Corte costituzionale

Sentenza n. 106/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1963 · relatore Giovanni Cassandro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 14

luglio 1959, n. 741, del D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 105, e del D.P.R.

16 gennaio 1961, n. 106, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 settembre 1962 dal Pretore di Bologna nel

procedimento penale a carico di Costa Gervasio, iscritta al n. 189 del

Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 313 del 7 dicembre 1962;

2) ordinanza emessa il 28 settembre 1962 dal Pretore di Crema nel

procedimento penale a carico di Arrigoni Ettore, iscritta al n. 190 del

Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 307 del 1 dicembre 1962.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e di costituzione in giudizio di Costa Gervasio e di Sabbi

Nino e Vitali Arturo, parti civili nel procedimento penale a carico di

Costa Gervasio;

udita nell'udienza pubblica del 22 maggio 1963 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

uditi gli avvocati Francesco Santoro Passarelli e Benedetto Bussi,

per Sabbi Nino e Vitali Arturo, l'avv. Alfonso Sermonti, per Costa

Gervasio, e il sostituto avvocato generale dello Stato Valente Simi,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale davanti al Pretore di

Bologna a carico del dott. Gervasio Costa, la difesa dell'imputato

eccepì, in linea principale, l'illegittimità costituzionale della

legge 14 luglio 1959, n. 741, in linea subordinata l'illegittimità

costituzionale del D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 105, e, infine, per

connessione, quella del D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 106, perché in

contrasto tutti - legge e decreti - con gli artt. 76, 39 e 3 della

Costituzione.

Il Pretore di Bologna ritenne non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale della legge n. 741 in

confronto di tutti e tre gli invocati articoli della Costituzione: a)

perché sarebbero stati resi obbligatori erga omnes contratti

stipulati in difformità dal procedimento stabilito dall'art. 39 della

Costituzione; b) perché non sarebbero stati stabiliti i principi e i

criteri direttivi della delegazione e nemmeno definito esattamente

l'oggetto di questa, tanto che, nell'ipotesi in cui per una stessa

categoria esistano più contratti collettivi diversi fra loro e tutti

regolarmente depositati ai sensi dell'art. 3 della legge, non sarebbe

possibile stabilire in qual modo debba essere operata la scelta del

contratto; c) perché l'art. 8 della legge impugnata comminerebbe

sanzioni penali esclusivamente a carico del datore di lavoro

inadempiente e non anche dei lavoratori che non osservino le clausole

del contratto tramutate in norme di legge.

Se si dichiarasse, prosegue l'ordinanza, l'illegittimità

costituzionale della legge n. 741, ne dovrebbe derivare

l'illegittimità costituzionale dei decreti legislativi n. 105 e n. 106

del 1961 sopra ricordati, in quanto, contenendo questi decreti norme

sul trattamento economico e normativo relativo ai lavoratori di una

stessa categoria, e cioè agli addetti alle centrali del latte e alle

imprese lattiero casearie, si verificherebbe l'ipotesi sopra menzionata

dell'esistenza di più contratti per la medesima categoria, con la

conseguenza di una disparità di trattamento economico e di una

situazione normativa molto confusa e in contrasto con i ricordati

articoli della Costituzione 76 e 39. Questa tesi sarebbe sorretta, a

giudizio del Pretore di Bologna, dal parere n. 7 del 1959 del Consiglio

nazionale dell'economia e del lavoro.

In conseguenza , il Pretore di Bologna ha sospeso il giudizio e

inviato gli atti a questa Corte con ordinanza emessa il 26 settembre

1962, che, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata

sulla Gazzetta Ufficiale n. 313 del 7 dicembre dello stesso anno.

2. - Nel giudizio si è costituito il dott. Gervasio Costa,

presidente della Società Polenghi Lombardo, rappresentato e difeso

dagli avvocati Ezio Todaro e Alfonso Sermonti, con atto di deduzioni

depositato il 13 dicembre 1962.

