Corte costituzionale

Sentenza n. 109/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/1967 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 31r.d. 3270/1923

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 31,

primo, secondo e terzo comma, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270,

"Legge tributaria sulle successioni", promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 febbraio 1966 dalla Corte d'appello di

Milano nel procedimento civile vertente tra Russo Mario e

l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 60 del

Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 118 del 14 maggio 1966;

2) ordinanza emessa il 17 maggio 1966 dalla Commissione provinciale

delle imposte dirette ed indirette di Napoli su ricorso di Schiano

Giuseppe contro l'Ufficio del registro di Ischia, iscritta al n. 211

del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 299 del 26 novembre 1966.

Visti gli atti di costituzione di Russo Mario e

dell'Amministrazione delle finanze dello Stato e l'atto di intervento

del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 18 maggio 1967 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

uditi l'avv. Bruno Positano de Vincentiis, per il Russo, e il

sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri e l'Amministrazione delle finanze

dello Stato.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nella causa civile vertente fra Russo Mario e la Amministrazione

delle finanze dello Stato in merito, tra l'altro, alla validità o meno

dell'inventario notarile dei beni appartenenti alla defunta Angela

Maino in Negri, ai fini dell'applicabilità del terzo comma dell'art.

31 della legge tributaria sulle successioni approvata con R.D. 30

dicembre 1923, n. 3270, la Corte d'appello di Milano, con ordinanza del

22 febbraio 1966, ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale del primo comma dell'anzidetto art. 31, in relazione

all'art. 53 della Costituzione.

Secondo l'ordinanza, la norma - che impone una presunzione assoluta

di esistenza, nel patrimonio ereditario, di gioielli, denaro e mobili

per un valore fisso e predeterminato in percentuale dell'intero asse

ereditario - sarebbe incompatibile col principio costituzionale dettato

dall'art. 53, per il quale ogni cittadino è tenuto a contribuire alle

spese dello Stato non secondo astratte, e perciò arbitrarie

presunzioni imposte da disposizioni sottordinate, ma secondo la sua

reale e concreta capacità contributiva.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 118 del 14

maggio 1966.

Nel presente giudizio si sono costituiti il sig. Russo Mario

assistito e difeso dagli avvocati Bernardo Pocherra e Bruno Positano de

Vincentiis, e l'Amministrazione delle finanze dello Stato rappresentata

e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.

La difesa del Russo sostiene che il criterio presuntivo della

esistenza di una quantità di beni che contribuiscono alla formazione

di una ricchezza colpita da imposta, non aderisce al concetto di

rapporto fra capacità contributiva ed obbligazione di imposta, quale

è stato chiarito dalle sentenze di questa Corte.

C'è contrasto fra la sussistenza di un indice effettivo di

capacità contributiva e la presunzione valutativa di una ricchezza,

che di fatto potrebbe non esservi. In sostanza, l'effetto della

presunzione sarebbe quello di fare aumentare il patrimonio accertato di

un valore pari al 7,10 per cento e di creare perciò fittiziamente una

capacità contributiva diversa da quella che nell'erede si determina in

forza della successione.

La medesima questione è stata proposta d'ufficio dalla

Commissione provinciale delle imposte dirette ed indirette di Napoli,

la quale con ordinanza del 17 maggio 1966, ha eccepito la

illegittimità costituzionale del primo, del secondo e del terzo comma

dell'art. 31 della legge tributaria sulle successioni, in riferimento

agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Secondo l'ordinanza la norma impugnata opera una ingiustificata

discriminazione fra i cittadini che ricevono per successione ereditaria

una azienda industriale, commerciale od agricola - dovendosi in tal

caso calcolare la percentuale relativa alla esistenza di gioielli,

denaro e mobilia sul valore dell'azienda al netto delle passività - ed

i cittadini che ereditano altri beni, dei quali si tiene conto del

valore lordo per il calcolo di detta percentuale.

In riferimento all'art. 53, la stessa ordinanza osserva che -

secondo la giurisprudenza di questa Corte - per determinare l'imposta

che si può esigere da ciascun obbligato deve farsi capo ad un indice

effettivo, costituito dalla capacità contributiva reale del soggetto,

e non da quella fittizia, derivante da una presunzione di legge.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 26

novembre 1966.

Nel presente giudizio non vi è stata costituzione delle parti, ma

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato

e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

In riferimento all'art. 53 della Costituzione, l'Avvocatura osserva

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la capacità

contributiva, intesa come idoneità a corrispondere la prestazione

coattivamente imposta, deve porsi in relazione non già con la concreta

capacità di ciascun contribuente, ma piuttosto con il presupposto al

quale la prestazione stessa è collegata e con gli elementi essenziali

dell'obbligazione tributaria. Il riferimento del presupposto alla sfera

dell'obbligato deve risultare da un collegamento effettivo, mentre ad

un indice effettivo deve farsi capo, per determinare la quantità di

imposta che da ciascun obbligato si può esigere. Tutti questi

requisiti ricorrono nella disposizione del primo comma dell'art. 31, la

quale ancora la prova legale - qual'è la presunzione legale juris

tantum in contestazione - a ragionevoli e predeterminate percentuali

del valore dei beni ereditati.

Né è esatto che si finisce col dare una base fittizia alla

imposizione, quando la determinazione dell'esistenza del ripetuto

presupposto sia vincolata in tutto in parte ad un sistema di prove

legali.

In riferimento poi al principio di eguaglianza, non sussiste -

sempre a parere dell'Avvocatura dello Stato - alcuna differenza di

trattamento nella valutazione delle aziende e degli altri beni caduti

in successione. Ed invero, il valore di qualunque bene, diverso

dall'azienda, è quello suo proprio, come stabilito, nel modo di

determinazione, dal legislatore ai fini dell'imposta di successione

(valore venale in comune commercio), essendo irrilevante, nei suoi

confronti, il passivo ereditario, che si ricollega ad unità soltanto

sotto il profilo subiettivo. Al contrario, il valore di una azienda non

può essere costituito che dalla differenza fra attivo e passivo. Di

conseguenza, il sistema adottato dalla legge tributaria sulle

successioni, lungi dal violare il principio di uguaglianza, lo attua. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze prospettano le medesime questioni di

legittimità costituzionale, e pertanto i due procedimenti possono

essere riuniti e definiti con unica sentenza.

2. - Dopo che la sentenza di questa Corte n. 69 del 1965 ha

dichiarato l'illegittimità del primo e del secondo comma dell'art. 31

del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, limitatamente alla esclusione delle

aziende agricole dal trattamento disposto per quelle industriali e

commerciali, ed ha pertanto lasciato in vigore la restante disciplina

dettata da tale articolo, e dopo che la legge 31 ottobre 1966, n. 948,

eliminando ogni disparità, ha disposto che tanto per le aziende

agricole quanto per quelle industriali o commerciali il computo della

percentuale relativa alla presunta esistenza di mobili, gioielli e

denaro sia effettuato in base al valore della azienda al netto delle

passività, l'ordinanza della Commissione delle imposte dirette ed

indirette di Napoli prospetta sotto altro profilo la violazione del

principio di eguaglianza, assumendo che sussiste una ingiustificata

disparità di trattamento tra i cittadini, i quali ricevono per

successione una azienda e quelli che ereditano beni di altra natura,

dal momento che, ai fini del cennato computo, le aziende vengono

valutate al netto delle passività e gli altri beni al lordo.

