Corte costituzionale

Sentenza n. 110/1981

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/06/1981 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3

della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale

per il personale degli enti locali) promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 ottobre 1978 dal Tribunale amministrativo

regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - sul ricorso

proposto da Daccaminata Giuseppa contro l'INADEL ed altro, iscritta al

n. 585 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 284 del 17 ottobre 1979;

2) ordinanza emessa il 13 luglio 1979 dal Pretore di Brescia nel

procedimento civile vertente tra Cassese Irma e l'INADEL, iscritta al

n. 774 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 8 del 9 gennaio 1980.

Visto l'atto di costituzione di Cassese Irma, rappresentata e

difesa dall'avv. Franco Agostini;

udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1981 il Giudice

relatore Antonino De Stefano;

udito l'avv. Franco Agostini per Cassese Irma.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza 13 ottobre 1978 (pervenuta alla Corte

costituzionale il 18 luglio 1979) il T.A.R. della Lombardia, Sezione

staccata di Brescia, ha sottoposto a giudizio di costituzionalità

l'art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme

in materia previdenziale per il personale degli enti locali).

La disposizione impugnata concerne, nella forma indiretta, la

indennità premio di servizio, prevista al cessare del rapporto a

favore dei dipendenti di enti locali, iscritti all'INADEL. Secondo il

T.A.R., nel limitare le categorie dei "superstiti" che in caso di

morte del dipendente hanno diritto all'indennità, al coniuge e,

nell'ordine, ai figli, minorenni e maggiorenni, con esclusione dei

genitori, essa è in contrasto con il principio di uguaglianza sancito

dall'art. 3 della Costituzione.

La questione è sorta nel corso di un giudizio promosso, nei

confronti dell'INADEL e, altresì, degli "Spedali civili" di Brescia,

da Giuseppa Daccaminata, vedova Guerrini, unica "superstite" del

figlio Guerrini Giovanni, già dipendente di ruolo del suddetto ente

ospedaliero, e deceduto in attività di servizio.

La domanda della Daccaminata che, in seguito alla morte del

figlio, le fosse liquidata, quale superstite, la indennità premio di

servizio, era stata respinta dall'INADEL, in base al rilievo che il

suindicato art. 3, secondo comma, della legge n. 152 del 1968, non

comprendendo fra gli aventi diritto alla indennità i genitori

dell'iscritto, non consentiva di decidere diversamente.

Impugnando il provvedimento dell'INADEL, la ricorrente sosteneva,

in via principale, che la indennità avrebbe dovuto comunque essere

corrisposta, se non dall'INADEL, dagli Spedali civili di Brescia, e se

non in base all'art. 3, secondo comma, della legge del 1968 - nel

caso in cui si fossero riconosciute fondate le obiezioni dell'INADEL -

in forza delle disposizioni generali degli artt. 2119 e 2122 del codice

civile. A suo dire, infatti, data la natura di "retribuzione

differita" propria della indennità premio di servizio, per cui questa

era equiparabile alla "indennità di anzianità", gli articoli del

codice, nel loro combinato disposto, nonostante la mancata previsione

dell'art. 3 della legge n. 152, le avrebbero comunque dato diritto di

pretenderla.

In via subordinata, tuttavia, la ricorrente sollevava eccezione di

incostituzionalità dell'art. 3, secondo comma, della citata legge,

nel caso si fosse ritenuto di decidere la vertenza alla stregua di

esso. Nel successivo corso del giudizio, però, dichiarava di

rinunciare a tale eccezione.

Sia l'INADEL che gli Spedali civili resistevano al ricorso. Posta

la causa in decisione, il T.A.R. emetteva una pronuncia

interlocutoria, nella quale, escludendo che i due citati articoli del

codice civile potessero invocarsi riguardo alla indennità in

questione, riteneva tuttavia che nei confronti dell'art. 3, secondo

comma, della legge del 1968, nella parte in cui esclude dalle

categorie di "superstiti" aventi diritto alla indennità i genitori

del dipendente, dovesse essere sollevata (di ufficio, data la rinuncia

della ricorrente a continuare a sostenerla), questione di

legittimità costituzionale. A tal fine, contemporaneamente alla

decisione interlocutoria, emanava la surricordata ordinanza,

disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Nella motivazione del provvedimento di rimessione si osserva

anzitutto, in punto di rilevanza, che di essa non potrebbe certo

dubitarsi, dati gli effetti decisivi che una declaratoria di

incostituzionalità della norma in questione avrebbe, a favore della

ricorrente, nel giudizio a quo.