In punto di fatto la difesa del dott. Costa premette che la

Società Polenghi Lombardo avrebbe applicato sempre ai propri

dipendenti il contratto collettivo 9 dicembre 1957, stipulato tra

l'Associazione italiana lattiero-casearia e le competenti associazioni

sindacali dei lavoratori. A questo contratto fu attribuita efficacia

erga omnes con D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 106. Senonché, nello

stesso numero della Gazzetta Ufficiale in cui fu pubblicato questo

decreto presidenziale, fu altresì pubblicato il D.P.R. n. 105 che

attribuiva efficacia erga omnes a un altro contratto collettivo, quello

stipulato l'11 febbraio - 12 marzo 1959 per il personale delle centrali

del latte e dei centri di trattamento e confezionamento del latte

alimentare, stipulato tra l'Associazione nazionale centrali del latte

d'Italia e le organizzazioni competenti dei lavoratori. Il problema di

legittimità costituzionale sorgerebbe dal fatto che il contratto del

1957, che riguardava in genere tutte le imprese esercenti attività

lattiero-casearia, fu stipulato dall'Associazione lattiero casearia

alla quale aderivano anche aziende esercenti centrali del latte: con la

conseguenza che una stessa categoria si trova ad essere regolata,

almeno pro parte, da due contratti collettivi con efficacia erga omnes.

La difesa del dott. Costa, dopo aver esposto i motivi che a suo

avviso rendono illegittima la legge 14 luglio 1959, n. 741 (violazione

dell'art. 39 della Costituzione, perché si conferisce efficacia

obbligatoria erga omnes a contratti collettivi stipulati in difformità

del precetto costituzionale con conseguente compressione della libertà

e della autonomia sindacale; violazione dell'art. 76 della

Costituzione, perché la delega conferita in questo caso dal Parlamento

al Governo fu una finta delega, con la conseguenza che mancherebbe

addirittura la possibilità di principi e criteri direttivi e di un

concreto atto di produzione normativa del Governo delegato; in

sostanza, una delega falsa e impropria, diretta a dissimulare una

manifesta e grave illegittimità costituzionale; violazione dell'art. 3

della Costituzione, perché l'art. 8 della legge prevede sanzioni

penali soltanto per i datori di lavoro inadempienti), afferma che i

problemi particolari che pongono i due decreti delegati sopraricordati

sarebbero una riprova e una conferma dell'asserita illegittimità

costituzionale della legge di delegazione. A questo fine la difesa

sostiene che, nel silenzio della legge che non dà alcun criterio al

Governo nell'ipotesi contemplata di due contratti collettivi stipulati,

sia pure parzialmente, per una medesima categoria, il Governo non

avrebbe dovuto esercitare la delega. Nella totale meccanicità del

sistema, così si esprime testualmente la difesa, non è dato rinvenire

alcun elemento che autorizzi a ritenere il Governo investito di un

potere di scelta e, anche se codesto potere si volesse considerare

attribuito dalla legge, sarebbe stato attribuito, dice ancora la

difesa, "nullamente" perché mancherebbero i criteri e i principi

richiesti dall'art. 76 della Costituzione. In questa ipotesi, dunque,

prosegue la difesa, il Governo, conformemente, del resto, a un parere

del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, non avrebbe dovuto

"pubblicare" né l'uno né l'altro contratto e per le categorie

interessate avrebbe dovuto continuare a vigere il sistema dei contratti

collettivi di diritto comune.

Né si potrebbe sostenere la tesi, che, nel caso di più contratti,

applicabili in parte a categorie diverse, in parte a una stessa

categoria, il Governo abbia il potere-dovere di esercitare la delega

relativamente a quelle categorie per le quali si applica un solo

contratto. All'assoluta mancanza di norme della legge di delegazione

che regolino questo punto, continua la difesa, si deve attribuire il

significato dell'inestensibilità di qualunque contratto, non quello

della parziale estensibilità di uno di essi: del che sarebbe conferma

il fatto che, nell'ipotesi contraria, il Governo dovrebbe individuare

le singole categorie e sub categorie non soltanto in base

all'enunciazione dei destinatari, eventualmente contenuta nei medesimi

contratti, ma anche in base alla competenza organizzativa risultante

dagli statuti delle associazioni stipulanti e all'effettiva

appartenenza alle categorie e alle sub categorie degli iscritti alle

associazioni stipulanti stesse. Un giudizio che non potrebbe essere

compiuto dal legislatore delegato senza che la legge stabilisse criteri

e principi direttivi.

