Corte costituzionale

Sentenza n. 111/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1971 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 77r.d. 3270/1923
  • art. 78r.d. 3270/1923

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 77 e

78 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, contenente la legge tributaria

sulle successioni, promossi con quattro ordinanze emesse il 10 giugno

1969, il 3 dicembre 1969 ed il 22 aprile 1970 dal tribunale di Roma in

altrettanti procedimenti civili vertenti rispettivamente tra Oppedisano

Teresa e Giuseppe e l'Opera nazionale per i combattenti, Tamani Maria e

Rivaroli Maria, Cuturi Varalda Candida e Varalda Maurilio Guglielmo,

Ramarini Francesca e Ramarini Paola ed altri, iscritte al n. 451 del

registro ordinanze 1969 ed ai nn. 70, 256 e 340 del registro ordinanze

1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.24 del 28

gennaio 1970, n. 82 del 1 aprile 1970, n. 235 del 16 settembre 1970 e

n. 311 del 9 dicembre 1970.

Visti gli atti di costituzione di Tamani Maria e d'intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 aprile 1971 il Giudice relatore

Michele Fragali;

uditi l'avv. Vincenzo Sergio, per la Tamani, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Le ordinanze in epigrafe hanno promosso questione di

legittimità costituzionale degli artt. 77 e 78 del r.d. 30 dicembre

1923, n. 3270, contenente la legge tributaria sulle successioni, nella

parte in cui il primo fa divieto di agire in giudizio sulla base di un

titolo ereditario senza dar prova che sia stata presentata denuncia

dell'eredità o del legato, e il secondo dispone che l'efficacia degli

atti inerenti all'eredità o al legato deve in ogni caso essere

rilevata d'ufficio dal giudice; il quale deve sospendere il giudizio

fino a quando gli atti e i trasferimenti non siano stati regolarizzati.

Le ragioni che hanno indotto i giudici di merito a proporre la

questione predetta sono di diverso contenuto. Il tribunale di Roma,

nelle ordinanze 10 giugno 1969 e 22 aprile 1970, osserva che le norme

denunciate incidono sull'azione con conseguenze che si riflettono anche

sulla tutela che spetta al convenuto; al quale essa viene negata,

quando, in relazione alla domanda dell'attore, faccia valere nel

medesimo giudizio un diritto proprio, come quello al rimborso delle

spese giudiziarie sostenute, per il quale è funzionalmente competente

lo stesso giudice investito della cognizione della causa: il convenuto

non può sostituirsi all'attore nel compimento dell'onere fiscale di

cui si tratta. Lo stesso tribunale, in altra ordinanza 10 giugno 1969

ed in quella successiva del 3 dicembre 1969, fa presente che

l'omissione, la tardività e la incompletezza della denuncia di

successione di per sé comportano adeguate sanzioni pecuniarie, che

l'Amministrazione finanziaria ha poteri di accertamento di ufficio del

tributo, ed una sua protezione ulteriore potrebbe consistere nella

comunicazione di ufficio della sentenza emessa nel giudizio o della

stessa domanda giudiziale: la sanzione della preclusione dell'azione

arreca un vantaggio ingiustificato al convenuto sottraendolo alla

giusta persecuzione giudiziaria e, in conseguenza, dà luogo ad un

risultato antitetico a quello voluto dalla Costituzione, quando

garantisce a tutti la tutela giurisdizionale dei propri diritti e dei

propri interessi legittimi.

2. - Innanzi a questa Corte, delle parti private, si è costituita

soltanto Tamani Maria, attrice nella causa di cui all'ordinanza 3

dicembre 1969; la quale ha illustrato le ragioni esposte dal tribunale

e ha fatto proprio l'assunto di illegittimità costituzionale delle

norme denunciate.

Nella stessa causa e in quella di cui all'ordinanza 22 aprile 1970

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Il quale ha

obiettato che le norme stesse costituiscono stimolo all'adempimento

dell'obbligo tributario e concorrono a tutelare l'interesse alla

riscossione dei tributi che è dalla Costituzione protetto sullo stesso

piano di ogni altro diritto individuale, tanto vero che essa impone di

soddisfarne le esigenze anche nel conflitto con un interesse, quale è

quello alla inviolabilità del domicilio, non meno fondamentale del

diritto alla tutela giurisdizionale. La previsione di sanzioni per

l'omessa o irregolare presentazione della denunzia di successione non

può rendere illegittimo l'apprestamento di altri strumenti giuridici

per la soddisfazione dell'interesse fiscale; la formalità della

denunzia di successione è di agevole e semplice esecuzione, non

comporta alcun sacrificio economico immediato, tanto più che

l'esazione del tributo può essere sospesa fino a quando il diritto

fatto valere in giudizio non è definitivamente accertato.

Il vantaggio che deriva al convenuto, di sottrarlo all'azione

giudiziaria, è conseguenza di una situazione giuridica in cui l'attore

si è volontariamente posto; la Corte costituzionale con sentenza 20

novembre 1964, n. 91, ha ritenuto che non lede il diritto alla tutela

giurisdizionale l'analogo onere di denuncia per l'esperimento delle

azioni giudiziarie relative a crediti produttivi di reddito soggetto ad

imposta, la cui inosservanza è causa della stessa sanzione oggi

ritenuta illegittimamente comminata.