Quanto alla non manifesta infondatezza, al giudice a quo appare

ingiustificato, e perciò lesivo del principio di eguaglianza, che

nella disposizione impugnata il diritto alla indennità premio di

servizio, mentre viene riconosciuto a favore di talune categorie di

superstiti (vedova, prole minorenne e anche maggiorenne, se inabile a

proficuo lavoro e nullatenente), non venga attribuito, in loro

mancanza, ai genitori che versino nelle stesse condizioni. In ciò -

sottolinea il T.A.R. - la norma impugnata si discosta dai principi

delineati, in materia di riversibilità, dalla legge 22 novembre 1962,

n. 1646 (modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza

presso il Ministero del tesoro) che all'art. 7, terzo comma, comprende

fra i superstiti aventi diritto alla pensione indiretta, in presenza di

certi requisiti, i genitori del dipendente, e dalla stessa Corte

costituzionale, che in una fattispecie riguardante la riversibilità

della indennità di buonuscita ENPAS, di cui all'art. 5 della legge

27 novembre 1956, n. 1407, riconobbe illegittimo, con la sentenza n.

82 del 1973, che essa fosse prevista solo a favore del coniuge e dei

figli (in quel caso la questione verteva sulla esclusione dal novero

degli aventi diritto dei fratelli e sorelle del dipendente). Principi

poi ribaditi, sempre a proposito della indennità di buonuscita ENPAS,

dall'art. 7 della legge 29 aprile 1976, n. 177, in forza del quale i

genitori superstiti dei dipendenti statali (in mancanza di coniuge e

di figli e con precedenza rispetto ai fratelli e sorelle già

considerati nella sentenza della Corte costituzionale) sono stati

espressamente inclusi tra i beneficiari della indennità.

Non potendo dubitarsi - si osserva nel provvedimento di rimessione

- che i due rapporti di impiego, con lo Stato e con l'ente locale,

siano sostanzialmente eguali, e che la indennità di buonuscita

prevista a favore degli iscritti all'INADEL, abbia natura analoga a

quella della indennità prevista a favore degli iscritti all'ENPAS

(entrambe assolvendo, allo stesso modo, a funzioni previdenziali e

assistenziali) anche sotto questo aspetto, anche, cioè, rispetto al

trattamento assicurato ai genitori superstiti del dipendente iscritto

all'ENPAS, quello, diverso e deteriore, che la norma impugnata riserva

ai genitori superstiti dei dipendenti iscritti all'INADEL riguardo

alla indennità premio di servizio, appare irragionevole.

Adempiute le formalità di rito per le notifiche, le comunicazioni,

e la pubblicazione del provvedimento di rimessione, nessuna delle parti

del giudizio di provenienza si è costituita innanzi alla Corte, né

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

2. - Questione di legittimità costituzionale, nei confronti

dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, "nella parte in cui non

comprende fra gli aventi diritto alla indennità premio di servizio, i

genitori a carico dell'impiegato defunto", è stata altresì

sollevata, con altra ordinanza, in data 13 luglio 1979, emessa dal

pretore di Brescia.

La questione è sorta nel corso di una controversia fra la madre,

Irma Cassese, di un dipendente (medico) dell'Ospedale civile di

Brescia (iscritto all'INADEL e deceduto in attività di servizio), il

dott. Giovanni Acerboni, e (unico convenuto) l'INADEL, promossa in

seguito al rigetto, da parte dell'Istituto, della domanda della Cassese

per la erogazione in suo favore, quale superstite del dipendente,

della indennità premio di servizio.

Secondo il pretore, la norma impugnata "stante la natura di

retribuzione differita della indennità di fine servizio, e la

funzione previdenziale e assistenziale cui al tempo stesso adempie",

contrasterebbe, oltre che con l'art. 3, con gli artt. 36 e 38 della

Costituzione. Per il resto, i motivi svolti nella ordinanza del

pretore corrispondono sostanzialmente a quelli già prospettati dal

T.A.R. della Lombardia nella menzionata ordinanza del 13 ottobre 1978.

In aggiunta ad essi, il pretore osserva tuttavia, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, che la mancata inclusione fra le

categorie di superstiti aventi diritto alla indennità premio di

servizio, dei genitori degli iscritti all'INADEL, è palesemente

irrazionale anche sotto un altro aspetto, e cioè in confronto alle

norme della stessa legge n. 152 del 1968 (in cui è contenuta la

disposizione impugnata) sull'"assegno vitalizio", altra forma di

previdenza, questa, prevista, in favore degli iscritti all'INADEL, nei

casi in cui il dipendente non abbia raggiunto l'anzianità, o l'età,

necessarie per conseguire la indennità premio di servizio. In forza

dell'art. 6 della legge - si osserva in proposito nella ordinanza di

rinvio - l'assegno vitalizio è riversibile, oltre che alla vedova e

agli orfani, in loro mancanza, anche al padre inabile o

ultrasessantenne e nullatenente, ed in mancanza del padre anche alla

madre, parimenti inabile o ultrasessantenne e nullatenente. Con la

conseguenza che, mentre i genitori dell'iscritto non possono

conseguire l'indennità premio di servizio, nei casi in cui questa è

maturata, poiché l'art. 3, secondo comma, lo vieta, quando invece la

indennità premio di servizio non sia ancora maturata, nulla osta a

che essi conseguano in via indiretta l'assegno vitalizio, che pure ha,

rispetto alla indennità premio di servizio, identica finalità.

