Corte costituzionale

Sentenza n. 105/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/04/1983 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 32legge 217/1974

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 18 maggio

1974, n. 217 (Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari

incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'art.

32 dell'ordinamento giudiziario) promosso con ordinanza emessa il 14

novembre 1975 dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria sul

ricorso proposto da Rugiero Michele contro il Consiglio superiore della

Magistratura e il Ministro di Grazia e Giustizia, iscritta al n. 562

del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 260 del 29 settembre 1976.

Visti l'atto di costituzione di Rugiero Michele e del Ministero di

Grazia e Giustizia e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 1983 il Giudice

relatore Livio Paladin;

uditi l'avv. Domenico Ambrosio, per Rugiero Michele e l'avvocato

dello Stato Renato Carafa, per il Ministero di Grazia e Giustizia e per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria - con

ordinanza emessa il 14 novembre 1975 - ha ritenuto rilevante e non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

della legge 18 maggio 1974, n. 217, in riferimento all'art. 3 Cost.:

questione sollevata dal ricorrente, Michele Rugiero, vice pretore

onorario reggente la Pretura di Savelli, al quale era stato negato il

trattamento previsto dalla legge suddetta.

Riguardando i soli vice pretori incaricati e non i vice pretori

reggenti, la legge stessa comporterebbe un trattamento differenziato

non corrispondente ad una diversa situazione "di fatto e di diritto".

Oggettivamente, in entrambi i casi i vice pretori esplicherebbero

identiche funzioni, in mancanza del titolare dell'uicio.

Soggettivamente, inoltre, si tratterebbe pur sempre di "magistrati

onorari", che potrebbero non essere iscritti all'albo professionale;

sicché non avrebbe rilievo "che per l'incaricato di funzioni

giudiziarie è richiesta la condizione che egli non eserciti la

professione forense, mentre per il reggente è vietata l'attività

professionale solo nella sede di pretura da lui retta".

In realtà - conclude il giudice a quo - "poiché la legge n.

217/1974 ha inteso sostanzialmente sanare situazioni pregresse di

funzionari onorari che per anni si sono sacrificati dedicandosi

indefessamente all'esplicazione dell'attività giurisdizionale per il

corrispettivo di una semplice indennità e in base ad incarichi

rinnovati ogni semestre, quanto meno si sarebbe dovuto prevedere che di

essa potessero beneficiare pure i vicepretori reggenti non iscritti

all'albo le cui funzioni avessero avuto una certa durata".

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito il Rugiero,

chiedendo l'accoglimento dell'impugnativa.

Sulla stessa linea dell'ordinanza di rimessione, il ricorrente ha

in particolare osservato che i vice pretori onorari incaricati sono

chiamati a sostituire gli uditori giudiziari mancanti, mentre i

reggenti sostituiscono il titolare; che gli incaricati sono magistrati

onorari "in sott'ordine", mentre i reggenti ricoprono un ufficio

direttivo; che, per l'art. 3 della legge 29 novembre 1941, n. 1405, ad

essi è anche affidata la direzione del carcere mandamentale; che

infine, in via normale, gli incaricati possono contare sulla

collaborazione di altri magistrati, mentre i reggenti "assommano tutto

il carico di lavoro del titolare mancante".

3. - S'è inoltre costituito il Ministro di grazia e giustizia ed

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri: entrambi per

il tramite dell'Avvocatura dello Stato, che ha concluso nel senso della

non fondatezza.

La posizione dei vice pretori onorari, nominati in base all'art.

101 dell'ordinamento giudiziario, non sarebbe infatti equiparabile a

quella dei vice pretori incaricati, di cui all'art. 32, secondo comma,

dell'ordinamento medesimo. Quanto ai primi, l'Avvocatura dello Stato

osserva che essi esplicano "un'attività vicaria", sostituendo il

Pretore titolare "con la possibilità di svolgere altra attività

retribuita, ivi compresa la possibilità di esercitare la professione

forense in sedi giudiziarie diverse dalla sede di Pretura da loro retta

e quindi di iscriversi alla Cassa di Previdenza ed assistenza degli

avvocati"; quanto invece ai secondi, essi "occupano un posto di pianta

organica... ed è loro vietato di esercitare la professione forense o

altra attività retribuita, per cui non potevano" - si aggiunge -

"godere prima della entrata in vigore della legge n. 217, di alcun

trattamento di quiescenza".

4. - Nella pubblica udienza, la difesa del Rugiero ha

preliminarmente contestato che la sopravvenuta legge 4 agosto 1977, n.

516, pur concernendo la sistemazione dei vice pretori onorari reggenti,

imponga o consenta la restituzione degli atti al giudice a quo: la

legge stessa, infatti, non risolverebbe lo specifico problema in esame,

poiché non determinerebbe un'integrale equiparazione delle due

categorie poste a raffronto.

Per contro, l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto, in via

principale, l'esigenza che il giudice a quo riesamini - in vista del

vigente trattamento dei vice pretori reggenti - la rilevanza della

proposta questione. Considerato in diritto :

1. - L'impugnativa promossa dal TAR della Calabria ha per oggetto

la legge 18 maggio 1974, n. 217 ("Sistemazione giuridico-economica dei

vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del

secondo comma dell'art. 32 dell'ordinamento giudiziario"), e più

precisamente l'art. 1 della legge medesima: per effetto del quale i

vice pretori "conservano l'incarico a tempo indeterminato" (fino allo

scadere del 65 anno di età e salva l'eventualità di una revoca

deliberata dal Consiglio superiore della magistratura), si vedono

corrisposto "lo stipendio spettante ai magistrati di tribunale" e sono

assoggettati alle disposizioni del d.leg. n. 147 del 1948 e successive

modificazioni ed integrazioni, della legge n. 1077 del 1966, della

legge n. 336 del 1970, dell'art. 90 dell'ordinamento giudiziario

modificato dalla legge n. 704 del 1961, nonché "di tutte le altre

leggi a favore del personale non di ruolo dello Stato". Tale disciplina

sarebbe infatti lesiva del principio costituzionale di eguaglianza,

"nella parte in cui non contempla" - come si legge nel dispositivo

dell'ordinanza di rimessione - "quali destinatari dei benefici

giuridico-economici da essa previsti, i vice pretori onorari reggenti

le preture prive di titolare".

