Corte costituzionale

Sentenza n. 112/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/05/1976 · relatore Guido Astuti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 76, 369 e

372 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 31

dicembre 1973 dal giudice istruttore del tribunale di Pisa nel

procedimento penale a carico di Androvandi Giuseppe ed altri, iscritta

al n. 320 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 263 del 9 ottobre 1974.

Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1976 il giudice

relatore Guido Astuti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Androvandi Giuseppe

il giudice istruttore del tribunale di Pisa ha sollevato, accogliendo

l'eccezione proposta dalla difesa dell'imputato, la questione di

legittimità costituzionale degli articoli 76, 369 e 372 del codice di

procedura penale in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della

Costituzione.

Le norme impugnate, prevedendo un termine per la presentazione

delle conclusioni da parte del difensore, limiterebbero il diritto di

difesa, creando altresì, per la mancata previvione del termine per la

pubblica accusa, una situazione di vantaggio a favore di quest'ultima

con lesione dell'interesse dell'imputato ad una sollecita definizione

del procedimento.

Non vi è stata costituzione della parte privata né intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza di rimessione viene sollevata la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 76, 369 e 372 del codice di

procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della

Costituzione. Secondo il giudice a quo, la disposizione dell'art. 372,

che impone al difensore dell'imputato un termine di cinque giorni,

prorogabile una sola volta, per presentare le sue istanze e memorie,

sarebbe lesiva del diritto di difesa; e la questione dovrebbe essere

esaminata anche in relazione agli artt. 76 e 369, che non prefiggono al

pubblico ministero, nei casi in cui deve proporre le sue conclusioni

per iscritto, un termine perentorio, scaduto il quale il giudice possa

deliberare anche in mancanza di dette conclusioni. Ne conseguirebbe

"una ingiustificata disparità di trattamento tra accusa e difesa", che

potrebbe "ledere il diritto di difesa inteso non solo come garanzia di

contraddittorio e di assistenza tecnico-professionale, ma anche come

interesse ad una sollecita definizione del procedimento".

2. - La questione, come proposta in riferimento agli articoli 76 e

369 del codice di rito, è inammissibile per difetto di rilevanza in

ordine alla decisione del giudizio a quo, non discutendosi in esso

dell'applicabilità di dette norme. Ciò a prescindere dal fatto che la

legittimità della disposizione dell'art. 369, in riferimento agli

artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, è già stata dichiarata da

questa Corte con sentenza n. 93 del 1974, e che inoltre l'art. 369 è

stato successivamente modificato con la legge 22 maggio 1975, n. 152,

imponendo anche al pubblico ministero un termine, prorogabile una sola

volta, scaduto il quale il giudice istruttore procede ugualmente agli

adempimenti previsti dall'art. 372.

Per quanto concerne la denunciata disposizione dell'articolo 372,

la questione non è fondata. Il termine ivi previsto può essere

prorogato dal giudice "per quel tempo che egli ritiene assolutamente

indispensabile", e d'altra parte, come lo stesso tribunale di Pisa già

aveva riconosciuto nella sua precedente ordinanza dell'8 gennaio 1971,

ricordata dal giudice a quo, eliminare quel termine di decadenza

"equivarrebbe a lasciare al beneplacito del difensore la chiusura della

fase istruttoria, e questo è senza dubbio un risultato eccessivo

rispetto all'obbiettivo di garantire l'esercizio del diritto di

difesa".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 76 e 369 del codice di procedura penale, sollevata

dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della

Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 372 dello stesso codice, sollevata dall'ordinanza in epigrafe

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

LUIGI BROSIO - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari