Corte costituzionale

Sentenza n. 109/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/04/1986 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.l. 12/1985

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi

primo, secondo, terzo e settimo, del d.l. 7 febbraio 1985 n. 12

(Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa)

convertito nella legge 5 aprile 1985 n. 118; promossi con ordinanza

emessa il 13 aprile 1985 dal Pretore di Milano nel procedimento civile

vertente tra s.r.l. Immobiliare Nuova Argentea e Fanizzi Domenico,

iscritta al n. 385 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256 bis dell'anno 1985; e con

ordinanza emessa il 24 aprile 1985 dal Pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Bellati Germana e Rossi Carla,

iscritta al n. 503 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale,

dell'anno 1986.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1986 il Giudice relatore

Francesco Saja;

udito l'avvocato dello Stato Benedetto Baccari per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento vertente tra la s.r.l.

Immobiliare Nuova Argentea, locatrice di un immobile abitativo, e

Fanizzi Domenico, conduttore, ed avente ad oggetto la decadenza di

quest'ultimo dal beneficio della sospensione dello sfratto, disposta,

ai sensi della l. 15 febbraio 1980 n. 25, per morosità nel pagamento

dei canoni e per l'abbandono dell'alloggio locato, il Pretore di Milano

con ordinanza del 13 aprile 1985 (reg. ord. n. 385 del 1985) sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi primo,

secondo, terzo e settimo, del d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 42, secondo

comma, Cost. Il Pretore osservava che l'art. 6, terzo comma, d.l. 15

dicembre 1979 n. 629, conv. nella l. n. 25 del 1980, prevedeva la

decadenza del conduttore dal beneficio della sospensione

dell'esecuzione del provvedimento di rilascio comunque concesso,

qualora egli non avesse pagato il canone e gli oneri accessori.

La detta norma non poteva, tuttavia, essere più applicata, essendo

stata sostituita dal citato art. 1 d.l. n. 12 del 1985.

Ciò premesso, il magistrato rimettente notava che quest'ultima

norma prevedeva e disciplinava la decadenza in questione soltanto con

riferimento agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale

sovvenzionata o agevolata, ovvero agli acquirenti di alloggi di

edilizia agevolata. Tale limitazione sembrava contrastare con l'art. 3

Cost., non essendo ravvisabile alcuna plausibile ragione di non

estendere la decadenza stessa a tutti i conduttori, beneficiari della

sospensione dell'esecuzione, che si fossero resi morosi o che avessero

abbandonato l'alloggio.

Inoltre il Pretore dubitava che la norma impugnata contrastasse

anche con gli artt. 24 e 42 Cost. La questione di legittimità,

riferita al solo art. 3 Cost., veniva sollevata dal medesimo Pretore

anche con ordinanza del 24 aprile 1985 (reg. ord. n. 503 del 1985),

emessa nel procedimento vertente tra Bellati Germana e Rossi Carla,

conduttrice morosa.

2. - La Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in

entrambe le cause, chiedeva che le questioni fossero dichiarate

manifestamente infondate, in quanto la decadenza in questione doveva

ritenersi giustificata dal particolare regime dell'edilizia pubblica. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze in epigrafe (reg. ord. n. 385 e 503 del 1985)

concernono la medesima questione: pertanto i relativi giudizi vanno

riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. - Con esse il Pretore di Milano dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 1, settimo comma, d.l. 7 febbraio 1985 n. 12,

convertito nella l. 5 aprile 1985 n. 118, che prevede la decadenza dal

beneficio della sospensione della esecuzione dei provvedimenti di

rilascio degli immobili abitativi per gli assegnatari di alloggi di

edilizia residenziale sovvenzionata ovvero agevolata (nonché per gli

acquirenti di alloggi di questa seconda categoria), in caso di

morosità protratta per oltre tre mesi nel pagamento del canone e degli

oneri accessori.

Ritiene il giudice a quo che la disposizione suddetta (e quelle che

ne costituiscono il presupposto, ossia i commi primo, secondo e terzo

dello stesso art. 1), riferendosi espressamente ai soggetti suindicati,

esclude dalla decadenza tutti gli altri conduttori: il che

contrasterebbe con l'art. 3, primo comma, Cost., relativo al principio

di eguaglianza, non sussistendo alcuna plausibile ragione di non

estendere la perdita del beneficio della sospensione dell'esecuzione a

tutti i conduttori, che si siano resi morosi. Solo nella prima delle

due ordinanze il Pretore indica quali parametri anche gli artt. 24 e 42

Cost., limitandosi peraltro ad affermare che la denunciata disciplina

violerebbe anche le norme suddette.

3. - La questione, come posta dal giudice a quo, si appalesa

inammissibile.

L'ordinanza di rimessione è diretta invero ad una pronuncia con

cui questa Corte, sopprimendo la limitazione soggettiva sopra

ricordata, estenda la disposizione impugnata a tutti i conduttori di

alloggi destinati ad abitazione.

Ma una decisione additiva è consentita, com'è ius receptum,

soltanto quando la soluzione adeguatrice non debba essere frutto di una

valutazione discrezionale ma consegua necessariamente al giudizio di

legittimità, sl' che la Corte in realtà proceda ad un'estensione

logicamente necessitata e spesso implicita nella potenzialità

interpretativa del contesto normativo in cui è inserita la

disposizione impugnata. Quando invece si profili una pluralità di

soluzioni, derivanti da varie possibili valutazioni, l'intervento della

Corte non è ammissibile, spettando la relativa scelta unicamente al

legislatore. Ora, nel caso in esame, le ordinanze di rimessione

sollecitano, come già si è detto, l'estensione del contenuto della

norma impugnata al di là dei soggetti espressamente indicati. Ma ciò

implica la necessità di valutare se opportunamente oppure no la

prevista decadenza è stata limitata a coloro che, godendo dei

particolari vantaggi dell'edilizia sovvenzionata o agevolata, hanno

correlativamente obblighi più rigorosamente sanzionati: e giova

aggiungere che una siffatta distinzione trova un precedente nel nostro

ordinamento, in quanto l'art. 103 r.d. 28 aprile 1938 n. 1165,

sull'edilizia popolare ed economica, prevede la decadenza dal diritto

all'alloggio in caso di morosità protratta per due o tre mensilità

consecutive, a seconda che si tratti del pagamento delle rate

d'ammortamento o di spese generali; mentre la risoluzione del contratto

esige, in linea generale, che il giudice accerti preventivamente la

"non scarsa importanza" dell'inadempimento stesso (art. 1455 cod.

civ.).

La Corte quindi dovrebbe svolgere un'opera propria della funzione

legislativa, il che ovviamente non le è consentito. Le suesposte

considerazioni rendono superfluo ogni altro rilievo rispetto ai

rimanenti due parametri sopra indicati, non risultando in effetti

prospettate nuove questioni, come peraltro avvertito dallo stesso

Pretore, che non li ha enunciati nella seconda delle ordinanze di

rimessione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti, i giudizi,

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, primo, secondo, terzo e settimo comma, del d.l. 7 febbraio

1985 n. 12, convertito nella l. 5 aprile 1985 n. 118, sollevata dal

Pretore di Milano in riferimento agli artt. 3, 24, 42 Cost. con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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