Corte costituzionale

Sentenza n. 106/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/07/1968 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge

31 dicembre 1962, n. 1859, concernente l'istituzione della scuola media

statale, promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1966 dal pretore

di Larino nel procedimento penale a carico di Di Bello Leone ed altri,

iscritta al n. 11 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25 febbraio 1967.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1968 la relazione del

Giudice Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Gastone Dallari,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il pretore di Larino, con ordinanza emessa il 25 ottobre 1966 nel

procedimento penale a carico di Di Bello Leone ed altri, imputati del

reato previsto dall'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, in

riferimento all'art. 731 del Codice penale, per avere omesso di far

adempiere all'obbligo di frequenza della scuola media i loro figli per

l'anno scolastico 1965-66, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del citato art. 8 della legge n. 1859 del 1962, per

contrasto con gli artt. 3 e 34 della Costituzione.

Nell'ordinanza il pretore, premesso che gli imputati avevano

addotto, a propria difesa, la rilevante distanza della scuola dalle

rispettive abitazioni e la carenza di mezzi di trasporto pubblico,

osserva che la legge disporrebbe indiscriminatamente sanzioni penali

per tutti i contravventori all'obbligo scolastico, senza garantire

peraltro a tutti gli obbligati una posizione paritaria al riguardo, e

senza assicurare praticamente a tutti l'accesso alla scuola. Si

attuerebbe così una palese sperequazione tra coloro che vivono in

centri ove vi è una scuola media e coloro che invece risiedono in una

località lontana anche decine di chilometri, ma collegata con i

normali mezzi pubblici.

In tale situazione sarebbe da ravvisare un contrasto fra la

disposizione penale denunziata, ed i principi sanciti dall'art. 3 della

Costituzione, secondo cui "tutti i cittadini hanno pari dignità

sociale e sono uguali davanti alla legge" e dell'art. 34 della

Costituzione, secondo cui "la scuola è aperta a tutti".

L'ordinanza, notificata il 17 dicembre 1966 al Presidente del

Consiglio dei Ministri ed agli imputati reperibili, ed il 14 precedente

all'imputato irreperibile Monelli Michele, è stata comunicata ai

Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta

Ufficiale n. 51 del 25 febbraio 1967.

Avanti alla Corte costituzionale si è costituito soltanto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso, come per

legge, dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato le

proprie deduzioni il 17 marzo 1967.

L'Avvocatura rileva che l'attuale questione si presenterebbe come

un profilo conseguenziale degli aspetti di illegittimità degli artt. 4

e 9 della detta legge già esaminata e ritenuti infondati dalla Corte

con la sentenza n. 7 del 1967.

In particolare lo specifico problema della fornitura dei mezzi di

trasporto per l'accesso alla scuola sarebbe stato già esaminato dalla

Corte in relazione al principio di gratuità dell'insegnamento, sancito

dall'art. 34, secondo comma, della Costituzione, appunto con la detta

sentenza n. 7 del 1967, che avrebbe escluso ogni collegamento di tale

prestazione, meramente materiale e strumentale, con l'invocato

principio.

Riportandosi poi testualmente ad un passo della citata sentenza,

l'Avvocatura aggiunge che la rispondenza dell'art. 8 impugnato al

precetto costituzionale sarebbe già stata ritenuta dalla Corte quando,

nella citata sentenza, ha affermato che tale norma, richiamandosi

all'art. 731 del Codice penale, non contiene un incondizionato comando

valevole indifferentemente per ogni caso, in quanto l'ipotesi

contravvenzionale ivi prevista viene a perdere carattere di

illegittimità ove sia dimostrata, come l'articolo dispone, l'esistenza

di giusti motivi, ossia di cause che dimostrino inattuabile

quell'adempimento, per forza maggiore o stato di necessità.

Pertanto dovrebbe escludersi che dalla norma impugnata derivi

qualsiasi sperequazione costituzionalmente illegittima, in relazione

alla ubicazione della scuola, perché l'espressa previsione dei giusti

motivi si porrebbe come causa di esclusione dell'antigiuridicità del

comportamento degli obbligati.

Conclude pertanto chiedendo dichiararsi infondata la questione come

sopra sollevata dal pretore di Larino.

L'Avvocatura ha depositato, nei termini, una memoria illustrativa

con cui, preliminarmente, prospetta il dubbio circa la rilevanza della

questione sollevata dal pretore di Larino. Invero la norma impugnata

prevederebbe una sanzione penale solo in assenza di giusti motivi

discriminanti e non sarebbe quindi applicabile nella specie, in cui

risulterebbe, appunto, sussistente un motivo giustificativo,

ravvisabile nella notevole distanza della scuola dall'abitazione degli

alunni, indubbiamente tale da escludere l'obbligo a loro carico, anche

in analogia a quanto desumibile, in relazione alla scuola elementare,

dall'art. 101 del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, secondo cui l'obbligo

di frequenza verrebbe meno per i residenti ad oltre due chilometri

dalla scuola.

L'Avvocatura osserva poi che la previsione di una sanzione penale

per l'inosservanza dell'obbligo di frequenza della scuola media non

potrebbe, in linea generale, fare adito ad alcuna censura di

illegittimità costituzionale, rispondendo essa all'esigenza di

riconoscere allo Stato il potere di colpire gli inadempienti ad un

obbligo che, come quello in esame, trova preciso riscontro in norme

della Costituzione quali l'art. 30, primo comma, e l'art. 34, secondo

comma, che impongono ai genitori, oltre che allo Stato, l'obbligo di

far godere ai minori il beneficio dell'istruzione.

