Corte costituzionale

Sentenza n. 109/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1970 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 della

legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, promosso con ordinanza

emessa il 20 dicembre 1968 dal tribunale di Como nel procedimento

penale a carico di Caronti Desiderio, iscritta al n. 38 del registro

ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 78 del 26 marzo 1969.

Visto l'atto di costituzione di Caronti Desiderio;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1970 il Giudice relatore

Francesco Paolo Bonifacio;

udito l'avv. Stefano Benzoni, per il Caronti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico del signor

Desiderio Caronti, tratto a giudizio direttissimo per il reato di

diffamazione a mezzo della stampa, il tribunale di Como, accogliendo

un'eccezione sollevata dalla difesa dell'imputato, ha proposto una

questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 21 della

legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, in riferimento all'art. 24

della Costituzione.

Nell'ordinanza, emessa il 20 dicembre 1968, il tribunale, rilevato

che la disposizione de qua non impone la necessità dell'interrogatorio

dell'imputato "prima della richiesta per citazione direttissima",

ritiene non manifestamente infondata la questione sulla base della

considerazione che dall'omissione dell'interrogatorio - nel sistema

processuale richiesto a garanzia dei diritti fondamentali della difesa,

tutelati dall'articolo 185, n. 3 del codice di procedura penale in

relazione all'art. 24 della Costituzione - può derivare grave

pregiudizio all'interessato.

2. - La difesa del Caronti - costituitasi innanzi a questa Corte

con atto di deduzioni del 12 aprile 1969 - mette anzitutto in evidenza

le caratteristiche peculiari del giudizio direttissimo previsto dalla

legge sulla stampa rispetto alle norme generali contenute, a proposito

dello stesso rito, nel codice di procedura penale: l'art. 502 di tale

codice, in quanto presuppone l'arresto in flagranza ed impone il previo

interrogatorio, detta una disciplina di favore per l'imputato, giacché

persegue la finalità di evitargli una lunga carcerazione preventiva e

di consentirgli di essere subito giudicato, di essere subito assolto se

innocente, di ottenere la libertà provvisoria o la sospensione

condizionale della pena; la legge sulla stampa, invece, non prevede

l'interrogatorio, rende obbligatorio il rito direttissimo, prescinde

dalla flagranza, istituisce, insomma, un regime di rigore che comporta

evidente violazione dei diritti della difesa.

Dopo aver sostenuto che la disposizione impugnata ha per effetto

anche una diminuzione dei poteri spettanti al pubblico ministero in

ordine all'esercizio dell'azione penale, la difesa del Caronti richiama

una recente sentenza della Corte, che a suo avviso imporrebbe

"l'istruzione formale, non essendo sufficiente quella sommaria": a

maggior ragione dovrebbe essere ritenuta illegittima l'esclusione

dell'interrogatorio, nel corso del quale l'imputato avrebbe potuto

spiegare le ragioni che lo indussero a scrivere l'opuscolo incriminato,

con importanti conseguenze ai fini dell'applicazione dell'art. 133 o,

addirittura, dell'art. 42 del codice penale.

3. - Nell'udienza pubblica la difesa del Caronti si è

ulteriormente soffermata sulle profonde differenze fra il rito

direttissimo disciplinato dal codice processuale e quello imposto dalla

legge impugnata, differenze che devono indurre a ritenere che il

secondo violi i diritti di difesa dell'imputato. La difesa ha concluso

chiedendo che l'art. 21 della legge sulla stampa venga dichiarato

costituzionalmente illegittimo. Considerato in diritto :

1. - L'esame dell'art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 -

contenente "disposizioni sulla stampa" - deve essere mantenuto nei

limiti precisati dall'ordinanza di rimessione. Questa non denuncia

l'intero terzo comma, in forza del quale al giudizio per i reati

commessi col mezzo della stampa si procede col rito direttissimo, ma

solo quella parte di esso che, non prevedendo "la necessità

dell'interrogatorio dell'imputato prima della richiesta di citazione",

ad avviso del giudice a quo, proprio a causa di tale esclusione,

contrasterebbe col diritto inviolabile di difesa garantito dall'art.

24, secondo comma, della Costituzione. La Corte, pertanto, non può

esaminare altri e diversi aspetti della disciplina contenuta nella

disposizione denunciata, sui quali si è soffermata la difesa del

Caronti implicitamente sollecitando un controllo di costituzionalità

ben più ampio di quello richiesto dall'ordinanza del tribunale di

Como.

2. - Nell'interpretare la disposizione che forma oggetto della

presente questione occorre muovere dalla premessa, già enunciata da

questa Corte nella sentenza n. 56 del 1961, che la legge sulla stampa,

nel disporre il rito direttissimo, si riferisce "ad un giudizio

direttissimo già esistente nell'ordinamento, vale a dire al giudizio

direttissimo quale è disciplinato dal codice di procedura penale".

Tale principio, giustificato dalla considerazione che altrimenti non si

saprebbe ove reperire quelle regole del procedimento sulle quali la

legge speciale tace del tutto, non implica tuttavia che tutte le norme

dettate dagli artt. 502 e seguenti del codice di procedura penale

debbano essere applicate al procedimento in esame. Ed invero occorre di

volta in volta accertare, come nella precedente ricordata occasione la

Corte fece a proposito del c.d. termine a difesa, se si tratti di norme

strettamente inerenti alle ipotesi ed alla disciplina contemplate nel

codice processuale ovvero di norme riferibili a qualunque caso di

giudizio direttissimo.