Infine, non avrebbe alcun valore la tesi, che, nel caso di due o

più contratti, il Governo debba procedere alla trasformazione in legge

di tutti i contratti, lasciando poi al giudice di decidere caso per

caso quale sia il contratto da applicare. Infatti, se il legislatore

non ha espresso la propria volontà, non potrebbe il magistrato, che è

chiamato ad attuare e non a creare la volontà della legge, colmare il

vuoto lasciato dal legislatore. Nell'ipotesi, che è ora all'esame,

non ci sono che due soluzioni: o il Governo riterrà che gli sia stata

attribuita la delega ed emetterà il comando determinandone i

destinatari, o riterrà che la delegazione non gli attribuisca questo

potere-dovere e non emetterà alcun provvedimento. La conclusione della

difesa è che si debba dichiarare, in via principale, l'illegittimità

costituzionale dei due decreti delegati, quale conseguenza della

illegittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, o, in

via subordinata, nell'ipotesi che la questione di costituzionalità di

questa legge si ritenesse non fondata, l'illegittimità costituzionale

dei due decreti per vizio loro proprio.

3. - Nel presente giudizio si sono costituiti anche i signori Nino

Sabbi e Arturo Vitali, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco

Santoro Passarelli e Benedetto Bussi, con deduzioni depositate il 27

dicembre 1962.

La difesa dei signori Sabbi e Vitali, ricordato che la Corte

costituzionale ha già pronunciato sulla questione di legittimità

della legge di delegazione, limita il suo esame ai due decreti delegati

già ricordati, contenenti il n. 105 "norme sul trattamento economico e

normativo dei lavoratori dipendenti dalle centrali del latte e dai

centri di trattamento e confezionamento del latte alimentare" e il n.

106 "norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori

dipendenti dalle imprese esercenti attività lattiero-casearie".

La questione non sarebbe fondata perché, nella specie, non si

verificherebbe l'ipotesi di coesistenza di più contratti collettivi

per una stessa categoria depositati a norma dell'art. 3 della legge di

delegazione. Se si considera, infatti, il disposto dei rispettivi

articoli unici dei due decreti, mentre il decreto n. 106 concerne "i

rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati

stabiliti il contratto collettivo nazionale di lavoro 9 dicembre 1957 e

l'accordo aggiuntivo 21 novembre 1949, relativi ai lavoratori addetti

alle imprese lattiero-casearie e alla stagionatura del formaggio

pecorino", il decreto n. 105 riguarda invece "i rapporti di lavoro

costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il

contratto collettivo nazionale di lavoro 11 febbraio-12 marzo 1959,

relativo ai lavoratori addetti alle centrali del latte e ai centri di

trattamento e confezionamento del latte alimentare". La semplice

lettura di queste norme dovrebbe convincere che si è in presenza di

due diverse categorie, e ciò sarebbe confermato dalle disposizioni dei

contratti e dell'accordo, ai quali i due decreti impugnati si sono

uniformati, concernenti le qualifiche degli operai, che sono diverse

tra loro e corrispondenti ad attività diverse. Infine, la non

coincidenza dell'ambito di applicazione dei due decreti si desumerebbe

anche dalla diversa sfera di competenza delle associazioni stipulanti,

dato che, mentre da parte dei lavoratori soggetto della stipulazione

sono sempre le medesime associazioni, che rappresentano tutti i

lavoratori del settore, da parte dei datori di lavoro non soltanto si

ha una distinzione di soggetti, ma anche una netta differenza di

competenza delle associazioni stipulanti.

Conclude perché la Corte dichiari non fondata la questione di

legittimità costituzionale della legge di delegazione e dei più volte

citati decreti presidenziali.

4. - Nel giudizio è intervenuto anche il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura

generale dello Stato che ha depositato l'atto di intervento il 24

ottobre 1962.

