Corte costituzionale

Sentenza n. 113/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1970 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

citata

  • art. 23legge 269/1939
  • art. 53legge 269/1939
  • art. 3legge 269/1939

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del R.D.L. 13 settembre

1938, n. 1730 (autorizzazione al comune di Bologna ad applicare il

contributo di fognatura), convertito nella legge 5 gennaio 1939, n.

269, promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1968 dal tribunale di

Bologna nel procedimento civile vertente tra il comune di Bologna ed il

fallimento della società Arista, iscritta al n. 239 del registro

ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 318 del 14 dicembre 1968.

Visti gli atti di costituzione del comune di Bologna e d'intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 1970 il Giudice relatore

Angelo De Marco;

uditi l'avv. Francesco Gherardi, per il comune di Bologna, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso della procedura fallimentare riguardante la s.p.a. Arista

il comune di Bologna chiedeva di essere ammesso al passivo, in via

privilegiata, a norma dell 'art. 2773 del codice civile, per la somma

di lire 474.647, pretesa a titolo di contributo di costruzione

fognatura, relativo ad una porzione di immobile, in Bologna, di

proprietà della fallita.

In sede di formazione dello stato passivo l'ammissione di tale

credito veniva contestata, assumendosi che la somma richiesta non era

dovuta.

Di qui opposizione del comune di Bologna allo stato passivo, con la

domanda di ammissione del credito nella sede privilegiata richiesta.

Nel corso del relativo giudizio, il tribunale di Bologna, con

ordinanza 28 giugno 1968, ha rilevato:

che, dopo l'abolizione del contributo di costruzione fognature per

tutti i comuni, tranne alcuni, tra i quali quello di Bologna non

rientra (art. 253 del T.U. per la finanza locale del 1931), la

contestata richiesta avrebbe potuto trovare fondamento soltanto sul

R.D.L. 13 settembre 1938, n. 1730, convertito nella legge 5 gennaio

1939, n. 269, in forza del quale: "Il comune di Bologna è autorizzato

ad applicare il contributo di fognature in base alle norme contenute

nel regolamento deliberato dal consiglio comunale nelle tornate del 25

febbraio e 21 novembre 1910 e successive modificazioni";

che tale decreto appariva in contrasto con gli artt. 23 e 53,

quest'ultimo in relazione con l'art. 3, della Costituzione:

a) con l'art. 23, in quanto manca nella discussa norma ogni

criterio o limite idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente

impositore;

b) con l'art. 53, comma primo, in relazione all'art. 3, in quanto

mentre per gli altri comuni autorizzati, il concorso dei proprietari

interessati è limitato ad un terzo della spesa incontrata dal comune

da corrispondersi attraverso un contributo annuo corrispondente al

ventesimo del concorso stesso, ripartito in ragione del reddito

imponibile ed a condizione che il contributo non superi il 9% del

reddito imponibile, per il comune di Bologna, invece, in forza del

regolamento richiamato dalla legge impugnata il concorso nella spesa è

del 75% del reddito imponibile da dividersi in sessanta rate

bimestrali, oltre al contributo per la manutenzione nella misura annua

del 2% del reddito.

Tanto rilevato, il tribunale ha sollevato d'ufficio questione di

legittimità costituzionale della legge suddetta, in riferimento agli

artt. 23 e 53, in relazione all'art. 3, della Costituzione.

Dopo gli adempimenti di legge, il giudizio così promosso viene ora

alla cognizione della Corte.

