Corte costituzionale

Sentenza n. 1117/1988

Altra decisione · depositata il 20/12/1988 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.6, co. 3 della

legge approvata il 5 maggio 1988 dall'Assemblea regionale siciliana,

avente per oggetto: "Determinazione dei requisiti tecnici delle case

di cura private per l'autorizzazione alla gestione", promosso con

ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana,

notificato il 13 maggio 1988, depositato in cancelleria il 23 maggio

successivo ed iscritto al n.14 del registro ricorsi 1988.

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1988 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno, per il ricorrente, e

l'avv. Giuseppe Fazio per la Regione.

Motivazione

Ritenuto in fatto 1. Con ricorso notificato il 13 maggio 1988 e depositato il 23

maggio successivo il Commissario dello Stato per la Regione siciliana

ha impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto speciale, alcune

disposizioni del disegno di legge della Regione Sicilia n. 350 del 5

maggio 1988, recante "Determinazione dei requisiti tecnici delle case

di cura private per l'autorizzazione alla gestione", per violazione

degli articoli 4 e 43, primo comma, della legge 23 dicembre 1978 n.

833, in relazione ai limiti posti dall'art. 17 lett. c) dello Statuto

speciale, nonché degli articoli 32 e 3 Cost.

Il ricorrente lamenta la violazione, da parte della normativa

regionale, del d.P.C.M. 27 giugno 1986, intitolato "Atto di indirizzo

e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni in

materia di requisiti delle case di cura private", sostenendo che tale

atto vincolerebbe, a norma del combinato disposto degli artt. 5 e 43

della legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario

nazionale, la competenza legislativa concorrente di cui la Regione

siciliana è dotata, nella materia de qua, ai sensi dell'art. 17

lett. c) dello Statuto speciale. Subordinando il rilascio delle

autorizzazioni in questione ad una serie di requisiti indubbiamente

inferiori a quelli minimi indicati nel citato d.P.C.M., la legge

impugnata violerebbe inoltre il "principio ispiratore" di cui

all'art. 4 della l. n. 833 del 1978, attinente all'uniformità delle

condizioni e garanzie di salute per tutto il territorio nazionale.

Sarebbero in particolare illegittime - oltre alla norma di cui

all'art.6, comma 3, della legge impugnata, che subordina il rilascio

delle autorizzazioni al possesso dei requisiti stabiliti nello schema

allegato alla stessa legge - le disposizioni contenute nello stesso

schema, al punto 6 ('Dotazione di personale') e più specificamente

alla lett. a, IV alinea, per contrasto con l'art. 26, comma 5 del

ricordato D.P.C.M. (che impone di affidare le funzioni di direttore

sanitario ad un medico con rapporto di lavoro a tempo pieno); alla

lett. a, X alinea, per contrasto con l'art. 27, comma 2 (che prevede

la trasmissione all'autorità sanitaria competente dell'elenco del

personale convenzionato); alla lett. f), per contrasto con l'art.32,

ultimo comma (che impone determinate cautele per lo svolgimento di

alcuni accertamenti diagnostici); alla lett. g), III alinea, per

contrasto con l'art. 33, comma 2 (che impone alle case di cura

interessate di dotarsi di almeno un assistente anestesista con

rapporto di lavoro dipendente); e alla lett. q), per contrasto con

l'art. 36, comma 6 (che prevede la presenza notturna di personale

ausiliario, in aggiunta a quello infermieristico); nonché al

terz'ultimo alinea dello stesso punto 6, che consente deroghe ai

requisiti dettati a favore delle case di cura già autorizzate,

laddove non sia compromessa la funzionalità e l'efficienza dei

servizi e delle strutture, in relazione alla dimensione della casa di

cura e all'attività esercitata, e non anche, come previsto dall'art.

39 del D.P.C.M., in relazione alla specifica finalità dei servizi e

delle strutture. Sarebbe infine illegittima l'omessa menzione

dell'obbligo, contenuto nell'art. 37 del D.P.C.M., di comunicare

preventivamente agli assistiti l'importo delle tariffe delle

prestazioni sanitarie ed alberghiere praticate.

2. Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il

Presidente della Regione siciliana, rilevando innanzi tutto che la

legge impugnata, in mancanza del Piano sanitario nazionale, non ha

potuto conformarsi a standards uniformi di prestazioni sanitarie (da

fissarsi appunto con detto Piano), ma ha comunque recepito il

"contenuto essenziale" del citato D.P.C.M., al cui rispetto essa non

sarebbe tuttavia tenuta, grazie alla salvaguardia della potestà

legislativa delle Regioni a statuto speciale di cui all'art. 80 della

legge n. 833 del 1978. La legge regionale, infatti, anche se

espressione di competenza "concorrente", non sarebbe tenuta a

rispettare "il contenuto specifico di singole prescrizioni" del

D.P.C.M., inidonee, in quanto tali, ad assurgere a "principi della

legislazione statale". Gli unici principi vincolanti in materia

sarebbero quelli enunciati nell'art.1 della legge di riforma

sanitaria, che non avrebbero subito alcuna lesione da parte della

legge impugnata.

3. Nelle more del presente giudizio il Presidente della Regione

siciliana, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 29 dello

Statuto speciale, ha promulgato la legge impugnata (legge 9 agosto

1988, n. 25, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione

siciliana del 13 agosto 1988). Ad essa ha peraltro fatto seguito una

nuova legge (legge 8 novembre 1988, n. 39, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Regione siciliana del 12 novembre 1988), che, sotto

il medesimo titolo ('Determinazione dei requisiti tecnici delle case

di cura private per l'autorizzazione alla gestione') ha riprodotto la

precedente disciplina, omettendo peraltro le norme contrastanti con

l'indicato D.P.C.M. di indirizzo e coordinamento e introducendo

invece le disposizioni, previste dal D.P.C.M., che mancavano nella

legge impugnata.

La difesa della Regione resistente ha pertanto chiesto, in

udienza, che sia dichiarata la cessazione della materia del

contendere. A tale richiesta ha aderito l'Avvocatura generale dello

Stato. Considerato in diritto Come riferito in narrativa la Regione siciliana, nelle more del

giudizio, ha provveduto, con la legge 8 novembre 1988, n. 39, ad

eliminare i dubbi di legittimità costituzionale prospettati nel

ricorso, disponendo la formulazione di una nuova disciplina che si è

adeguata integralmente ai contenuti del D.P.C.M. 27 giugno 1986,

recante "Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività

amministrativa delle Regioni in materia di requisiti delle case di

cura private".

Nella legge regionale n. 39 del 1988 le disposizioni dello schema

allegato di cui al punto 6, lett. a), IV alinea, lett. g), III

alinea, e di cui al terz'ultimo alinea appaiono, infatti, nella

identica formulazione prevista dal citato D.P.C.M., rispettivamente

negli artt. 26, comma 5, 33, comma 2, e 39. Inoltre, le disposizioni

di cui al punto 6, lett. a), X alinea, lett. f) e lett. q) dello

stesso schema sono state integrate in conformità agli artt. 27,

comma 2, 32, ultimo comma, e 36, comma 6, dello stesso D.P.C.M.

Infine, la disposizione dell'art. 37 del D.P.C.M. - che era stata

omessa nella legge impugnata - risulta ora inserita al quart'ultimo

comma dello schema allegato.

La nuova legge regionale, essendosi tempestivamente adeguata ai

rilievi contenuti nel ricorso, appare dunque idonea a far cessare la

materia del contendere, secondo la concorde richiesta avanzata dalle

parti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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