Corte costituzionale

Sentenza n. 112/1986

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/04/1986 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 134d.P.R. 237/1964

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art 134, secondo

comma, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento

obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), promosso

con ordinanza emessa il 31 agosto 1981 dal Giudice istruttore presso il

Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Bais

Maurizio, iscritta al n. 656 del registro ordinanze 1981 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 345 dell'anno 1981;

udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1986 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Bais Maurizio,

imputato del reato di cui agli artt. 158 e 160 n. 1 del codice penale

militare di pace perché iscritto di leva, si era procurato, mentre si

trovava nell'aula del consiglio di leva di Udine per affrontare i tests

attitudinali, lesioni personali, il Giudice istruttore presso il

Tribunale militare di Padova ha sollevato questione di legittimità

dell'art. 134, secondo comma, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237,

"nella parte in cui stabilisce che gli iscritti di leva, che commettono

i reati militari previsti dagli artt. da 157 a 163 del codice penale

militare di pace, siano sottoposti alla giurisdizione militare".

Rilevato che la retta nozione di appartenente alle Forze armate è

quella fornita, in via esclusiva, dalle leggi militari, stando alle

quali la posizione di "militare" si assume solo in base all'atto di

arruolamento (art. 61, lettera e, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237,

modificato dall'art. 14 della legge 31 maggio 1975, n. 191), il giudice

a quo ha ravvisato nella norma impugnata contrasto anzitutto con l'art.

103, terzo comma, della Costituzione, perché negli iscritti di leva

difetterebbe lo stato di appartenenti alle Forze armate richiesto

dall'indicato precetto costituzionale per la giurisdizione dei

tribunali militari in tempo di pace, e poi con l'art. 25, primo comma,

della Costituzione, perché dall'attribuzione della cognizione dei

reati commessi dagli iscritti di leva alla giurisdizione militare

deriverebbe come conseguenza la loro sottrazione al giudice naturale

precostituito ex lege, che è l'autorità giudiziaria ordinaria.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 345 del 16 dicembre 1981.

Nel giudizio non vi è stato né intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri né costituzione della parte privata. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza di rimessione sottopone al vaglio di questa Corte

il secondo comma dell'art. 134 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237

(Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e

nell'Aeronautica), "nella parte in cui stabilisce che gli iscritti di

leva, che commettono i reati militari previsti dagli artt. da 157 a 163

del codice penale militare di pace, siano sottoposti alla giurisdizione

militare".

2. - Più precisamente, trattandosi di un comma la cui formulazione

è imperniata su particolari fattispecie criminose anziché su

particolari categorie di soggetti attivi ("I reati di cui al comma

precedente - e, cioè, i reati previsti negli artt. da 157 a 163 del

codice penale militare di pace e dall'art. 115 del codice penale

militare di guerra, commessi dagli iscritti di leva o dai militari in

congedo - appartengono alla cognizione della autorità giudiziaria

militare"), la proposta questione di legittimità viene a coinvolgere

il secondo comma dell'art. 134 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237,

nella parte in cui stabilisce che i reati previsti dagli artt. da 157 a

163 del codice penale militare di pace appartengono alla cognizione

dell'autorità giudiziaria militare quando siano commessi da iscritti

di leva.

3. - Come chiaramente emerge sia dalla fattispecie concreta oggetto

del procedimento a quo (reato commesso da un iscritto di leva prima

della "pronuncia di arruolamento") sia dal concomitante e contrapposto

richiamo dell'art. 134, primo comma, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n.

237, alla categoria dei "militari in congedo", sicuramente comprensiva

degli iscritti di leva che siano stati arruolati, per "iscritti di

leva" devono qui intendersi gli iscritti di leva in senso stretto,

cioè gli iscritti di leva per i quali non è stata ancora adottata dal

Consiglio di leva competente una di quelle decisioni (pronuncia di

arruolamento, pronuncia di riforma, pronuncia di esclusione dal far

parte delle Forze armate) cui l'ordinamento ricollega una qualifica

positivamente o negativamente "determinante" ai fini della prestazione

del servizio militare (arruolato, riformato, escluso).

4. - Ad avviso del giudice a quo, la norma così individuata e

puntualizzata sarebbe in contrasto, anzitutto, con l'art. 103, terzo

comma, secondo periodo, della Costituzione, perché agli iscritti di

leva farebbe "difetto" quello "stato di appartenenti alle Forze armate"

in mancanza del quale mai potrebbe trovare giustificazione

costituzionale, nemmeno a fronte di reati militari, la giurisdizione

militare in tempo di pace. La conseguente sottrazione dell'iscritto di

leva all'autorità giudiziaria ordinaria si risolverebbe, altresì, in

una violazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione.

5. - Affrontata con riferimento al primo dei due parametri

costituzionali invocati, la questione risulta fondata.

