Corte costituzionale

Sentenza n. 110/1975

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/05/1975 · relatore Giulio Gionfrida

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 1legge 766/1973

applicata al caso

  • art. 4d.l. 580/1973

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4,

terzo comma, del d.l. 1 ottobre 1973, n. 580 (misure urgenti per

l'Università), introdotto dalla legge di conversione 30 novembre 1973,

n. 766, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 ottobre 1974 dal tribunale amministrativo

regionale per l'Emilia-Romagna sul ricorso di Albini Aldo contro

l'Università di Bologna, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 1975

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 22

gennaio 1975;

2) ordinanza emessa il 12 luglio 1974 dal Consiglio di Stato -

sezione VI - sul ricorso di Scotto Ignazio contro l'Università di

Perugia, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 1975 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 22 gennaio 1975.

Visti gli atti di costituzione di Albini Aldo, di Scotto Ignazio e

dell'Università di Bologna;

udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1975 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

uditi l'Avv. Antonio Sorrentino, per Scotto Ignazio, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

l'Università di Bologna.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - A seguito del ricorso proposto, il 13 marzo 1974, dal Prof.

Ignazio Scotto, magistrato del Consiglio di Stato, avverso il

provvedimento in data 19 febbraio 1974 - con cui l'Università di

Perugia aveva respinto la sua domanda intesa ad ottenere la

stabilizzazione, ex art. 4 d.l. 1973, n. 580, dell'incarico

(d'insegnamento del diritto del lavoro) conferitogli fin dall'anno

accademico 1963-64 - l'adito Consiglio di Stato, sezione VI

giurisdizionale, in accoglimento di eccezione dello stesso Scotto,

ritenutane la rilevanza in causa e la non manifesta infondatezza, ha

sollevato, con ordinanza 12 luglio 1974, questione di legittimità - in

riferimento agli artt. 3,35 e 97 della Costituzione - della norma

contenuta nel terzo comma dell'art. 4 del d.l. 1 ottobre 1973, n. 580,

quale risulta dalla legge di conversione n. 766 del 30 novembre 1973,

"in quanto subordina la stabilizzazione quale docente universitario

alla cessazione della carica o ufficio ricoperti, per i funzionari

dello Stato con qualifica dirigenziale, i magistrati ordinari ed

amministrativi, gli appartenenti ai ruoli diplomatico e consolare, gli

ufficiali in servizio permanente di tutte le armi e della pubblica

sicurezza, i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati,

i direttori o i segretari generali di tutti gli enti pubblici, anche

economici, a carattere nazionale".

2. - Questione sostanzialmente identica (con riferimento però, ai

soli parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 97) ha sollevato il

T.A.R. della Regione Emilia-Romagna, con ordinanza 23 ottobre 1974,

emessa sul ricorso di Aldo Albini, magistrato amministrativo regionale,

avverso il provvedimento 19 febbraio 1974 del Rettore dell'Università

di Bologna.

3. - Ritualmente notificate, comunicate e pubblicate le ordinanze

indicate, si sono costituiti, nei rispettivi giudizi innanzi alla

Corte, i ricorrenti Scotto ed Albini, sostenendo (anche con successive

memorie) la fondatezza della sollevata questione.

4. - Si è costituita, altresì, nel secondo giudizio,

l'Università di Bologna, per il tramite dell'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso nel senso, invece, della legittimità della

norma impugnata. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze di rimessione in narrativa indicate - che, per

l'identità dell'oggetto della sollevata questione, possono

preliminarmente riunirsi - denunziano l'illegittimità costituzionale

della norma contenuta nel terzo comma dell'art. 4 del d.l. 1 ottobre

1973, n. 580 (risultante dall'emendamento introdotto con legge di

conversione n. 766 del 30 novembre 1973), secondo cui "la

stabilizzazione è subordinata alla cessazione dalla carica o ufficio

ricoperti per i funzionari dello Stato con qualifica dirigenziale, i

magistrati ordinari ed amministrativi, gli appartenenti ai ruoli

diplomatico e consolare, gli ufficiali in servizio permanente di tutte

le armi e della pubblica sicurezza, i presidenti, i vicepresidenti, gli

amministratori delegati, i direttori o i segretari generali di tutti

gli enti pubblici, anche economici, a carattere nazionale".

Non sussisterebbero, infatti, secondo i giudici a quibus, obiettivi

elementi idonei a giustificare razionalmente la differenza sussistente

tra il trattamento previsto per i soggetti elencati nella disposizione

impugnata e il trattamento, più favorevole, implicitamente previsto

per gli altri soggetti pur essi dipendenti dello Stato, anche se non

aventi qualifica dirigenziale, o per amministratori o dipendenti da

enti pubblici diversi da quelli indicati o, infine, per gli avvocati

dello Stato.