Si è costituito il comune di Bologna ed è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Il patrocinio del comune di Bologna, con memoria depositata il 27

novembre 1968, chiede che la sollevata questione venga dichiarata

infondata, sostanzialmente, per le seguenti considerazioni:

a) il regolamento del comune di Bologna, al quale il D.L. impugnato

si richiama, disciplina chiaramente il soggetto dell'imposizione,

l'oggetto della medesima, il criterio per la determinazione della

misura della contribuzione, la durata dell'imposizione, cosicché non

sussiste la dedotta violazione dell'art. 23 della Costituzione, per

difetto degli elementi suddetti;

b) a parte la considerazione che anche per i comuni considerati

nell'art. 253 del T.U. per la finanza locale del 1931 è preveduta una

disciplina particolare, evidentemente in relazione alle esigenze

locali, i criteri di imposizione risultanti dal regolamento del comune

di Bologna sono ispirati all'equa ripartizione dell'onere tributario e

ad una ragionevole determinazione e rateizzazione della misura e della

corresponsione del tributo, che lo rendono non più gravoso di quelli

imposti negli altri comuni, anche se in astratto una eventuale

differenza, giustificata da esigenze locali, non varrebbe ad inficiare

il sistema adottato per Bologna; nessuna violazione, quindi, sia

dell'art. 53, sia dell'art. 3 della Costituzione.

Anche l'Avvocatura generale dello Stato, con la memoria

d'intervento, depositata il 3 gennaio 1969, chiede che la questione

venga dichiarata infondata, per considerazioni sostanzialmente

identiche a quelle sopra riassunte del patrocinio del comune di

Bologna. Considerato in diritto :

1. - Con l'ultimo comma dell'art. 1 del T.U. per la finanza locale,

approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, venivano aboliti i

contributi per la costruzione fognature, che in base alla legislazione

precedentemente vigente i comuni erano autorizzati ad imporre.

Con l'art. 253, intitolato "Abolizione del contributo di

costruzione; disposizioni transitorie e speciali", si disponeva come

segue:

a) si ribadiva l'abolizione del contributo costruzione fognature,

dichiarandolo assorbito in quelli di miglioria;

b) si autorizzavano i comuni, che già ne avevano ottenuta la

concessione, in base alla normativa precedentemente vigente, a

continuare a riscuotere i contributi, così per la costruzione, come

per la manutenzione delle fognature nei limiti e con le modalità

stabiliti nei rispettivi decreti concessivi;

c) si mantenevano ferme le norme speciali per la città di Napoli,

per l'acquedotto pugliese e per la città di Roma.

Con l'articolo unico del R.D. 2 marzo 1933, n. 322, si disponeva

l'inserzione tra il secondo ed il terzo comma del richiamato art. 253,

del seguente altro comma:

"La stessa facoltà di continuare a riscuotere i predetti

contributi compete ai comuni che, anteriormente alla legge 12 luglio

1896, n. 303 (per le opere di fognatura della città di Torino) abbiano

disciplinato il servizio fognature con regolamenti approvati in base

alle leggi vigenti prima della pubblicazione del presente testo unico".

Infine con l'art. 1 del R.D.L. 13 settembre 1938, n. 1730,

convertito, poi, nella legge 5 gennaio 1939, n. 269, senza variazioni,

si disponeva: "Il comune di Bologna è autorizzato ad applicare il

contributo di fognatura in base alle norme contenute nel regolamento

deliberato dal consiglio comunale nelle tornate del 25 febbraio e 21

novembre 1910 e successive modificazioni.

Gli effetti dell'autorizzazione di cui al presente articolo si

estendono anche ai contributi di fognatura imposti o da imporre nel

periodo anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Della legittimità costituzionale di quest'ultima norma dubita il

tribunale di Bologna, che, con l'ordinanza di rinvio, ha sollevata la

relativa questione sotto un duplice profilo:

a) per violazione dell'art. 23 della Costituzione, in quanto

mancherebbe nella riportata norma ogni criterio o limite idoneo a

delimitare la discrezionalità dell'ente impositore, mentre criteri e

limiti per gli altri comuni autorizzati ad applicare il contributo di

costruzione fognature erano rigorosamente fissati dalla legge 12 luglio

1896, n. 303 e dalla legge 18 luglio 1911, n. 799;

b) per violazione dell'art. 53, comma primo, in relazione all 'art.

