Corte costituzionale

Sentenza n. 113/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/1967 · relatore Nicola Jaeger

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 77d.l. 27/1964

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 12 aprile

1964, n. 191, che converte in legge, con modificazioni, il D. L. 23

febbraio 1964, n. 27, recante modificazioni temporanee alla legge 29

dicembre 1962, n. 1745, concernente l'istituzione di una ritenuta

d'acconto e d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e

modificazioni della disciplina di nominatività obbligatoria dei titoli

azionari, promosso con ricorso del Presidente della Regione siciliana

notificata il 16 maggio 1964, depositato in cancelleria il 20

successivo ed iscritto al n. 7 del Registro ricorsi 1964.

Visto l'atto di Costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 14 giugno 1967 la relazione del

Giudice Nicola Jaeger;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La controversia rimessa al giudizio della Corte è stata proposta

dal Presidente della Regione siciliana con un ricorso, notificato al

Presidente del Consiglio dei Ministri, nel quale si chiede

l'annullamento della legge dello Stato 12 aprile 1964, n. 191, con cui

era stato convertito in legge - con modificazioni - il decreto- legge

23 febbraio 1964, n. 27. Con tale decreto-legge, adottato ai sensi

dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, si apportavano alcune

modificazioni temporanee alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745,

istitutiva di una ritenuta d'acconto e d'imposta sugli utili

distribuiti dalle società, ed altre innovazioni relative alla

disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

Si legge nel ricorso suddetto che la Regione siciliana si era

astenuta da ogni impugnazione nei confronti della legge n. 1745 del 29

dicembre 1962, in quanto la misura della ritenuta, ridotta all'8 per

cento, non pregiudicava del tutto l'incentivo agli investimenti in

Sicilia, che con l'anonimato azionario era stato realizzato.

Senonché, sempre a parere della Regione, la modificazione

apportata con la legge n. 191 del 12 aprile 1964, avrebbe posto il

titolare di azioni al portatore in posizione di svantaggio rispetto al

titolare di azioni nominative, al quale è concessa la facoltà di

scelta tra il pagamento di una imposta pari al 5 per cento degli utili

a titolo di acconto, ovvero il pagamento dell'imposta, in via

definitiva, pari al 30 per cento di essi.

Dopo avere elencato una serie di altri inconvenienti, che - sempre

a parere del ricorrente - deriverebbero dalle disposizioni denunciate,

il Presidente della Regione affermava che queste avrebbero leso la

potestà tributaria della Regione siciliana, la quale ha in materia un

regime proprio, determinato dalle speciali esigenze della Regione

stessa, e compromesso quindi la sua autonomia.

In particolare - sempre a detta del ricorrente - sarebbero stati

violati dalle nuove disposizioni gli artt. 1, 14 e 36 dello Statuto

siciliano, in relazione anche agli artt. 3, 53 e 116 della

Costituzione. In proposito si aggiunge che l'art. 36 dello Statuto

attribuisce alla Regione la potestà tributaria, riconosciuta come un

tradizionale strumento di intervento indiretto della pubblica

Amministrazione nella "azione di incentivazione delle attività

economiche", mentre tali "incentivazioni industriali", perseguite dalla

legge regionale sulla anonimità delle azioni (legge dichiarata

conforme alla Costituzione da una sentenza dell'Alta Corte e

formalmente riconosciuta dall'art. 10 della legge statale 29 dicembre

1962, n. 1745), verrebbero ad essere annullate dal provvedimento

legislativo impugnato, che si profilerebbe, pertanto, come direttamente

lesivo della potestà regionale. Si conclude pertanto perché venga

dichiarata la incostituzionalità della legge denunciata, disponendone

l'annullamento.

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato,

la quale ha presentato deduzioni difensive il 5 giugno 1964, seguite da

una memoria depositata il 4 febbraio 1965.

L'Avvocatura ha, anzitutto, eccepito:

a) la inammissibilità del ricorso della Regione in relazione alla

disposizione dell'art. 32, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, poiché la legge di conversione 12 aprile 1964, n. 191, impugnata

con il ricorso, è semplicemente "confermativa" di una disposizione

(sull'aumento dall'8 per cento al 30 per cento dell'imposta sugli utili

delle azioni al portatore emesse in base a leggi regionali) già

contenuta nel decreto legge 23 febbraio 1964, n. 27, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 48 del 24 febbraio 1964, e non impugnato dalla

Regione siciliana entro il termine perentorio di trenta giorni dalla

pubblicazione;

b) la improponibilità dello stesso ricorso della Regione, perché

non fondato su una violazione della sfera di competenza legislativa

regionale, ma su un contrasto di interessi fra la Regione e lo Stato e

su un supposto contrasto della norma impugnata con gli artt. 3 e 53

della Costituzione; a questo proposito l'Avvocatura insiste sul punto,

che le Regioni possono impugnare in via diretta le leggi emanate dallo

Stato o da altre Regioni solo quando ritengano che con esse sia stata

violata la sfera della loro competenza legislativa.

Nel merito, l'Avvocatura ha chiesto il rigetto, richiamando non

poche decisioni di questa Corte, e da ultimo la sentenza n. 14 del 7

marzo 1962, nella quale si fa presente che la Regione siciliana ha sì,

in materia tributaria, una potestà legislativa concorrente e

sussidiaria di quella dello Stato, ma deve esercitarla nel rispetto dei

principi fondamentali della legislazione statale e senza turbare

l'unità dell'ordinamento tributario generale, come la Corte ha

ripetutamente dichiarato (sent. nn. 9, 42, 58, 113, 116 del 1957; 60 e

76 del 1958; 39 del 1960; 66 del 1961 ecc.).

