Corte costituzionale

Sentenza n. 110/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1971 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'articolo

unico della legge 5 aprile 1961, n. 322 (misura delle compartecipazioni

alle pene pecuniarie per gli scopritori delle frodi nella preparazione

e commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario), e

dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (disciplina igienica

della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle

bevande), modificato dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 441,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 maggio 1969 dal pretore di Torino nel

procedimento penale a carico di Liore Guglielmo e Menegazzi Attilio,

iscritta al n. 400 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 26 novembre 1969;

2) ordinanza emessa il 10 dicembre 1969 dal pretore di Campobasso

nel procedimento penale a carico di Tamburro Aldo, iscritta al n. 31

del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 aprile 1971 il Giudice relatore

Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Liore Guglielmo e

Menegazzi Attilio, imputati del reato di cui agli artt. 5, ultimo

comma, e 8 della legge 13 novembre 1960, n. 1407 (commercio di olio di

oliva in luogo di olio vergine) il pretore di Torino con ordinanza del

26 maggio 1969 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale

dell'articolo unico della legge 5 aprile 1961, n. 322, in riferimento

agli artt. 97, primo comma, e 98, primo comma, della Costituzione.

La norma impugnata stabilisce che "metà dell'importo delle pene

pecuniarie, pagate in applicazione delle disposizioni di legge

riguardanti la repressione delle frodi nella preparazione e nel

commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, sarà diviso

in parti eguali fra gli agenti e funzionari che prelevarono i campioni

e che eseguirono le analisi relative. La quota di partecipazione,

però, non potrà superare in ogni caso e per ogni accertamento lire

50.000".

Il pretore ritiene che ad integrare il reato di interesse privato

in atti di ufficio, di cui all'art. 324 del codice penale è

sufficiente (a prescindere dall'effettivo conseguimento del profitto)

la mera coincidenza di un interesse privato con quello pubblico. Questa

coincidenza inficia l'operato degli agenti, che prelevano i campioni, e

dei funzionari che procedono alle analisi, specie se si tiene conto che

l'utile privato è condizionato, non già alle normali attività di

tali organi della pubblica amministrazione, ma ad un determinato esito

del giudizio penale, ossia alla condanna dell'imputato. Onde il dubbio

se le testimonianze e gli atti di laboratorio possano, in giudizio,

costituire materiale probatorio; dubbio che può essere escluso

soltanto da una pronunzia della Corte costituzionale se la disciplina

adottata dalla legge n. 322 del 1961 sia in contrasto oppur no, sul

piano obiettivo, con il principio enunciato dall'art. 97, primo comma,

della Costituzione, per il quale i pubblici ufficiali sono organizzati

secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon

andamento e l'imparzialità dell'amministrazione; e, sul piano

soggettivo, con l'art. 98, primo comma, della Carta, per il quale i

pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

La stessa questione, in riferimento all'art. 97, primo comma, ed

altresì in riferimento all'art. 3, primo comma, della Carta, è stata

sollevata, con ordinanza 10 dicembre 1969, dal pretore di Campobasso

nel corso di due procedimenti penali riuniti a carico di Tamburro Aldo,

imputato del reato di cui agli artt. 1, 3 e 4 del r.d.l. 17 maggio

1938, n. 1177, in relazione agli artt. 32 e 61 della legge 15 ottobre

1925, n. 2033 e agli artt. 516-518 del codice penale.

Con la medesima ordinanza il pretore di Campobasso ha sollevato

anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della

legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 1 della legge 26

febbraio 1963, n.441, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24,

secondo comma, della Costituzione.

L'ordinanza rileva che ai sensi dell'art. 1 della legge n. 283 del

1962, modificato dall'art. 1 della legge n. 441 del 1963, l'autorità

sanitaria può procedere, in qualunque momento, ed a mezzo di

competenti organi ed uffici, ad ispezioni e prelievo di campioni negli

stabilimenti ed esercizi pubblici, a sequestrare merci, fare eseguire

analisi presso laboratori provinciali con conseguente denunzia al

medico od al veterinario provinciale senza che sia possibile per

l'imputato di esplicare, sia in sede di prelevamento, che in sede di

analisi, le attività defensionali previste dal codice di procedura

penale. Le norme impugnate violerebbero dunque sia l'art. 24 della

Costituzione sia l'art. 3, primo comma, in quanto introducono una

ingiustificata diversità di trattamento, sotto il profilo processuale

penale, tra cittadini che producono sostanze alimentari e gli altri.