3 della Costituzione, in quanto, mentre per gli altri comuni

autorizzati a continuare a riscuotere un tale tipo di contributo,

questo è commisurato ad un terzo della spesa effettiva di costruzione

e deve essere soddisfatto sotto forma di contributo annuo

corrispondente al ventesimo del concorso stesso, ripartito in ragione

del reddito imponibile, senza, peraltro, che si superi il 9% di tale

reddito, per il comune di Bologna, invece, in forza del regolamento

richiamato nella norma impugnata, il contributo è commisurato al 75%

del reddito imponibile, da suddividersi in sessanta rate bimestrali,

oltre al contributo di manutenzione nella misura annua del 2% del

reddito suddetto, con evidente violazione del principio di eguaglianza.

Così chiariti i termini della questione sottoposta all'esame di

questa Corte, si rileva che essa è infondata.

2. - In sostanza, con la norma impugnata, come risulta

espressamente dalla relazione della giunta generale del bilancio alla

Camera dei deputati, per la conversione in legge del R.D.L. n. 1730 del

1938, si è voluta estendere al comune di Bologna l'applicazione delle

disposizioni transitorie di cui al secondo comma del T.U. sulla finanza

locale e del R.D. n. 322 del 1933, autorizzandolo a continuare ad

applicare il suo regolamento del 1910, che, per quanto di fatto in

applicazione già da molti anni prima della data di entrata in vigore

del T.U. del 1931, a tale data non aveva riportato l'approvazione in

base alle leggi anteriormente vigenti e, quindi, non poteva beneficiare

di quelle disposizioni transitorie.

Con tale norma, quindi, non si è autorizzato genericamente il

comune di Bologna ad imporre un certo tributo, conferendogli al

riguardo una potestà discrezionale di determinare autonomamente

criteri, limiti, modalità di accertamento e di imposizione, ma lo si

è specificamente autorizzato a continuare ad applicare un regolamento

che, sia pure in linea di fatto, già da parecchi anni aveva applicato.

Senza, dunque, che occorra accertare se il richiamo a quel

regolamento abbia contenuto ricettizio o meramente formale, la stessa

dizione usata dal legislatore - "Il comune di Bologna è autorizzato ad

applicare il contributo di fognatura in base alle norme contenute nel

regolamento.." chiaramente dimostra che l'autorizzazione riguarda

l'applicazione di norme già esistenti, quali esse sono e senza

possibilità di ulteriori modificazioni. Il che esclude qualunque

discrezionalità dell'ente impositore.

E ciò è tanto vero che lo stesso giudice a quo - denunciando la

legge di delegazione - per motivare la violazione degli artt. 53 e 3

della Costituzione, di cui si dirà subito, ha potuto riferirsi alle

norme concretamente poste da quel regolamento e non a norme da emanare

in futuro e di cui non fossero stati prefissati i criteri di

emanazione, né i limiti.

Sotto il profilo della violazione dell'art. 23 della Costituzione,

la questione risulta, perciò, infondata.

3. - Ed altrettanto è a dirsi sotto il profilo della violazione

dell'art. 53, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Infatti, è fuori dubbio che sia lo Stato, sia tutti gli altri enti

investiti di potere di imposizione tributaria debbano osservare il

fondamentale principio dell'eguaglianza dei cittadini di fronte al

carico tributario enunciato dall'art. 53 della Costituzione. Ma,

appunto, i tributi (e contributi) comunali, per la loro intrinseca

natura, rispondono a esigenze collettive tipiche del singolo comune e

perciò eventualmente diverse da quelle degli altri comuni; esigenze

che determinano l'introduzione o meno del tributo, la valutazione della

capacità contributiva, la misura dell'aliquota ed il modo del

pagamento: sì che i principi di uguaglianza e di giustizia devono

essere osservati di regola limitatamente all'ambito locale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del R.D. L. 13 settembre 1938, n. 1730: "Autorizzazione al comune di

Bologna ad applicare il contributo di fognatura", convertito nella

legge 5 gennaio 1939, n. 269, sollevata con ordinanza 28 giugno 1968

dal tribunale di Bologna, in riferimento agli artt. 23 e 53 (in

relazione all'articolo 3) della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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