Corte costituzionale

Sentenza n. 111/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/07/1968 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 535/1945
  • art. 2legge 535/1945

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo

comma, e 2 del D.L.L. 21 agosto 1945, n. 535, concernente la revoca

delle concessioni di medaglie al valore a favore degli appartenenti

alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue

specialità, promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1966 dal pretore

di Roma nel procedimento penale a carico di Lionetti Edgardo, iscritta

al n. 71 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 118 del 14 maggio 1966.

Udita nella camera di consiglio del 12 giugno 1968 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento penale a carico di Lionetti Edgardo, imputato del

reato di cui all'art. 498 del Codice penale, per essersi fregiato dei

distintivi di due medaglie d'argento e di una di bronzo al valor

militare, a lui conferite per atti compiuti nella guerra civile di

Spagna e successivamente revocate, il pretore di Roma, con ordinanza

del 3 marzo 1966 ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale del secondo comma dell'art. 1 e dell'art. 2 del D.L.L.

21 agosto 1945, n. 535, recante norme per la revoca delle concessioni

di medaglie al valore in favore di appartenenti alla disciolta milizia

volontaria sicurezza nazionale e sue specialità.

Secondo l'ordinanza la revoca delle concessioni di decorazioni al

valor militare e dell'Ordine Militare di Savoia, e la cessazione delle

pensioni e dei soprassoldi relativi, per gli appartenenti alla

disciolta milizia fascista, sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 25

della Costituzione. La violazione del principio di eguaglianza

deriverebbe dalla non giustificata discriminazione fra le unità

italiane - esercito, marina, aeronautica - che parteciparono alla

guerra di Spagna, e la milizia, la quale, considerata per la legge del

1924 una delle Armi dell'esercito, e normalmente comandata anche da

ufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo, operò

accanto ad esse. La violazione del principio di irretroattività della

legge penale deriverebbe dal fatto che la legge impugnata avrebbe

equiparata l'appartenenza alla milizia ad un fatto illecito tanto da

infliggere una sanzione collettiva, pei un atto che non costituiva

reato al tempo in cui fu commesso. Per giungere a questa conclusione,

l'ordinanza ritiene che la privazione delle decorazioni e delle

pensioni, conseguente - secondo il Codice penale militare - alla pena

accessoria della degradazione, previa condanna penale per alcuni reati

infamanti, sarebbe essa stessa una punizione, sancita sul semplice

presupposto della appartenenza alla milizia.

L'ordinanza è stata comunicata, notificata e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 118 dell 4 maggio 1966.

Nel presente giudizio non vi è stata costituzione delle parti,

sicché la questione è stata decisa in camera di consiglio. Considerato in diritto :

La Corte ritiene non fondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, comma secondo, e 2 del D.L.L. 21 agosto

1945, n. 535, che dispongono la revoca delle concessioni di decorazioni

al valor militare e dell'Ordine militare di Savoia a favore di

appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e

sue specialità, in dipendenza di atti compiuti nella guerra di Spagna;

e dispongono altresì la cessazione delle corrispondenti pensioni e dei

soprassoldi.

La revoca delle concessioni sopraindicate trae origine da una

valutazione di carattere prettamente politico dell'opera svolta, nella

guerra di Spagna, dagli appartenenti alla milizia fascista, per i quali

quella guerra rappresentò un fatto ideologico ritenuto incompatibile

col nuovo ordinamento giuridico consacrato successivamente nella

Costituzione. Tale valutazione, poiché fatta dal legislatore

nell'esercizio del potere discrezionale allo stesso consentito entro i

limiti segnati dall'ordinamento dell'epoca, sfugge al sindacato di

questa Corte, la quale non deve neppure prendere in considerazione le

argomentazioni di carattere politico, di cui non è immune l'ordinanza

di rimessione.

La Corte rileva altresì che la legge impugnata, emanata

nell'agosto 1945, ha avuto per sua natura immediata applicazione e la

revoca ha esaurito i suoi effetti prima della entrata in vigore della

Costituzione, che ha trovato in questa materia un ordinamento

stabilizzato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1, secondo comma, e 2 del D.L.L. 21 agosto 1945, n. 535,

recante norme per la "revoca delle concessioni di medaglie al valore in

favore di appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza

nazionale e sue specialità" sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25

della Costituzione con ordinanza 3 marzo 1966 del pretore di Roma.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzione, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.

ECLI:IT:COST:1968:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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