Corte costituzionale

Sentenza n. 113/1993

Altra decisione · depositata il 26/03/1993 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione siciliana notificato

l'11 maggio 1992, depositato in Cancelleria il 16 successivo, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito della decisione del 12

marzo 1992, n. 58, resa dal Consiglio di giustizia amministrativa per

la Regione siciliana - laddove si è ritenuto che "il ricorso

giurisdizionale avverso le operazioni delle elezioni regionali sia

immediatamente proponibile avverso la proclamazione degli eletti"

anziché avverso la delibera di convalida effettuata dall'Assemblea

regionale siciliana - ed iscritto al n. 19 del registro conflitti

1992;

Udito nell'udienza pubblica del 3 novembre 1992 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Uditi gli avvocati Francesco Castaldi e Salvatore Pensabene Lionti

per la Regione siciliana;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato l'11 maggio 1992, la Regione siciliana

ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in

ordine alla decisione n. 58 del 12 marzo 1992 del Consiglio di

giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con la quale si è

ritenuto che il ricorso giurisdizionale avverso le operazioni delle

elezioni regionali sia immediatamente proponibile avverso la

proclamazione degli eletti anziché avverso la delibera di convalida

effettuata dall'Assemblea regionale siciliana; ed ha chiesto,

pertanto, che questa Corte dichiari che "non spetta allo Stato, e per

esso al giudice amministrativo, conoscere e pronunciarsi direttamente

sulle operazioni delle elezioni regionali siciliane anteriormente al

giudizio definitivo sulla convalida delle elezioni espresso

dall'Assemblea regionale siciliana", con conseguente annullamento

della decisione impugnata.

La ricorrente premette che l'art. 3 dello Statuto della Regione

siciliana attribuisce all'Assemblea regionale legislazione esclusiva

in tema di elezioni regionali "in base ai principi fissati dalla

Costituente in materia di elezioni politiche". Ed in attuazione della

ricordata norma di rango costituzionale, già con il d.l. 25 marzo

1947, n. 204 veniva attribuita all'Assemblea regionale siciliana la

convalida dei deputati eletti. Quindi con l'organica normativa di

attuazione (Regolamento interno, artt. 40, 61 e legge regionale 20

marzo 1951, n. 29) si è previsto che "L'ufficio centrale

circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente

relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio

definitivo degli organi di verifica dei poteri" (art. 56 della citata

legge regionale), mentre all'art. 61 della medesima legge si è

disposto che: "All'Assemblea regionale è riservata la convalida

della elezione dei propri componenti. Essa pronunzia giudizio

definitivo sulle contestazioni, le proteste, e, in generale, su tutti

i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o

all'ufficio centrale circoscrizionale durante la loro attività o

posteriormente".

Ciò posto - prosegue la ricorrente -, è avvenuto che in

occasione dell'impugnazione della sentenza parziale ed interlocutoria

del T.A.R. Sicilia - prima sezione staccata di Catania - n. 845/91,

il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana,

con la succitata decisione n. 58/92, nel respingere l'appello

proposto dal candidato Canzoniere Salvatore, ha ritenuto ammissibile

il ricorso giurisdizionale proposto dal candidato D'Urso Carmelo

(secondo dei non eletti della lista n. 1 della circoscrizione di

Catania) direttamente avverso la graduatoria dei candidati

determinata dall'ufficio centrale circoscrizionale di Catania nelle

ultime elezioni per il rinnovo dell'A.R.S., svoltesi il 10 giugno

1991. Sostanzialmente il Consiglio di giustizia amministrativa è

pervenuto a tale conclusione affermando che:

1) secondo il più recente orientamento giurisprudenziale è

consentita l'immediata impugnabilità degli atti lesivi pur aventi

natura infraprocedimentale, ciò anche in aderenza alla tutela

giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione;

2) l'assenza della previsione di un termine certo entro il quale

dovrebbe intervenire il definitivo giudizio di convalida vulnererebbe

il diritto di accesso alle cariche politiche (art. 51 della

Costituzione);

3) riconosciuta dall'art. 20 della legge n. 1034 del 1971 la

facoltatività dei ricorsi amministrativi, sarebbe venuto meno il

principio dell'esperibilità del rimedio giurisdizionale unicamente

avverso gli atti definitivi;

4) risulterebbe violato il principio di uguaglianza di cui

all'art. 3 della Costituzione, dato che per le regioni a statuto

ordinario il giudizio di convalida è riservato solamente per le

cause di ineleggibilità e di incompatibilità (art. 17 legge n. 108

del 1968), laddove per la Sicilia la delibera di convalida da parte

dell'A.R.S. si estende anche alla regolarità delle operazioni

elettorali.

Le anzidette statuizioni, afferma la ricorrente, rappresentano una

menomazione delle attribuzioni ad essa costituzionalmente garantite e

risultano, pertanto, invasive delle competenze regionali per le

seguenti considerazioni.

L'affermazione del Consiglio di giustizia amministrativa circa la

diretta impugnabilità della proclamazione degli eletti non si

risolve in un errore di diritto, avendo il medesimo giudice collegato

detta immediata impugnabilità con la facoltà di adire,

alternativamente, il giudice o l'Assemblea regionale; sicché la

decisione si risolve in una sottrazione di competenza attribuita alla

regione in subiecta materia (art. 3 Statuto siciliano ed artt. 116 e

5 della Costituzione) e, quindi, in una "invasione della sua sfera di

autonomia perpetrata dal giudice con assoluta esorbitanza dalla

giurisdizione" (Corte cost. sent. n. 175 del 1991). Infatti con

l'impugnata decisione è stata eliminata la parte finale dell'iter

procedimentale, cioè "la convalida della elezione dei propri

componenti" ("riservata all'Assemblea regionale": art. 61 della

ripetuta legge regionale n. 29 del 1951), che costituisce "la fase

conclusiva del complesso procedimento elettorale" (sent. n. 115 del

1972).

La normativa che assicura alla Regione siciliana (per di più ad

autonomia differenziata) il potere di convalida costituisce

un'applicazione del più generale principio giuspubblicistico secondo

cui tutti gli organi elettivi hanno il diritto-dovere di pronunciarsi

sulla propria legittima composizione.

Orbene, se ciò vale in generale per tutti quei collegi dotati di

quella particolare autonomia che deriva loro dal voto popolare, per

quanto concerne segnatamente le elezioni regionali siciliane, questa

Corte, con la citata sentenza n. 115 del 1972, nell'affermare che

nella materia di specie va assicurata una necessaria coerenza fra

Statuto siciliano e Costituzione, ha fissato i seguenti principi: a)

che la convalida è l'atto conclusivo di un unico complesso

procedimento elettorale; b) che la convalida si annovera fra gli atti

definitivi "nel senso che questi concludono, appunto, quel

procedimento"; c) che va sempre data un'interpretazione delle norme

statutarie che ne assicuri la compatibilità con la Costituzione.

Ed alla stregua dei sopradetti insegnamenti, il richiamo dell'art.

3 dello Statuto "ai principi fissati dalla Costituente in materia di

elezioni politiche", è stato armonizzato secondo criteri di

ragionevolezza da questa Corte, la quale ha dichiarato

l'indeclinabile presuppositività della delibera di convalida e,

quindi, del giudizio definitivo sui reclami elettorali, quale

intangibile prerogativa dell'organo politico in apicibus della

Regione siciliana, cioè l'Assemblea regionale; fermo restando che

quest'ultima non essendo un organo "supremo" (quali, per converso,

sono le Camere) è privo di autodichia, sicché avverso le

determinazioni finali dell'A.R.S. è sempre assicurata la tutela

giurisdizionale.

Ebbene, l'unico modo di assicurare "la necessaria coerenza fra

Statuto siciliano e Costituzione" consiste nell'individuare la

delibera di convalida come quell'atto "definitivo", in quanto atto

terminale del complesso procedimento, ed, in quanto tale, unico atto

impugnabile.

L'avere, dunque, disapplicato (da parte del Consiglio di giustizia

amministrativa) la legge regionale ed il regolamento assembleare

attuativi dello Statuto (Corte cost. sent. n. 285 del 1990),

eliminando la fase conclusiva del procedimento, e, quindi, facendo

leva sulla circostanza che pur gli atti non definitivi risultano

impugnabili, rappresenta oggettivamente un palese travisamento della

sequenza procedimentale così come risulta prefigurata dalla legge e,

quindi, un esautoramento delle prerogative regionali.