Per quanto riguarda l'attuale questione deve essere anzitutto

precisato che, nel caso in cui l'imputato di reato commesso a mezzo

della stampa sia stato assoggettato ad una misura di detenzione

preventiva, la doverosità della immediata assunzione

dell'interrogatorio discende dalle norme del codice processuale, che la

impongono, in via assolutamente generale e quale che sia il tipo del

procedimento in corso o da promuovere, a tutela della libertà

personale ed in vista dei provvedimenti in proposito demandati

all'autorità giudiziaria (cfr., ad es., per le ipotesi di arresto in

flagranza gli artt. 245 e 246 cod. proc. pen.). Il problema di

interpretazione della disposizione impugnata si restringe, perciò,

alla sola ipotesi nella quale si proceda contro un imputato libero.

Esso va risolto tenendo conto della circostanza che, mentre nei casi

previsti dall'art. 502 del codice di procedura penale (arresto in

flagranza o reato commesso da persona arrestata, detenuta o internata

per misura di sicurezza) al rito direttissimo, che è facoltativo, si

può procedere solo "se non sono necessarie speciali indagini", la

legge sulla stampa, imponendo quel rito come obbligatorio, prescinde da

siffatto presupposto. Si può, pertanto, affermare che nel sistema

previsto dal codice l'interrogatorio dell'imputato - a parte la sua

funzione in relazione all'arresto, della quale innanzi si è discorso -

risponde all'esigenza che il procuratore della Repubblica disponga di

tutti gli elementi, anche di quelli offerti dall'imputato a propria

difesa, idonei ad orientarlo in ordine alla valutazione della

necessità di speciali indagini: risponde, cioè, ad una esigenza che

è del tutto estranea al rito direttissimo per i reati commessi col

mezzo della stampa, rispetto al quale non esiste l'alternativa del

normale procedimento istruttorio.

In base alle esposte considerazioni si può concludere,

conformemente alla premessa dalla quale muove l'ordinanza di rimessione

ed alla costante giurisprudenza della Corte di cassazione, che l'art.

21, terzo comma, della legge in esame non impone che si proceda

all'interrogatorio dell'imputato prima che sia promosso il giudizio

direttissimo.

3. - Passando all'esame della legittimità costituzionale della

disposizione interpretata nei sensi anzidetti, è di rilievo decisivo

la circostanza che, poiché per i reati commessi col mezzo della stampa

il legislatore ha imposto in ogni caso il giudizio direttissimo (con

una scelta sulla quale la Corte non è stata chiamata a pronunciarsi),

manca ogni interesse dell'imputato ad offrire subito, a mezzo del

previo interrogatorio, quegli elementi di discolpa che, comunque, non

potrebbero essere valutati se non dal giudice del dibattimento.

Vero è che nel processo penale l'interrogatorio - col quale si

realizza una precisa contestazione del fatto, si rendono noti

all'imputato gli elementi di prova a carico e gli si offre la

possibilità di discolparsi e di indicare le prove a suo favore -

costituisce importante strumento di esercizio del diritto di difesa.

Tuttavia ai fini che interessano l'art. 24 della Costituzione la

necessità della sua previsione normativa deve essere valutata in

riferimento alle particolarità del tipo di procedimento che di volta

in volta viene in considerazione e dei provvedimenti che l'autorità

giudiziaria può adottare. Con ciò si vuol dire che, nel rispetto

della norma costituzionale, l'interrogatorio è doveroso tutte le volte

in cui la mancata sua assunzione possa risolversi in effettivo e

concreto pregiudizio del diritto di difesa: non lo è, invece, quando

la struttura stessa del processo consenta di identificare un momento

processuale prima del quale quel pregiudizio non può verificarsi. Ed

è in applicazione di questo principio che la Corte da un lato ha

dichiarato illegittima l'esclusione dell'interrogatorio quando il

pretore proceda ad atti istruttori (sent. n. 33 del 1966) o qualora si

debba pervenire al proscioglimento istruttorio con formula diversa da

quella che il fatto non sussista o non sia stato commesso dall'imputato

(sent. n. 151 del 1967), dall'altro ha dichiarato non fondata la

questione nel caso della procedura per decreto di condanna (sent. n. 27

del 1966) e della mancanza di interrogatorio prima del decreto

pretorile di citazione a giudizio (sent. n. 46 del 1967). In questo

secondo gruppo di ipotesi è stato ritenuto, infatti, che razionalmente

la legge ha escluso la necessità di preventive esplicazioni di quel

diritto di difesa che in un successivo momento processuale potrà

essere spiegato in tutta la sua ampiezza e senza ricevere pregiudizio

dagli atti precedenti. Nel caso in esame è evidente che, mancando del

tutto un'attività istruttoria, è nel dibattimento e solo nel

dibattimento (cfr. sent. n. 11 del 1965 e n. 16 del 1970) che sorge un

concreto ed effettivo interesse alla difesa e, quindi,

all'interrogatorio. L'omissione di quest'ultimo prima della citazione a

giudizio direttissimo non reca perciò svantaggio alcuno all'imputato e

in nessun modo menoma il diritto garantitogli dall'art. 24 della

Costituzione. La questione deve essere perciò dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 21, comma terzo, della legge 8 febbraio 1948, n. 47

(contenente "disposizioni sulla stampa"), nella parte in cui non

prevede l'interrogatorio dell'imputato prima della citazione a giudizio

direttissimo, proposta dall'ordinanza indicata in epigrafe in

riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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