La qualità di "appartenente alle Forze armate", che l'art. 103,

terzo comma, secondo periodo, della Costituzione assume ad ineludibile

condizione per la sottoponibilità alla giurisdizione dei tribunali

militari in tempo di pace, non può non implicare l'esistenza di un

rapporto di attuale soggezione alla speciale potestà

dell'amministrazione militare e, quindi, l'attribuzione dello status di

militare (v. sentenza n. 48 del 1959).

Ad evitare che l'inserimento nelle Forze armate abbia luogo senza

la dovuta serietà ed attendibilità l'insorgere di un tale status non

può essere la conseguenza di un automatismo indiscriminato, quale

sarebbe quello basato sulla semplice iscrizione nelle liste di leva,

richiedendo, invece, puntuali verifiche, da raggiungere attraverso

adeguati sviluppi procedimentali.

L'iscrizione nelle liste di leva, qualunque ne sia la

regolamentazione, rappresenta nulla più che il punto d'avvio di un

iter procedimentale all'esito del quale, e soltanto all'esito del

quale, diventa possibile stabilire nei confronti del singolo se egli

abbia acquisito lo status di militare, entrando così a far parte delle

Forze armate, o se, invece, per la mancata acquisizione di tale status,

ne sia rimasto estraneo.

In nessun caso ed in nessun modo, quindi, gli iscritti di leva

possono essere ricondotti nell'ambito della nozione di "appartenenti

alle Forze armate".

6. - L'anzidetta conclusione trova puntuale riscontro tanto nel

sistema normativo sul quale si basava l'organizzazione delle Forze

armate all'atto dell'approvazione della Carta costituzionale quanto

nella successiva regolamentazione della materia, comprese le norme

attualmente in vigore, un sistema ed una regolamentazione del tutto

coincidenti in quello che può ben dirsi un costante, preciso,

punto-cardine dell'ordinamento militare italiano: l'iscritto di leva

acquisisce lo status di militare, entrando a far parte dell'istituzione

delle Forze armate, solamente con l'arruolamento (cioè, con

l'inserimento nei ruoli militari e la conseguente iscrizione in tali

ruoli) e, quindi, mai prima di esso né tanto meno, senza di esso.

7. - Nell'ambito della normativa preesistente alla Costituzione,

vanno soprattutto ricordati gli artt. 61 e 74 del testo unico delle

disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con

il regio decreto 14 febbraio 1938, n. 329: alla stregua del primo, "Il

Consiglio di leva o la commissione mobile... procede all'esame

personale degli iscritti, pronunciando... l'arruolamento di tutti

coloro che risultano idonei al servizio militare", mentre, in forza del

secondo, "Gli iscritti di leva sono dopo l'arruolamento mandati in

congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi;

possono però anche essere immediatamente inviati sotto le armi". Si

tratta, peraltro, di disposizioni già all'epoca della loro emanazione

assolutamente non nuove, ritrovandosi per entrambe numerosi precedenti

pressoché identici nei testi unici per l'Esercito del 1932 (artt. 61 e

74), del 1927 (artt. 60 e 71) e del 1911 (artt. 38 e 116), nonché nel

testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva

marittima (artt. 26 e 34) approvato con il regio decreto 28 luglio

1932, n. 1365, e nella legge 23 giugno 1927, n. 1066, sulla leva

marittima (artt. 19 e 26): il tutto con ancor più lontani riscontri

nella legislazione della seconda metà del secolo scorso, fino alla

legge organica 20 marzo 1854 del Regno di Sardegna.

Quanto al codice penale militare di pace del 1941 - il quale non fa

parola degli iscritti di leva nelle disposizioni generali dettate dagli

artt. da 1 a 13, limitandosi a menzionarli nel solo, più specifico,

art. 160 n. 1, come categoria a sé stante, nettamente distinta sia dai

militari in servizio sia dai militari in congedo illimitato -

l'importanza determinante, che l'avvenuto arruolamento assume ai fini

dell'applicabilità delle norme penali militari agli appartenenti alle

Forze armate, risulta ulteriormente sottolineata dalla particolare

prescrizione inserita nell'art. 16, secondo cui "La legge penale

militare si applica alle persone appartenenti alle Forze armate dello

Stato, ancorché posteriormente al reato commesso, sia dichiarata la

nullità dell'arruolamento o la incapacità di appartenere alle forze

stesse".

Risalendo, infine, ai lavori preparatori del codice,

particolarmente significativo si rivela un brano della relazione al

progetto preliminare del 1932: nel disattendere una proposta volta ad

includere tra i soggetti attivi di talune fattispecie criminose anche

l'iscritto di leva, la relazione ne spiegava il mancato accoglimento

"perché l'iscritto di leva non arruolato non è militare, in quanto

l'arruolamento è appunto l'atto che lo fa diventare tale" (n. 113,

pag. 134). Di fronte all'insistito reiterarsi di tale proposta non era

rimasta, per superare l'ostacolo indicato, altra via che quella del dar

vita ad una previsione apposita (via, del resto, già seguita dall'art.