Nel giudizio davanti questa Corte, non vi è stata costituzione di

parti; soltanto nel primo di essi, è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri.

L'Avvocatura generale dello Stato rileva che il pretore ipotizza

una distorsione dolosa della verità da parte dei verbalizzanti e degli

analisti e ne deduce la impossibilità di decidere, prima che la Corte

stabilisca se sussiste contrasto fra la norma impugnata e gli artt. 97,

primo comma, e 98, primo comma, della Costituzione. Ma sotto questo

profilo, la questione è inammisibile, in quanto la risoluzione di essa

non è rilevante.

Nel merito la questione sarebbe infondata perché: 1) i

verbalizzanti e gli analisti, nella specie, esplicano una attività

vincolata, non discrezionale; 2) la somma data come premio sarebbe

assai modesta in relazione alla severità delle pene pecuniarie,

comminate per i trasgressori; 3) l'attività dei verbalizzanti e dei

funzionari non è definitiva e determinante, ma soggiace al vaglio del

magistrato, il quale può sempre disporre, di ufficio o su richiesta

dell'imputato, una perizia per controllare la fondatezza tecnica dei

risultati delle analisi sottopostigli. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze di rimessione sollevano la stessa questione

in riferimento agli artt. 97 e 98 della Costituzione. I due

procedimenti pertanto possono essere riuniti e definiti con unica

sentenza.

2. - Secondo le ripetute ordinanze, il principio costituzionale per

cui i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge,

in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità della

pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), sarebbe violato dall'articolo

unico della legge 5 aprile 1961, n. 322, il quale dispone che metà

dell'importo delle pene pecuniarie, pagate in applicazione delle

disposizioni di legge per la repressione delle frodi nella preparazione

e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, sia

divisa in parti uguali fra gli agenti e funzionari che prelevarono i

campioni e che eseguirono le analisi relative.

L'interesse privato inficerebbe l'operato di tali agenti e

funzionari, tanto da far sorgere dubbi sulla efficacia probatoria sia

delle relative testimonianze, sia dei risultati delle analisi.

Pertanto, l'ordinanza denunzia la violazione dell'art. 97 e

dell'art. 98 della Costituzione, per il quale ultimo i pubblici

impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

3. - La questione è inammissibile. Infatti, il dubbio sulla

imparzialità dei testimoni e degli analisti non verrebbe eliminato da

una eventuale dichiarazione di illegittimità della norma impugnata,

perché gli atti compiuti dai verbalizzanti e dai tecnici

conserverebbero in ogni caso la loro efficacia. Invece, tale dubbio il

giudice può escludere facendo ricorso a tutti i mezzi, che la legge

gli offre, per controllare l'attendibilità della prova, e quindi

definire il procedimento principale.

4. - L'altra questione di legittimità costituzionale dell'art. 1

della legge 30 aprile 1962, n.283, modificato dall'art. 1 della legge

26 febbraio 1963, n. 441, sollevata dall'ordinanza del pretore di

Campobasso, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo

comma, della Costituzione, è stata già decisa dalla sentenza di

questa Corte n. 149 del 1969.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la inammissibilità, per difetto di rilevanza, della

questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della

legge 5 aprile 1961, n. 322 (misura delle compartecipazioni alle pene

pecuniarie per gli scopritori delle frodi nella preparazione e

commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario),

sollevata dalle ordinanze del pretore di Torino del 26 maggio 1969 e

del pretore di Campobasso del 10 dicembre 1969, in riferimento agli

artt. 97, primo comma, e 98, secondo comma, della Costituzione;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n.

283 (Modifica degli artt. 242,243,247,250 e 262 t.u. delle leggi

sanitarie, approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina

igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e

delle bevande), modificato dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1963, n.

441, questione sollevata dalla suindicata ordinanza del pretore di

Campobasso in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo

comma, della Costituzione e già decisa con la sentenza n. 149 del 27

novembre 1969.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari