Corte costituzionale

Sentenza n. 107/1962

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/12/1962 · relatore Giovanni Cassandro

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 55d.P.R. 1032/1960

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del

contratto collettivo di lavoro 24 luglio 1959 degli operai addetti

all'industria edilizia, recepito nel D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032,

promosso con ordinanza emessa il 4 gennaio 1962 dal Pretore di San

Cipriano Picentino nel procedimento civile vertente tra Bilotti Ciro e

Giannetti Massimo, iscritta al n. 22 del Registro ordinanze 1962 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10 marzo

1962.

Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e gli atti di costituzione in giudizio di Bilotti Ciro e

Giannetti Massimo;

udita nell'udienza pubblica del 31 ottobre 1962 ha relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

uditi l'avv. Bruno Mazzarelli, per Giannetti Massimo, e il

sostituto avvocato generale dello Stato Valente Simi, per il Presidente

del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento civile vertente tra il signor

Ciro Bilotti e l'ing. Massimo Giannetti davanti al Pretore di S.

Cipriano Picentino è stata sollevata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 55 del contratto collettivo di lavoro 24

luglio 1959 degli operai addetti all'industria edilizia, il quale è

stato recepito nel D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, in virtù della

delega legislativa contenuta nella legge 14 luglio 1959, n. 741.

Tale articolo stabilisce l'improcedibilità della domanda

giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere

nell'applicazione dei contratti collettivi qualora, precedentemente, la

controversia non sia stata sottoposta all'esame delle competenti

associazioni professionali degli industriali e degli operai per

sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.

Il Pretore di S. Cipriano premette che l'esame della questione

comporta l'indagine preliminare sulla legittimità costituzionale della

legge di delegazione, ma non propone alla Corte la relativa questione

di costituzionalità, limitandosi a ricordare che essa è stata

sottoposta alla Corte da altre Autorità giudiziarie. Solo oggetto

perciò di questo giudizio è la questione di costituzionalità del

ricordato art. 55, la cui risoluzione, a detta del Pretore, sarebbe

necessaria qualora la Corte concludesse per la non fondatezza della

questione preliminare.

Ad avviso del Pretore, la norma contenuta nell'art. 55 del

ricordato contratto collettivo potrebbe essere viziata di

illegittimità costituzionale sotto un duplice profilo: il primo, di

essere una norma di carattere, dice il Pretore, paraprocessuale e, come

tale, estranea al fine posto dalla legge di delegazione al legislatore

delegato, che è quello di assicurare minimi inderogabili di

trattamento economico e normativo a tutti i lavoratori appartenenti a

una medesima categoria; l'altro, che la norma sarebbe in contrasto con

l'art. 24 della Costituzione, che sancisce il diritto dei cittadini ad

agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi

legittimi. Infatti, la norma impugnata introdurrebbe di nuovo nel

nostro ordinamento un istituto (artt. 430 e 431 del Codice di procedura

civile) che, caduto il regime corporativo, è stato ritenuto non più

operante, rimettendone in più l'applicazione ad associazioni private,

quali sono attualmente i sindacati, che potrebbero negarla al

lavoratore non iscritto, con la conseguenza che a quest'ultimo sarebbe

precluso di adire l'Autorità giudiziaria.

2. - Nel giudizio si è costituito l'ing. Massimo Giannetti,

rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Mazzarelli, mediante

deposito delle deduzioni il 3 febbraio di quest'anno. Secondo la difesa

dell'ing. Giannetti, la questione di legittimità costituzionale

dovrebbe essere dichiarata non fondata:

1) perché priva di oggetto, non esistendo un art. 55 del D.P.R. 14

luglio 1960, che è composto di un unico articolo;

2) perché nel caso che si ritenesse l'art. 55 parte integrante del

ricordato decreto per effetto di un richiamo recettizio, la norma

violata sarebbe quella contenuta nell'art. 77 della Costituzione, non

già, com'è stato indicato nell'ordinanza, quella dell'art. 76, per la

ragione che la norma impugnata è contenuta nella legge delegata e non

già in quella di delegazione;

3) perché il fine della delegazione non era quello di conferire al

Governo il potere di assegnare efficacia obbligatoria soltanto alle

clausole dei contratti collettivi che stabiliscono minimi di

trattamento economico e normativo, ma a tutte le clausole dei singoli

accordi economici e contrattuali collettivi.

Né sussisterebbe la violazione dell'art. 24 della Costituzione

perché:

a) giusta la giurisprudenza della Cassazione, il tentativo di

conciliazione previsto dai contratti collettivi di lavoro non avrebbe

la natura di presupposto processuale; comunque, anche se si trattasse

di un presupposto processuale, non perciò la norma risulterebbe

viziata di incostituzionalità, stante che ai privati e non al

legislatore è inibito di aggiungere altri presupposti processuali a

quelli stabiliti dalla legge;

b) i contratti collettivi, e in particolare quello nel quale è

inserita la clausola di cui si discute, sono rivolti non ai soli

associati ma all'intera categoria, sicché non sussisterebbe differenza

alcuna tra iscritti e non iscritti all'associazione stipulante, tutti

avendo la possibilità e l'onere di esperire il tentativo di

conciliazione. Del resto la legge delegata, conferendo forma di legge

alla clausola contenuta nell'art. 55, avrebbe imposto essa

all'associazione stipulante l'obbligo di esperire tale tentativo. Si

sarebbe creata così una figura che rientra nei casi di attività

sostitutiva, comunemente qualificata come esercizio privato di

attività pubblica.

3. - In secondo luogo, le clausole che stabiliscono l'obbligo del

tentativo di conciliazione non postulano nessuna violazione del

principio di eguaglianza in relazione all'art. 24 della Costituzione,

perché esso, giusta la giurisprudenza della Cassazione, non importa

rinuncia o disposizione di diritti subiettivi sostanziali, né

pregiudica la tutela giurisdizionale di questi, giacché limita

soltanto, in via transitoria, la possibilità di ottenere una pronuncia

di merito sul rapporto collettivo.

4. - Si è costituito anche il sig. Ciro Bilotti, rappresentato e

difeso dagli avvocati Aurelio Becca e Massimo Severo Giannini. Le

deduzioni sono state depositate il 28 marzo di quest'anno. Anche la

difesa del Bilotti esclude che il legislatore delegato abbia violato i

limiti della delega nel conferire forza di legge alla ripetuta norma

dell'art. 55, per la ragione che l'art. 1 della legge 14 luglio 1959,

n. 741, ha prescritto al Governo di uniformarsi, nell'emanare norme

giuridiche al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento

economico e normativo, a tutte le clausole dei contratti collettivi

stipulati all'entrata in vigore della legge. D'altra parte non sarebbe

dubbio che le norme contenute nell'art. 55 in esame rappresentino

garanzie idonee a tutelare i diritti che sorgono dai rapporti di lavoro

e costituiscano perciò parte integrante del minimo di trattamento

della categoria interessata.

Non sussisterebbe nemmeno la violazione dell'art. 24 della

Costituzione, per la ragione che la improcedibilità della domanda

avrebbe carattere temporaneo e lascerebbe integro il diritto di agire

in giudizio e nel caso in cui l'esame della controversia da parte delle

rispettive associazioni sindacali non consegua alcun esito e nell'altro

in cui non si possa addivenire nemmeno a tale esame.

5. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto

depositato il 9 febbraio di quest'anno.

Secondo l'Avvocatura, il giudice a quo avrebbe permesso di

accertare se l'art. 55 del contratto collettivo sia stato recepito

oppure no nel decreto delegato. Sostiene, infatti, l'Avvocatura che il

decreto delegato, disponendo che i rapporti di lavoro considerati nelle

premesse sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei

contratti collettivi, lascia all'interprete di stabilire il contenuto

delle norme e quindi, nel caso, di stabilire se l'art. 55 debba

ritenersi non recepito, in quanto estraneo al trattamento economico e

normativo e contrario alle norme della Costituzione. In questo caso

mancherebbe la norma oggetto della sollevata questione di

costituzionalità.

Se, viceversa, l'esame avesse condotto a ritenere la norma

dell'art. 55 recepita nel decreto delegato, in quanto contenuta nei

limiti della delegazione e non contrastante con norme costituzionali,

tale norma si sarebbe dovuta considerare legittima e la sollevata

questione di costituzionalità manifestamente infondata. L'Avvocatura,

peraltro, non formula su questo punto precise conclusioni, ma si

rimette alla Corte.

Nel merito, la difesa del Presidente del Consiglio sostiene che

l'art. 55 non è fuori dei confini della delega fatta al Governo, in

quanto riguarda il trattamento normativo, vale a dire quelle garanzie

che si possono dettare per la tutela di diritti sorgenti dal rapporto

di lavoro, le quali sono indissolubili dalla disciplina del rapporto

stesso.

Nega poi l'Avvocatura che vi sia violazione dell'art. 24 della

Costituzione, in quanto l'improcedibilità avrebbe carattere

temporaneo; né l'inerzia delle associazioni comporterebbe alcuna

efficacia preclusiva, in quanto l'onere si deve intendere soddisfatto

quando la parte onerata abbia proceduto alla denuncia ed abbia atteso

un congruo termine, che si può ritenere di quindici giorni, in armonia

con l'art. 423 del Codice di procedura civile.