5 del regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2447, a modifica degli

allora vigenti codice penale per l'esercito e codice penale militare

marittimo): quella, appunto, che sarebbe stata poi trasfusa nel più

sopra ricordato art. 160 n. 1 del codice penale militare di pace.

8. - La situazione fin qui descritta non è sostanzialmente mutata

dopo l'entrata in vigore della Costituzione: e ciò perché da un lato,

l'impianto del codice penale militare di pace non ha subito variazioni

di rilievo per quanto riguarda l'enucleazione delle categorie

soggettive, mentre, dall'altro lato, gli artt. 61 e 74 del testo unico

delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito,

approvato con il regio decreto 14 febbraio 1938, n. 329, hanno trovato

sostanziale corrispondenza dapprima nell'art. 61 del d.P.R. 14 febbraio

1964, n. 237, e poi nell'art. 14 della legge 31 maggio 1975, n. 191

(Nuove norme per il servizio di leva). Questi due articoli, dal testo

perfettamente coincidente in tutto quanto interessa nella presente

sede, dedicano il primo comma alle decisioni del Consiglio di leva,

legittimandolo, fra l'altro, a pronunciare "l'arruolamento di tutti

coloro che risultino idonei al servizio militare" e "l'arruolamento

senza visita per gli iscritti che abbiano ottenuto l'ammissione

all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ecc., mentre nel

secondo comma stabiliscono che "gli iscritti di leva sono, dopo

l'arruolamento, collocati in congedo illimitato provvisorio in attesa

della chiamata alle armi; possono però anche essere immediatamente

avviati alle armi"

Analogamente, per quanto riguarda la leva di mare, gli artt. 26 e

34 del testo unico approvato con il regio decreto 28 luglio 1932, n.

1362, hanno trovato sostanziale corrispondenza dapprima nell'art. 64

del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, e poi nell'art. 16 della legge 31

maggio 1975, n. 191, entrambi con parziale rinvio alle correlative

norme sulla leva di terra.

Norme, tutte, da raccordare con le disposizioni generali di cui

agli artt. 7, 8 e 9 dello stesso d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237: per

il primo, "Coloro che, nel concorso alla leva, siano stati

riconosciuti, per condizioni fisiche, idonei al servizio alle armi,

debbono essere arruolati nell'Esercito, nella Marina o

nell'Aeronautica"; per il secondo, "Tutti gli arruolati sono iscritti

nei ruoli militari dell'anno in cui sono nati..."; per il terzo, "Gli

iscritti di leva arruolati sono personalmente obbligati al servizio

militare dal giorno dell'arruolamento sino...".

Anche ora, dunque, la legislazione militare ordinaria chiaramente

esclude che gli iscritti di leva entrino a far parte delle Forze armate

prima del loro eventuale arruolamento.

9. - In ogni caso, il ritenere che l'art. 103, terzo comma, secondo

periodo, della Costituzione possa legittimare una nozione di

appartenenza alle Forze armate più ampia di quella sistematicamente

adottata dal legislatore ordinario militare, così da ricomprendere

anche persone che quest'ultimo mai vi inserisce, incontrerebbe un

ostacolo insormontabile nell'eccezionalità della deroga che tale

precetto consente di apportare al principio dell'unità della

giurisdizione (v. ancora sentenza n. 48 del 1959). Una deroga la cui

eccezionalità è sottolineata, per giunta, dall'uso dell'avverbio

"soltanto", ad esprimere "la volontà che la giurisdizione militare in

tempo di pace sia circoscritta nei limiti soggettivi e oggettivi a tal

fine precisati" (sentenza n. 29 del 1958), da intendere quali "limiti

massimi" (sentenza n. 81 del 1980), il che conferma l'esigenza che "non

siano per nessuna ragione oltrepassati nei confronti della

giurisdizione ordinaria la quale perciò è da considerare, per il

tempo di pace, come la giurisdizione normale" (sentenza n. 29 del

1958).

L'art. 134, secondo comma, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, nel

sottoporre alla cognizione dell'autorità giudiziaria militare reati

commessi da semplici iscritti di leva, come tali non ancora arruolati

e, quindi, tuttora in attesa di una decisione qualificante ad opera del

Consiglio di leva, oltrepassa sicuramente il limite soggettivo che

l'art. 103, terzo comma, secondo periodo, della Costituzione pone alla

giurisdizione nei tribunali militari in tempo di pace, donde

l'illegittimità costituzionale della norma in questione.

Resta con ciò assorbita l'altra censura di illegittimità

prospettata dal giudice a quo nei confronti della stessa norma in

riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 134, secondo

comma, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento

obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), nella

parte in cui stabilisce che i reati previsti dagli artt. da 157 a 163

del codice penale militare di pace appartengono alla cognizione

dell'autorità giudiziaria militare quando siano commessi da iscritti

di leva.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO

GABRIELE PESCATORE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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