3. - Sotto questo profilo, la questione non è fondata. L'imposta

che colpisce il trasferimento della ricchezza in occasione di morte

deve essere - per principio generale e per espressa disposizione

dell'art. 34 della legge tributaria sulle successioni - commisurata al

valore venale in comune commercio dei beni ereditati. Ed il diverso

modo di calcolare il valore venale giustifica pienamente la differenza

nel trattamento tributario, essendo certo - come esattamente rileva

l'Avvocatura generale dello Stato - che il valore dell'azienda non

potrebbe essere calcolato in modo diverso da quello disposto dalla

norma impugnata. Ed invero l'azienda, nel suo carattere unitario, è

costituita da un complesso di attività (beni, avviamento, crediti,

ecc.) alle quali fa riscontro un complesso di passività (spese,

perdite, debiti, ecc.) non separabili dal movimento degli affari di

cui essa è costituita, sicché il valore si riduce alla differenza fra

attivo e passivo. Del tutto differente appare la situazione nel

trasferimento di beni di diversa natura, nei quali le passività,

ricollegate al patrimonio soltanto sotto l'aspetto soggettivo, non

hanno vera rilevanza nella stima del valore intrinseco del bene.

4. - Parimenti infondata appare anche l'altra questione sollevata

tanto dall'ordinanza della Corte d'appello di Milano quanto dalla

suindicata Commissione provinciale delle imposte, in riferimento al

principio costituzionale della capacità contributiva dei soggetti

obbligati al tributo: secondo le ordinanze la presunzione della

esistenza di beni, che di fatto potrebbero non trovarsi nel patrimonio

del de cuius, darebbe una base fittizia alla imposizione tributaria e

prescinderebbe da un indice sicuro ed effettivo di ricchezza.

La Corte rileva che la disposizione impugnata è fondata sulla

comune esperienza e risponde a principi di logica tanto rilevanti da

legittimare la certezza giuridica della esistenza dei beni; e che,

altresì, data la natura di essi facilmente occultabili, sfuggenti a

qualsiasi accertamento fiscale e di valore difficilmente valutabile,

sussisteva per il legislatore la necessità di rendere precisa la

pretesa tributaria, sollecita la riscossione del tributo e vano ogni

tentativo di evasione.

Della presunzione suindicata si è avvalso il legislatore, con un

precetto impositivo, avente lo scopo di eliminare contrasti e di dare

certezza e semplicità al rapporto tributario. Senza indagare in questa

sede se trattasi di presunzione assoluta oppur no, il che è

inconferente ai fini che qui interessano, importa invece affermare che

essa rappresenta una verità giuridica avente come substrato fatti

reali di difficile accertamento.

Né si può ritenere violato il principio della capacità

contributiva allorquando la legge pone a presupposto della obbligazione

tributaria il trasferimento della ricchezza a causa di morte, e fa

riferimento ad un indice effettivo e concreto quale è quello del

patrimonio ereditario. Per altro, la norma impugnata presenta analogia

con quella che è stata oggetto della sentenza n. 50 del 1965, nella

quale si è affermato che "nei casi in cui la legge ancora ad un

sistema di prove legali la determinazione della esistenza del

presupposto dell'obbligazione tributaria e della sua entità, non viola

il principio della capacità contributiva del singolo obbligato".

5. - Dimostrata la legittimità della presunzione relativa alla

esistenza dei beni, perde ogni rilevanza il fatto che la percentuale

imponibile sia calcolata sul valore lordo o su quello netto, essendo

questa una circostanza che si risolve soltanto sul quantum della

imposta e riflette quindi un campo in cui il legislatore ha poteri

discrezionali, sempre che ne usi razionalmente.

E non si può negare che la percentuale del 7,10 determina un

imponibile proporzionato alla maggiore o minore ricchezza trasferita

all'erede, ed è contenuta entro limiti prudenti e ragionevoli.

Infine è inesatto che la norma impugnata finisce col maggiorare

del 7,10 per cento il patrimonio ereditario, ove si consideri che

esistono in realtà, in misura più o meno apprezzaile, beni mobili non

denunziati e pur soggetti al tributo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del primo, secondo e terzo comma dell'art. 31 del R.D. 30 dicembre

1923, n. 3270, "legge tributaria sulle successioni" sollevata in

riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione con ordinanze del 22

febbraio 1966 della Corte d'appello di Milano e del 17 maggio 1966

della Commissione provinciale delle imposte dirette ed indirette di

Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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