L'Avvocatura, infine, riprendendo le considerazioni già svolte,

nega ancora che il tipo e le modalità delle sanzioni previste

dall'art. 8 impugnato possano considerarsi lesive delle invocate norme

costituzionali, ed insiste pertanto nelle già formulate conclusioni. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza del pretore di Larino pone, con riferimento agli

artt. 3 e 34 della Costituzione, la questionedi legittimità dell'art.

8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sulla scuola media statale

secondaria di primo grado, articolo che, imponendo ai genitori

l'obbligo di far frequentare detta scuola ai loro figli, li sottopone,

in caso d'inadempienza, alle stesse sanzioni comminate dall'art. 731

del Codice penale per gli inadempienti all'obbligo dell'istruzione

elementare.

L'Avvocatura dello Stato eccepisce preliminarmente che la questione

così sollevata difetta, nel caso, del requisito della rilevanza,

poiché l'art. 731 del Codice penale richiamato dalla legge del 1962

testualmente esclude l'esistenza del reato ove sussistano giusti motivi

che impediscano l'attuazione dell'obbligo di frequenza scolastica (e

giusto motivo sarebbe la notevole e disagiata distanza tra luogo

d'abitazione e scuola): il che troverebbe indiretta conferma anche

nell'art. 101 del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, sulla scuola

elementare, secondo cui l'obbligo di frequenza viene meno per i

residenti ad oltre due chilometri dalla scuola.

L'eccezione non è fondata, in quanto, a giustificare la rilevanza,

l'ordinanza del pretore contiene una motivazione sufficiente che

riguarda i dubbi di costituzionalità della norma considerata in

relazione al principio che la informa.

2. - L'ordinanza del pretore di Larino è precedente alla sentenza

di questa Corte (n. 7 del 4 febbraio 1967) che ha preso in esame la

legge n. 1859 del 1962 per verificarne la corrispondenza o meno agli

artt. 3 e 34 della Costituzione. Vero che il giudizio della Corte ha

riguardato allora gli artt. 4 e 9 della legge, mentre qui la questione

è posta in relazione all'art. 8: ma il problema di fondo è lo stesso,

sia che riguardi la natura e l'estensione dell'esonero dei contributi

scolastici (art. 4) ovvero le facilitazioni succedanee per

l'adempimento dell'obbligo (art. 9), sia che riguardi particolarmente,

come nel caso in esame, l'adempimento dell'obbligo, come dovere

accompagnato da sanzioni penali in caso di inosservanza. Il problema è

infatti, sostanzialmente, unico: cioè se siano o meno conciliabili,

sotto il riguardo della legittimità costituzionale, le norme che

pongono a carico dei genitori, sotto comminatoria di sanzioni,

prestazioni relative all'adempimento dell'obbligo scolastico, talvolta

eccessivamente onerose o impossibili ad essere sopportate da tutti i

genitori in egual modo e misura, mentre l'istruzione inferiore, nella

sua fase obbligatoria, dovrebbe essere gratuita, intendendosi la

gratuita dell'art. 34 della Costituzione, in senso ampio, comprensivo

anche di tutti i mezzi sussidiari (libri, mezzi di trasporto).

La Corte osserva che i motivi addetti nella precedente sentenza per

dimostrare l'infondatezza della questione riguardante gli artt. 4 e 9

della legge n. 1859 del 1962 conservano uguale validità per dimostrare

anche l'infondatezza della questione riguardante l'art. 8.

I limiti interpretativi ivi assegnati al concetto di gratuità

della scuola dell'obbligo, ineriscono al sistema, quale espresso dalla

Costituzione e quale recepito, con richiamo formalmente espresso, dalla

legge predetta (vedi art. 1 costituente premessa dell'ordinamento).

Una volta stabilito (come è stato stabilito) che non è inerente

essenzialmente al concetto di gratuità della scuola anche la fornitura

obbligatoria da parte dello Stato dei mezzi di trasporto ad uso degli

scolari, vengono meno i dubbi di costituzionalità sollevati dal

pretore di Larino in relazione alla permanenza dell'obbligo da parte

dei genitori, pur senza la corrispondente prestazione statuale del

trasporto asserita come obbligatoria.

D'altra parte, nel contesto della motivazione della precedente

sentenza la Corte ha già considerato i limiti della obbligatorietà

dell'adempimento del dovere di istruzione da parte dei genitori in

relazione proprio all'art. 8 della legge ed alla comminata sanzione

penale, osservando che l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 731

del Codice penale viene a perdere carattere di illiceità in presenza

di "giusti motivi" discriminanti: il che vale ad escludere che detto

dovere debba intendersi come incondizionato comando, insuscettibile di

una valutazione che consenta invece di tener conto della eventuale

inattuabilità dell'adempimento.

A parte ciò, considerata la questione, in via di principio e con

riferimento all'art. 34 della Costituzione, ed alla interpretazione

già datane, la Corte ritiene di non potere che uniformare l'attuale

decisione alla precedente.

La connessione tra l'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione va

intesa con razionale valutazione dei due termini del binomio, che

esclude ogni subordinazione del principio di obbligatorietà ad un

concetto soverchiamente estensivo della gratuità.

L'art. 8 della legge impugnata appare perciò immune dai denunciati

vizi.

Rimane l'esigenza, già rilevata dalla Corte nella precedente

sentenza, che siano, sempre più e meglio, resi effettivi quegli

strumenti, previsti espressamente dall'art. 9 della legge impugnata,

atti ad agevolare, in ogni direzione, l'adempimento dell'obbligo

scolastico.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernente

"Istituzione e ordinamento della scuola media statale" in relazione

agli artt. 3 e 34, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.

ECLI:IT:COST:1968:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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