Corte costituzionale

Sentenza n. 108/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/04/1983 · relatore Guglielmo Roehrssen

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 60d.P.R. 597/1973

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche) promosso con ordinanza emessa l'1

dicembre 1977 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Sondrio, sul

ricorso proposto da Bruni Alessandro, iscritta al n. 144 del registro

ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 149 del 31 maggio 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1982 il Giudice relatore

Guglielmo Roehrssen;

udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un giudizio promosso da un contribuente che aveva

posto in detrazione, nella propria denuncia dei redditi, una somma

corrisposta per borse di studio ed altre erogazioni liberali -

detrazione esclusa dall'ufficio delle imposte in quanto ai sensi

dell'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 le erogazioni

liberali sono deducibili solo dai redditi d'impresa e tali non erano

quelli in oggetto - la Commissione tributaria di 1 grado di Sondrio,

con ordinanza 1 dicembre 1977 ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,

dell'art. 60 cit. in quanto prevede la deducibilità delle erogazioni

liberali, per fini di ricerca scientifica ed istruzione universitaria,

soltanto dai redditi d'impresa.

Detta norma comporterebbe una ingiustificata disparità di

trattamento fra tassazione dei redditi d'impresa e tassazione degli

altri redditi, nonché violazione dell'art. 53 della Costituzione sotto

il profilo che tale norma sancirebbe un principio di uguaglianza anche

nelle agevolazioni fiscali.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente

del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata

non fondata; la limitazione delle deducibilità delle erogazioni

liberali a fini di ricerca scientifica ed istruzione universitaria ai

soli redditi d'impresa sarebbe razionale, in quanto dette erogazioni

per le imprese avrebbero un nesso con la loro attività ed il loro

reddito, mentre non lo avrebbero negli altri casi.

Non esiste allora uguaglianza di situazioni oggettive fra i

produttori di redditi di diversa natura e la non uniforme disciplina

degli oneri deducibili dal reddito lordo di ciascuno, in quanto non

sarebbe in contrasto col principio di uguaglianza, attuando viceversa

esattamente il principio della tassazione proporzionata alla capacità

contributiva. Considerato in diritto :

1. - La Corte è chiamata a decidere se sia costituzionalmente

legittima, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la disposizione

contenuta nell'art. 60, secondo comma, lettera a), del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche"), in base alla quale sono deducibili dal

reddito di impresa, nei limiti del due per cento della somma

imponibile, le erogazioni liberali fatte dalle imprese a favore di

università e di istituti di istruzione universitaria.

Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale di tale

norma, in quanto essa, limitata ai soli redditi di impresa, porrebbe in

essere una ingiustificata disparità di trattamento, nell'ambito

dell'IRPEF, a detrimento degli altri tipi di redditi che a norma

dell'art. 1 del citato d.P.R. n. 597 sono soggetti all'or menzionata

imposta.

2. - La questione non è fondata.

Le disposizioni legislative le quali contengono agevolazioni e

benefici tributari di qualsiasi specie, quali che ne siano le

finalità, hanno palese carattere derogatorio e costituiscono il frutto

di scelte del legislatore, al quale soltanto spetta di valutare e di

decidere non solo in ordine all'an, ma anche in ordine al quantum e ad

ogni altra modalità e condizione afferente alla determinazione di

dette agevolazioni: come questa Corte ha già riconosciuto (sentenza n.

134 del 1982) la deducibilità, infatti, "va concretata e commisurata

dal legislatore ordinario secondo un criterio che concili le esigenze

finanziarie dello Stato con quelle del cittadino chiamato a contribuire

ai bisogni della vita collettiva, non meno pressanti di quelli della

vita individuale".

Ora, per costante giurisprudenza di questa Corte, valutazioni e

scelte di questo genere non sono sindacabili dal giudice della

legittimità costituzionale se non quando essesi appalesino irrazionali

o ingiustificate.

Il che non avviene nel caso di specie, dato che il citato art. 60,

lettera a), che ha accordato ai soli redditi di impresa la

detraibilità delle predette erogazioni, appare sorretto da sufficienti

motivi.

Ed invero, premesso che il d.P.R. n. 597 del 1973 accoglie, ai suoi

fini, nell'art. 51, una nozione di impresa più ampia di quella che dà

il codice civile nell'art. 2195 (sicché la sfera di applicazione del

beneficio in parola risulta essa stessa notevolmente ampia), non

possono porsi sul medesimo piano i redditi che devono essere

qualificati giuridicamente come redditi di impresa e quelli che tale

qualifica non hanno: i primi, infatti, sono sottoposti per molti

aspetti (compreso quello tributario) ad un regime giuridico

differenziato, come conseguenza della struttura propria di una impresa

e, soprattutto, della funzione che questa svolge nella vita economica e

sociale della Nazione.

Ne consegue che il reddito di impresa, legato anche (art. 52 del

citato d.P.R. n. 597) alle risultanze di apposite documentazioni che

devono essere tenute dai titolari delle imprese, non può essere posto

sullo stesso piano di redditi di diversa fonte.

D'altro canto il legislatore con la norma in questione ha inteso

incentivare una forma di partecipazione delle imprese ad attività

scientifiche e culturali, che non è infrequente da parte delle imprese

medesime, anche in ragione dell'interesse che molte di esse

indubbiamente hanno per le or cennate attività: e perciò l'art. 60

non solo comprende le erogazioni di cui trattasi fra gli oneri

deducibili al momento della denuncia dei redditi, ma altresì,

definisce tali oneri come "sociali", a questo titolo escludendoli, sia

pure parzialmente, dalla determinazione dei redditi.

L'art. 60, lettera a), infine, si inquadra in una vasta serie di

disposizioni tributarie che, in ossequio al disposto degli artt. 9 e 33

Cost., relativi l'uno allo sviluppo della cultura e della ricerca

scientifica e tecnica e l'altro alla "tutela del patrimonio storico ed

artistico della Nazione", accordano agevolazioni di vario tipo. Ma

queste disposizioni, pur perseguendo una medesima finalità, hanno

caratteri diversi e non sono riconducibili a sistema: esse, infatti, si

differenziano sia in ordine al contenuto della agevolazione, sia in

ordine alla individuazione dei destinatari, sia, infine, per quel che

riguarda i modi, le forme, i termini e, in particolare, il quantum

delle agevolazioni medesime: lo stesso art. 60 contiene disposizioni

diverse nel primo e nel secondo comma.

In questo quadro così vario ed articolato, che meriterebbe di

essere reso organico ma che costituisce frutto della cennata

discrezionalità del legislatore e della possibilità di valutazioni

diverse a seconda dei caratteri di ciascuna imposta e delle sue varie

applicazioni, si colloca anche la norma denunciata in questa sede, la

quale ha voluto prendere in considerazione un solo modo di produzione

dei redditi, quello cioè che esso ha ritenuto, non senza ragione,

maggiormente interessato alle attività scientifiche e culturali in

genere.

Tutto ciò premesso, la Corte non ravvisa nella norma in questione

violazione né dell'art. 3, primo comma, né dell'art. 53 Cost.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 60, comma secondo, lettera a), del d.P.R. 29 settembre 1973,

n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche"), nella parte in cui prevede la deducibilità delle

erogazioni liberali, per fini di ricerca scientifica ed istruzione

universitaria, soltanto dai redditi d'impresa, sollevata con

l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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