2. - In proposito, dev'essere anzitutto valutata - secondo

l'eccezione proposta dall'Avvocatura dello Stato - l'incidenza della

sopravvenuta legge 4 agosto 1977, n. 516, che ha esteso "i benefici

tutti previsti dall'art. 1 della legge 18 maggio 1974, n. 217, con

decorrenza dal 1 luglio 1976", a favore dei "vice pretori onorari

reggenti sedi di preture prive di titolare ai sensi dell'art. 101

dell'ordinamento giudiziario..., in servizio al 30 giugno 1976,... e

che alla data indicata: a) abbiano esercitato le funzioni di reggente

per quindici anni...; b) non esercitino né abbiano, durante l'incarico

della reggenza, esercitato la professione forense, né altra attività

retribuita".

L'area di applicazione di questo jus superveniens è, tuttavia,

così circoscritta da far escludere-come ha notato la difesa del

ricorrente-che il TAR della Calabria debba in tal senso riesaminare la

rilevanza della questione sollevata con l'ordinanza emessa il 14

novembre 1975. Dagli atti del presente giudizio (oltre che dal

fascicolo del giudizio a quo) si ricava che il ricorrente è stato

nominato vice pretore onorario reggente a partire dal 5 giugno 1965. E

da ciò discende che la legge n. 516 del 1977 non è suscettibile, per

un duplice ordine di ragioni, di risolvere i problemi all'esame del

TAR: in primo luogo, perché il ricorrente non aveva ancora esercitato

per quindici anni le funzioni di reggente, alla data del 30 giugno

1976, fissata dall'art. 1, primo comma, della legge stessa; in secondo

luogo, perché il ricorso concerne comunque - fra l'altro - la pretesa

corresponsione dello stipendio spettante ai magistrati di tribunale, in

applicazione della legge n. 217 del 1974, per un periodo antecedente

l'entrata in vigore della legge n. 516 del 1977.

3. - Nel merito, la questione non è fondata.

Per cogliere il divario esistente fra la categoria dei vice pretori

incaricati, di cui al capoverso dell'art. 32 dell'ordinamento

giudiziario, e la categoria dei vice pretori reggenti, previsti

dall'art. 101, terzo comma, dell'ordinamento medesimo, basta infatti

confrontare le due disposizioni testé ricordate.

Stando alla prima di esse, "se nelle preture indicate nella tabella

M" (ora sostituita dalla tabella D, allegata al d.P.R. 30 agosto 1951

n. 757) "mancano gli uditori giudiziari, possono essere destinati, in

loro vece,... vice pretori onorari, i quali non esercitino la

professione forense"; stando invece alla seconda previsione normativa,

"in caso di mancanza o di impedimento del titolare", cui non si possa

altrimenti rimediare, "le funzioni sono esercitate... dal vice pretore

onorario o da uno dei vice pretori onorari". Diversamente dai vice

pretori incaricati, i vice pretori reggenti non entrano dunque a

comporre l'ufficio pretorile, ma esercitano solo funzioni vicarie; non

si vedono precluso a priori qualunque esercizio della professione

forense, né il corrispondente trattamento di quiescenza (anche se

recenti circolari del Consiglio superiore della magistratura

prescrivono che gli stessi reggenti devono impegnarsi a non trattare

cause innanzi alla pretura od alla sezione di pretura cui siano

destinati); e possono, infine, supplire il pretore titolare in ogni

sede, anziché nelle sole preture indicate dalla predetta tabella.

D'altronde, nel corso dei lavori preparatori della legge impugnata

e della stessa legge n. 516 del 1977, si è costantemente dato atto che

i vice pretori reggenti non potevano venire del tutto assimilati ai

vice pretori incaricati. Del pari, anche i vari progetti che miravano

ad una contemporanea "sistemazione giuridico-economica" di questi due

tipi di magistrati onorari, ponevano pur sempre, quanto ai vice pretori

reggenti, la duplice condizione di non esercitare affatto la

professione forense e di avere svolto le proprie funzioni per un

congruo periodo di tempo, da determinare per mezzo di valutazioni

discrezionali.

Di ciò dimostra aver tenuto conto lo stesso giudice a quo, là

dove censura-in particolar modo-la mancata estensione dei benefici in

esame ai "vicepretori reggenti non iscritti all'albo le cui funzioni

avessero avuto una certa durata". Ma scelte del genere sono ovviamente

riservate al legislatore; mentre alla Corte compete soltanto di

accertare se la differenziazione delle due categorie in esame sia tanto

irragionevole da risultare arbitraria. Ed in questi termini occorre

concludere che la pretesa violazione del principio costituzionale di

eguaglianza non sussiste, né precedentemente né successivamente

all'entrata in vigore della legge n. 516 del 1977.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della legge 18 maggio 1974, n. 217, in riferimento all'art. 3 Cost.,

sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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