Anche per l'Avvocatura dello Stato non sussisterebbe la

contemporanea esistenza di due contratti collettivi per la medesima

categoria, stante che il contratto 9 dicembre 1957 riguarderebbe in

genere gli addetti alle aziende lattiero-casearie e il contratto 11

febbraio-12 marzo 1959 soltanto gli addetti alle centrali del latte,

una categoria specifica, a detta dell'Avvocatura, che si sarebbe

staccata dalla categoria più ampia. Il problema pertanto della scelta

non si poneva al Governo, il quale, anzi, era tenuto a rispettare i

processi spontanei che pongono capo alla formazione di categorie

mediante l'associazione degli interessati e la contrattazione

collettiva. E poiché i due contratti sono stati opera delle stesse

associazioni sindacali dei lavoratori, il fatto che l'uno sia

posteriore all'altro porterebbe come conseguenza la prevalenza della

contrattazione speciale su quella più generale, e, perciò,

l'applicabilità del contratto generale, a tutto il personale delle

aziende lattiero-casearie, salvo a quello addetto alle centrali del

latte.

Anche, quindi, conclude l'Avvocatura, sul piano del coordinamento

necessario tra i contratti collettivi si arriverebbe ad escludere una

duplicazione di disciplina per una stessa categoria e a dover ammettere

l'avvenuta formazione di una categoria più ristretta con una propria

autonomia e con una propria particolare e autonoma disciplina.

5. - In una memoria depositata il 9 maggio 1963, la difesa della

Società Polenghi Lombardo, richiamata la sentenza di questa Corte n.

106 del 1962, limita le sue considerazioni alla questione di

legittimità costituzionale dei due decreti delegati, ribadendo

soprattutto la tesi della difesa dello Stato e dei signori Sabbi e

Vitali, secondo la quale i due contratti collettivi, poi trasformati in

legge, riguarderebbero due categorie affatto diverse fra loro.

Viceversa, un esame dello statuto dell'Associazione italiana

lattiero-casearia (e segnatamente dell'art. 6 di detto statuto)

dimostrerebbe come questa Associazione estenda la sua competenza

organizzativa a tutte le imprese comunque addette alla lavorazione del

latte e, perciò, anche alle centrali del latte e ai centri di

trattamento e confezionamento del latte alimentare. E, d'altra parte,

le vicende della contrattazione collettiva darebbero la prova che i

contratti stipulati da quell'Associazione, tanto quello del 12 marzo

1949, quanto quello del 9 dicembre 1957, quanto infine l'altro del 10

gennaio 1961, si estendono anche alle aziende che gestiscono centrali

del latte o centri di trattamento e confezionamento del latte

alimentare. Infine, l'elenco delle imprese aderenti all'Associazione

lattiero-casearia dal 9 dicembre 1957, data del contratto collettivo di

lavoro di cui al citato D.P.R. n. 106, al 16 gennaio 1961, data di

emanazione di questo decreto, dimostrerebbe come una notevole parte

delle aziende che gestiscono centri di trattamento ed alcune di quelle

che gestiscono centrali del latte aderivano a quell'Associazione di

datori di lavoro.

Né il fatto che successivamente sia stata costituita

un'Associazione sindacale limitata alle centrali del latte e ai centri

di trattamento e confezionamento del latte alimentare, ha tolto

all'"Assolatte" la sua rappresentatività. In un regime di libertà

sindacale, come l'esistenza di un ' associazione per una categoria

specifica o per una subcategoria non preclude la formazione di altre

associazioni per queste medesime categorie o subcategorie o di

associazioni per categorie più vaste e comprensive, così il sorgere

di associazioni sindacali per categorie già organizzate non riduce

l'ambito di rappresentatività delle associazioni preesistenti. In

ultimo luogo, non avrebbe valore la tesi che le disposizioni

concernenti le qualifiche degli operai compresi nell'una o nell'altra

categoria sarebbero diverse. La difesa della società non nega che ci

sia diversità tra i destinatari dei due contratti, ma la spiega con la

circostanza che l'uno di essi riguarda ogni e qualsiasi attività di

lavorazione del latte, l'altro soltanto quelle proprie delle centrali e

dei centri; e aggiunge che i criteri per la determinazione delle

qualifiche di lavoro sono gli stessi nei due contratti, mentre le

mansioni specifiche sono indicate in via soltanto esemplificativa, e

che, finalmente, le qualifiche operaie del contratto stipulato

dall'"Assolatte" erano sufficienti a regolare anche i rapporti di

lavoro delle centrali e dei centri di trattamento, come risulta dal

fatto che la disciplina di codesti rapporti, quanto meno dal 1949 al

1959, fu realizzata esclusivamente dai contratti collettivi stipulati

dall'"Assolatte".

