Corte costituzionale

Sentenza n. 108/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1963 · relatore Biagio Petrocelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 293 del Codice

penale militare di pace, modificato dall'art. 2 del D.L.C.P.S. 20

agosto 1947, n. 1103, promosso con ordinanza emessa il 21 settembre

1962 dal Giudice istruttore presso il Tribunale militare territoriale

di Padova nel procedimento penale a carico di De Rocco Franco, iscritta

al n. 180 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 300 del 24 novembre 1962.

Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e l'atto di costituzione in giudizio di De Rocco Franco;

udita nell'udienza pubblica del 22 maggio 1963 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli;

uditi l'avv. Sandro Diambrini Palazzi, per De Rocco Franco, e il

sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di De Rocco Franco il

Giudice istruttore presso il Tribunale militare territoriale di Padova,

con ordinanza del 21 settembre 1962, sollevava di ufficio questione di

legittimità costituzionale dell'art. 293 del Codice penale militare di

pace, modificato dall'art. 2 del D.L.C.P.S. 20 agosto 1947, n. 1103, in

riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della

Costituzione.

La norma impugnata dispone che qualora nel corso di un procedimento

penale occorra tutelare un segreto militare o politico, il giudice

istruttore o il presidente possono escludere, con provvedimento non

soggetto ad impugnazione, il difensore o il consulente tecnico non

militari.

Tale norma, secondo il Giudice istruttore del Tribunale militare di

Padova, violerebbe in primo luogo il diritto alla difesa tutelato

dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto priverebbe

l'imputato militare di un difensore liberamente scelto e fornito della

necessaria competenza tecnica. La esclusione del difensore non militare

si risolverebbe, infatti, nell'assegnazione all'imputato di un

difensore scelto fra gli ufficiali di grado inferiore, sprovvisto della

necessaria preparazione giuridica e in posizione di dipendenza

gerarchica rispetto ai giudici.

La norma impugnata contrasterebbe inoltre con l'art. 3, primo

comma, della Costituzione, in quanto creerebbe una situazione di

disparità fra gli imputati militari e gli altri nel caso di

procedimenti penali nel corso dei quali occorresse tutelare un segreto

politico o militare. L'art. 423 del Codice di procedura penale comune

si limita, infatti, a prescrivere che si proceda a porte chiuse nel

caso in cui la pubblicità del dibattimento può nuocere alla sicurezza

dello Stato, e di conseguenza anche nel caso in cui sia in questione un

segreto politico o militare. La norma impugnata, adottando invece per

tali casi la più rigorosa misura della esclusione del difensore e del

consulente tecnico non militari, determinerebbe, ad avviso del Giudice

istruttore, una posizione di sfavore per gli imputati militari rispetto

agli altri cittadini.

L'ordinanza, regolarmente notificata all'imputato, al Procuratore

militare presso il Tribunale militare di Padova, e al Presidente del

Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei

Deputati e del Senato della Repubblica, è stata pubblicata sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 24 novembre 1962.

Si sono costituiti in giudizio l'imputato De Rocco, rappresentato e

difeso dall'avv. Sandro Diambrini Palazzi, con memoria di costituzione

e deduzioni depositate il 12 dicembre 1962 e il Presidente del

Consiglio dei Ministri, assistito dall'Avvocatura Generale dello Stato,

con atto di intervento depositato il 28 ottobre 1962.

La difesa dell'imputato, riportandosi alle argomentazioni con

tenute nella ordinanza di rinvio ha concluso per la dichiarazione di

illegittimità costituzionale della norma impugnata.

L'Avvocatura dello Stato, nel concludere nel senso della

infondatezza della questione, esclude in primo luogo che possa

ravvisarsi un contrasto fra l'art. 3 della Costituzione e la norma

impugnata. Le misure di maggior rigore previste da quest'ultima per la

tutela del segreto politico o militare sarebbero, infatti, senz'altro

compatibili con il principio della eguaglianza in quanto la

disposizione obbedirebbe a criteri di razionalità, risponderebbe alle

particolari esigenze connesse al servizio militare, e riguarderebbe non

singoli cittadini, ma una intera categoria di essi, cioè quella dei

militari.

Per quanto attiene alla denunciata violazione dell'art. 24 della

Costituzione, l'Avvocatura dello Stato esprime l'avviso che né la

scelta obbligata del difensore fra gli ufficiali in servizio, né il

difetto di preparazione giuridica del difensore militare e la sua

posizione di dipendenza gerarchica rispetto al giudice

rappresenterebbero ragioni di pregiudizio del diritto alla difesa

tutelato dalla suddetta norma costituzionale.

Il difetto di preparazione giuridica nel difensore militare non

costituirebbe quindi, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, un motivo

di pregiudizio per il diritto alla difesa; che anzi l'esercizio di

questo diritto sarebbe nei giudizi a carico di militari, ancor più

garantito dalla maggiore preparazione tecnico-militare di cui è

provvista quella categoria di difensori, preparazione che, analogamente

a quanto avviene per la partecipazione ai Tribunali militari di persone

non esperte di diritto, meglio risponderebbe alle esigenze peculiari di

tali giudizi.

Infine, nemmeno la subordinazione gerarchica del difensore militare

rispetto ai giudici dovrebbe rappresentare, secondo l'Avvocatura dello

Stato, un ostacolo alla retta esplicazione del compito difensivo. Considerato in diritto :

L'art. 293 del Codice penale militare di pace, che attribuisce al

giudice istruttore o al presidente, quando occorra tutelare il segreto

politico o militare, la potestà di escludere, con provvedimento

insindacabile, il difensore o il consulente tecnico non militare, non

lede il diritto alla difesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione.

Nella interpretazione di tale norma questa Corte si è

costantemente orientata nel senso che essenziale finalità di essa sia

quella di garentire al cittadino la possibilità di tutelare in

giudizio le proprie ragioni, con le forme e i mezzi che assicurano la

istituzione e lo svolgimento del contraddittorio. Non è dubbio che

l'assistenza del difensore e la sua particolare competenza tecnica

costituiscano il normale presidio del diritto alla difesa; ma si deve

ammettere del pari che un tale presidio non può attuarsi, come

necessità assoluta e inderogabile, allo stesso modo in tutti gli stadi

del procedimento e nelle varie forme di esso. Nelle precedenti sentenze

sullo stesso oggetto, infatti, questa Corte, posto in via generale il

principio della assistenza tecnica e professionale, ha ritenuto: che le

modalità del diritto di difesa sono regolate secondo le speciali

caratteristiche dei singoli procedimenti; che il diritto di difesa non

si identifica sempre con la necessità dell'assistenza del difensore,

onde il carattere non obbligatorio di tale assistenza in talune

speciali forme di esso; che infine, dal punto di vista della competenza

tecnica, non costituiscono lesione del diritto alla difesa le

disposizioni che ammettono al patrocinio davanti al pretore e agli

uffici di conciliazione anche individui non forniti propriamente della

competenza tecnica normalmente richiesta per i difensori (sentenze n.

46 del 1957, n. 29 del 1962, n. 58 del 1963).

Posta nel quadro di questa interpretazione, la norma impugnata non

può dirsi in contrasto con l'art. 24 della Costituzione. Nei giudizi

regolati dal Codice penale militare di pace, se viene esercitata la

facoltà preveduta dall'art. 293 dei quel Codice, la difesa deve

ritenersi assicurata anche se affidata soltanto a difensori militari.

Allo stesso modo come il nostro ordinamento prevede che ad elementi non

tecnici possa, in taluni procedimenti, essere affidata addirittura la

funzione suprema del giudicare, così non può ritenersi aberrante che,

in circostanze del tutto particolari, ad elementi non tecnici sia

affidata la funzione della difesa: e ciò non senza considerare che al

difensore militare è assicurata, attraverso la preparazione che lo

conduce al grado di ufficiale, anche una adeguata conoscenza dei

principi delle leggi penali militari, e che, inoltre, esso si trova

particolarmente provveduto di quelle esperienze della vita e dei

rapporti militari, che costituiscono non trascurabile ausilio alla

interpretazione delle leggi militari e allo svolgimento della difesa.

D'altra parte non si può accedere al criterio, espresso

nell'ordinanza, che l'efficacia dell'assistenza da parte dei difensori

militari venga sminuita dai rapporti di dipendenza gerarchica in cui

essi si trovano di fronte ai giudici, dovendosi da un lato ritenere che

tali rapporti non siano tali da influenzare la coscienza del difensore,

e dall'altro escludere che i giudici militari siano disposti in senso

difforme alle direttive di una giusta difesa dei diritti dell'imputato.

Né, infine, vale il richiamare, come per denunciare una pretesa

disparità di trattamento , la disposizione dell'art. 423 del Cod.

proc. penale, relativa alla potestà del presidente o del pretore, nei

giudizi ordinari, di disporre che il dibattimento o alcuni atti di esso

abbiano luogo a porte chiuse, quando la pubblicità possa nuocere alla

sicurezza dello Stato. È da tener presente che ogni giudizio è

regolato in relazione alla sua propria e particolare natura e con

ragionevole considerazione della diversità delle situazioni che vi si

riferiscono, per cui la misura prevista dall'art. 293 del Codice penale

militare, mentre è conforme alla natura del giudizio militare, non è

configurabile nei giudizi ordinari, per i quali la legge, nell'ambito

delle ragionevoli possibilità, ha previsto la misura del dibattimento

a porte chiuse.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 293 del Codice penale militare di pace, modificato dall'art.

2 del D.L.C.P.S. 20 agosto 1947, n. 1103, sollevata dal Giudice

istruttore presso il Tribunale militare territoriale di Padova con

ordinanza del 21 settembre 1962, in riferimento agli articoli 24,

secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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