica, risulta che è nettamente da

escludere che la Costituzione abbia voluto una forma di difesa

giudiziaria dei meno abbienti diversa dal gratuito patrocinio. Si

afferma quindi che la normativa vigente sul gratuito patrocinio adempie

al precetto di cui all'art. 24, e perciò non può violare l'art. 35,

coprendo i due articoli - aree diverse.

Se mai può ammettersi, al limite, che l'art. 24 deroghi, al

servizio della giustizia, all'art. 35.

In relazione all'art. 23 della Costituzione la difesa dello Stato

osserva che le prestazioni ivi previste non debbono necessariamente

essere imposte a favore della pubblica Amministrazione, e cita, a

conferma, varie norme di leggi ordinarie. Conclude, quindi, che

l'iscrizione a un albo professionale determina un assoggettamento a una

speciale supremazia da parte dello Stato, particolarmente evidente per

la professione di avvocato, per cui tutta la materia della difesa

d'ufficio non ricade nell'ambito del contratto di lavoro e, quindi,

dell'art. 35. Chiede, pertanto che sia dichiarata infondata la

sollevata questione.

L'avv. Blanca non si è costituito.

Nella discussione, l'Avvocato dello Stato si è riportato alle

difese scritte. Considerato in diritto :

1. - I dubbi sollevati dalla difesa della Presidenza del Consiglio

circa l'ammissibilità del giudizio per non corrispondenza fra la

questione sollevata e le norme denunciate non possono essere condivisi.

Non vi è, infatti, incertezza sui termini della questione, né vi

è errore, da parte dell'ordinanza, nella individuazione delle norme

impugnate.

Nel vigente ordinamento l'obbligo, per gli avvocati e procuratori,

della difesa d'ufficio nei giudizi penali, posto dall'art. 128, secondo

comma, del Codice di procedura penale, comprende l'obbligo della difesa

gratuita dei non abbienti, come risulta precisato dall'art. 4 del R. D.

28 maggio 1931, n. 602, secondo il quale la difesa d'ufficio è

gratuita per gli imputati che si trovano nelle condizioni per cui è

ammesso il gratuito patrocinio. Pertanto lo stato di povertà

dell'imputato non costituisce giusta causa per il rifiuto

dell'incarico, ai sensi dell'art. 131, secondo comma, del Codice di

procedura penale, rendendosi così applicabili, ove tale rifiuto si

verifichi, le sanzioni ivi previste.

La dedotta questione di legittimità costituzionale investe,

quindi, le due indicate disposizioni, in quanto, nella loro connessione

con le norme sulla difesa dei non abbienti, esse implicano l'obbligo,

penalmente sancito, della difesa gratuita di questi ultimi.

2. - Nel merito la questione è infondata.

In relazione all'art. 24 della Costituzione va osservato che né

dal linguaggio legislativo, né dal comune linguaggio giuridico possono

trarsi argomenti per ritenere che l'espressione "istituti", nella

disposizione costituzionale in esame, vada intesa nel senso di

organismi super individuali, e non nel senso di complessi di norme

regolatrici di determinati rapporti, unitariamente considerati. È ben

noto come in questo senso, a quel modo che si parla di istituto della

proprietà, della famiglia e via dicendo, si parla anche di istituto

del gratuito patrocinio e, in genere, di istituto della difesa gratuita

dei non abbienti. Sarebbe pertanto arbitrario ritenere, da un punto di

vista esegetico, che il gratuito patrocinio, anche nella sua attuale

disciplina, e il complesso delle vigenti norme comunque dirette ad

assicurare la difesa dei non abbienti, non possano considerarsi

compresi nella espressione "appositi istituti" adoperata dal

costituente.

Diversa questione, e non di legittimità costituzionale, è quella

della adeguatezza di tale disciplina al fine garantito dalla

Costituzione. De lege ferenda e da un punto di vista di politica

legislativa può anche auspicarsi una diversa e migliore disciplina

della difesa dei non abbienti; ma dall'opinione che un diverso

ordinamento del servizio potrebbe meglio corrispondere alle finalità

dell'art. 24 della Costituzione non si può trarre l'induzione della

incostituzionalità dei mezzi ora esistenti, che a quelle finalità

sono ugualmente diretti.

Considerare, in ipotesi, tali mezzi come insufficienti, o

scarsamente efficienti, rispetto allo scopo voluto dalla Costituzione,

non potrebbe mai voler dire riconoscerli contrari alla Costituzione

stessa, col risultato di privare i non abbienti anche dell'attuale

forma di assistenza.

3. - La questione proposta si presenta ugualmente infondata in

relazione all'art. 35 della Costituzione.

La tutela del lavoro in tutte le sue forme, enunciata nel detto

articolo, non esclude, infatti, che, in base alla legge, possano essere

imposte prestazioni gratuite, per ragioni di interesse generale, a

norma dell'art. 23 della Costituzione. Certo, per quanto riguarda il

lavoro dei liberi professionisti, queste imposizioni non possono esser

tali da trasformare lo status del libero professionista nello status di

soggetto prevalentemente tenuto alla prestazione di un servizio

obbligatorio non rimunerato, o comunque da impedire che l'esercizio

della libera professione possa essere sufficiente ad assicurare la

soddisfazione delle esigenze economiche e morali del professionista. Ma

nel caso in esame non vi ha dubbio che la previsione, contenuta nella

legge, di una saltuaria prestazione obbligatoria eventualmente gratuita

non contrasta con l'indicata norma costituzionale, né col sistema di

principi che da essa si ricava.

Infatti, in primo luogo, si tratta di un obbligo che ha la sua

ragione nell'interesse pubblico: e precisamente, nell'interesse di

fornire l'assistenza giudiziaria ai non abbienti, e di assicurare il

migliore esercizio dei poteri processuali e della funzione giudiziaria

con la collaborazione della difesa.

In secondo luogo, l'obbligo della prestazione non incide sulla

tutela della posizione economica del professionista, sia perché la

gratuità di essa è limitata ai casi in cui non vi è possibilità di

ripetizione degli onorari (art. 11 del R. D. L.30 dicembre 1923, n.

3282), sia perché il gratuito patrocinio è, nel nostro ordinamento,

un ufficio della categoria degli avvocati e dei procuratori (R. D. L.

30 dicembre 1923, citato, e, in origine, R. D. 6 dicembre 1865, n.

2627), il cui adempimento non altera la disciplina economica della

professione in modo da impedire che l'esercizio di essa possa

corrispondere alle esigenze del professionista e al decoro della

professione.

Ciò non toglie che, in armonia con quanto si è precedentemente

osservato a proposito dell'attuazione dell'art. 24, terzo comma, della

Costituzione, potrebbe essere opportunamente creato un sistema che

assicurasse in ogni caso un compenso al difensore d'ufficio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 128, secondo comma, e 131, secondo comma, del Codice di

procedura penale, sollevata dalla Sezione istruttoria della Corte di

appello di Caltanissetta con ordinanza del 18 dicembre 1963, in

riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 35, primo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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