Sarebbe dunque dimostrata la coincidenza pro parte della sfera di

applicazione dei due contratti collettivi e, di conseguenza,

l'illegittimità costituzionale dei due decreti delegati, che è la

sola possibile soluzione in casi come questi, giusta la tesi che la

difesa della Società ha sostenuto nell'atto di costituzione e che è

stata già riferita.

6. - Anche la difesa dei signori Sabbi e Vitali ha depositato il 9

maggio 1963 una memoria, nella quale ribadisce le tesi già sostenute

nell'atto di costituzione, sottolineando in particolare che il

contratto collettivo 11 febbraio-12 marzo 1959 (decreto n. 105) avrebbe

individuato nel seno della più ampia categoria dei lavoratori addetti

alle aziende esercenti attività lattiero-casearie, alla quale si

riferisce il contratto collettivo 9 dicembre 1957 (decreto n. 106), la

specifica categoria degli addetti alle centrali del latte e ai centri

di trattamento e confezionamento: un procedimento di cui non si

potrebbe negare la legittimità senza negare insieme il principio della

libertà sindacale in uno dei suoi aspetti essenziali, vale a dire

quello per cui i datori e i prestatori di lavoro possono organizzarsi

nel modo che ritengono più confacente alla tutela dei propri interessi

collettivi, e stipulare i contratti che ritengono più idonei al

soddisfacimento di questi stessi interessi.

7. - In termini analoghi a quelli dell'ordinanza del Pretore di

Bologna la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 16

gennaio 1961, n. 105, e della legge 14 luglio 1959, n. 741, è stata

sollevata nel corso di un procedimento penale davanti al Pretore di

Crema a carico del sig. Ettore Arrigoni, consigliere delegato della S.

p. a. "Latteria Cremasca Voltana". La difesa dell'imputato eccepiva che

il decreto presidenziale fosse in contrasto con l'art. 76 della

Costituzione e la legge n. 741 con l'art.39 della Costituzione. Il

Pretore ha ritenuto la questione rilevante e non manifestamente

infondata e, con ordinanza 28 settembre 1962, ha sospeso il giudizio e

trasmesso gli atti alla Corte.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 307 del 1 dicembre 1962.

8. - Davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura

generale dello Stato, la quale, nell'atto depositato il 27 ottobre

1962, ha riproposto le medesime tesi svolte nel giudizio promosso con

l'ordinanza del Pretore di Bologna e sopra riferito.

Non c'è stata costituzione di parte privata.

9. - All'udienza del 22 maggio 1963, dove i due giudizi sono stati

discussi congiuntamente, le parti hanno svolto le rispettive tesi

difensive e insistito nelle già prese conclusioni. Considerato in diritto :

1. - I giudizi hanno ad oggetto le medesime questioni di

costituzionalità, e pertanto vanno riuniti e decisi con unica

sentenza.

2. - La questione di legittimità costituzionale della legge 14

luglio 1959, n. 741, è stata già esaminata dalla Corte, che ne ha

dichiarato la non fondatezza con sentenza 11 dicembre 1962, n. 106; né

essa viene ora presentata sotto profili nuovi o diversi che ne

impongano il riesame. La precedente decisione deve perciò essere

confermata.