Secondo il pretore di Brescia ciò avvalora il sospetto di

incostituzionalità della norma impugnata.

Notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza di rinvio, con

atto di deduzioni, in data 22 novembre 1979, si è costituita innanzi

alla Corte la Cassese, chiedendo che in base alle argomentazioni

svolte nella ordinanza stessa, la Corte dichiari fondata la questione

di legittimità costituzionale sollevata dal pretore di Brescia. A suo

avviso, infatti, particolarmente per il profilo della disparità di

trattamento fra i dipendenti di enti locali iscritti all'INADEL e gli

altri dipendenti privati e pubblici, non sarebbe ipotizzabile altra

soluzione. Sia l'indennità di anzianità per i lavoratori del settore

privato - si osserva nell'atto di deduzioni - sia la indennità di

buonuscita corrisposta dall'ENPAS, vengono assegnate, in mancanza di

altri aventi diritto, ai genitori. La esclusione di questi ultimi per

la equivalente indennità premio di servizio non è dunque

giustificata.

In una successiva memoria la difesa della Cassese insiste affinché

la questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza

del pretore sia riconosciuta fondata. Facendo ancora richiamo alla

sentenza della Corte costituzionale n. 82 del 1973, si sottolinea come

nella controversia sulla esclusione dei genitori del dipendente da ente

locale dalle categorie di "superstiti" a cui va attribuita la

indennità premio di servizio INADEL, l'analogia e la omogeneità fra

le situazioni rispetto alle quali viene denunciata la violazione del

principio di eguaglianza, siano ancor più accentuate ed evidenti.

Mentre infatti allora un trattamento di fine lavoro veniva posto in

paragone con un trattamento di pensione (rispetto al quale fra i

"superstiti" aventi diritto venivano comprese anche le sorelle e i

fratelli del dipendente), nell'attuale controversia il paragone si

istituisce in relazione alla disciplina vigente della indennità di

buonuscita ENPAS, riguardo alla quale non soltanto l'art. 7 della

legge 29 aprile 1976, n. 177 (come si rileva nella ordinanza di

rinvio) ma già prima l'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032

(da quella legge modificato) annovera fra i "superstiti" anche i

genitori, cosicché quelli che vengono a confronto sono due

trattamenti entrambi di fine lavoro. Perciò - se ne conclude - così

come nella sentenza del 1973 la disposizione impugnata fu riconosciuta

lesiva del principio di eguaglianza, a maggior ragione dovrà esserlo

quella ora sottoposta a giudizio di legittimità costituzionale. La

giurisprudenza della Corte, che in varie occasioni, riguardo ai

trattamenti di pensione, ha ritenuto del tutto omogenee, ai fini

dell'art. 3 della Costituzione, le situazioni dei dipendenti dello

Stato e quelle dei dipendenti degli enti locali, non lascia dubbi in

proposito.

Neanche in questo giudizio l'INADEL si è costituito, né vi è

stato intervento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. - All'udienza pubblica la difesa della parte, richiamati gli

argomenti svolti nell'atto di deduzioni e nella successiva memoria, ha

concluso per la fondatezza della questione. Considerato in diritto :

1. - L'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, con la quale sono

state emanate "nuove norme in materia previdenziale per il personale

degli enti locali", riconosce, al primo comma, a determinate

condizioni, il diritto all'indennità premio di servizio ai

"superstiti dell'iscritto che muoia in attività di servizio ovvero

entro il triennio dalla cessazione senza aver conseguito, in

quest'ultimo caso, l'indennità premio nella forma diretta".

Nel secondo comma lo stesso articolo indica, nell'ordine di

precedenza e purché in possesso dei requisiti ivi specificati, "le

categorie di superstiti aventi diritto, ai sensi del precedente comma,

all'indennità premio di servizio nella forma indiretta"; e cioè: a)

la vedova o il vedovo; b) la prole minorenne ed, in concorso con

questa, la prole maggiorenne permanentemente inabile a lavoro

proficuo, nullatenente ed a carico dell'iscritto alla data del decesso

del medesimo.

Con la sentenza n. 115 del 1979 questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale del suddetto articolo "nella parte in

cui non comprende tra le categorie dei superstiti aventi diritto

all'indennità premio di servizio nella forma indiretta, rispettando

l'ordine di precedenza ivi indicato, i collaterali inabili

permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro, nullatenenti e conviventi

a carico dell'iscritto".