E ciò darebbe ragione all'ipotizzata violazione dell'art. 3 della

Costituzione.

D'altra parte, la denunziata discriminazione di trattamento

sembrerebbe anche in contrasto con l'art. 35 della Costituzione, là

dove dispone che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme

ed applicazioni e cura la formazione e la elevazione professionale dei

lavoratori, nonché con l'art. 97 della stessa Carta, ove si consideri

che la sancita incompatibilità verrebbe in pratica a distogliere

dall'insegnamento o dall'assolvimento di altri uffici soggetti

particolarmente qualificati, in confronto a soggetti che tale

qualificazione posseggono, presuntivamente, in grado inferiore.

2. - Nello sfondo della sollevata questione sta, dunque, la

normativa (art. 4, comma primo, d.l. 1973, n. 580 cit.), che - senza

interferire sulla compatibilità di incarichi di insegnamento

universitario con mansioni inerenti ad altri rapporti di pubblico

impiego ed avendo, anzi, questa a suo presupposto (in conformità della

pregressa disciplina di cui agli artt. 21 della legge 1958, n. 311, e 2

della legge 1962, n. 16) - introduce un particolare meccanismo, c.d. di

"stabilizzazione", per cui, data una determinata anzianità di

insegnamento, l'incaricato ha diritto "a conservare l'incarico, a

domanda, fino all'entrata in vigore della legge di riforma

universitaria": e ciò con parziale innovazione rispetto alla

disciplina contenuta nell'art. 1 della precedente legge 1971, n. 360,

secondo cui, invece, l'incarico andava rinnovato annualmente, sia pur

sempre a domanda dell'interessato.

3. - La Corte non è chiamata a valutare la legittimità

costituzionale del descritto meccanismo di stabilizzazione, che non è

direttamente investito dalle ordinanze di rimessione.

Le quali, invero, unicamente denunziano, con riferimento ai

parametri costituzionali superiormente indicati, l'irrazionale

distinzione fatta - dal terzo comma dell'art. 4 citato - nei confronti

dei dirigenti, magistrati, ambasciatori, etc., che dalla detta

stabilizzazione sono esclusi (salvo che non cessino dalla carica od

ufficio ricoperti).

Nei limiti della sua prospettazione, la questione è fondata.

La discriminazione introdotta dalla disposizione de qua appare,

infatti, del tutto ingiustificata, non essendo dato rinvenire alcun

razionale criterio logico (e soprattutto omogeneo a tutte le categorie

escluse) che possa assumersi quale motivo del trattamento differenziato

operato nell'ambito di categorie di pubblici dipendenti.

L'Avvocatura dello Stato adduce che la differenziazione si fonda

sul principio di vietare cumulo di impieghi pubblici ad alto livello ed

ha la sua ratio in ciò che, mentre è logico limitare la

stabilizzazione per chi ravvisi nell'insegnamento una concreta e

attuale prospettiva di prioritarie aspirazioni professionali, l'impiego

ad alto livello deve assorbire tutte le energie del dipendente.

Il rilievo non ha consistenza.

Pur prescindendo dalla considerazione che la elevatezza della

posizione gerarchica e funzionale di alcune categorie di soggetti

avrebbe semmai dovuto formare oggetto di valutazione nel momento,

logicamente antecedente, dell'ammissibilità del conferimento

dell'incarico e non in quello susseguente della sua conferma, sta di

fatto che, nella specie, l'adozione del criterio sopradetto è,

comunque, obiettivamente smentita dalla duplice circostanza, da un

lato, della esclusione dalla stabilizzazione anche di soggetti

appartenenti alle qualifiche iniziali delle categorie menzionate, e,

dall'altro, della mancata esclusione, invece, di altre categorie di

pubblici funzionari trovantisi, rispetto a quelle considerate, in

posizione di pari elevatezza: come è, ad esempio, per gli avvocati

dello Stato, per i funzionari delle Camere, etc.

Essendo pertanto evidente la violazione del principio di

eguaglianza, va dichiarata l'illegittimità della norma impugnata

(assorbite rimanendo le ulteriori censure sub artt. 35 e 97 della

Costituzione).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30

novembre 1973, n. 766, nella parte in cui introduce il terzo comma

dell'art. 4 del d.l. 1 ottobre 1973, n. 580 (misure urgenti per

l'Università).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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