Vero è che è stato anche riproposto, come motivo di

incostituzionalità, il fatto che la legge di delegazione non indichi

criteri per l'esercizio della delega nei casi in cui siano stati

depositati, ai sensi della legge, più contratti di lavoro relativi

alla medesima categoria, ed è anche vero che la questione di

costituzionalità dei due decreti delegati, che è portata per la prima

volta all'esame di questa Corte, è collegata con questo aspetto della

legge di delegazione. Ma la Corte ha già dichiarato, nella citata

sentenza, che la mancanza di una norma, la quale ipotizzi e regoli il

concorso di una duplice disciplina contrattuale per una medesima

categoria, non configura un vizio di costituzionalità della legge di

delegazione, ma pone soltanto il problema degli effetti di codesta

omissione in confronto all'esercizio della delega: che è appunto il

thema decidendum della presente controversia.

3. - Senonché, la Corte deve esaminare in primo luogo se sia

fondata la tesi, sostenuta dalla difesa dei signori Sabbi e Vitali e

dall'Avvocatura dello Stato, che i due decreti impugnati riguardino due

categorie affatto diverse: quella generale dei dipendenti dalle aziende

lattiero-casearie e quella particolare dei dipendenti dalle centrali

del latte e dai centri di trattamento e confezionamento del latte

alimentare. È, infatti, evidente il carattere pregiudiziale e

assorbente di questa tesi e la necessità che essa venga, quindi,

esaminata per prima.

Non è controverso che il contratto collettivo 9 dicembre 1957

regolasse anche i rapporti di lavoro dei dipendenti dalle centrali e

dai centri di trattamento del latte: una categoria speciale nel seno

della categoria generale dei dipendenti dalle aziende che hanno ad

oggetto la lavorazione del latte e già individuata nel contratto

collettivo 12 marzo 1949, alla medesima stregua di quella formata dagli

operai addetti alla salagione e stagionatura del formaggio pecorino,

per la quale intervenne tra le parti l'accordo aggiuntivo del 21

novembre 1949, "recepito" nel decreto legislativo 16 gennaio 1961, n.

106. Né la circostanza che un accordo analogo non fosse stato

raggiunto tra le parti per i dipendenti dalle centrali e dai centri di

trattamento del latte, può significare che costoro fossero rimasti

senza tutela contrattuale, dovendosi, viceversa, trarne la conclusione

che per essi valessero le norme del contratto per così dire generale,

come, del resto, non è contestato sia di fatto avvenuto.

La difesa dei signori Sabbi e Vitali, nonché l'Avvocatura dello

Stato, hanno insistito sulla circostanza che l'enucleazione di

categorie e subcategorie da una categoria più generale e comprensiva o

lo scindersi di una categoria in altre e diverse o, infine,

l'aggrupparsi e fondersi di più categorie in una sola, è vicenda

ordinaria di un mondo sindacale che si conformi alle modifiche tecniche

e al moto economico-sociale, ed è espressione del principio di

libertà sindacale. In conseguenza di che le categorie, nel sistema

instaurato dall'art. 39 della Costituzione, non sarebbero più un prius

, ma un posterius rispetto all'inquadramento sindacale e alla

stipulazione collettiva.

La Corte non ha ragione di respingere queste argomentazioni, delle

quali, del resto, essa stessa ha ammesso la fondatezza nella sentenza

n. 70 dell'8 maggio 1963. Inammissibili sono, invece, le conseguenze

che se ne vogliono trarre.

L'enucleazione di nuove categorie o di subcategorie o, detto

diversamente, la specificazione di categorie di imprese e di categorie

di lavoratori, che si assume e si ammette conforme alla dinamica delle

forze del lavoro e alla struttura delle imprese, non può comportare,

in un regime di libera organizzazione sindacale e di libera

contrattazione collettiva (quando ancora non è stata data esecuzione

al precetto del quarto comma dell'art. 39 della Costituzione), che le

organizzazioni preesistenti perdano la rappresentanza, rispettivamente,

delle imprese e dei lavoratori che esercitano una attività identica a

quella oggetto di sopravvenute associazioni sindacali e di sopraggiunti

contratti collettivi. In un regime di piena libertà e autonomia le

antiche associazioni continuano a rappresentare le imprese ed i

lavoratori che ad esse aderiscono e gli antichi contratti collettivi a

regolare i reciproci rapporti delle imprese e dei lavoratori

rappresentati dalle associazioni stipulanti. Se si accogliesse la tesi

opposta, cioè che il nuovo sindacato, che assuma la rappresentanza di

una subcategoria, attragga a sé la rappresentanza delle aziende e dei

lavotatori fino a quel momento inseriti in associazioni, le quali hanno

un ambito che abbraccia quelle stesse ed altre imprese, quegli stessi

ed altri lavoratori, si perverrebbe davvero a una violazione

dell'invocato principio di libertà e di autonomia sindacale.