Ne discende, dunque, per la questione in esame, l'ingiustificata

assimilazione - operata dal giudice amministrativo - alla tematica

della immediata ricorribilità degli atti non definitivi, dato che

per questi ultimi - come è noto - non necessariamente debbono

intervenire i successivi atti definitivi. In buona sostanza l'ottica

- per così dire - di tipo impugnatorio ha "spinto" il giudice a

disapplicare la normativa regionale, di tal ché conclude affermando

che l'interessato potrà adire facoltativamente o la via

giurisdizionale o quella amministrativa, "ferma restando la naturale

prevalenza del momento (e della decisione) giurisdizionale sul

momento (e la decisione) amministrativa".

In tal modo il Consiglio di giustizia amministrativa ha

sostanzialmente configurato la convalida delle elezioni quasi come

una sorta di ricorso gerarchico improprio, alla stregua di un atto

che conclude un procedimento di secondo grado e non, per converso,

come l'ineludibile atto dell'unico procedimento elettorale, che

riguarda, comunque, tutti i deputati proclamati dagli uffici centrali

circoscrizionali.

Del resto, dallo straripamento posto in essere con la pronuncia

impugnata, conseguirebbe un sindacato da parte del giudice in un

procedimento non ancora concluso, non dando così all'Assemblea

regionale la possibilità di adottare preliminarmente le proprie

determinazioni. L'atto terminale obbligatorio e necessario per legge

finirebbe, dunque, con l'essere svuotato di significato, risultando

in definitiva una mera presa d'atto delle antecedenti statuizioni del

giudice.

Non può, allora, disconoscersi il travolgimento operato con

l'impugnata decisione dei principi affermati da questa Corte con la

più volte ripetuta sentenza n. 115 del 1972 (ulteriormente ribaditi

con la sentenza n. 167 del 1985) e la contestuale sottrazione delle

attribuzioni spettanti all'organo politico (cfr. sentt. nn. 175 e 99

del 1991). Ciò in violazione, altresì, degli artt. 113, 101, 102,

104, 116 e 118 della Costituzione.

Quanto poi alla asserita mancanza nella normativa regionale di un

termine certo e perentorio entro il quale deve essere concluso il

procedimento amministrativo di verifica dei poteri, la ricorrente

osserva che è indiscutibile che l'art. 61 del Regolamento interno

dell'Assemblea prevede il termine di un anno per la definizione delle

operazioni attinenti alla convalida. Peraltro, in caso di inerzia,

l'interessato potrebbe sempre attivare la procedura del silenzio-rifiuto secondo l'inequivoco orientamento di questa Corte (sent. n.

167 del 1985).

Infine, circa l'asserita prospettazione della violazione dell'art.

3 della Costituzione per il fatto che all'Assemblea regionale

siciliana (così come alle altre regioni a statuto speciale) è

riservata anche la convalida sulla regolarità delle operazioni

elettorali, laddove nelle altre regioni a statuto ordinario concerne

soltanto le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la

ricorrente osserva, da un lato, che la posizione differenziata

prevista dalla Costituzione per le regioni a statuto speciale rende

queste ultime non omogenee a quelle a statuto ordinario (v. sent. n.

134 del 1975), e, dall'altro, che, se l'esistenza della delibera di

convalida nelle Regioni a statuto ordinario in tema di eleggibilità

viene considerata un indeclinabile presupposto processuale

dell'azione per adire il giudice ordinario - malgrado si tratti di

far valere diritti soggettivi -, allora non può certamente ritenersi

ingiustificata la prerogativa attribuita all'Assemblea regionale

siciliana (con norme di rango costituzionale) di essere titolare,

nella fase conclusiva del procedimento, del potere di convalida anche

per le operazioni elettorali (che riguardano, ben vero, posizioni di

interesse legittimo), considerata, peraltro, l'intangibile tutela

giurisdizionale, comunque successivamente assicurata avanti il

giudice amministrativo.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri non si è costituito

in giudizio. Considerato in diritto

1. - La Regione siciliana ha sollevato conflitto di attribuzioni

nei confronti dello Stato in ordine alla decisione n. 58 del 12 marzo

1992 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione

siciliana, con la quale è stato affermato che il ricorso

giurisdizionale avverso le operazioni delle elezioni regionali è

immediatamente proponibile nei confronti dell'atto di proclamazione

degli eletti adottato dall'ufficio elettorale circoscrizionale.

Ad avviso della ricorrente, con tale statuizione è stata

eliminata la parte finale dell'iter procedimentale, cioè la

convalida della elezione dei propri componenti da parte

dell'Assemblea regionale, a questa riservata dall'art. 3 dello

Statuto regionale (approvato con regio decreto legislativo 15 maggio

1946, n. 455), dall'art. 4, lett. a), delle norme di attuazione del

medesimo (approvate con decreto legislativo del Capo provvisorio

dello Stato 25 marzo 1947, n. 204), nonché dalla legge regionale 20

marzo 1951, n. 29 (art. 61) e dal Regolamento interno dell'Assemblea

regionale (artt. da 40 a 61). La decisione impugnata si risolverebbe

in una sottrazione di competenza costituzionalmente attribuita alla

Regione in materia e quindi in una invasione della sua sfera di

autonomia perpetrata dal giudice con assoluta esorbitanza dalla

giurisdizione, con violazione altresì degli artt. 5, 101, 102, 104,

113, 116 e 118 della Costituzione.

2. - Così come è stato prospettato dalla ricorrente il conflitto

è ammissibile.

La Regione, infatti, non censura il modo in cui il giudice

amministrativo ha in concreto esercitato la giurisdizione, ma, in

definitiva, il fatto in sé di averla esercitata nei confronti di un

atto che sarebbe alla giurisdizione stessa sottratto in virtù delle

attribuzioni costituzionalmente garantite alla ricorrente; tanto

basta, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentt. nn. 289

del 1974, 183 del 1981, 70 del 1985, 285 del 1990, 99 e 175 del

1991), agli effetti dell'ammissibilità del conflitto.

3. - Nel merito deve essere riconosciuta la competenza del giudice

amministrativo, ed il ricorso deve essere respinto sotto ogni

profilo.

Lo Statuto di autonomia speciale della Regione siciliana,

approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 -

prima ancora, come è noto, delle elezioni dell'Assemblea Costituente

- attribuisce (art. 3) alla Regione stessa la potestà legislativa in

materia di elezione dell'Assemblea regionale col solo limite del

suffragio universale diretto e segreto e dei principi fissati dalla

Costituente in materia di elezioni politiche. L'art. 42 dello Statuto

prevedeva che le prime elezioni si tenessero "in base alla emananda

legge elettorale politica dello Stato"; le elezioni furono indette

per il 20 aprile 1947 con il decreto del Capo provvisorio dello Stato

6 dicembre 1946, n. 456, applicando le disposizioni del decreto

legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, relative

all'elezione dell'Assemblea Costituente.

L'Assemblea regionale si dette poi, ai sensi delle citate norme

statutarie, la propria legge elettorale (legge regionale 20 marzo

1951, n. 29).

Nel primo periodo di vita dell'autonomia speciale si ritenne da

parte della Regione siciliana che la posizione costituzionale

dell'Assemblea regionale fosse equiparabile a quella delle due Camere

del Parlamento. Ma fino dalla sentenza n. 66 del 1964 questa Corte

ricondusse tale posizione nei termini compatibili con l'ordinamento

costituzionale: escluse ogni possibile estensione all'Assemblea

regionale dei poteri e delle prerogative tipiche del Parlamento, e

ribadì che le norme in tema di giurisdizione sono di assoluta ed

esclusiva competenza statale. Con la successiva sentenza n. 115 del

1972, sul tema specifico del contenzioso elettorale, la Corte ha

nuovamente affermato "che alle Regioni, anche se a statuto speciale,

non spetta competenza alcuna in tema di giurisdizione .. E perciò

non può revocarsi in dubbio che, in applicazione di tale principio,

come non sono ammissibili leggi regionali sulla giurisdizione, così

non è ammissibile che leggi regionali escludano la giurisdizione".

Conseguentemente la Corte ha ritenuto che "le disposizioni

contenute nella legge statale che disciplinò le prime elezioni

regionali (D.L.C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204), nella legislazione

regionale (legge regionale 20 marzo 1951, n. 29) e nel Regolamento

interno dell'Assemblea (specialmente nell'art. 41) devono essere

interpretate in un modo che le renda compatibili con la Costituzione:

di tal che "il giudizio definitivo" sui reclami elettorali, la

"convalida delle elezioni", la "incontestabilità" della pronunzia

finale e così via sono tutte espressioni che correttamente vanno

riferite alla fase conclusiva del complesso procedimento elettorale e

che qualificano come definitivi gli atti relativi nel senso che

questi concludono, appunto, quel procedimento: non certo nel senso

della preclusione di una successiva fase giurisdizionale, nella quale

le situazioni subiettive degli interessati possano trovare quella

tutela che la Costituzione a tutti riconosce" (citata sent. n. 115

del 1972).

4. - Del resto la Regione ricorrente non pone in discussione la

esperibilità della tutela giurisdizionale (sia dinanzi al giudice

ordinario, sia dinanzi al giudice amministrativo) in ordine alle

elezioni dell'Assemblea regionale, ma sostiene che detta tutela non

possa esperirsi se non nei confronti della deliberazione di convalida

degli eletti da parte dell'Assemblea, considerata come atto

definitivo che conclude il complesso procedimento elettorale.

Tale assunto sarebbe suffragato dalla citata sentenza n. 115 del

1972 di questa Corte e da una più recente pronunzia sulla medesima

materia, la n. 167 del 1985.

Ma - come è stato già detto - la tesi della Regione non può

essere accolta.

Una attenta e corretta lettura delle pronunce surrichiamate

dimostra che i principi in esse affermati - dai quali questa Corte

non intende discostarsi - conducono a conclusioni antitetiche

rispetto all'assunto della Regione siciliana.

Invero, partendo dalle premesse poste in tema di giurisdizione

dalla sentenza n. 66 del 1964 e confermate dalla sentenza n. 115 del

1972, la quale interpreta le disposizioni concernenti l'elezione

dell'Assemblea regionale siciliana e in particolare quelle relative

al procedimento di convalida degli eletti in modo conforme a

Costituzione, si evince che "il giudizio definitivo" riservato

all'Assemblea regionale, "sulle contestazioni, le proteste, e, in

generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole

sezioni elettorali o all'ufficio centrale circoscrizionale durante la

loro attività o posteriormente" - previsto dall'art. 61 della legge

regionale n. 29 del 1951 - ha carattere puramente amministrativo.

Altrettanto va detto, ovviamente, per il contenzioso disciplinato

dagli artt. 40 - 61 del Regolamento interno dell'Assemblea medesima.

Quanto, poi, alla sentenza n. 167 del 1985, va considerato che con

essa la Corte dichiarò inammissibile per irrilevanza la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 56 e 61 della più volte

menzionata legge regionale n. 29 del 1951 concernente le elezioni dei

deputati dell'Assemblea regionale siciliana.

A tale conclusione la Corte pervenne osservando che lo stesso

T.A.R. remittente aveva affermato che "la pregiudiziale eccezione di

inammissibilità del ricorso per mancanza del momento conclusivo del

procedimento elettorale, si appalesa fondata" ed aveva aggiunto che

l'effetto conclusivo del procedimento non può essere attribuito

all'atto di proclamazione, al quale quindi non può essere

riconosciuto carattere di definitività, deducendone infine "la

intempestività del rimedio giurisdizionale". È pertanto evidente

che la Corte non poteva che prendere atto di una irrilevanza

manifestata ex ore suo dal giudice remittente e dichiarare di

conseguenza la inammissibilità della questione.

Esattamente quindi il Consiglio di giustizia amministrativa,

ponendosi il problema della sentenza n. 167 del 1985, ne ha

sottolineato il carattere di declaratoria di inammissibilità per

irrilevanza, osservando che la questione della diretta impugnabilità

dell'atto dell'ufficio elettorale circoscrizionale non aveva formato

oggetto di specifico esame della Corte, cui non può pertanto essere

ricondotta la tesi che l'unico atto impugnabile in sede

giurisdizionale sia l'atto di convalida adottato dalla stessa

Assemblea regionale.

5. - Tanto chiarito, devono essere coerentemente sviluppate le

conseguenze che derivano dal carattere amministrativo delle decisioni

finali dell'Assemblea, anche se adottate in seguito a reclami,

proteste o ricorsi.

Ribadito che alle regioni, anche se a statuto speciale, non spetta

competenza alcuna in tema di giurisdizione e che, in applicazione di

tale principio, come non sono ammissibili leggi regionali sulla

giurisdizione, così non è ammissibile che leggi regionali escludano

la giurisdizione, va anche affermato che le modalità di esercizio

del fondamentale diritto alla tutela giurisdizionale non possono

essere diverse in una regione rispetto al restante territorio

nazionale, soprattutto quando la diversità verrebbe a tradursi in un

sostanziale indebolimento della tutela stessa.

Ora, non può esservi dubbio che anche per quanto riguarda il

contenzioso elettorale riservato alla competenza del giudice

amministrativo, nella materia delle operazioni elettorali, debba

valere la regola sancita dagli artt. 2 e 20 della legge 6 dicembre

1971, n. 1034, che ha eliminato il requisito della definitività

dell'atto amministrativo quale condizione necessaria per la

proponibilità del ricorso giurisdizionale; tale principio è stato

confermato in via generale dalla recente sentenza n. 42 del 1991 di

questa Corte, la quale ha sottolineato "l'esigenza di uniformità

della tutela, in ordine a situazioni soggettive di identica natura".

Occorre inoltre considerare che detta esigenza appare assolutamente

evidente nei ricorsi concernenti le operazioni elettorali, dato che

l'ufficio elettorale circoscrizionale con l'atto di proclamazione

degli eletti assegna i seggi e attribuisce agli eletti medesimi il

diritto a ricoprire la carica elettiva, nonché definisce la

graduatoria dei candidati ad ogni effetto che possa derivarne anche

per i non eletti, ove si verifichino successivamente vacanze per

qualsiasi causa. Condizionare all'esaurimento del procedimento

amministrativo elettorale, di cui la convalida degli eletti

costituisce l'atto conclusivo, la proponibilità del ricorso

giurisdizionale per chi si ritenga leso dall'atto di proclamazione

dei risultati, darebbe luogo ad una grave limitazione del

fondamentale diritto di ogni persona di agire in giudizio a tutela

delle proprie posizioni soggettive.

6. - Correttamente dunque il Consiglio di giustizia amministrativa

ha ritenuto che "le norme regionali in questione, alla luce

dell'indicata evoluzione dell'ordinamento, vadano interpretate nel

senso che il ricorso giurisdizionale avverso le operazioni delle

elezioni regionali sia immediatamente proponibile avverso la

proclamazione degli eletti".

A questa conclusione il giudice è pervenuto, del resto, in via

ermeneutica, limitandosi ad interpretare la normativa sottoposta al

suo esame alla luce dei principi costituzionali: non può, quindi,

certamente parlarsi, come sostiene la ricorrente, di

"disapplicazione" delle norme regionali, ben diverso essendo il caso

- richiamato dalla Regione - della sent. n. 285 del 1990, in cui era

stato esercitato dichiaratamente un abnorme potere di disapplicazione

di leggi regionali (trattate alla stregua di atti amministrativi) per

presunta incostituzionalità.

Al sistema generale di tutela giurisdizionale in materia di

elezioni, si contrappone quale unica eccezione, ai sensi dell'art. 66

della Costituzione, la riserva di competenza esclusiva del Parlamento

a giudicare sui titoli di ammissione dei propri componenti.

Una volta escluso, come è stato ricordato al punto 3, che

all'Assemblea regionale siciliana possa estendersi detta riserva, che

solo per il Parlamento è prevista in Costituzione e solo per il

Parlamento trova giustificazione storica e sistematica, non vi è

ragione alcuna su cui fondare l'attribuzione alla Regione, seppure

dotata di autonomia speciale, di una disciplina particolare e diversa

in tema di tutela giurisdizionale, quale sarebbe quella della

condizione della definitività dell'atto (nella specie il

provvedimento di convalida degli eletti) per la proponibilità del

ricorso al giudice. Va pertanto riconosciuto che il Consiglio di

giustizia amministrativa ha esercitato la giurisdizione di propria

spettanza senza invadere o ledere, con la decisione nei cui confronti

è stato sollevato conflitto di attribuzione, competenze

costituzionalmente garantite alla Regione siciliana.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato e per esso al giudice amministrativo

giudicare sui ricorsi in materia di operazioni elettorali per

l'elezione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana

direttamente proposti avverso l'atto di proclamazione degli eletti

adottato dall'Ufficio elettorale circoscrizionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, Il 24 marzo 1993.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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