2. - La Corte è ora chiamata dalle ordinanze indicate in narrativa

ad accertare se sia costituzionalmente illegittimo il menzionato art.

3, nella parte in cui non comprende tra le categorie dei superstiti

aventi diritto all'indennità premio di servizio nella forma

indiretta, anche i genitori, ultrasessantenni o inabili a proficuo

lavoro, nullatenenti ed a carico dell'iscritto.

La norma è denunciata per contrasto con l'art. 3 della

Costituzione dal T.A.R. della Lombardia, Sezione staccata di Brescia;

e per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione dal

pretore di Brescia.

3. - Stante la identità della sollevata questione, i giudizi

vengono riuniti per essere decisi con unica sentenza.

4. - La questione è fondata.

Valgono, in proposito, le stesse argomentazioni, sulla cui base la

Corte, con la citata sentenza n. 115 del 1979, ebbe a riconoscere che

la esclusione dei collaterali dal novero degli aventi diritto

all'indennità premio di servizio nella forma indiretta, concretava

una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre

categorie di superstiti. Posto che l'indennità premio di servizio (al

pari dell'indennità di buonuscita per i dipendenti statali) "assolve

precipuamente una funzione previdenziale ed assistenziale, ponendosi

accanto alla pensione e ad altre indennità o prestazioni, nell'ambito

del trattamento di quiescenza previsto in favore del personale

collocato a riposo o comunque cessato dal servizio, e di dati

superstiti", non può, ove non sussistano valide ragioni, attribuirsi

ad alcune categorie di superstiti il diritto tanto alla pensione

quanto all'indennità, e ad altre, che si trovino in eguale relazione

assistenziale con il defunto ed in eguale stato di bisogno, solo il

diritto alla pensione, ma non anche il diritto all'indennità.

L'art. 7, comma terzo, della legge 22 novembre 1962, n. 1646,

riconosce, in caso di morte del dipendente da ente locale, al padre,

o, in mancanza, alla madre, il diritto alla pensione, purché abbiano

un'età superiore ad anni sessanta, oppure siano inabili al lavoro

proficuo, siano nullatenenti e risultino a carico del deceduto, e

sempre che non sopravvivano né il coniuge, né figli aventi diritto

al trattamento di quiescenza. Il denunciato art. 3 della legge n. 152

del 1968, d'altro canto, non li comprende tra le categorie dei

superstiti aventi diritto all'indennità premio di servizio. Nelle

stesse condizioni di inabilità, nullatenenza e vivenza a carico,

invece, sia gli orfani maggiorenni del dipendente, sia, nel prescritto

ordine di precedenza, i suoi collaterali hanno diritto tanto alla

pensione quanto all'indennità. Si riscontra, perciò, nella cerchia

dei superstiti quella ingiustificata disparità di trattamento in

danno di una categoria rispetto ad altre, su cui la Corte ha già

fatto leva per le dichiarazioni di illegittimità costituzionale

operate con le sentenze n. 82 del 1973 e n. 115 del 1979.

Merita, altresì, rilievo, a conferma della constatata disparità

di trattamento, quanto rappresentato nell'ordinanza del pretore di

Brescia, e cioè che i genitori dell'iscritto all'INADEL, mentre sono

esclusi dall'indennità premio di servizio in forma indiretta, a

tenore del denunciato art. 3 della legge n. 152 del 1968, possono, per

effetto dell'art. 6 della stessa legge, conseguire, al pari degli

altri superstiti e nell'ordine di precedenza ivi indicato, la

riversibilità dell'assegno vitalizio corrisposto, ai sensi dell'art.

5 della medesima legge, all'iscritto cessato dal servizio senza aver

maturato il diritto all'indennità in parola.

Va, pertanto, dichiarata la illegittimità, per contrasto con il

principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 3 della legge n. 152 del 1968 nella parte in cui non

comprende tra le categorie dei superstiti aventi diritto

all'indennità premio di servizio nella forma indiretta i genitori

ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro, nullatenenti ed a carico

dell'iscritto. Quanto all'ordine di precedenza in cui si collocano

tali superstiti rispetto alle altre categorie, non può razionalmente

essere che quello indicato, ai fini del trattamento di quiescenza e

di riversibilità, dal citato art. 7 della legge n. 1646 del 1962, il

quale colloca il padre o, in mancanza, la madre, dopo il coniuge e gli

orfani e prima dei collaterali.

Resta, in conseguenza della dichiarata illegittimità

costituzionale, assorbito il riferimento fatto nell'ordinanza del

pretore di Brescia anche agli artt. 36 e 38 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8

marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il

personale degli enti locali), nella parte in cui non comprende tra le

categorie dei superstiti aventi diritto all'indennità premio di

servizio nella forma indiretta, rispettando l'ordine di precedenza

indicato dall'art. 7 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, i genitori

ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro, nullatenenti e a carico

dell'iscritto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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