Il richiamo, che le difese hanno fatto ai rapporti tra contratto

generale e contratto speciale, in analogia a quelli che passano tra

legge generale e legge particolare, non ha senso in un regime come

quello attuale; lo avrebbe soltanto in un sistema che definisse e

predeterminasse autoritativamente le categorie e ne regolasse

autoritativamente la rappresentanza.

4. - Nel caso in esame il legislatore delegato si è trovato di

fronte a due contratti: uno che regola i rapporti di lavoro dei

dipendenti da aziende che esercitano ogni forma di attività connessa

con la lavorazione del latte, l'altro che limita il suo ambito ai

dipendenti dalle centrali del latte e dai centri di trattamento; si è

trovato, cioè, di fronte a due contratti, uno dei quali, il più ampio

e comprensivo, regola anche i rapporti di lavoro di una categoria

regolata dall'altro: una ipotesi, come si vede, particolare, ma non

diversa rispetto a quella di due o più contratti che regolino i

rapporti economici e normativi relativi agli appartenenti a una sola e

medesima categoria.

Ritiene la Corte che casi come questi restino fuori dell'ambito

della delegazione conferita al Governo, sicché se questo l'esercita,

ne travalica i limiti, con la conseguenza che i decreti delegati devono

essere, in tutto o in parte, dichiarati illegittimi. Che questa sia la

conseguenza del silenzio del legislatore, venuto per di più dopo un

parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che appunto

riteneva in casi siffatti non dovesse essere esercitata la delega, non

pare contestabile.

Il sistema introdotto con la legge n. 741 del 1959 è un sistema

transitorio ed eccezionale, che non deve ledere la libertà e

l'autonomia sindacale e che solo in questi limiti, come già la Corte

ha affermato, può non considerarsi in contrasto col precetto

costituzionale. Ora, di fronte a due contratti, depositati ai sensi

della legge e che regolino i rapporti di una medesima categoria - poco

importa se uno di essi regoli anche i rapporti di altre categorie o

quelli della stessa categoria nell'ambito di una categoria più vasta

-, ogni scelta del legislatore delegato violerebbe quella libertà e

quell'autonomia costituzionalmente garantite. Né a superare questo

punto vale dire che il legislatore sarebbe tenuto a "recepire" nei

decreti delegati l'uno e l'altro contratto, perché anche questo

configurerebbe l'esercizio di un potere non conferito al Governo e in

contrasto col fine della legge, che è quello di assicurare a tutti gli

appartenenti alla medesima categoria un identico minimo trattamento

economico e normativo. Né la situazione che si verrebbe a creare dal

contemporaneo vigore di più leggi nella medesima materia, può essere

risolta dal giudice ordinario col ricorso a principi generali, come

quelli, ad esempio, della successione delle leggi nel tempo o quelli

relativi ai rapporti tra legge generale e legge speciale, che non

possono ovviamente trovare applicazione nel caso presente.

Tuttavia la pronunzia d'illegittimità non travolge anche quella

parte del decreto n. 106 che regola i rapporti di categorie diverse da

quelle degli addetti alle centrali o ai centri di trattamento del

latte. Per questa parte, com'è evidente, non c'è se non un solo

contratto e un solo decreto e, pertanto, il Governo ha esercitato

legittimamente il potere-dovere conferitogli dalla delega.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741;

l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 16 gennaio 1961, n.

105;

l'illegittimità costituzionale del D. P. R 16 gennaio 1961, n.

106, in quanto si riferisca alla Categoria dei lavoratori dipendenti

dalle centrali del latte e dai centri di trattamento e confezionamento

del latte alimentare,

in riferimento agli articoli 3, 39 e 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI -GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

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Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari