Corte costituzionale

Sentenza n. 107/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/04/1985 · relatore Antonio La Pergola

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 512

del codice penale, promossi con quattro ordinanze del Tribunale di

Rovereto emesse il 23 giugno 1978, il 9 febbraio 1979, il 25 gennaio

1980 e il 18 giugno 1981, iscritte al n. 517 del registro ordinanze

1978, al n. 294 del registro ordinanze 1979, al n. 162 del registro

ordinanze 1980 e al n. 834 del registro ordinanze 1981 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 24 e 168 del 1979, n. 131

del 1980 e n. 96 del 1982.

Udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1985 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Tribunale di Rovereto, con quattro ordinanze emesse il 23

giugno 1978, 9 febbraio 1979, 25 gennaio 1980 e 18 giugno 1981, ha

sollevato, nel corso di altrettanti procedimenti penali per il reato di

cui all'art. 508 del codice penale ("Arbitraria invasione e occupazione

di aziende agricole o industriali. Sabotaggio"), questione di

legittimità costituzionale dell'art. 512 dello stesso codice, in

riferimento all'art. 39 della Costituzione e, in una delle ordinanze,

anche all'art. 18 del Testo fondamentale.

La norma censurata prevede la pena accessoria dell'"interdizione da

ogni ufficio sindacale per la durata di anni cinque" in caso di

condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 502 e seguenti

del codice.

Il giudice a quo, premesso, in punto di rilevanza della questione,

che l'applicazione della norma censurata (cioè l'irrogazione della

indicata pena accessoria) seguirebbe ex lege l'eventuale condanna degli

imputati per il reato loro contestato, rileva che detta norma appare

"indissolubilmente legata all'ordinamento corporativo fascista" e,

pertanto, incompatibile con l'art. 39 della Costituzione, in

particolare con il secondo comma di tale parametro.

Nell'ordinanza del 25 gennaio 1980 (R.O. 162/80), che delle

quattro è la più articolata, il giudice rimettente rileva che l'art.

512 c.p. è stato dichiarato vigente e la relativa pena accessoria

"attualmente irrogabile" dalla Corte di Cassazione con sentenza del 15

gennaio 1958; la "temporanea inoperatività" della norma, affermata

dalla stessa Cassazione non offrirebbe, d'altra parte, sufficienti

garanzie circa l'assenza di qualsiasi eventuale pregiudizio per gli

imputati, tanto più, prosegue il giudice a quo, che anche oggi vi

sarebbero alcune attività sindacali, quali l'intervento dei

rappresentanti delle associazioni di categoria nelle cause di lavoro,

qualificabili come "uffici" con rilievo pure pubblicistico. In ogni

caso, nonostante l'astratta possibilità di sostenere, in via

interpretativa, l'abrogazione implicita o la desuetudine della norma in

questione, dette interpretazioni non sarebbero tuttavia vincolanti per

la generalità dei giudici, con il conseguente rischio che qualsiasi

organo giurisdizionale si senta vincolato ad irrogare la pena

accessoria in questione e che qualsiasi dirigente sindacale sia

condizionato, nell'esercizio delle sue funzioni, dalla perdurante

efficacia intimidatrice della norma.

In conclusione, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata

offenderebbe sia l'art. 39 Cost., risolvendosi in un sostanziale limite

alla libertà sindacale, non potendo essere imposto ai sindacati altro

obbligo che quello della registrazione, sia il generale principio della

libertà di associazione, costituendo i sindacati libere associazioni

di cittadini (art. 18 Cost.: R.O. 162/80).

Va, infine, rilevato che il Tribunale di Rovereto, nelle ordinanze

nn. 294/79 e 162/80, aggiunge che non osta al sollevamento della

questione di costituzionalità l'astratta applicabilità nei casi di

specie della causa di estinzione del reato costituita dall'amnistia

concessa con d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, in quanto l'art. 5 del detto

decreto presidenziale consente all'imputato, fino alla pronuncia della

sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, di fare

dichiarazione di non voler usufruire del beneficio.

2. - In nessuno dei giudizi instaurati con le ordinanze in esame si

sono costituite parti private, né è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - La presente questione, promossa con varie ordinanze dal

Tribunale di Rovereto, trae origine da procedimenti penali in cui agli

imputati è contestato il reato previsto dall'art. 508 c.p.

("Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali.

Sabotaggio"). Oggetto della censura è l'art. 512 c.p.. Tale norma

contempla l'interdizione da ogni ufficio sindacale, per la durata di

anni cinque, come pena accessoria, la cui applicazione, nel caso di cui

è investito il giudice a quo, dovrebbe quindi necessariamente

conseguire all'accertamento della responsabilità penale dei

giudicabili. Il Tribunale di Rovereto osserva che la norma dedotta in

giudizio è indissolubilmente legata al cessato ordinamento corporativo

fascista, ma non è stata ancora rimossa ed è considerata vigente

dalla Corte di cassazione. Il Supremo Collegio, soggiunge il giudice a

quo, ha infatti considerato l'applicazione della pena in discorso come

"inoperante", ma solo fino a quando non siano inserite nell'attuale

ordinamento le norme previste dall'art. 39 Cost.: per modo che,

verificata questa condizione, la norma riprenderebbe il suo vigore nei

confronti di coloro ai quali la sanzione accessoria è stata inflitta.

D'altra parte, sempre ad avviso del giudice rimettente, "uffici

sindacali" sono previsti, con rilievo pubblicistico, anche al presente

stato della legislazione e così, prima di tutto, dallo Statuto dei

lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300), specie con riguardo

all'intervento processuale dei rappresentanti delle associazioni di

categorie nelle cause di lavoro. L'ordinanza di rinvio denuncia, in

conseguenza, come "effettivo" il "rischio che qualsiasi organo

giurisdizionale si senta vincolato ad irrogare" la qui contestata pena

accessoria, mentre la relativa previsione, e l'efficacia intimidatrice

da essa spiegata sulla condotta dei dirigenti sindacali,

concreterebbero un'indebita interferenza nella sfera di libertà e di

organizzazione garantita al sindacato, sia dallo specifico disposto

dell'art. 39 Cost., sia dal precetto dettato in via generale dall'art.

18 Cost. a tutela del diritto di associazione. La declaratoria di

incostituzionalità è dunque richiesta nell'esplicito presupposto che

la norma in esame non risulta caducata, per abrogazione implicita o

desuetudine, in seguito alla soppressione dell'ordinamento corporativo

fascista.

2. - I giudizi promossi con tutti gli anzidetti provvedimenti di

rimessione, data l'identità della questione, vanno riuniti e

congiuntamente decisi.

3. - Giova all'analisi del problema sottoposto a questa Corte

riflettere, in primo luogo, su quel che il giudice a quo deduce in

ordine all'attuale applicabilità della disposizione in esame. La pena

accessoria consiste, nella specie, nella interdizione quinquennale

dagli uffici sindacali. Non si può, allora, non convenire con il

Tribunale di Rovereto che si tratti di una norma penale, la quale -

prevista nel codice sotto il capo dei delitti contro l'economia

pubblica, in relazione, precisamente, agli illeciti di cui si occupano

gli artt. 502 e seguenti - deve ritenersi intimamente connessa con

l'ordinamento corporativo fascista, e quindi con la funzione da esso

riservata al sindacato. Corretta, del pari, è l'affermazione che la

norma in questione, non abrogata né caducata ad altro titolo, vige

nell'attuale ordinamento. Diversamente, difetterebbero gli estremi

perché essa fosse suscettibile di impugnazione in questa sede. Posto

ciò, va però disatteso il risultato al quale il giudice a quo,

muovendo dalle premesse sopra condivise, ritiene di dover pervenire, in

merito al disposto della norma dedotta in giudizio e al relativo ambito

di applicazione. Il Tribunale di Rovereto ritiene che la pena

accessoria in discorso possa essere comminata con riguardo agli uffici

sindacali, quali risultano sulla base dell'ordinamento in vigore.

Senonché così ragionando, si contraddice l'assunto, avanzato dallo

stesso giudice a quo, secondo cui il codice penale fa qui riferimento

agli uffici sindacali, quali sussistevano all'epoca e nel contesto del

sistema corporativo fascista. Ora, la figura del munus individuata

nella norma in esame alla stregua del cessato ordinamento, è diversa

dalla carica direttiva, quale può essere rivestita dagli imputati nel

procedimento rimesso al giudice a quo, d'un sindacato che secondo le

leggi vigenti s'inquadra nello schema, costituzionalmente garantito,

della libera associazione di natura privatistica. Basta ciò per

escludere che la pena accessoria prevista nell'art. 512 c.p. sia

suscettibile di irrogazione allo stato dell'attuale ordinamento

sindacale. Depone comunque per tale conclusione il divieto, sancito

nell'art. 14 delle disposizioni preliminari del codice civile, di

applicare le leggi penali oltre i tempi ed i casi in esse contemplati.

Se così è, ci troviamo di fronte ad una norma punitiva che non

collide con i precetti costituzionali invocati nella presente

controversia. In questo senso, la questione non è fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 512 del codice penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 18 e 39 Cost., dal Tribunale di

Rovereto con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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