La difesa della Regione non ha depositato deduzioni e non è stata

presente all'udienza nella quale la causa è stata discussa. In tale

udienza l'Avvocato dello Stato ha insistito nelle precedenti

conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Non sono fondate le eccezioni pregiudiziali proposte dalla

difesa dello Stato.

Non è fondata la prima, giacché, a prescindere dalla esattezza

dell'affermazione secondo cui la legge di conversione dovrebbe essere

considerata come atto confermativo del decreto-legge (affermazione che

involge delicate questioni, sulle quali non è necessario soffermarsi

ai fini del decidere), è da ricordare che la giurisprudenza della

Corte è ferma nel ritenere che in sede di giudizi di costituzionalità

non possono valere i criteri che vigono nel campo giurisdizionale

amministrativo rispetto agli atti confermativi (si veda la sentenza n.

30 del 30 aprile 1959).

Si deve, pertanto, ritenere che, quale che sia l'effetto della

legge di conversione in rapporto al decreto-legge convertito, la legge

ha, per lo meno in sede processuale, tale autonomia da aprire l'adito

alla impugnazione di essa nonostante l'omesso ricorso contro il

decreto-legge.

Né si potrebbe parlare di acquiescenza (della quale, del resto,

l'Avvocatura non fa cenno) essendo escluso - ed anche questo in base

alla ricordata giurisprudenza della Corte - che in materia possa

trovare applicazione questa causa di inammissibilità.

Non è fondata la seconda eccezione.

La Regione si lagna dell'invasione della propria sfera di

competenza, come si evince senza possibilità di equivoco del ricorso,

nel quale, dopo l'esposizione delle doglianze, riassumendosi i termini

della controversia, si conclude che "tutto ciò lede la potestà

tributaria della Regione". E se, in una con la violazione degli artt.

1, 14 e 36 dello Statuto speciale, si allega anche la violazione degli

artt. 3, 53 e 116 della Costituzione, il richiamo di queste norme si fa

non in via autonoma bensì in appoggio alla tesi principale, che è

quella della lesione della potestà tributaria della Regione.

2. - Nel merito il ricorso è da respingersi.

Fissando un'aliquota di imposta in una certa misura, il

legislatore statale non ha invaso la sfera di competenza della Regione

né direttamente né indirettamente. Non direttamente, perché spetta

esclusivamente allo Stato stabilire le aliquote delle imposte.

L'esercizio di questo potere non investe la potestà legislativa

regionale in materia tributaria, la quale, secondo la costante

giurisprudenza di questa Corte, è concorrente e sussidiaria di quella

dello Stato e trova il suo limite nel rispetto dei principi

fondamentali della legislazione statale e dell'unità dell'ordinamento

tributario generale.

Legittimamente, pertanto, il legislatore statale ha stabilito

un'aliquota di imposta per i casi in cui non sia possibile accertare

l'appartenenza del titolo azionario e lo ha stabilito nei confronti di

tutti i soggetti che si trovino in determinate condizioni, compresi

coloro che possiedano titoli azionari regionali, ai quali non c'era

ragione di riservare un trattamento diverso.

Questa decisiva considerazione mostra l'inconsistenza della

doglianza relativa alla violazione dell'art. 36 dello Statuto e degli

artt. 3 e 53 della Costituzione, che, come si è detto, sono stati

invocati in connessione con la doglianza predetta. La disposizione

impugnata dalla Regione, lungi dal generare disparità di trattamento

nell'adempimento degli obblighi tributari, ha avuto un intento di

perequazione. Comunque, non spetta alla Regione invocare un sindacato

di merito (né alla Corte di effettuarlo) sulla strutturazione del

sistema adottato dal legislatore statale e sulla sua convenienza.

Né può fondatamente sostenersi che sia stato violato l'art. 14

dello Statuto siciliano. In questa controversia non viene in

contestazione la legittimità delle disposizioni regionali relative ai

titoli al portatore. La legge statale, nel determinare la misura

dell'imposizione, non solo non ha negato la legittimità di quelle

disposizioni, ma anzi l'ha necessariamente presa a base delle proprie

determinazioni. Non si vede, pertanto, sotto quale aspetto sia stata

invasa la sfera di competenza della Regione, garantita dall'art. 14.

Più comprensibile è la tesi se si guarda sotto l'aspetto di una

invasione indiretta o riflessa della sfera regionale; e probabilmente

è questo che nel ricorso si è voluto sottoporre al giudizio della

Corte. La violazione consisterebbe nel fatto che in conseguenza della

norma impugnata verrebbe meno il potere di incentivazione che

competerebbe alla Regione mediante lo strumento dell'anonimato

azionario.

Ma, a parte il discutibile fondamento e la non chiara fisionomia di

tale potere, non si vede come e perché della consideratasi illegittima

una norma statale che, fissando delle aliquote di imposta, possa

produrre qualche effetto non favorevole nei confronti di soggetti, per

i quali la Regione aveva disposto delle facilitazioni.

Non essendo fondato l'assunto di una violazione, neppure indiretta

o riflessa, dei poteri della Regione, resta anche escluso il fondamento

di qualunque doglianza relativa ad una violazione dei principi della

autonomia regionale, proclamata dall'art. 1 dello Statuto regionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, sollevata con il ricorso di cui

in epigrafe, sulla legittimità costituzionale della legge 12 aprile

1964, n. 191, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto legge 23 febbraio 1964 n. 27, adottato ai sensi dell'art. 77,

comma secondo, della Costituzione, recante modificazioni temporanee

alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, istitutiva di una ritenuta

d'acconto e d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e

modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei

titoli azionari".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI

- GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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