3. - Le parti comparse hanno presentato memorie: il Presidente del

Consiglio dei ministri ha ribadito le considerazioni già svolte, la

Tamani ha contrastato queste considerazioni sotto il profilo che

l'interesse fiscale è salvaguardato dall'art. 68 della legge di

registro, che sottopone a registrazione tutte le sentenze anche per

titoli da essa ritenuti esistenti; nel caso di transazione l'atto

pubblico che la deve documentare è soggetto a registrazione come le

sentenze. La Tamani obietta pure che l'onere di denunciare la

successione rende difficile l'azione giudiziaria, perché deve essere

osservato prima ancora che il giudice decida sulla esistenza del

diritto, e rileva l'irrilevanza, nella questione, della citata sentenza

di questa Corte del 1964, che si riferisce a giudizi inerenti a crediti

di denaro.

4. - All'udienza del 21 aprile 1971 la difesa della parte privata

ed il rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato hanno

ribadito le rispettive tesi ed insistito nelle conclusioni prese. Considerato in diritto :

1. - Si propone alla Corte una questione analoga ad altra già

decisa: la legittimità costituzionale di una norma che impone la

denuncia fiscale come presupposto per l'esercizio alla tutela

giurisdizionale. La Corte, con la sentenza 20 novembre 1964, n. 91, ha

dichiarato non fondata la questione con riguardo alla disposizione

dell'art. 250, comma terzo, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, il

quale subordina alla denuncia predetta l'esercizio dell'azione

giudiziaria, a tutela di un credito produttivo di reddito di ricchezza

mobile di categoria A; ed oggi la questione è prospettata con

riferimento agli artt. 77 e 78 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, che

sottopone l'azione giudiziaria, nella quale si deduca la qualità di

erede o quella di legatario, alla denuncia dell'eredità o del legato,

agli effetti dell'imposta di successione.

La Corte però, anche prima della sentenza succitata, aveva

giudicato che il determinare concrete modalità di esercizio del

diritto alla tutela giurisdizionale lede la garanzia apprestata

dall'art. 24, comma primo, della Costituzione soltanto se ne risulti

difficile o impossibile l'esplicazione del diritto; entro tali limiti

possono imporsi oneri fiscali, purché vi sia connessione fra l'oggetto

dei medesimi e la res iudicanda, così da rispondere a criteri di

razionalità.

2. - L'onere di denunciare agli uffici tributari la successione o

il legato quando si deduce in giudizio la qualità di erede o quella di

legatario non è irrazionale, perché è in connessione con il titolo

della pretesa o comunque con la legittimazione dell'attore; è di

facile ottemperanza perché si risolve in una semplice comunicazione

agli uffici predetti dell'evento successorio, sia pure accompagnata da

ogni elemento idoneo all'accertamento del tributo. La sanzione della

sospensione del processo, con la quale si colpisce l'inosservanza

dell'onere, non è sproporzionata al fine della protezione

dell'interesse statale all'accertamento e alla riscossione dell'imposta

di successione, che, essendo collegato all'esigenza di copertura della

spesa pubblica, attiene al regolare funzionamento dei servizi necessari

alla vita della comunità, e ne condiziona l'esistenza (sentenze 4

aprile 1963, n. 45, e 16 giugno 1965, n. 50).

Deve disattendersi l'obiezione dell'inutilità della denuncia,

sotto il profilo che l'Amministrazione finanziaria può accertare di

ufficio il tributo e a sua protezione sono disposte sanzioni pecuniarie

contro l'inadempiente all'obbligo imposto dalla legge fiscale; e non

vale nemmeno rilevare che l'interesse dell'Amministrazione stessa può

essere efficacemente protetto imponendosi altri incombenti che non

incidano sul diritto alla tutela giudiziaria. Non è sindacabile in

sede di legittimità costituzionale né la scelta legislativa dei mezzi

idonei a garantire la pretesa tributaria, né l'apprestamento di più

mezzi in concorso reciproco; ed è razionale che l'ordinamento apra

all'Amministrazione finanziaria ogni via che conduca alla realizzazione

del suo interesse o che l'ordinamento ritiene possa condurvi.

Soprattutto deve respingersi il rilievo prospettato dalla parte

privata, per cui è sufficiente, al fine di cui si tratta, l'obbligo di

sottoporre a registrazione la sentenza; la registrazione, se comporta

il pagamento della c.d. imposta di titolo, lo comporta per ciò che il

titolo sia soggetto a registrazione, non anche con riferimento

all'imposta di successione.

3. - Senonché due delle ordinanze che hanno proposto la questione

delineano, riguardo alle norme denunciate, conseguenze di applicazione

ritenute del tutto antitetiche al risultato voluto dalla Costituzione,

perché, per un verso, sottrarrebbero il convenuto alla persecuzione

giudiziaria, e, per altro verso, negherebbero al medesimo la tutela dei

diritti che può far valere unicamente nello stesso giudizio in

relazione alla domanda dell'attore, com'è il diritto al rimborso delle

spese giudiziarie sostenute.

Senonché, il vantaggio che il convenuto riceve dalla sospensione

sine die del processo è conseguenza del comportamento dell'attore, il

quale, se omette di osservare l'onere della denuncia, ovviamente

ritiene non essere di suo interesse insistere nel richiedere la

protezione giurisdizionale, che è un suo diritto, non un suo dovere.

Quanto al rilievo che la sospensione stessa toglie al convenuto il

diritto ad ottenere la condanna dell'attore al rimborso delle spese

processuali, la conseguenza deriva da norme diverse da quelle

impugnate; cosicché non è opponibile nell'odierna sede.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt.

77 e 78 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, contenente la legge

tributaria sulle successioni, nella parte in cui il primo fa divieto di

agire in giudizio sulla base di un titolo ereditario senza dar prova

che sia stata presentata denuncia dell'eredità o del legato, e il

secondo dispone che, in mancanza di tale denuncia, il giudizio deve

essere sospeso fino a quando gli atti e i trasferimenti non siano stati

regolarizzati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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