6. - Nella memoria depositata dalla difesa dell'ing. Massimo

Giannetti il 16 ottobre 1962 si fa espressa rinunzia alla sollevata

eccezione di inammissibilità e si combatte la tesi dell'Avvocatura

secondo la quale, come si è visto, il decreto delegato si limiterebbe

a disporre che i rapporti di lavoro sono regolati da norme giuridiche

uniformi alle clausole dei contratti collettivi, laddove il compito di

formulare il contenuto della norma sarebbe rimesso dal legislatore

all'interprete, a somiglianza di quanto avviene per le norme di

adattamento di diritto internazionale. Un esame minuzioso della legge e

del suo iter formativo, e segnatamente l'interpretazione della formula

"minimi inderogabili di trattamento", che non dovrebbe essere intesa

come relativa soltanto a un trattamento valutabile quantitativamente,

persuade, viceversa, la difesa dell'ing. Giannetti che l'intento del

legislatore sia stato quello di rendere obbligatorie tutte le clausole

dei contratti collettivi e degli accordi economici, sicché non

resterebbe alcuna facoltà dell'interprete di operare nell'ambito del

contratto una scelta che includa alcune clausole e ne escluda altre.

7. - Quanto alla natura giuridica del tentativo obbligatorio di

conciliazione, la difesa dell'ing. Giannetti chiarisce che, a suo

avviso, essa integrerebbe non già la figura di presupposto processuale

o di condizione dell'azione, ma di presupposto per la decisione del

merito, in difetto del quale il processo si instaura e giunge

egualmente a compimento, senza peraltro che il giudice possa decidere

sul merito. Ora il diritto a ottenere una decisione sul merito della

causa sarebbe disponibile dalla parte alla stessa guisa che è lecita

la rinunzia all'azione (pactum de non petendo) o la rinunzia all'atto

del giudizio o, addirittura, la rinunzia al diritto materiale fatto

valere in giudizio. Ripete poi che, anche se si trattasse di un

presupposto processuale, il fatto che sia ormai la norma di legge a

porlo, elimina ogni carattere di incostituzionalità. Né sarebbe

violata la libertà sindacale. I sindacati sarebbero particolari tipi

di associazioni che si propongono la difesa non soltanto dei propri

soci, ma di tutta la categoria, sicché hanno essi medesimi assunto

l'obbligo di prestare l'opera loro in favore anche dei non iscritti.

Codesto obbligo da contrattuale è divenuto legale, il che, ripete la

difesa, conduce a classificarlo tra le figure di sostituzione dei

privati nell'esercizio di attività pubblica o, come si dice, di

esercizio privato di pubblica attività: nel caso, di un pubblico

servizio.

8. - All'udienza del 31 ottobre 1962 le difese delle parti

costituite hanno brevemente riassunto le loro tesi e confermate le loro

conclusioni. Considerato in diritto :

Con sentenza in pari data, recante il n. 106, la Corte ha

dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale

della legge 14 luglio 1959, n. 741, alle quali, come a questioni

preliminari a quella proposta nel presente giudizio, si è

genericamente riferito il Pretore di S. Cipriano Picentino nella sua

ordinanza. Pertanto, occorre in questa sede limitare l'esame alla

questione di legittimità della clausola contrattuale contenuta

nell'art. 55 del contratto collettivo di lavoro 24 luglio 1959 degli

operai addetti all'industria edilizia, al quale fa riferimento il

D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032. Senonché, con la sentenza ora

ricordata, la Corte ha pure deciso che il legislatore non ha inteso

conferire al Governo il potere di uniformarsi, nell'emanare le norme

delegate, alle clausole contrattuali che siano in contrasto con norme

imperative di legge, e ha chiarito che in confronto a queste la delega

si debba considerare inoperante, aggiungendo che anche nell'ipotesi in

cui clausole di questo genere compaiano nei decreti legislativi, che

danno attuazione alla delegazione, esse si debbano tuttavia considerare

come clausole contrattuali e che perciò spetta al giudice ordinario

stabilire se sussista o non l'asserito contrasto tra le clausole stesse

e le norme imperative di legge e decidere la controversia sulla base

dei risultati di codesto accertamento. Deve, pertanto, il Pretore di S.

Cipriano Picentino risolvere la questione se la clausola contenuta

nell'art. 55 del ricordato contratto collettivo 24 luglio 1959 sia,

oppure non, in contrasto con norme imperative di legge e, a maggior

ragione, come egli sospetta, con precetti costituzionali e, in caso

affermativo, disattenderla nella controversia della quale è giudice.

Con la conseguenza che la Corte deve dichiarare l'inammissibilità

della questione proposta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 55 del contratto collettivo di lavoro 24 luglio 1959, di cui

al D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1962:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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