Corte costituzionale

Sentenza n. 110/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/04/1983 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44 del r.d.l.

15 ottobre 1925, n. 2033 (repressione delle frodi nella preparazione e

nel commercio dei prodotti agrari) promosso con ordinanza emessa il 6

marzo 1976 dal Pretore di Atessa, nel procedimento penale a carico di

Pugliese Guido ed altro, iscritta al n. 444 del registro ordinanze 1976

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 del 4

agosto 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 ottobre 1982 il Giudice relatore

Alberto Malagugini;

udito l'avvocato dello Stato Sergio La Porta, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale per i reati di cui agli

artt. 5 e 76 cpv. d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 e 5 lett. f) l. 30

aprile 1962, n. 283 instaurato sulla base di analisi di revisione -

confermativa di quella di prima istanza dalle quali era risultato che i

campioni prelevati da alcune partite di vino prodotto dagli imputati

Pugliese Guido e Pugliese Francesco, contitolari della ditta omonima,

erano colorati artificialmente, il vice Pretore di Atessa, con

ordinanza dibattimentale del 6 marzo 1976, sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 44 r.d. l. 15 ottobre 1925, n.

2033, modificato - si dice nel provvedimento - "con legge 283 del 1962

e legge 7 agosto 1973, n. 519".

Nella succinta motivazione dell'ordinanza, il giudice a quo, dopo

aver affermato trattarsi di questione "rilevante e non manifestamente

infondata", assumeva il contrasto del su indicato art. 44 con gli artt.

3, 24 e 113 Cost. "nella parte in cui fa obbligo al sequestrato del

deposito della somma di lire 10.000, attualmente lire 50.000, per la

revisione delle analisi, in considerazione anche della entità dei beni

sottoposti a sequestro, sufficiente alla garanzia del pagamento delle

spese".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, veniva pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 agosto 1976.

2. - L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, rilevava che le medesime

questioni erano già state dichiarate infondate da questa Corte con la

sentenza n. 6 del 1965 e che a diversa conclusione non poteva condurre

il fatto che il pagamento delle spese di analisi possa trovare

sufficiente garanzia nei beni sequestrati. Il sequestro ha, infatti,

finalità diverse dal deposito cauzionale; e d'altra parte esso non dà

certezza di soddisfacimento come nel caso, ad esempio, che la merce

debba essere distrutta ai sensi dell'art. 1 l. 283/1962. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe emessa alla pubblica

udienza del 6 marzo 1976 nel procedimento penale a carico di Pugliese

Guido ed altro, il Vice Pretore di Atessa ha dichiarato rilevante e non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 44 del r.d.l. 15 ottobre 1925 n. 2033, "nella parte in cui fa

obbligo al sequestrato del deposito della somma di lire 10.000

attualmente lire 50.000 per la revisione delle analisi" ("in

considerazione anche della entità dei beni sottoposti a sequestro,

sufficiente alla garanzia del pagamento delle spese"). La disposizione

di legge denunziata, a giudizio del pretore rimettente, potrebbe essere

in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 Cost.

2. - Va anzitutto premesso che l'ultimo comma dell'art. 44 del

r.d.l., n. 2033 del 1925, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562

e modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 190 - e cioè la sola

disposizione di legge denunziata - è stato sostituito dall'articolo

unico della legge 23 aprile 1975, n. 149 e non può più, quindi,

essere oggetto di censura.

Tanto premesso anche a giudicare ininfluente l'errore in cui è

incorso il giudice a quo, la questione da lui sollevata - peraltro,

già sottoposta, negli stessi termini, a questa Corte, che l'ha

dichiarata non fondata con la sentenza n. 6 del 1965 - è pur sempre

manifestamente inammissibile.

Invero manca, nella ordinanza di rimessione, il benché minimo

accenno di motivazione sulla rilevanza della questione stessa, che non

è dato desumere altrimenti, posto che il Vice Pretore di Atessa l'ha

sollevata al dibattimento dopo e in conseguenza della già esperita

revisione dell'analisi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 44 del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033, nel

testo sostituito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 190 e

modificato dall'articolo unico della legge 23 aprile 1975, n. 149,

sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. dal vice Pretore

di Atessa con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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