Corte costituzionale

Sentenza n. 114/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1957 · relatore Mario Cosatti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale delle norme contenute

nell'art. 3 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, promosso con ordinanza

21 novembre 1956 del Pretore di Lucca nel procedimento penale a carico

di Ada Sillani in Speranza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 27 del 30 gennaio 1957 e iscritta al n. 10 del Registro

ordinanze 1957.

Udita nell'udienza pubblica del 29 maggio 1957 la relazione del

Giudice Mario Cosatti;

uditi gli avvocati Filippo Brusca e Massimo Severo Giannini per la

Sillani.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con rapporto 12 marzo 1955 la Questura di Lucca denunciò

all'autorità giudiziaria Ada Sillani in Speranza per aver esercitato

nella sede dell'Associazione sportiva di quella città e presso il

salone Margherita di Viareggio la professione di maestra di danza senza

essere provvista del diploma del corso di perfezionamento

dell'Accademia nazionale di danza o di altro Istituto ad essa

pareggiato, come prescritto dalla legge 4 gennaio 1951, n. 28.

A seguito della denuncia il Pretore di Lucca elevò a carico della

Sillani imputazioni, tra l'altro, di esercizio abusivo della

professione di maestra di ginnastica ritmica (art. 348 Cod. pen.) e di

abusiva assunzione del relativo titolo (art. 498 Cod. pen.); e con

decreto 15 ottobre 1955 la condannò a varie pene pecuniarie.

Avverso tale decreto la Sillani ha proposto opposizione; in sede di

dibattimento, il Pretore ha modificato le ricordate imputazioni

sostituendo alle parole ginnastica ritmica quelle di danza classica.

La difesa ha eccepito la illegittimità costituzionale della legge

4 gennaio 1951, n. 28, e, in particolare, degli artt. 3 e 5 della legge

stessa, i quali, avendo prescritto il possesso di uno speciale diploma

per l'insegnamento della danza classica, dovrebbero considerarsi in

contrasto con l'art. 33, commi primo e terzo, della Costituzione, che

riconosce la libertà dell'arte, della scienza e del loro insegnamento

e il diritto di enti e privati di istituire scuole e istituti di

educazione senza oneri per lo Stato.

Il Pretore ha considerato che l'art. 33 della Costituzione dispone

che l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento, che

tale articolo prevede che enti e privati hanno il diritto di istituire

scuole e istituti di educazione, che l'art. 3 della legge 4 gennaio

1951, n. 28, prescrivendo per l'esercizio della professione di maestro

di danza il possesso di un diploma da conseguirsi presso l'Accademia

nazionale, viene a limitare la libertà di insegnamento della danza la

quale, specialmente se classica, non può non considerarsi come

manifestazione artistica; e con ordinanza 21 novembre 1956 ha ritenuto

la sollevata eccezione non manifestamente infondata e ha disposto la

trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Tale ordinanza, comunicata ai Presidenti delle Camere e notificata

il 19 dicembre 1956 al Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata

pubblicata, per disposizione del Presidente di questa Corte, nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 del 30 gennaio 1957.

La Sillani si è costituita in giudizio mediante deposito nella

cancelleria della Corte, in data 18 febbraio 1957, delle deduzioni con

procura dell'Avv. Filippo Brusca ed elezione di domicilio presso

l'avvocato stesso.

Nelle deduzioni la difesa denuncia l'illegittimità costituzionale:

a) degli artt.3 e 5 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, in quanto,

in contrasto con le disposizioni dell'art. 33 della Costituzione,

l'art. 3 prescrive che nessuno può assumere il titolo di maestro di

danza ed esercitare la relativa professione se non abbia conseguito il

diploma presso l'Accademia nazionale o in istituto ad essa pareggiato e

l'art. 5 dispone che coloro che esercitano la professione di maestro di

danza e non si trovino nelle condizioni previste dagli artt. 3 e 4

della citata legge non possono continuare l'esercizio della professione

qualora non ottengano giudizio di idoneità da una apposita

commissione;

b) dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, in

quanto, in contrasto con il disposto dell'art. 34 della Costituzione

per il quale la scuola è aperta a tutti, dispone che l'Accademia

comprende un corso normale di otto anni per alunne con il fine di

formare danzatrici ed un corso di perfezionamento della durata di tre

anni per alunni di ambo i sessi, facendo così della danza un

privilegio delle donne;

c) dell'art. 2 del decreto legislativo n. 1236 del 1948 in quanto,

in contrasto con il disposto dell'art. 51 della Costituzione per il

quale i cittadini di ambo i sessi possono accedere ai pubblici uffici,

preponendo alla parte didattica e disciplinare dell'Accademia una

direttrice, preclude agli uomini tale ufficio;

d) dell'art. 19 del decreto legislativo n. 1236 del 1948 in

quanto, in contrasto con l'art. 97 della Costituzione che stabilisce il

principio del concorso per accedere agli impieghi pubblici, dispone che

nella prima applicazione del decreto la direttrice incaricata assuma la

qualifica di direttrice di ruolo dell'Accademia di danza.

Concludendo, la difesa chiede che la Corte voglia dichiarare la

illegittimità costituzionale del decreto legislativo e della legge

concernenti l'Accademia di cui trattasi.

In data 14 maggio 1951 gli avvocati Brusca e Massimo Severo

Giannini, associato nella difesa, hanno depositato una memoria, nella

quale esaminano il contenuto delle norme di cui all'art. 33 della

Costituzione.

La difesa distingue in materia vari gruppi di norme: norme che

riconoscono libertà di arte, di scienza e di insegnamento, norme

generali sull'istruzione pubblica come attività e come organizzazione,

norme di garanzia costituzionale. Si sofferma sui concetti di libertà

di insegnamento e di libertà della scuola, ritenendo che con l'entrata

in vigore della Costituzione le istituzioni di istruzione e di

educazione debbano distinguersi in scuole statali, scuole private in

concessione e scuole private libere.

Ciò premesso, passa ad esaminare la situazione delle scuole di

danza ed osserva che, in conseguenza del riconoscimento della libertà

di insegnamento, debbano considerarsi viziate di illegittimità

costituzionale le norme per le quali è consentito l'insegnamento di

un'arte, come quella della danza, solamente a persone munite di un

diploma, poiché ciò significa introdurre un controllo dello Stato su

ogni attività di insegnamento di tale arte.

La difesa conclude chiedendo la dichiarazione di illegittimità

costituzionale degli artt. 3, 4 e 5 della legge 4 gennaio 1951, n. 28,

in quanto richiedono il possesso di un titolo di abilitazione per

l'insegnamento della danza.

Nella discussione orale i patroni della Sillani illustrano le tesi

svolte negli scritti difensivi. Considerato in diritto :

1. - Con il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, e con la

legge 4 gennaio 1951, n. 28, che lo ha ratificato con modificazioni, è

stato disposto un ordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma,

fornita di autonomia didattica e amministrativa, scuola che comprende

un corso normale per la formazione di danzatrici con obbligo di

frequentare scuole medie e un corso di perfezionamento per la

formazione di solisti, insegnanti, coreografi e compositori di danza.

Nelle deduzioni la difesa della Sillani ha denunziato come viziate

di illegittimità costituzionale le norme del decreto legislativo e

della legge, ritenendo, in particolare, gli artt. 1, 2 e 19 del decreto

n. 1236 del 1948 in contrasto rispettivamente con gli artt. 34, 51 e 97

della Carta costituzionale, limitando infine, nella memoria, la

richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale agli artt.

3, 4 e 5 della legge n. 28 del 1951 in riferimento all'art. 33 della

Costituzione.

L'ordinanza 21 novembre 1956 del Pretore di Lucca ha proposto alla

Corte - nei termini già riferiti in narrativa - una sola questione,

quella relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 3 della

legge n. 28 del 1951 in riferimento all'art. 33 della Costituzione; e a

tale punto deve pertanto la Corte circoscrivere il suo esame e la sua

decisione.

2. - L'art. 3 della legge n. 28 del 1951 dispone: "Nessuno può

assumere il titolo di maestro di danza ed esercitare la relativa

professione se non abbia conseguito nell'Accademia nazionale di danza o

in istituto ad essa pareggiato il diploma del corso di

perfezionamento".

La difesa, pur facendo alcune osservazioni circa il divieto di

assumere il titolo di maestro di danza senza il possesso del relativo

diploma, per quanto concerne tale disposizione in sé considerata non

insiste su censure di illegittimità costituzionale; ma ritiene viziata

la norma di cui trattasi per quanto riguarda il divieto in essa posto

di esercitare la professione di maestro di danza da parte di chi è

sfornito del predetto requisito.

Rileva la Corte che la vita sociale ha avuto attraverso decenni un

prodigioso incremento in ogni sua manifestazione. Con ritmo incessante

le umane attività si sono alacremente svolte nei più svariati settori

con approfondimento di indagini, con specializzazione di tecnica e di

opere, interessando in modo più o meno penetrante aspetti morali,

culturali, sanitari, economici.

Lo Stato ha ritenuto suo doveroso compito di seguire lo svolgimento

delle varie attività per le conseguenze che possono derivarne e di

vigilarne le manifestazioni. Onde ha dettato norme dirette ad

assicurare la preparazione culturale, scientifica, tecnica, ritenuta

adeguata e necessaria per l'esercizio delle varie professioni, e a

disciplinare l'esercizio delle professioni stesse: gradatamente, in

tempi successivi, via via che le singole attività professionali, dal

punto di vista sia della preparazione sia delle condizioni e modalità

di esercizio, venivano ad assumere determinate caratteristiche che

richiedevano cautele per riflessi di vario ordine.

Con il decreto legislativo n. 1236 del 1948 e con la legge n. 28

del 1951 si è concretato un intervento dello Stato in un settore fino

allora non sottoposto a valutazioni del genere né disciplinato per le

indicate esigenze: il settore della danza classica, al quale soltanto

si fa qui riferimento a differenza di quello che suol denominarsi ballo

di società, manifestazione di antiche forme di svago.

Non può revocarsi in dubbio che l'insegnamento della danza

classica presenti aspetti che spiegano e giustificano perplessità e

preoccupazioni e quindi cautele e discipline.

Si tratta di insegnamenti di non breve ciclo, che si impartiscono

ad elementi nel periodo più delicato della fanciullezza e della prima

giovinezza, prevalentemente ad elementi di sesso femminile:

addestramenti, atteggiamenti, comportamenti che possono implicare

riflessi di ordine morale, che certamente hanno notevoli riflessi di

natura fisica e sanitaria. A tali esigenze rispondono appunto le

disposizioni di cui trattasi.

La Corte, pertanto, non reputa viziate di illegittimità

costituzionale; in riferimento all'art. 33 della Costituzione, le norme

contenute nell'art. 3 della legge n. 28 del 1951, le quali - creata e

organizzata l'Accademia nazionale e non esclusa la coesistenza di altre

scuole del genere (artt. 15 e 16 del decreto legislativo n. 1236 del

1948) - prescrivono che nessuno può assumere il titolo di maestro di

danza se non è provvisto del relativo diploma ed esercitare attività

professionale di maestro di danza senza essere fornito della specifica

preparazione e in possesso dell'indicato requisito.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, proposta con l'ordinanza 21

novembre 1956 del Pretore di Lucca, sulla legittimità Costituzionale

delle norme contenute nell'art. 3 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, in

riferimento all'art. 33 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1957:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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